Art.1
Denominazione
Nello spirito della Costituzione e in base agli artt. 36 e seguenti del Codice Civile, è stata costituita l'associazione non
riconosciuta denominata:
Associazione Sportivo Culturale SPORTIDEA-CALEIDOS
Art.2
Affiliazione
L'Associazione è un centro di vita associativa a carattere democratico, unitario e antifascista. Non persegue finalità di lucro ed
aderisce accettandone lo statuto, all'U.I.S.P. (Unione Italiana Sport Per tutti), e alle sue strutture territoriali, ente di
promozione sportiva riconosciuto dal C.O.N.I. con D.P.R. n. 530/74 e come associazione con finalità assistenziali con D.M.
del 6/5/1989.
Art.3
Club Altritalia
L'Associazione inoltre costituita come "CLUB ALTRiTALIA", condivide quindi gli obiettivi dell'Associazione Altritalia e si
impegna a sostenere, diffondere e attuare i principi e le iniziative dell'Associazione stessa, per la difesa e la promozione della
libertà di stampa e di manifestazione del pensiero in ogni sua forma, approvate dal Consiglio Direttivo.
Art.4
Compiti
Sono compiti dell'Associazione:
Art.5
Soci
L'Associazione si compone di un numero illimitato di associati: possono aderire all'associazione tutti i cittadini senza limiti d'età
o sesso, che abbiano fatta espressa domanda. Tale domanda è automaticamente accettata, salvo diversa ed esplicita delibera
del Consiglio Direttivo. L'elenco dei soci è tenuto costantemente aggiornato in un apposito registro, sempre disponibile per
consultazione da parte dei soci.
Art.6
Obblighi dei soci
Gli associati sono tenuti:
Art.7
Decadenza dei soci - Motivi
Gli associati cessano di appartenere all'Associazione in caso di:
Art.8
Decadenza dei soci - Delibera
L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei presenti alla riunione apposita. I soci esclusi per
morosità potranno essere riammessi, dietro precisa domanda, pagando una nuova tassa di iscrizione, dopo almeno sei mesi
dall'avvenuta esclusione.
I soci esclusi possono ricorrere contro il provvedimento nella successiva assemblea generale degli associati.
Art.9
Patrimonio e finanziamento
Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito:
Il fondo comune non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell'Associazione, né all'atto del suo scioglimento.
Art.10
Organi sociali
Gli organi sociali dell'Associazione sono:
Le cariche sono da intendersi a carattere volontaristico, senza alcuna retribuzione.
Art.11
Assemblea
L'Assemblea è la riunione in forma collegiale di tutti gli associati. Le sue deliberazioni obbligano tutti gli associati, anche se
non intervenuti o dissenzienti.
Tutti gli associati sono elettori attivi e passivi (per i minori è valida solo la rappresentanza da parte dei genitori o dei tutori).
Ogni associato ha diritto ad un solo voto; può farsi rappresentare da altro associato purché munito di delega scritta.
Quest'ultimo non può essere portatore di più di due deleghe.
Art.12
Assemblea ordinaria e straordinaria
Le Assemblee generali degli associati possono essere ordinarie o straordinarie, e vengono convocate dal Consiglio Direttivo
con annuncio scritto recapitato a domicilio o nelle mani proprie.
Art.13
Assemblea ordinaria - Convocazione e compiti
L'Assemblea ordinaria viene convocata ogni anno entro il 28 febbraio successivo. Essa ha i seguenti compiti:
Art.14
Assemblea straordinaria
L'Assemblea straordinaria è convocata nei seguenti casi:
Essa deve avere luogo entro 30 giorni dalla data di richiesta.
Art.15
Assemblee - Validità
L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita in prima convocazione in presenza del 50% più uno dei
soci dell'Associazione e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a
maggioranza semplice dei voti degli associati intervenuti o rappresentanti, su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.
L'Assemblea è presieduta dal Presidente uscente dell'Associazione, salvo diversa decisione assunta dall'assemblea stessa a
maggioranza.
Art.16
Assemblea straordinaria - Votazioni
Per deliberare sulle modifiche allo Statuto, sullo scioglimento o sulla liquidazione dell'Associazione occorre la maggioranza
assoluta dei voti degli associati intervenuti o rappresentati all'assemblea convocata.
Art.17
Assemblee - Modalità di votazione
Le votazioni possono avvenire per alzata di tessera o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta la maggioranza degli
associati presenti o rappresentati. Per l'elezione delle cariche sociali la votazione avverrà su lista proposta da una commissione
formata da alcuni presenti con la possibilità, su richiesta di qualcuno dei soci, di votare anche a scrutinio segreto, su singoli
nomi. Ogni socio può candidarsi o candidare altri soci alle elezioni degli organi sociali, salvo impedimenti di cui all'Art.7.
Art.18
Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 20 e da un massimo di 35 membri. Tale organo si riunirà almeno 4 volte
l'anno e comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità da parte della Giunta o di metà più uno dei componenti del
Consiglio Direttivo stesso. Le decisioni sono prese a maggioranza semplice degli intervenuti.
Art.19
Consiglio Direttivo - Compiti
Il Consiglio Direttivo rappresenta il massimo organo di direzione politica dell'Associazione e deve:
Art.20
Presidente
Il Presidente dell'Associazione viene eletto dall'Assemblea dei soci annualmente. Ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza
dell'Associazione davanti a terzi ed in giudizio. Presiede le riunioni dell'Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo.
Art.21
Coordinamenti
Il Consiglio Direttivo può avvalersi della collaborazione di un coordinamento delle attività culturali e di un coordinamento delle
attività sportive.
Art.22
Organi sociali - Decadenza
Verranno considerati decaduti da ogni carica quei membri che risulteranno per almeno due volte assenti senza valida
giustificazione.
Art.23
Consiglio Direttivo - Verbali
Il Consiglio Direttivo in ogni seduta curerà la nomina di un segretario che rediga il verbale. I verbali dovranno essere redatti
sull'apposito libro dei verbali dell'Associazione.
Art.24
Giunta esecutiva
La Giunta esecutiva è composta da un minimo di quattro ed un massimo di sei membri, eletti dal Consiglio Direttivo a
scrutinio segreto o per alzata di tessera. Essa dura in carica per un anno e viene sciolta con delibera del Consiglio direttivo. In
caso di dimissioni o revoca di uno o più membri, il Consiglio Direttivo provvederà alla loro sostituzione. Alle riunioni della
Giunta parteciperanno, con parere consultivo, i funzionari dell'Associazione.
Art.25
Giunta esecutiva - Incarichi
Al suo interno la Giunta esecutiva fissa precisi incarichi di cui ogni titolare è responsabile, oltre che collegialmente con la
Giunta, anche personalmente.
Art.26
Giunta esecutiva - compiti
La Giunta deve:
Art.27
Cooptazione
Potranno essere cooptati nel Consiglio Direttivo e nella Giunta, con votazione favorevole dello stesso organo, tutti quei soci
che ne faranno richiesta fino al massimo dei membri previsti dallo Statuto.
Art.28
Esercizio sociale
Il bilancio comprende l'esercizio sociale dal 1° settembre al 31 agosto successivo e deve essere presentato all'Assemblea
generale degli associati entro il 28 febbraio successivo.
Art.29
Scioglimento
La decisione di scioglimento dell'Associazione deve essere presa dalla maggioranza assoluta degli intervenuti o rappresentati in
Assemblea generale degli associati, appositamente convocata. L'Associazione non può comunque essere sciolta prima che le
delibere da essa assunte siano state completamente estinte.
Art.30
Scioglimento - Destinazione del patrimonio
In caso di scioglimento, l'Assemblea delibera sulla destinazione del patrimonio residuo dedotte le passività per uno o più scopi
stabiliti dal presente Statuto, dando il mandato di eseguire l'operazione ad un liquidatore eletto con la maggioranza prevista
dall'art. 29. Neppure in sede di liquidazione sarà possibile ripartire gli utili tra gli associati in quanto da devolversi per fini di
pubblica utilità.
Art.31
Statuto - Norme non comprese
Per quanto non compreso nel presente Statuto decide l'Assemblea generale degli associati, a maggioranza assoluta dei
partecipanti o rappresentati.
Art.32
Statuto - Validità
Il presente Statuto sostituisce ed annulla ogni altro precedente Statuto dell'Associazione, nonché ogni altra norma
regolamentare dell'Associazione in contrasto con esso.
Il presente Statuto è stato letto ed approvato dall'Assemblea generale dei soci riunitasi a Torino il 22 gennaio 1994