Statuto dell'Associazione


Art.1
Denominazione

Nello spirito della Costituzione e in base agli artt. 36 e seguenti del Codice Civile, è stata costituita l'associazione non riconosciuta denominata:
Associazione Sportivo Culturale SPORTIDEA-CALEIDOS

Art.2
Affiliazione

L'Associazione è un centro di vita associativa a carattere democratico, unitario e antifascista. Non persegue finalità di lucro ed aderisce accettandone lo statuto, all'U.I.S.P. (Unione Italiana Sport Per tutti), e alle sue strutture territoriali, ente di promozione sportiva riconosciuto dal C.O.N.I. con D.P.R. n. 530/74 e come associazione con finalità assistenziali con D.M. del 6/5/1989.

Art.3
Club Altritalia

L'Associazione inoltre costituita come "CLUB ALTRiTALIA", condivide quindi gli obiettivi dell'Associazione Altritalia e si impegna a sostenere, diffondere e attuare i principi e le iniziative dell'Associazione stessa, per la difesa e la promozione della libertà di stampa e di manifestazione del pensiero in ogni sua forma, approvate dal Consiglio Direttivo.

Art.4
Compiti

Sono compiti dell'Associazione:

  1. Essere protagonista di lotte e iniziative per la crescita democratica del Paese e per l'affermazione culturale, politica e sociale dei lavoratori e dei cittadini, attraverso un'effettiva pluralità di partecipazione alle decisioni per lo sviluppo civile.
  2. Affermare la coscienza che l'attività sportiva rappresenta un fattore di emancipazione dei giovani e dei lavoratori; contribuire all'educazione sociale e democratica dei cittadini in una visione complessiva delle molteplici esigenze culturali e sociali della popolazione.
  3. Avanzare proposte agli Enti pubblici collaborando attivamente con le forme decentrate di gestione democratica del potere locale (Consigli di Circoscrizione); con i consigli di fabbrica, scuola e di Istituto per una adeguata programmazione culturale sul territorio per il miglioramento quantitativo e qualitativo, la gestione sociale e l'autogestione degli impianti e delle strutture culturali, turistiche, sportive e ricreative poste in essere dagli Enti pubblici; con altre istituzioni, pubbliche o private, aventi finalità analoghe a quelle dell'Associazione.
  4. Partecipare a manifestazioni di carattere culturale e sportivo; indire manifestazioni e iniziative; istituire corsi di formazione; realizzare ogni iniziativa culturale, sportiva, turistica e ricreativa atte a soddisfare le esigenze  di conoscenza  e di svago dei soci, contribuendo alla formazione psicofisica, sociale e culturale dell'individuo.
  5. Impegnarsi a sostenere iniziative editoriali e giornalistiche che rendano effettiva la pluralità e la trasparenza dell'informazione, promuovendo iniziative al fine di pubblicare periodici e/o giornali.
  6. Gestire punti di ritrovo, bar, ristoranti e attività similari.

Art.5
Soci

L'Associazione si compone di un numero illimitato di associati: possono aderire all'associazione tutti i cittadini senza limiti d'età o sesso, che abbiano fatta espressa domanda. Tale domanda è automaticamente accettata, salvo diversa ed esplicita delibera del Consiglio Direttivo. L'elenco dei soci è tenuto costantemente aggiornato in un apposito registro, sempre disponibile per consultazione da parte dei soci.

Art.6
Obblighi dei soci

Gli associati sono tenuti:

  1. Al pagamento delle quote sociali versate annualmente secondo le scadenze prefissate;
  2. All'osservanza dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni, delle delibere prese dagli organi sociali, comprese eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso versamenti di quote straordinarie;
  3. Sono inoltre invitati a fornire l'apporto di idee, energie, competenze e attività indispensabili per lo sviluppo della vita sociale.

Art.7
Decadenza dei soci - Motivi

Gli associati cessano di appartenere all'Associazione in caso di:

  1. Decadenza, quando non rinnovino più la tessera annuale;
  2. Recesso, presentando le dimissioni al Consiglio Direttivo;
  3. Esclusione, quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti interni o alle deliberazioni degli organi sociali; quando si rendano morosi nel pagamento delle quote sociali senza giustificato motivo; quando in qualunque modo arrechino danno materiale e/o morale all'Associazione.

Art.8
Decadenza dei soci - Delibera

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei presenti alla riunione apposita. I soci esclusi per morosità potranno essere riammessi, dietro precisa domanda, pagando una nuova tassa di iscrizione, dopo almeno sei mesi dall'avvenuta esclusione.

I soci esclusi possono ricorrere contro il provvedimento nella successiva assemblea generale degli associati.

Art.9
Patrimonio e finanziamento

Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito:

  1. dalle quote sociali;
  2. dai contributi o donazioni diverse di associati, privati ed Enti pubblici;
  3. dal patrimonio mobiliare e dai beni acquistati o pervenuti  all'Associazione;
  4. da sovvenzioni del C.O.N.I., delle federazioni sportive o da altri Enti;
  5. da premi e trofei vinti;
  6. da azioni promozionali ed ogni altra iniziativa consentita dalle leggi.

Il fondo comune non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell'Associazione, né all'atto del suo scioglimento.

Art.10
Organi sociali

Gli organi sociali dell'Associazione sono:

  1. l'Assemblea dei soci
  2. il Consiglio Direttivo
  3. il Presidente
  4. la Giunta Esecutiva

Le cariche sono da intendersi a carattere volontaristico, senza alcuna retribuzione.

Art.11
Assemblea

L'Assemblea  è la riunione in forma collegiale di tutti gli associati. Le  sue deliberazioni  obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.
Tutti gli associati sono elettori attivi e passivi (per i minori è valida solo la rappresentanza da parte dei genitori o dei tutori). Ogni associato ha diritto ad un solo voto; può farsi rappresentare da altro associato purché munito di delega scritta. Quest'ultimo non può essere portatore di più di due deleghe.

Art.12
Assemblea ordinaria e straordinaria

Le  Assemblee generali degli associati possono essere ordinarie o straordinarie, e vengono convocate dal Consiglio Direttivo con annuncio scritto recapitato a domicilio o nelle mani proprie.

Art.13
Assemblea ordinaria - Convocazione e compiti

L'Assemblea ordinaria viene convocata ogni anno entro il 28 febbraio successivo. Essa ha i seguenti compiti:

  1. approva il bilancio consuntivo;
  2. delibera su tutte le questioni istituzionali;
  3. indica le linee di programma e di sviluppo dell'Associazione;
  4. procede alla nomina del Presidente e dei membri del Consiglio Direttivo.

Art.14
Assemblea straordinaria

L'Assemblea straordinaria è convocata nei seguenti casi:

  1. tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo reputi necessario;
  2. qualora ne faccia richiesta motivata almeno 1/5 degli associati.

Essa deve avere luogo entro 30 giorni dalla data di richiesta.

Art.15
Assemblee - Validità

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita in prima convocazione in presenza del 50% più uno dei soci dell'Associazione e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza semplice dei voti degli associati intervenuti o rappresentanti, su tutte le questioni poste all'ordine del giorno. L'Assemblea è presieduta dal Presidente uscente dell'Associazione, salvo diversa decisione assunta dall'assemblea stessa a maggioranza.

Art.16
Assemblea straordinaria - Votazioni

Per deliberare sulle modifiche allo Statuto, sullo scioglimento o sulla liquidazione dell'Associazione occorre la maggioranza assoluta dei voti degli associati intervenuti o rappresentati all'assemblea convocata.

Art.17
Assemblee - Modalità di votazione

Le votazioni possono avvenire per alzata di tessera o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta la maggioranza degli associati presenti o rappresentati. Per l'elezione delle cariche sociali la votazione avverrà su lista proposta da una commissione formata da alcuni presenti con la possibilità, su richiesta di qualcuno dei soci, di votare anche a scrutinio segreto, su singoli nomi. Ogni socio può candidarsi o candidare altri soci alle elezioni degli organi sociali, salvo impedimenti di cui all'Art.7.

Art.18
Consiglio Direttivo

Il  Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 20 e da un massimo di 35 membri. Tale organo si riunirà almeno 4 volte l'anno e comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità da parte della Giunta o di metà più uno dei componenti del Consiglio Direttivo stesso. Le decisioni sono prese a maggioranza semplice degli intervenuti.

Art.19
Consiglio Direttivo - Compiti

Il  Consiglio  Direttivo rappresenta il massimo organo di  direzione  politica dell'Associazione e deve:

  1. redigere i programmi delle attività sociali previste dallo statuto in collaborazione con la Giunta Esecutiva;
  2. curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
  3. verificare e deliberare il bilancio preventivo proposto dalla Giunta;
  4. stipulare tutti gli atti e contratti di interesse generale dell'Associazione che non rientrino attività ordinaria;
  5. deliberare circa la radiazione o sospensione dei soci;
  6. stipulare tutti gli atti ed i contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale, comprese le affiliazioni o adesioni a Federazioni, Unioni,....;
  7. deliberare circa la nomina e lo scioglimento della Giunta;
  8. deliberare circa la nomina e la revoca dei Responsabili di settore;
  9. deliberare la determinazione delle quote sociali annuali dell'Associazione;
  10. deliberare circa il rifiuto di accettare la domanda di tesseramento del socio.

Art.20
Presidente

Il  Presidente dell'Associazione viene eletto dall'Assemblea dei soci annualmente. Ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza dell'Associazione davanti a terzi ed in giudizio. Presiede le riunioni dell'Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo.

Art.21
Coordinamenti

Il Consiglio Direttivo può avvalersi della collaborazione di un  coordinamento delle attività culturali e di un coordinamento delle attività sportive.

Art.22
Organi sociali - Decadenza

Verranno considerati decaduti da ogni carica quei membri che risulteranno per almeno due volte assenti senza valida giustificazione.

Art.23
Consiglio Direttivo - Verbali

Il  Consiglio Direttivo in ogni seduta curerà la nomina di un segretario che rediga il verbale. I verbali dovranno essere redatti sull'apposito libro dei verbali dell'Associazione.

Art.24
Giunta esecutiva

La  Giunta esecutiva è composta da un minimo di quattro ed un massimo di sei membri, eletti dal Consiglio Direttivo a scrutinio segreto o per alzata di tessera. Essa dura in carica per un anno e viene sciolta con delibera del Consiglio direttivo. In caso di dimissioni o revoca di uno o più membri, il Consiglio Direttivo provvederà alla loro sostituzione. Alle riunioni della Giunta parteciperanno, con parere consultivo, i funzionari dell'Associazione.

Art.25
Giunta esecutiva - Incarichi

Al suo interno la Giunta esecutiva fissa precisi incarichi di cui ogni titolare è responsabile, oltre che collegialmente con la Giunta, anche personalmente.

Art.26
Giunta esecutiva - compiti

La Giunta deve:

  1. rendere operative le deliberazioni del Consiglio Direttivo;
  2. stilare il bilancio consuntivo e sottoporlo all'approvazione dell'assemblea generale dei soci;
  3. proporre il bilancio preventivo, sottoporlo a verifica quadrimestrale e chiederne l'approvazione al Consiglio Direttivo.

Art.27
Cooptazione

Potranno essere cooptati nel Consiglio Direttivo e nella Giunta, con votazione favorevole dello stesso organo, tutti quei soci che ne faranno richiesta fino al massimo dei membri previsti dallo Statuto.

Art.28
Esercizio sociale

Il  bilancio comprende l'esercizio sociale dal 1° settembre al 31 agosto successivo e deve essere presentato all'Assemblea generale degli associati entro il 28 febbraio successivo.

Art.29
Scioglimento

La decisione di scioglimento dell'Associazione deve essere presa dalla maggioranza assoluta degli intervenuti o rappresentati in Assemblea generale degli associati, appositamente convocata. L'Associazione non può comunque essere sciolta prima che le delibere da essa assunte siano state completamente estinte.

Art.30
Scioglimento - Destinazione del patrimonio

In caso di scioglimento, l'Assemblea delibera sulla destinazione del patrimonio residuo dedotte le passività per uno o più scopi stabiliti dal presente Statuto, dando il mandato di eseguire l'operazione ad un liquidatore eletto con la maggioranza prevista dall'art. 29. Neppure in sede di liquidazione sarà possibile ripartire gli utili tra gli associati in quanto da devolversi per fini di pubblica utilità.

Art.31
Statuto - Norme non comprese

Per quanto non compreso nel presente Statuto decide l'Assemblea generale degli associati, a maggioranza assoluta dei partecipanti o rappresentati.

Art.32
Statuto - Validità

Il  presente  Statuto  sostituisce ed annulla ogni  altro  precedente  Statuto dell'Associazione, nonché ogni altra norma regolamentare dell'Associazione in contrasto con esso.

Il presente Statuto è stato letto ed approvato dall'Assemblea generale dei soci riunitasi a Torino il 22 gennaio 1994