TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E REGIONALI
Le competenze legislativa e di programmazione in materia di trasporti pubblici locali sono affidate alle Regioni che, a loro volta, conferiscono funzioni e compiti agli altri enti locali presenti sul territorio (DLgs 422/97).
I trasporti pubblici di interesse nazionale sono (DLgs 422/97 art. 3):
- i servizi di trasporto aereo, ad eccezione dei collegamenti che si svolgono esclusivamente nell'ambito di una regione ed i servizi elicotteristici
- i servizi di trasporto marittimo, ad eccezione dei servizi di cabotaggio che si svolgono prevalentemente nell'ambito di una regione
- i servizi di trasporto automobilistico a carattere internazionale, con esclusione di quelli transfrontalieri, e le linee interregionali che collegano più di due regioni
- i servizi di trasporto ferroviario internazionali e quelli nazionali di percorrenza medio-lunga caratterizzati da elevati standards qualitativi. Detti servizi sono tassativamente individuati con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Qualora la predetta intesa non sia raggiunta entro quarantacinque giorni dalla prima seduta in cui l'oggetto è posto all'ordine del giorno, provvede il Consiglio dei Ministri
- i servizi di collegamento via mare fra terminali ferroviari
- i servizi di trasporto di merci pericolose, nocive ed inquinanti.
I servizi pubblici di trasporto regionale e locale sono costituiti dai servizi di trasporto di persone e merci, che non rientrano tra quelli di interesse nazionale; essi comprendono l'insieme dei sistemi di mobilità terrestre, marittima, lagunare lacuale, fluviale e aerea che operano in modo continuativo o periodico con itinerari, orari e frequenze e tariffe prestabilite, ad accesso generalizzato, nell'ambito di un territorio di dimensione normalmente regionale o infraregionale (DLgs 422/97 art. 1 comma 2).
L'accessibilità dei trasporti pubblici è garantita da norme che prevedono (DPR 503/96 art. 24):
- tre posti a sedere riservati a persone con limitate capacità motorie, in prossimità della porta d'uscita, sui mezzi di trasporto tranviario, filoviario, metropolitano
- accesso consentito dalla porta d'uscita alle persone con ridotta capacità motoria
- una piattaforma riservata di spazio sufficientemente ampio per permettere lo stazionamento di sedia a ruote, senza intralciare il passaggio, all'interno di almeno un'autovettura del convoglio. Tale spazio riservato deve essere dotato di opportuni ancoraggi, collocati in modo idoneo per consentire il bloccaggio della sedia a ruote
- accessibilità delle stazioni metropolitane, anche con l'installazione di idonei ascensori e rampe a seconda dei dislivelli, al fine di consentire alle persone non deambulanti di accedere con la propria sedia a ruote al piano di transito della vettura della metropolitana
- specifiche caratteristiche tecniche per i veicoli adibiti al trasporto in comune di persone su strada ad uso pubblico (DM 18/7/91).
Altre disposizioni tecniche sono contenute in un altro Decreto del Ministero dei Trasporti, nel quale vengono definite le caratteristiche funzionali cui devono uniformarsi gli autobus, i minibus, e gli autobus snodati per il servizio di linea - interurbano, urbano, suburbano e interurbano regionale destinato esclusivamente a servizi con percorsi limitati e frequenti fermate idonei al trasporto di persone a ridotta capacità motoria, anche non deambulanti (DM 2/10/87).
La legge 104/92 prevede specifiche competenze in capo alle Regioni, attribuendo ad esse il compito, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge quadro, di elaborare dei piani di mobilità delle persone handicappate coordinati con piani di trasporto predisposti dai comuni (L. 104/92 art. 26 comma 3).
Questo piano attualmente non è ancora stato approvato dalla Regione Piemonte, manca pertanto lo strumento di riferimento che consenta lo sviluppo di una rete di trasporti tale da garantire su tutto il territorio regionale la mobilità delle persone con grave disabilità motoria.
La legge regionale in materia di servizi socio assistenziali prevede specifici interventi nell'ambito dei trasporti (L.R. 62/95 art. 7 comma 5):
- un piano di adeguamento dei mezzi di trasporto alla normativa vigente che comprenda i trasporti pubblici di linea gestiti da Enti locali e da società concessionarie
- l'attivazione, da parte dei comuni di servizi specifici non di linea dedicati a persone con grave disabilità
- specifici finanziamenti integrativi per l'attivazione dei servizi dedicati.
Le disposizioni relative ai finanziamenti, di fatto, sono prive di efficacia, in quanto non sono ancora stati definiti i criteri per l'assegnazione di tali risorse.
Altre risorse finanziarie per l'adeguamento dei mezzi di trasporto pubblici sono previste dalla normativa nazionale attraverso contributi per gli investimenti erogati dalle Regioni, alle aziende che gestiscono i servizi di trasporto per gli investimenti.
È specificatamente previsto che tali investimenti debbano essere utilizzati anche per contribuire all'eliminazione delle barriere architettoniche negli impianti di trasporto e all'accessibilità agli invalidi non deambulanti di una parte almeno dei servizi di trasporto pubblico (L. 151/81 art. 8).
La Regione Piemonte recepisce quanto disposto dalla legge n. 151/81, prevedendo contributi per favorire la mobilità di particolari categorie di utenti, tra i quali sono comprese le persone disabili (LR 23/97 art. 1 comma 4).
Ferma restando la necessità di provvedere all'adeguamento dei mezzi di trasporto collettivo, spesso le persone con difficoltà motorie non potrebbero comunque utilizzarli; è necessario, pertanto, provvedere alla realizzazione di adeguati sistemi di trasporto pubblico alternativo (minibus a chiamata, ecc.), oltreché mettere in atto ogni possibile accorgimento per facilitare l'uso dei veicoli al servizio degli invalidi detentori dell'apposito Speciale Contrassegno (CM 2575/86).
Riferimenti legislativi:
- Legge 151/81
- Legge 104/92
- Legge Regionale 62/95
- Decreto del Presidente della Repubblica 503/96
- Decreto Legislativo 422/97
- Legge Regionale 23/97