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PATENTE DI GUIDA

I mutilati ed i minorati fisici, anche se affetti da più minorazioni, possono ottenere la patente speciale delle categorie A, B, C e D anche se alla guida di veicoli trainanti un rimorchio leggero (DLgs 285/92 art 116 comma 5).
Le persone disabili, con minorazioni fisiche o sensoriali, possono conseguire la patente speciale previo accertamento dei requisiti fisici e psichici effettuato da apposite commissioni mediche locali, costituite presso ogni provincia presso le unità sanitarie locali del capoluogo di Provincia (DLgs 285/92 art 199 comma 4).
Contro il giudizio della commissione di cui sopra è possibile presentare ricorso, entro trenta giorni, al Ministero dei Trasporti (DLgs 285/92 art 199 comma 5).
Le suddette patenti possono essere limitate alla guida di veicoli di particolari tipi e caratteristiche, nonché con determinate prescrizioni in relazione all'esito degli accertamenti effettuati da apposite commissioni mediche provinciali (DLgs 285/92 art 116 comma 5).
Le limitazioni devono essere riportate sulla patente e devono precisare quale protesi sia prescritta, ove ricorra, e/o quale tipo di adattamento sia richiesto sul veicolo.
Le persone con minorazione fisica non possono, comunque, guidare i veicoli in servizio di piazza o di noleggio con conducente per trasporto di persone o in servizio di 2linea, le autoambulanze, nonché i veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose (DLgs 285/92 art 116 comma 5).
I tipi e le caratteristiche dei veicoli che possono essere guidati con le patenti speciali di categorie A, B, C, e D con le seguenti specifiche:

Tali limitazioni possono essere ulteriormente ampliate dalla Commissione medica provinciale competente, qualora le condizioni dell'interessato siano tali da richiederlo (DPR 495/92 art 329 comma 2).

 

Riferimenti legislativi:


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