TRASPORTI MARITTIMI NAZIONALI
L'accessibilità delle navi nazionali è garantita da norme che prevedono:
- La dimensione per le aperture dei portelloni di accesso a bordo al fine di facilitare l'utilizzo da parte di persone con impedita capacità motoria o sensoriale, trasportate con autovettura o sedia a ruote (larghezza non inferiore a m. 1,50) (DPR 503/96 art. 26 comma 1).
- Le rampe o passerelle di accesso da terra a bordo con una pendenza modesta, e comunque non superiore all'8 per cento, salvo che non siano adottati speciali accorgimenti per garantirne la sicura agibilità per l'incolumità delle persone (DPR 503/96 art. 26 comma 2).
- La zona di ponte, ove si accede a bordo, con una dimensione tale da permettere il passaggio fino all'area degli alloggi destinati alle persone con impedita capacità motoria o sensoriale con percorso sullo stesso ponte, ovvero fino all'ascensore od alla rampa, nel caso che gli alloggi siano su altro ponte. In tal caso la zona antistante l'ascensore o la rampa deve avere dimensioni tali da permettere lo sbarco della persona con impedita capacità motoria o sensoriale dall'autovettura, e il trasferimento su sedia a ruote, nonché la manovra di essa (DPR 503/96 art. 26 comma 3).
- Il percorso per raggiungere l'area degli alloggi, raccordato da rampe, deve essere privo di ostacoli, con eventuali dislivelli non superiori di norma al 5 per cento e di larghezza, nel caso di impiego di sedie a ruote non inferiore ad 1,50 m. La zona di ponte corrispondente deve essere rivestita con materiale antisdrucciolevole. Eventuali soglie e simili devono avere altezza non superiore a cm 2,5 (DPR 503/96 art. 26 comma 4).
- Gli ascensori accessibili alle persone su sedie a ruote e le rampe, sostitutive degli ascensori, devono avere le caratteristiche rispondenti alle specifiche tecniche contenute nel DM 236/89. Ascensori e rampe devono sfociare al chiuso entro 1'area degli alloggi (DPR 503/96 art. 26 comma 5).
- L'area degli alloggi, preferibilmente ubicata su un solo ponte, deve essere tale da consentire, in caso di emergenza, un agevole accesso ai mezzi di sfuggita e di salvataggio e deve avere: corridoi, passaggi e relative porte di larghezza non inferiori a m 1,50 e privi di ostacoli; porte, comprese quelle di locali igienici, di larghezza non inferiore a m 0,90 e provviste di agevoli dispositivi di manovra; pavimenti antisdrucciolevoli nelle zone di passaggio; apparecchi di segnalazione per chiamata del personale di servizio addetto alle persone con ridotta o impedita capacita motoria o sensoriale; locali igienici riservati alle stesse persone, rispondenti alle norme tecniche contenute del DM 236/89 (DPR 503/96 art. 26 comma 6).
NAVIGAZIONE INTERNA
Per quanto riguarda i servizi di navigazione interna su laghi e fiumi, Servizi di navigazione interna le norme vigenti prevedono che:
- Le passerelle e gli accessi alle navi debbano essere larghi almeno metri uno, essere idonei al passaggio delle sedie a ruote ed avere pendenza modesta, e comunque non superiore all'8%, salvo che non siano adottati speciali accorgimenti per garantirne la sicura agibilità per l'incolumità delle persone (DPR 503/96 art. 27 comma 1).
- Sulle navi nelle immediate vicinanze dell'accesso debba essere ricavata una superficie di pavimento opportunamente attrezzata per dislocarvi sedie a ruote salvo gravi difficoltà tecniche (DPR 503/96 art. 27 comma 2).
In realtà solo i battelli più grandi sono accessibili, ed a volte solo parzialmente. Alcuni esempi positivi sono rappresentati dalle ultime motonavi che effettuano servizio sui laghi Maggiore, di Garda e di Como: queste, infatti, sono state dotate anche di piattaforme mobili per accedere alle sale e ai locali igienici.
Riferimenti legislativi:
- Decreto del Presidente della Repubblica 503/96
- Decreto Ministeriale 236/89