DIRITTO ALLA MOBILITÀ E NORME PER LA FACILITAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE
Il diritto alla mobilità delle persone disabili è sancito da norme nazionali e regionali, volte a favorire l'utilizzo di mezzi pubblici oppure a facilitare la circolazione di mezzi privati al servizio di persone disabili.
La normativa che fa riferimento al trasporto si può dividere in due grossi ambiti: quella riferita ai trasporti pubblici, collettivi o no, di linea o non di linea (autobus, treno, taxi, ecc.), e quella riferita ai trasporti privati.
Le disposizioni normative che riconoscono il diritto alla mobilità delle persone disabili nell'ambito del trasporto pubblico possono essere suddivise come segue:
- norme di carattere generale di indirizzo, quali sono i piani dei trasporti (nazionale, regionale e urbano)
- norme che prevedono l'adattamento dei veicoli adibiti al trasporto pubblico locale
- norme che prevedono l'attivazione di servizi specifici di trasporto non di linea mediante taxi e pulmini accessibili
- norme che prevedono contributi per la realizzazione di servizi accessibili o l'acquisto di mezzi adattati
- norme di organizzazione generale del trasporto (piani di adeguamento dei mezzi).
Per trasporto privato si intende il trasporto effettuato con mezzi propri: la normativa prevede una serie di disposizioni per favorire tale tipo di trasporto per compensare l'inadeguatezza dei mezzi pubblici. Tali norme possono essere suddivise come segue:
- norme che facilitano la circolazione (contrassegno di libera circolazione e sosta, parcheggi riservati)
- norme che riguardano l'abilitazione alla guida di persone disabili
- norme che prevedono contributi economici o facilitazioni fiscali per l'acquisto dell'auto da parte delle persone disabili.
Il quadro normativo di riferimento in tema di trasporti e mobilità è molto complesso ed articolato: tale complessità, aggravata da competenze diversificate in capo rispettivamente allo Stato, alle aziende che gestiscono i trasporti, alle Regioni ed ai Comuni, ha fatto sì che, anche in presenza di precise disposizioni, che prevedono l'accessibilità dei mezzi di trasporto pubblico, attualmente siano ancora molto pochi i mezzi di trasporto pubblico realmente accessibili a persone disabili.
Il piano generale dei trasporti, approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 1986 individua quattro ambiti di intervento per garantire il diritto alla mobilità alle persone con ridotta capacità motoria.
In particolare il decreto citato, all'articolo 59, fa riferimento:
- alla problematica inerente il trasporto individuale e alla necessità di un riferimento normativo organico sulle disposizioni tecniche e sui requisiti psicofisici e attitudinali per il conseguimento delle patenti speciali
- ai controlli da effettuare per verificare l'applicazione delle normative sull'eliminazione delle barriere architettoniche
- alla difficoltà oggettiva di soddisfare le esigenze delle persone disabili semplicemente adattando alcuni posti sui mezzi di trasporto collettivo di linea
- alla necessità di progettare i mezzi di trasporto pubblici tenendo in maggiore considerazione l'accessibilità e la facilità di utilizzo per le persone anziane.
Molto meno complessa è l'applicazione delle norme che riguardano il trasporto privato ed è, pertanto, più garantito il diritto alla mobilità in quest'ambito che in quello del trasporto pubblico il quale comporta un maggiore impegno di risorse e di programmazione di servizi da parete degli enti pubblici.