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CONTRASSEGNO SPECIALE PER LA CIRCOLAZIONE E LA SOSTA DEI VEICOLI PRIVATI E INDIVIDUALI

La circolazione e la sosta dei veicoli al servizio di persone disabili, già normate dal Regolamento di attuazione dell'art. 27 della legge 118/71 e da diverse disposizioni ministeriali del Ministero dei Lavori Pubblici, sono state nuovamente regolamentate da più recenti disposizioni (DPR 384/78):

L'attuale normativa, che non modifica sostanzialmente le disposizioni precedenti, prevede, per le persone con "capacità di deambulazione sensibilmente ridotta" e non vedenti, particolari facilitazione per la circolazione e la sosta.

Chi ne ha diritto:

I cittadini con difficoltà di deambulazione oppure non vedenti possono richiedere un contrassegno di libera circolazione e sosta.
Il contrassegno ha un formato di cm 10 x12, con scritte nere su fondo arancione, con il simbolo dell'accessibilità (l'omino stilizzato in carrozzina), sul quale devono essere riportati: il numero della concessione (numero progressivo attribuito dal Comune), il nome, l'indirizzo ed il Comune di residenza della persona disabile (DPR 495/92 art. 381 e DM 1176/79). La forma del contrassegno sarà prossimamente modificata per adeguarlo a quanto disposto dalla normativa europea.
Per ottenere il contrassegno è necessario fare richiesta, all'ufficio competente del comune di residenza. (DPR 495/92 art. 381 comma 3).

La validità del contrassegno:

La validità del contrassegno non è determinata a priori, ma dipende dalle condizioni della persona richiedente accertate dalla commissione medica.
Pertanto, se la persona interessata risulta affetta da una patologia stabilizzata o che non comporta possibilità di miglioramento, il contrassegno è rilasciato con validità di cinque anni. (DPR 495/92 art. 381 comma 3).
Il rinnovo avviene con la presentazione del certificato del medico curante che confermi il persistere delle condizioni sanitarie che hanno dato luogo al rilascio (DPR 495/92 art. 381 comma 3).
Se la persona interessata si trova in una situazione di temporanea grave difficoltà di deambulazione, ad esempio in conseguenza di un incidente può richiedere il contrssegno di libera circolazione e sosta, ma la validità dello stesso è determinata dalla commissione medica rispetto alla previsione di recupero delle funzioni motorie della persona sottoposta a visita (DPR 495/92 art. 381 comma 4).
In caso di permesso rilasciato per invalidità temporanea, se alla scadenza l'interessato ha ancora gravi difficoltà di deambulazione, si deve presentare una domanda per il rinnovo e sottoporsi nuovamente alla visita medico-legale, non è sufficiente il certificato del medico curante.
Il contrassegno è strettamente personale, non è vincolato ad uno specifico veicolo, viene rilasciato indipendentemente dal possesso della patente di guida ed ha valore su tutto il territorio nazionale (DPR 495/92 art. 381 comma 2).
Il contrassegno può essere rilasciato anche su richiesta di persone che si trovino in temporanea difficoltà di deambulazione, in questo caso il permesso ha una durata inferiore ai cinque anni, determinata dal decorso della patologia.

Cosa consente il contrassegno:

Il contrassegno è valido su tutto il territorio nazionale e consente (DPR 503/96 art.11)

Il contrassegno di libera circolazione e sosta può essere utilizzato, per circolare nelle zone a traffico limitato o per parcheggiare negli spazi riservati, solo quando l'auto è al servizio del disabile intestatario del contrassegno (ad esempio la persona è sull'auto).
È vietato l'uso del contrassegno da parte di persone diverse dall'interessato, pertanto non è consentito parcheggiare negli spazi riservati se, in quel momento, l'auto non è al servizio specifico della persona disabile.
Qualora sia rilevato l'utilizzo improprio, oltre alla sanzione per la contravvenzione effettuata, è previsto l'immediato ritiro del contrassegno.

 

Riferimenti legislativi:


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