TRASPORTI AEREI
Le disposizioni inerenti l'accessibilità degli aeroporti e degli aerei, anch'esse contenute all'interno del DPR 503/96, prevedono che:
- Ogni aeroporto debba essere dotato di appositi sistemi per consentire un percorso continuo e senza ostacoli dall'aerostazione all'interno dell'aereo o viceversa. Qualora non siano presenti pontili di imbarco, l'accesso all'aeromobile deve essere assicurato da elevatore a cabina chiusa (DPR 503/96 art. 28 comma 1).
- Sia le strutture esterne connesse agli edifici e che le strutture interne degli edifici aperti al movimento dei passeggeri debbano avere specifiche caratteristiche tecniche, previste dal DM 236/89 (DPR 503/96 art. 28 comma 2).
- All'interno del mezzo aereo debba essere prevista la dotazione di sedie a ruote per garantire, per quanto possibile, 1'autonoma circolazione del passeggero disabile (DPR 503/96 art. 28 comma 3).
Oltre a tali indicazioni, il Ministero dei Trasporti impone precise disposizioni alle compagnie aeree, ai gestori aeroportuali ed alle agenzie di viaggio per facilitare la mobilità aerea delle persone disabili (CM 337373/94).
In particolare vengono fissati degli obblighi inerenti le informazioni necessarie per il viaggio e le modalità con le quali queste informazioni devono essere fornite, la possibilità di avvalersi di servizi specifici di assistenza e l'utilizzo di mezzi di trasporto adeguati accessibili a persone non deambulanti.
Il disabile che vuol viaggiare in aereo deve affrontare non poche difficoltà, in alcuni casi deve essere obbligatoriamente accompagnato (l'obbligo dell'accompagnatore è previsto per i passeggeri ciechi e sordi).
Le compagnie aeree hanno appositi regolamenti e disposizioni amministrative che regolano il trasporto di persone con difficoltà motorie.
Sulla base delle disposizioni di cui sopra i passeggeri disabili sono suddivisi in categorie contraddistinte dalle seguenti sigle:
- MEDA passeggeri con mobilità ridotta a causa di casi clinici con patologia in corso, in possesso di autorizzazione medica al viaggio
- WCHR - passeggeri che, pur con difficoltà, possono salire e scendere le scale dell'aereo e raggiungere autonomamente il proprio posto in cabina
- WCHS - passeggeri che non possono salire e scendere le scale dell'aereo, ma possono camminare lentamente da soli fino al proprio posto in cabina
- WCHP passeggeri handicappati agli arti inferiori, i quali possono prendersi cura di se stessi ma hanno bisogno di assistenza per l'imbarco e lo sbarco e nella cabina di un aeromobile possono spostarsi solamente con l'aiuto di una sedia a rotelle a bordo
- WCHC - passeggeri completamente immobili che necessitano di aiuto e sostegno per l'imbarco e la sistemazione a bordo (nei loro confronti vige l'obbligo dell'accompagnatore per viaggi superiori a tre ore di volo)
- STCR - passeggeri barellati
- BLND - passeggeri non vedenti (possono viaggiare anche senza accompagnatori)
- DEAF - passeggeri sordi
- DEAF/BLND passeggeri ciechi e sordi. Per i viaggiatori con sordità e cecità è previsto l'obbligo dell'accompagnatore
- MAAS tutti gli altri passeggeri che hanno bisogno di un'assistenza particolare.
Per quanto riguarda il trasporto della sedia a rotelle pieghevole di proprietà del passeggero, questo è gratuito. A richiesta, e se vi è spazio, la sedia può essere trasportata in cabina.
Le sedie a rotelle con batteria sono soggette a particolari condizioni di accettazione (le batterie devono essere tassativamente prive di liquidi e quindi utilizzare solo gel) e vengono trasportate come bagaglio registrato.
Per ragioni di sicurezza, sono imposte delle limitazioni per quanto riguarda il numero di passeggeri appartenente a determinate categorie, quali i disabili, che possono viaggiare su ciascun tipo di aereo.
Le compagnie aeree garantiscono forme di assistenza sia a terra che durante il volo, ma solo negli aeroporti più grandi (Torino, Milano, Roma, ecc.) vi sono effettivamente strutture fisse e mobili che consentano l'accessibilità all'aereo da parte dei viaggiatori con disabilità motorie.
Sono stati istituiti, inoltre, servizi di informazione e assistenza a favore di disabili e persone con difficoltà ai quali è possibile rivolgersi per il disbrigo di tutte le pratiche connesse a esigenze di viaggio. Presso alcuni grandi aeroporti è predisposta la cosiddetta Sala Amica. Qui vengono messi a disposizione eventuali accompagnatori, sedie a rotelle o altre attrezzature e viene offerta l'assistenza di cui il disabile può aver bisogno.
Per poter usufruire dei servizi di appoggio e di assistenza è comunque fondamentale che il viaggiatore disabile segnali i propri problemi e le proprie esigenze alla compagnia aerea con cui verrà effettuato il volo. Spetta infatti alla compagnia aerea l'incarico di segnalare e prenotare i servizi di assistenza presso l'aeroporto. Senza la suddetta prenotazione non è possibile usufruire dei servizi di assistenza esistenti.
È necessario precisare che ci sono alcune limitazioni rispetto al numero di viaggiatori con difficoltà motoria che possono viaggiare contemporaneamente, tali limitazioni dipendono dalla categoria a cui si appartiene (vedi sopra) e al tipo di aereo su cui si deve viaggiare.
Per i viaggi di gruppo esistono specifiche disposizioni rispetto al numero di persone con disabilità gravi e il numero di accompagnatori che sono sempre obbligatori, in numero variabile, indipendentemente dalla durata del viaggio.
Riferimenti legislativi:
- Decreto del Presidente della Repubblica 503/96
- Decreto Ministeriale 236789
- Circolare Ministeriale 337373/94