FACILITAZIONI ECONOMICHE
Alcune norme intervengono per facilitare l'utilizzo di mezzi privati da parte di persone con disabilità motoria per le quali l'uso di mezzi di trasporto pubblico è impossibile o, quantomeno, estremamente difficoltoso.
In particolare queste facilitazioni riguardano:
- riduzione dell'aliquota IVA
- detrazione fiscali
- esenzione dal pagamento della tassa automobilistica (bollo auto)
- esenzione dal pagamento dell'imposta erariale di trascrizione relativa alle nuove immatricolazioni ed al passaggio di proprietà
- contributo economico per l'acquisto dei comandi a mano.
I veicoli oggetto di tali agevolazioni sono quelli espressamente previsti dalla legge (L. 449/97 art. 8):
- motocarrozzette
veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone, capaci di contenere al massimo quattro posti compreso quello del conducente ed equipaggiati di idonea carrozzeria (DLgs 285/92 art. 53 - comma 1 lett. b)
- motoveicoli per trasporto promiscuo
veicoli a tre ruote destinati al trasporto o cose, capaci di contenere al massimo quattro posti compreso quello del conducente (DLgs 285/92 art. 53 comma 1 lett.c)
- motoveicoli per trasporti specifici
veicoli a tre ruote destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni e caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo (DLgs 285/92 art. 53 comma 1 lett.f)
- autovetture
veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti, compreso quello del conducente (DLgs 285/92 art. 54 comma 1 lett.a)
- autoveicoli per trasporto promiscuo
veicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 o 4,5 tonnellate se a trazione elettrica o a batteria, destinati al trasporto di persone e di cose e capaci di contenere al massimo nove posti compreso quello del conducente (DLgs 285/92 art. 54 comma 1 lett.c)
- autoveicoli per trasporti specifici
veicoli destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni, caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo (DLgs 285/92 art. 54 comma 1 lett.f).
Per la detrazione dalle imposte delle spese inerenti l'acquisto e la manutenzione dell'auto non sono previsti limiti di cilindrata, mentre l'aliquota IVA agevolata viene applicata solo per l'acquisto di veicoli aventi cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici se con motore a benzina e a 2.500 centimetri cubici se con motore a diesel (L 449/97 art. 8 commi 1 e 3).
Le facilitazioni economiche riguardano esclusivamente veicoli adattati per la guida o il trasporto di persone con disabilità motoria, deve essere indicato sul libretto di circolazione.
RIFERIMENTI LEGISLATIVI:
- Legge 449/97
- Decreto Legislativo 285/92