ESONERO DAL PAGAMENTO DELLA TASSA AUTOMOBILISTICA
Le persone con disabilità motoria, psichica e/o sensoriale o i familiari che le hanno fiscalmente a carico possono richiedere l'esonero dal pagamento della tassa automobilistica per un veicolo di loro proprietà purché rispetti alcune caratteristiche di seguito descritte.
Per quali veicoli si può ottenere l'esonero dal pagamento della tassa automobilistica
Si può usufruire dell'esonero per veicoli a benzina (fino a 2000 cc) e diesel (fino a 2800 cc) appartenenti alle seguenti categorie:
- motocarrozzette: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone, capaci di contenere al massimo quattro posti compreso quello del conducente ed equipaggiati di idonea carrozzeria
- motoveicoli per trasporto promiscuo: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone o cose, capaci di contenere al massimo quattro posti compreso quello del conducente
- motoveicoli per trasporti specifici: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni e caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo
- autovetture: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti, compreso quello del conducente
- autoveicoli per trasporto promiscuo: veicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 o 4,5 tonnellate se a trazione elettrica o a batteria, destinati al trasporto di persone e di cose e capaci di contenere al massimo nove posti compreso quello del conducente
- autoveicoli per trasporti specifici: veicoli destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni, caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo.
Le persone cieche assolute, cieche parziali, ipovendenti gravi e sordomute possono usufruire dell'esonero dal pagamento della tassa automobilistica solo per veicoli appartenenti alle ultime tre categorie (autovetture, autoveicoli per il trasporto promiscuo ed autoveicoli per trasporti specifici) sono esclusi dal beneficio le motocarrozzette e i motoveicoli.
Sono esclusi dall'esonero dal pagamento della tassa automobilistica i camper per i quali è invece prevista la sola detrazione fiscale del 19%.
In merito all'intestazione del veicolo, si fa presente che se la persona disabile è titolare di redditi propri, il veicolo ed i documenti comprovanti la spesa sostenuta (fattura) devono essere a lei intestati; mentre nel caso in cui la persona disabile sia fiscalmente a carico di un familiare, l'autoveicolo ed i relativi documenti comprovanti la spesa possono essere indifferentemente intestati all'interessato oppure al familiare.
Chi ha diritto all'esonero
Hanno diritto all'esonero dal pagamento della tassa automobilistica:
- I titolari di patente B speciale, con ridotte o impedite capacità motorie con l'obbligo di utilizzare particolari dispositivi di guida per veicoli a cui siano state apportate le modifiche prescritte dalla commissione medica provinciale per le patenti speciali e riportate sulla patente di guida.
- Le persone con disabilità motoria che, per la natura del loro handicap, necessitano di particolari adattamenti al veicolo per essere trasportati da altri (veicoli adattati per il trasporto).
- Le persone con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni a cui sia stata riconosciuta la condizione di persona handicappata in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3 comma 3 della legge 104/92 dalle competenti commissioni mediche (veicoli senza alcun adattamento).
- Le persone con deficit psichico a cui sia stato riconosciuto il diritto a percepire l'indennità di accompagnamento e a cui sia stata accertata la condizione di handicap grave ai sensi dell'articolo 3 comma 3 della legge 104/92 dalle competenti commissioni mediche (veicoli senza alcun adattamento).
- Le persone cieche assolute, cieche parziali, ipovendenti gravi e sordomute per veicoli non adattati. Si precisa che per non vedenti ai fini delle agevolazioni fiscali per l'acquisto di un veicolo, si intendono coloro che sono affetti da cecità assoluta, da cecità parziale o da grave ipovisione; mentre per quanto riguarda le persone definite sordomute, si intendono coloro che sono colpiti da sordità alla nascita o prima dell'apprendimento della lingua parlata.
- I familiari che hanno fiscalmente in carico minorenni o adulti con grave disabilità motoria che necessitano di particolari adattamenti al veicolo per la guida o per essere trasportati (veicoli adattati per la guida o per il trasporto).
- I familiari che hanno fiscalmente in carico minorenni o adulti ciechi assoluti, ciechi parziali, ipovendenti gravi o sordomuti (veicoli senza alcun adattamento).
- I familiari che hanno fiscalmente a carico minorenni o adulti con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni a cui sia stata riconosciuta la condizione di persona handicappata in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3 comma 3 della legge 104/92 dalle competenti commissioni mediche (veicoli senza alcun adattamento).
- I familiari che hanno fiscalmente in carico minorenni o adulti con deficit psichico a cui sia stato riconosciuto il diritto a percepire l'indennità di accompagnamento e a cui sia stata accertata la condizione di handicap grave ai sensi dell'articolo 3 comma 3 della legge 104/92 dalle competenti commissioni mediche per veicoli senza alcun adattamento. Nel caso di minorenni non è ammesso l'esonero dal pagamento della tassa automobilistica se l'interessato ha diritto all'indennità di frequenza anche se è stata riconosciuta una condizione di handicap grave ai sensi dell'articolo 3 comma 3 della legge 104/92.
Gli adattamenti
Gli adattamenti di guida, compreso il cambio automatico, che danno diritto all'esonero dal pagamento della tassa automobilistica sono solo quelli prescritti dalla commissione medica provinciale per le patenti speciali e riportati sulla patente.
Adattamenti al veicolo per il trasporto di una persona con grave disabilità motoria che danno diritto all'esonero dal pagamento della tassa automobilistica sono solo quelli sotto indicati, a titolo di esempio:
- pedana sollevatrice ad azione meccanico/elettrico/idraulico
- scivolo a scomparsa ad azione meccanico/elettrico/idraulico
- braccio sollevatore ad azione meccanico/elettrico/idraulico
- paranco ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico
- sedile scorrevole-girevole simultaneamente atto a facilitare l'insediamento del disabile nell'abitacolo
- sistema di ancoraggio delle carrozzelle con annesso sistema di ritenuta del disabile (cinture di sicurezza)
- sportello scorrevole.
Altri adattamenti non elencati, purché gli allestimenti siano caratterizzati da un collegamento permanente al veicolo, e tali da comportare un adattamento effettivo nel veicolo danno diritto all'esonero dal pagamento della tassa automobilistica.
Non è da intendersi “adattamento” l'allestimento di semplici accessori con funzione di optional, ovvero l'applicazione di dispositivi già previsti in sede di omologazione del veicolo, montabili in alternativa e su semplice richiesta dell'acquirente.
Tutti gli adattamenti, di guida o per il trasporto, devono essere omologati dalla Motorizzazione Civile e stabilmente collegati al veicolo.
Veicoli senza adattamenti
L'esonero dal pagamento della tassa automobilistica spetta anche per i veicoli non adattati purché destinati al trasporto di persone disabili appartenenti ad una delle seguenti categorie:
- persone con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni a cui sia stata riconosciuta la condizione di persona handicappata in situazione di gravità
- persone cieche assolute, cieche parziali, ipovendenti gravi o sordomute
- persone con deficit intellettivo o psichico riconosciute handicappate in situazione di gravità e con il diritto a percepire l'indennità di accompagnamento.
Come fare per ottenere l'esonero dal pagamento della tassa automobilistica
Per ottenere l'esonero dal pagamento della tassa automobilistica è necessario presentare una richiesta indirizzata all'ufficio decentrato della Direzione Regionale delle Entrate competente per territorio allegando i documenti sotto specificati.
- Persona disabile, con disabilità motoria, con patente speciale nella quale siano riportati gli adattamenti prescritti dalla commissione medica provinciale per le patenti di guida:
- fotocopia del certificato di handicap o di invalidità da cui risulti la disabilità motoria
- fotocopia della patente speciale
- fotocopia del libretto di circolazione sul quale siano riportati gli adattamenti prescritti
- eventuale fotocopia della dichiarazione dei redditi o autocertificazione nel caso in cui il veicolo sia intestato ad un familiare che ha fiscalmente in carico la persona disabile.
- Persona disabile, con disabilità motoria con necessità di adattamenti per il trasporto:
- fotocopia del certificato di handicap o di invalidità da cui risulti la disabilità motoria
- fotocopia del libretto di circolazione sul quale siano riportati gli adattamenti
- eventuale fotocopia della dichiarazione dei redditi o autocertificazione nel caso in cui il veicolo sia intestato ad un familiare che ha fiscalmente in carico la persona disabile.
- Persona disabile, con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetta da pluriamputazioni:
- fotocopia del certificato di handicap grave derivante da patologie (comprese le pluriamputazioni) che comportano una limitazione permanente alla deambulazione
- fotocopia del libretto di circolazione
- eventuale fotocopia della dichiarazione dei redditi o autocertificazione nel caso in cui il veicolo sia intestato ad un familiare che ha fiscalmente in carico la persona disabile.
- Persona cieca assoluta, cieca parziale, ipovendenti gravi o sordomuta:
- fotocopia del certificato della commissione medico-legale competente da cui risulti la condizione di non vedente o sordomuto
- fotocopia del libretto di circolazione
- eventuale fotocopia della dichiarazione dei redditi o autocertificazione nel caso in cui il veicolo sia intestato ad un familiare che ha fiscalmente in carico la persona disabile.
- Persona con disabilità intellettiva o psichica
- fotocopia certificato di invalidità da cui risulti il diritto a percepire l'indennità di accompagnamento
- fotocopia certificato di handicap da cui risulti il riconoscimento della condizione di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3 comma 3 della legge 104/92
- fotocopia del libretto di circolazione
- eventuale fotocopia della dichiarazione dei redditi o autocertificazione nel caso in cui il veicolo sia intestato ad un familiare che ha fiscalmente in carico la persona disabile.
L'esonero dal pagamento della tassa automobilistica spetta per un solo veicolo ed una volta richiesto, al momento dell'acquisto dell'auto oppure alla scadenza del bollo, non è necessario richiederlo ogni anno.
Nel caso in cui venga meno il diritto all'esenzione, a causa della vendita dell'auto oppure per il decesso della persona disabile, deve essere comunicato all'ufficio decentrato della Direzione Regionale delle Entrate competente per territorio e si deve provvedere al pagamento della tassa a partire dal momento in cui è venuto meno il diritto.
Qualora l'interessato sostituisca il veicolo deve essere data comunicazione all'ufficio decentrato della Direzione Regionale delle Entrate competente per territorio della cessazione del diritto all'esenzione sul vecchio veicolo ed inoltrare la richiesta di esonero per il nuovo.
LINK UTILI
RIFERIMENTI LEGISLATIVI:
- Decreto del Presidente della Repubblica - 26/10/1972 n. 633 "Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto."
- Legge 11 febbraio 1980, n. 18 "Indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili."
- Legge 9 aprile 1986, n. 97 "Disposizioni per l'assoggettamento all'imposta sul valore aggiunto con aliquota ridotta dei veicoli adattati ad invalidi."
- Decreto Ministeriale – Ministero delle Finanze 16 maggio 1986 "Disposizioni per l'assoggettamento all'imposta sul valore aggiunto con aliquota ridotta dei veicoli adattati ad invalidi."
- Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917 "Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi."
- Legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate."
- Legge 27 dicembre 1997 n. 449 "Misure per la razionalizzazione della finanza pubblica."
- Circolare Ministeriale - Ministero delle Finanze - Dipartimento delle Entrate - Direzione Centrale per gli Affari Giuridici e per il contenzioso Tributario 15 luglio 1998 n. 186/E "Tasse automobilistiche - agevolazioni per i veicoli per disabili. Legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 8"
- Circolare Ministeriale - Ministero delle Finanze 27 gennaio 1998 n. 30/E "Legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 17 - Disposizioni tributarie in materia di veicoli."
- Circolare Ministeriale - Ministero delle Finanze Dipartimento delle Entrate Direzione Centrale per gli Affari Giuridici e per il Contenzioso Tributario 31 luglio 1998 n. 197/E "IVA - Aliquota - Veicoli adattati ad invalidi"
- Legge 23 dicembre 2000, n. 388 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)"
- Circolare Ministeriale - Ministero delle Finanze - Agenzia delle Entrate Direzione Centrale Normativa e Contenzioso - 11 maggio 2001, n. 46"Articolo 30, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria per l'anno 2001) e ulteriori chiarimenti in materia di agevolazioni per disabili."
- Legge regionale 23 settembre 2003, n. 23 “Disposizioni in materia di tasse automobilistiche”