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ACQUISTO AUTO: ESENZIONE IMPOSTE DI TRASCRIZIONE

La legge prevede l'esenzione dal pagamento della Imposta Provinciale di Trascrizione (I.P.T.) per le cessioni dei veicoli destinati alla mobilità dei cittadini portatori di handicap o invalidi. L'esenzione IPT riguarda:

con limitazione di cilindrata fino a 2000 cc per i veicoli a benzina e fino a 2800 cc per i veicoli diesel.
L'agevolazione è applicabile ad un solo veicolo e una volta ogni 4 anni a meno che il veicolo sia stato cancellato dal Pubblico Registro Automobilistico per distruzione, rottamazione o furto senza ritrovamento.
Il beneficio fiscale, che si applica sia ai veicoli condotti dai disabili sia a quelli utilizzati per l'accompagnamento dei disabili stessi, spetta al portatore di handicap/invalido intestatario del veicolo oppure alla persona intestataria del veicolo se il portatore di handicap/invalido è fiscalmente a suo carico.

È prevista l'esenzione per persone disabili nei seguenti casi:
  1. disabilità con patologia che comporta ridotte o impedite capacità motorie permanenti. Il disabile deve essere stato riconosciuto portatore di handicap o invalido affetto da una patologia che comporta ridotte o impedite capacità motorie permanenti. Il veicolo, sempre nei limiti di cilindrata previsti, deve essere necessariamente dotato di adattamento tecnico o di cambio automatico risultanti dalla carta di circolazione. Gli adattamenti possono riguardare sia le modifiche ai comandi di guida, sia solo la carrozzeria o la sistemazione interna del veicolo, per mettere il disabile in condizione di accedervi. A titolo esemplificativo, l'adattamento tecnico può consistere in pedana sollevatrice, scivolo a scomparsa, braccio sollevatore, paranco (ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico), sedile scorrevole-girevole simultaneamente atto a facilitare l'insediamento del disabile nell'abitacolo, sistema di ancoraggio delle carrozzelle con annesso sistema di ritenuta del disabile (cinture di sicurezza), sportello scorrevole. Anche in caso di altra tipologia di adattamento l'esenzione è concessa purché vi sia sempre un collegamento funzionale tra l'handicap e l'adattamento stesso. La documentazione da allegare alla domanda di esenzione è costituita da:
  2. disabilità con patologia o con pluriamputazioni che comportano limitazione grave e permanente della deambulazione. Il disabile deve essere stato riconosciuto portatore di handicap o invalido, in stato di gravità, affetto da una patologia o da pluriamputazioni che comportano una limitazione grave e permanente della deambulazione. Il veicolo, sempre nei limiti di cilindrata previsti, può non essere dotato di adattamento tecnico. La documentazione da allegare alla domanda di esenzione è costituita da:
  3. disabilità mentale o psichica Il disabile deve essere stato riconosciuto portatore di handicap o invalido, in stato di gravità, affetto da una patologia mentale o psichica, con riconoscimento della indennità di accompagnamento. Il veicolo, sempre nei limiti di cilindrata previsti, può non essere dotato di adattamento tecnico. La documentazione da allegare alla domanda di esenzione è costituita da:

Il beneficio non si estende ad altre tipologie di handicap/invalidità che non rientrino in quelle citate ai punti A), B) e C).

Fonte: sito Internet dell'Automobile Club d'Italia

 

RIFERIMENTI LEGISLATIVI:

 


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