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DETRAZIONE FISCALE DEL 19% RELATIVA ALLA SPESA SOSTENUTA PER L'ACQUISTO E/O LA RIPARAZIONE DI UNA VETTURA ADATTATA PER IL TRASPORTO DI PERSONE DISABILI

È riconosciuta una detrazione dell'imposta sui redditi delle persone fisiche (IRPEF) pari al 19% dell'intero importo delle spese sostenute, da persone disabili o soggetti che abbiano fiscalmente in carico persone disabili, per l'acquisto di veicoli o per le spese sostenute per la riparazione del veicolo stesso.

La detrazione è fruibile per un solo veicolo e una volta ogni 4 anni, a meno che non sia stato cancellato dal Pubblico Registro Automobilistico per distruzione, rottamazione o furto senza ritrovamento, e fino ad un limite di spesa non superiore a 18.075,99 euro. Nel caso di furto, la detrazione per il nuovo veicolo che venga riacquistato entro il quadriennio spetta, sempre entro il limite di 18.075,99 euro, al netto dell'eventuale rimborso dell'assicurazione. È consentito, alternativamente, di ripartire la predetta detrazione in quattro quote annuali costanti e di pari importo.

La stessa detrazione, 19% sull'intero importo, spetta per le spese sostenute, da persone disabili o soggetti che abbiano fiscalmente in carico persone disabili, per la riparazione e la manutenzione straordinaria del veicolo, comprese le spese per la riparazione e la manutenzione dell'eventuale pedana installata per consentire il caricamento sull'auto della carrozzina.

Si ricorda che l'importo detraibile deve essere diminuito degli eventuali contributi ottenuti dall'ASL o dall'INAIL per la spesa sostenuta per gli adattamenti.

 
Per quali veicoli si può ottenere la detrazione fiscale
Si può usufruire della detrazione per l'acquisto di veicoli appartenenti alle seguenti categorie, indipendentemente dalla cilindrata:

Le persone cieche assolute, cieche parziali, ipovendenti gravi e sordomute possono usufruire della detrazione fiscale solo per l'acquisito di veicoli appartenenti alle ultime quattro categorie (autovetture, autoveicoli per il trasporto promiscuo, autoveicoli per trasporti specifici ed autocaravan) sono esclusi dal beneficio le spese relative a motocarrozzette e motoveicoli.
In merito all'intestazione del veicolo, si fa presente che se la persona disabile è titolare di redditi propri, il veicolo ed i documenti comprovanti la spesa sostenuta (fattura) devono essere a lei intestati; mentre nel caso in cui la persona disabile sia fiscalmente a carico di un familiare, l'autoveicolo ed i relativi documenti comprovanti la spesa possono essere indifferentemente intestati all'interessato oppure al familiare.

 
Chi ha diritto alla detrazione
Hanno diritto all'agevolazione:
  1. I titolari di patente B speciale, con ridotte o impedite capacità motorie con l'obbligo di utilizzare particolari dispositivi di guida per veicoli a cui siano state apportate le modifiche prescritte dalla commissione medica provinciale per le patenti speciali e riportate sulla patente di guida.
  2. Le persone con disabilità motoria che, per la natura del loro handicap, necessitano di particolari adattamenti al veicolo per essere trasportati da altri (veicoli adattati per il trasporto).
  3. Le persone con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni a cui sia stata riconosciuta la condizione di persona handicappata in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3 comma 3 della legge 104/92 dalle competenti commissioni mediche (veicoli senza alcun adattamento).
  4. Le persone con deficit psichico a cui sia stato riconosciuto il diritto a percepire l'indennità di accompagnamento e a cui sia stata accertata la condizione di handicap grave ai sensi dell'articolo 3 comma 3 della legge 104/92 dalle competenti commissioni mediche (veicoli senza alcun adattamento).
  5. Le persone cieche assolute, cieche parziali, ipovendenti gravi e sordomute per veicoli non adattati. Si precisa che per non vedenti ai fini delle agevolazioni fiscali per l'acquisto di un veicolo, si intendono coloro che sono affetti da cecità assoluta, da cecità parziale o da grave ipovisione; mentre per quanto riguarda le persone definite sordomute, si intendono tali coloro che sono colpiti da sordità alla nascita o prima dell'apprendimento della lingua parlata.
  6. I familiari che hanno fiscalmente in carico minorenni o adulti con grave disabilità motoria che necessitano di particolari adattamenti al veicolo per la guida o per essere trasportati (veicoli adattati per la guida o per il trasporto).
  7. I familiari che hanno fiscalmente in carico minorenni o adulti ciechi assoluti, ciechi parziali, ipovendenti gravi o sordomuti (veicoli senza alcun adattamento).
  8. I familiari che hanno fiscalmente a carico minorenni o adulti con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni a cui sia stata riconosciuta la condizione di persona handicappata in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3 comma 3 della legge 104/92 dalle competenti commissioni mediche (veicoli senza alcun adattamento).
  9. I familiari che hanno fiscalmente in carico minorenni o adulti con deficit psichico a cui sia stato riconosciuto il diritto a percepire l'indennità di accompagnamento e a cui sia stata accertata la condizione di handicap grave ai sensi dell'articolo 3 comma 3 della legge 104/92 dalle competenti commissioni mediche (veicoli senza alcun adattamento). Nel caso di minorenni non è ammesso l'esonero dal pagamento della tassa automobilistica se l'interessato ha diritto all'indennità di frequenza anche se è stata riconosciuta una condizione di handicap grave ai sensi dell'articolo 3 comma 3 della legge 104/92.
 
Gli adattamenti

Gli adattamenti di guida, compreso il cambio automatico, che danno diritto alla detrazione fiscale sono solo quelli prescritti dalla commissione medica provinciale per le patenti speciali e riportati sulla patente.

Adattamenti al veicolo per il trasporto di una persona con grave disabilità motoria che danno diritto alla detrazione fiscale per l'acquisto o la riparazione sono solo quelli indicati dal Ministero dei Trasporti:

Altri adattamenti non elencati, purché gli allestimenti siano caratterizzati da un collegamento permanente al veicolo, e tali da comportare un adattamento effettivo nel veicolo danno diritto all'esonero dal pagamento della tassa automobilistica.
Non è da intendersi “adattamento” l'allestimento di semplici accessori con funzione di optional, ovvero l'applicazione di dispositivi già previsti in sede di omologazione del veicolo, montabili in alternativa e su semplice richiesta dell'acquirente.
Tutti gli adattamenti, di guida o per il trasporto, devono essere omologati dalla Motorizzazione Civile e stabilmente collegati al veicolo.

 
Veicoli senza adattamenti
La detrazione spetta anche per l'acquisto o la riparazione di veicoli non adattati purché destinati al trasporto di persone disabili appartenenti ad una delle seguenti categorie:  
Come fare per ottenere la detrazione fiscale del 19%

Per ottenere la detrazione fiscale è necessario indicare nell'apposito rigo della dichiarazione, modello 730 o UNICO, l'importo pari alla spesa sostenuta oppure ad una rata se si è optato per la facoltà di suddividere l'importo in quattro rate uguali. Si ricorda che la detrazione è fruibile per un solo veicolo e una volta ogni 4 anni e fino ad un limite di spesa non superiore a 18.075,99 euro a meno che non sia stato cancellato dal Pubblico Registro Automobilistico per distruzione, rottamazione o furto senza ritrovamento. Nel caso di furto, la detrazione per il nuovo veicolo che venga riacquistato entro il quadriennio spetta, sempre entro il limite di 18.075,99 euro, al netto dell'eventuale rimborso dell'assicurazione. Inoltre, nel caso sia stato acquistato un veicolo con adattamenti, è necessario sottrarre l'eventuale contributo erogato dall'ASL o dall'INAIL.

Non è richiesto di allegare alcuna documentazione alla dichiarazione, ma è necessario tenere a disposizione, per eventuali accertamenti, i seguenti documenti:
  1. Persona disabile, con disabilità motoria, con patente speciale o certificato di idoneità alla guida nel quale siano riportati gli adattamenti prescritti dalla commissione medica provinciale per le patenti di guida:
  2. Persona disabile, con disabilità motoria con necessità di adattamenti per il trasporto:
  3. Persona disabile, con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetta da pluriamputazioni:
  4. Persona cieca assoluta, cieca parziale, ipovendente grave o sordomuta:
  5. Persona con disabilità intellettiva o psichica

 

RIFERIMENTI LEGISLATIVI:

 


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