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INVALIDITÀ CIVILE-RICONOSCIMENTO DELLA CONDIZIONE DI INVALIDO CIVILE

LA VISITA MEDICA ED IL RELATIVO VERBALE

Una volta presentata la domanda viene fissata la data della visita di accertamento durante la quale è possibile farsi assistere dal proprio medico di fiducia. Si ricorda che è necessario, in corso di visita medica, esibire tutta la documentazione sanitaria attestante le patologie certificate dal medico curante.
La visita viene effettuata dalla Commissione di prima istanza presso il Servizio di Medicina Legale dell'ASL di residenza ad eccezione delle visite per il riconoscimento dello stato di cecità assoluta o parziale che sono effettuate presso un'apposita Commissione medica provinciale istituita presso l'ASL 2 per la provincia di Torino e presso le AASSLL competenti per territorio negli altri capoluoghi di provincia. A Torino la domanda presentata all'ASL di residenza del richiedente viene successivamente trasmessa, d'ufficio, alla segreteria della Commissione medica provinciale competente per il riconoscimento dello stato di cieco civile.
Nel caso in cui l'interessato sia impossibilitato a presentarsi a visita per gravi condizioni di salute è possibile richiedere una visita domiciliare esibendo certificato del medico curante che attesta l'impossibilità dell'interessato a lasciare il domicilio.
Effettuata la visita, la procedura prevede che il relativo verbale venga inviato alla Commissione medica di verifica. La commissione medica di verifica valuta il giudizio espresso dalla commissione medica di prima istanza esaminando la documentazione medica agli atti e, se lo ritiene necessario, convoca a nuova visita l'interessato o richiede ulteriore documentazione sanitaria.
Una volta effettuata la valutazione da parte della Commissione medica di verifica, il verbale ritorna all'ASL di competenza che provvede all'invio a domicilio del verbale.
Nel verbale viene indicato l'esito della visita medica (non invalido, invalido, cieco civile, sordomuto, minore o invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età) caratterizzato da un codice differente per ciascuna condizione e l'eventuale percentuale di invalidità civile.
Di seguito sono indicati i diritti riconosciuti al cittadino in base alla condizione di invalidità accertata ed all'eventuale percentuale.

Nel caso in cui venga riconosciuta una condizione di invalidità che dà diritto all'erogazione di provvidenze economiche, l'A.S.L. provvede ad inviare all'INPS i dati necessari per le erogazioni economiche senza che l'interessato presenti ulteriore domanda.
L'INPS provvederà ad inviare per posta all'interessato la richiesta di ulteriore documentazione utile ad accertare requisiti non sanitari (reddito, iscrizione nelle liste speciali, ecc.).

NOTA BENE Le pratiche per l'assegno mensile, le pensioni e le indennità sono GRATUITE.

L'assegno mensile, le pensioni e l'indennità di frequenza sono erogabili se l'interessato ha un reddito personale non superiore ad un limite stabilito annualmente per legge.

Requisito essenziale per ottenere l'assegno di invalidità mensile, oltre alla percentuale compresa tra il 74% ed il 99%, è dato dall'iscrizione alle liste speciali di collocamento.

Per ottenere l'indennità di frequenza, erogata ai minori con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni proprie dell'età, è necessario presentare annualmente all'INPS un certificato di frequenza scolastica o di asilo nido oppure un certificato attestante la frequenza di un centro di riabilitazione pubblico o convenzionato con l'ente pubblico, non è ammessa la frequenza di presso strutture private.

Le indennità di accompagnamento per invalidità civile e quella per cecità assoluta, l'indennità speciale per cecità parziale e l'indennità di comunicazione per sordomuti sono erogate indipendentemente dal reddito personale e dall'età.
L'indennità di accompagnamento per invalidità civile non è riconosciuta se l'interessato è ricoverato a tempo pieno presso una struttura, pubblica o privata, la cui retta è a totale carico dell'ente pubblico.

 

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