composta dai signori: Dott. Filippo SAJA, Presidente - Prof. Giovanni CONSO - Prof. Ettore GALLO - Dott. Aldo CORASANITI - Prof. Giuseppe BORZELLINO - Dott. Filippo GRECO - Prof. Renato DELL'ANDRO - Prof. Gabriele PESCATORE - Avv. Ugo SPAGNOLI - Prof. Filippo Paolo CASAVOLA - Prof. Antonio BALDASSARRE - Prof. Vincenzo CAIANELLO - Avv. Mauro FERRI - Prof. Luigi MENGONI - Prof. Enzo CHELI. Giudici,
SENTENZA
nei giudizi di legittimità costituzionale
dell'art. 5 della legge 2 aprile 1968, n. 482 (Disciplina
generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche
amministrazioni e le aziende private), in relazione agli
art. 1, 2 e 3 della stessa legge, promossi con ordinanze
emesse il 22 settembre e il 19 ottobre 1988 dal Tribunale di
Milano, il 16 e il 24 febbraio 1989 dal Pretore di Bologna e
il 1 marzo 1989 (nn. 2 ordinanze) della Corte di cassazione,
iscritte rispettivamente ai nn. 236, 237, 313, 314, 484 e
485 del registro ordinanze 1989 e pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica ai nn. 20, 21 e 43, prima serie
speciale, dell'anno 1989.
Visti gli atti di costituzione della Ditta Marzocchi S.p.A., di Ricchi Alessandro, della S.r.l. Weber e della S.p.A. Società Generale Supermercati, nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 12 dicembre 1989 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino;
Uditi
l'avv.to Franco Agostini per Ricchi Alessandro e l'Avvocato
dello Stato Sergio La Porta per il Presidente del Consiglio
dei ministri.
Con due ordinanze emesse il 22 settembre e il 19 ottobre 1988 (R.O. n.236 e n. 237 del 1989) il Tribunale di Milano, nei procedimenti civili vertenti rispettivamente tra S.p.A. Rohm e Haas Italia e Amedeo Matteo e tra S.r.l. Zenith e Broglio Stefano ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 5 della legge 2 aprile 1968 n. 482 (Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private), nella parte in cui esclude gli invalidi civili psichici dalla propria tutela ove invece "si tengano presenti gli art. 1, 2, 3, della stessa legge e le norme si leggano in connessione tra loro".
La
disparità di trattamento, dunque, e senza
giustificato motivo, si verifica in quanto nessuna
considerazione politica può valere a fondare
razionalmente l'esclusione degli invalidi civili psichici
dalla avviabilità al lavoro in presenza di un sistema
legislativo che, in via generale, la ammette se si tratta di
invalidi di guerra, del lavoro o di servizio.
Con
altre due ordinanze emesse in data 16 e 24 febbraio 1989
(R.O. n. 313 e n. 314) il Pretore di Bologna, nei
procedimenti civili vertenti rispettivamente tra Naldi
Pietro e Ditta Marzocchi S.p.A. e tra Ricchi Alessandro e
Ditta Weber S.r.l., ha sollevato identica questione, in
riferimento anche agli artt. 4 e 35 della Costituzione.
Con
due ordinanze emesse entrambe il 1 marzo 1989 (R.O. n. 484 e
n. 485) la Corte di Cassazione, nei procedimenti civili
vertenti rispettivamente tra Pirro Vittorio e S.p.A. Soc.
Generale Supermercati e S.p.A. Borghi Trasporti Spedizioni e
Paparella Vito, ha sollevato questione di legittimità
del già citato art. 5, in riferimento agli artt. 3,
4, 35 e 38 della Costituzione, nella parte in cui,
ravvisandosi invalidi civili, agli effetti della disciplina
sulle assunzioni obbligatorie, soltanto coloro che sono
affetti da minorazione fisica, esclude dall'ambito della sua
applicazione gli invalidi affetti da minorazione di natura
psichica, pur prevedendo (anche alla stregua delle leggi
speciali che disciplinano diverse categorie di invalidi)
l'avviamento obbligatorio di invalidi affetti dalla stessa
malattia psichica, ma appartenenti a categorie diverse
(invalidi di guerra per lavoro o per servizio).
Richiamate
le argomentazioni di cui a precedenti sentenze della Corte
costituzionale, le ordinanze della Cassazione rilevano che
"s'impone la necessita di una tempestiva pronuncia
risolutiva che ponga rimedio al "vuoto" legislativo
riscontrato, non ancora colmato dall'intervento del
legislatore, ai fini della predisposizione di una
appropriata normativa che disciplini, in modo organico ed
articolato, l'avviamento obbligatorio anche degli invalidi
affetti da minorazione psichica, onde consentire a costoro
un proficuo inserimento nel mondo del lavoro osservate certe
cautele ed in ambienti particolarmente protetti
nell'esercizio di mansioni comunque compatibili con la
natura e con il grado della loro minorazione".
Nel procedimento di cui all'ordinanza n. 313 si sono costituiti per la Ditta Marzocchi S.p.A. gli avvocati Giuseppe Camorani Scarpa e Dante Fedeli chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile perché decisa, ovvero non fondata nel merito.
Nel procedimento di cui all'ordinanza n. 314 si è costituito per il sig. Ricchi l'avv. Franco Agostini, concludendo che la norma impugnata venga dichiarata illegittima, mentre per la società Weber si é costituito l'avv. Mattia Persiani, con richiesta di una declaratoria di infondatezza.
Nel procedimento di cui all'ordinanza n. 484 si é costituito l'avv. Giancarlo Pezzano sostenendo che la presunta disparità di trattamento fra diverse categorie di invalidi psichici non esiste in quanto il collocamento obbligatorio è escluso per tutti i portatori di handicap psichico, ancorché appartenenti alle categorie di cui agli artt. 2, 3, e 4 della legge n. 482 del 1968. Chiede pertanto che venga dichiarata infondata la questione.
In
tutti i giudizi è intervenuto il Presidente del
Consiglio dei ministri rappresentato e difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo una
declaratoria di inammissibilità ovvero, nel merito,
di infondatezza.
1. - Le ordinanze sollevano identica questione di legittimità costituzionale: i relativi giudizi vanno riuniti, pertanto ai fini di un'unica pronuncia.
2. L'art. 5 della legge 2 aprile 1968, n. 482 (disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private), considera invalidi civili, ai fini delle relative provvidenze, "coloro che siano affetti da minorazioni fisiche", restando così esclusi dai benefici gli affetti da minorazioni di natura psichica.
Tale
esclusione dall'ambito della normativa è contrastata
dai giudici a quibus per assunto contrasto con gli artt. 3,
4, 35 e 38 della Costituzione.
3.1 - La questione è fondata.
Occorre premettere che la Corte, chiamata in passato a pronunciarsi in materia, ebbe già a riconoscere - le ordinanze di remissione lo ricordano - come non siano ammissibili esclusioni e limitazioni in conflitto con l'art. 3 Cost., poiché determinano una posizione deteriore nei confronti degli affetti da minorazione psichica rispetto ai colpiti da invalidità fisica. Tuttavia, fu considerato che le valutazioni che ne conseguono avrebbero richiesto, per la varietà degli insorgenti casi concreti, una serie di previsioni articolate; talchè a una siffatta normativa organica avrebbe dovuto provvedersi a cura del legislatore. Alla specifica attenzione del Parlamento veniva sottoposta pertanto e ripetutamente l'urgenza dell'approntamento, nei descritti sensi, di una idonea compiuta disciplina.
In prosieguo, la Corte ebbe ancora a confermare le esigenze di cui trattarsi, con esplicita avvertenza che gli eminenti valori in gioco non avrebbero potuto ulteriormente esimerla da una rigorosa diretta applicazione dei precetti costituzionali
(sentenze
n. 52 del 1985 e n. 1088 del 1988; ord.: n. 951 del
1988).
3.2 - Allo stato, è da confermarsi il pressante invito a che il Parlamento possa sollecitamente apprestare una completa normativa in tema di avviamento al lavoro dei soggetti invalidi, per la cui revisione risultano già prodotte alle Camere svariate proposte; tuttavia, la Corte non può ulteriormente indugiare in quegli improcrastinabili interventi, atti - coerentemente alle sue pregresse affermazioni - ad assicurare nell'area, con immediatezza, il rispetto dei precetti e delle relative garanzie costituzionali.
Si
é già rilevato, infatti come sul piano proprio
costituzionale, oltre che su quello morale, non sono
ammissibili esclusioni e limitazioni volte a relegare in
situazioni di isolamento e di assurda discriminazione
soggetti che, particolarmente colpiti, hanno all'incontro
pieno diritto di inserirsi capacemente nel mondo del lavoro,
spettando alla Repubblica l'impegno di promuovere ogni
prevedibile condizione organizzativa per rendere effettivo
l'esercizio di un tale diritto.
4.
- Quanto premesso impone, dunque, di fissare nei descritti
sensi il dato normativo in esame (art. 5 legge n. 482).
Conseguentemente, sarà compito specifico degli
accertamenti (previsti dal successivo art. 20) determinare
in concreto, in base cioè al grado di percezione dei
dati di realtà, l'idoneità o meno a proficuo
impiego dei soggetti incisi da distorsioni della sfera
psichica: le condizioni, cioè, di
compatibilità delle mansioni, nel reciproco intreccio
dei fattori soggettivi e oggettivi che allo svolgimento di
una specifica attività lavorativa ineriscono. In tali
termini va perciò modificato l'art. 20, prescrivendo,
altresì, la integrazione del Collegio sanitario, ivi
previsto, con uno specialista nelle discipline neurologiche
o psichiatriche.
La Corte
Costituzionale
Riuniti i giudizi:
dichiara
l'illegittimità costituzionale dell'art. 5 della
legge 2 aprile 1968, n. 482 (Disciplina generale delle
assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni
e le aziende private) nella parte in cui non considera, ai
fini della legge stessa, invalidi civili anche gli affetti
da minorazione psichica, i quali abbiano una capacita
lavorativa che ne consente il proficuo impiego in mansioni
compatibili;
dichiara
d'ufficio, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953,
n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'art. 20
della legge 2 aprile 1968, n. 482 (disciplina generale delle
assunzioni obbligatorie presso le pubbliche Amministrazioni
e le aziende private) nella parte in cui in ordine agli
accertamenti medici non prevede anche i minorati psichici,
agli effetti della valutazione concreta di
compatibilità dello stato del soggetto con le
mansioni a lui affidate all'atto dell'assunzione o
successivamente, da disporsi a cura del Collegio sanitario
ivi previsti ed integrato con un componente specialista
nelle discipline neurologiche o psichiatriche.
Così
deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 31 gennaio 1990.
F.to Filippo SAJA, Presidente
Giuseppe BORZELLINO, Relatore
Doro
MINELLI, Cancelliere
Depositata in cancelleria il 2 febbraio 1990.
Il Cancelliere
F.to:
MINELLI