Oggetto: "Norme per lo svolgimento degli scrutini e degli esami nelle scuole statali e non statali di istruzione elementare, media e secondaria superiore (Anno scolastico 1994/1995)"
(omissis)
Art. 13
Valutazione degli alunni handicappati
1. Nei confronti degli alunni con minorazioni fisiche e sensoriali non si procede di
norma ad alcuna valutazione differenziata; è consentito, tuttavia, l'uso di particolari
strumenti didattici appositamente individuati dai docenti, al fine di accertare il livello
di apprendimento non evidenziabile con un colloquio o con prove scritte tradizionali.
2. Per gli alunni con handicap psichico la valutazione per il suo carattere formativo
ed educativo e per l'azione di stimolo che svolge nei confronti dell'allievo deve comunque
aver luogo. Il Consiglio di classe, in sede di valutazione trimestrale o quadrimestrale e
finale, sulla scorta del Piano Educativo Individualizzato a suo tempo predisposto con la
partecipazione dei genitori nei modi e nei tempi previsti dalla C.M. 258/83, esamina gli
elementi di giudizio forniti da ciascun insegnante sui livelli di apprendimento conseguiti
anche attraverso attività di integrazione e di sostegno, verifica i risultati complessivi
in relazione agli obiettivi prefissati dal Piano Educativo Individualizzato e, quindi,
valuta se e a quale livello gli stessi siano stati raggiunti.
3. Ove il Consiglio di classe riscontri che l'allievo abbia raggiunto un livello di
preparazione conforme agli obiettivi didattici previsti dai programmi ministeriali o,
comunque, ad essi globalmente corrispondenti, decide in conformità del precedente art.
12.
4. Qualora, al fine di assicurare il diritto allo studio ed alunni in situazione di handicap psichico e, eccezionalmente, fisico e sensoriale, il piano educativo individualizzato sia diversificato in vista di obiettivi didattici e formativi non riconducibili ai programmi ministeriali, il Consiglio di classe, fermo restando l'obbligo della relazione di cui al paragrafo 8 della Circolare ministeriale n. 262 del 22 settembre 1988, valuta i risultati dell'apprendimento, con l'attribuzione di voti che sono relativi unicamente allo svolgimento del piano educativo individualizzato e non ai programmi ministeriali e che hanno, pertanto, valore legale solo ai fini della prosecuzione degli studi per il perseguimento degli obiettivi del piano educativo individualizzato. Tali alunni possono, di conseguenza, essere ammessi alla frequenza dell'anno successivo o dichiarati ripetenti. Per gli alunni medesimi, in calce alla pagella, deve essere apposta la seguente annotazione "la presente votazione è riferita al P.E.I. e non ai programmi ministeriali ed è adottata ai sensi dell'art. 13 dell'O.M.
La medesima annotazione può essere apposta nei tabelloni da affiggere all'albo. Gli
alunni valutati in modo differenziato come sopra, non possono essere ammessi agli esami di
licenza, di qualifica, di maturità. In caso di ripetenza, il Consiglio di classe deve
ridurre ulteriormente gli obiettivi didattici del piano educativo individualizzato. Non
potrà, comunque, essere preclusa ad un alunno in situazione di handicap fisico, psichico
o sensoriale, l'iscrizione e la frequenza anche per la terza volta alla stessa classe, in
forza del disposto di cui all'art. 14 comma 1 della legge n. 104/92. Resta inteso che,
qualora durante il successivo anno scolastico vengono accertati livelli di apprendimento
corrispondenti agli obiettivi previsti dai programmi ministeriali, il Consiglio di classe
delibera in conformità del precedente art. 12, senza necessità di prove di idoneità
relative alle discipline dell'anno o degli anni precedenti, tenuto conto che il Consiglio
medesimo possiede già tutti gli elementi di valutazione.
5. Qualora un Consiglio di classe intenda adottare la valutazione differenziata di cui
sopra, deve darne immediata notizia alla famiglia fissandole un termine per manifestare un
formale assenso, in mancanza del quale la modalità valutativa proposta si intende
accettata. In caso di diniego espresso, l'alunno non può essere considerato in situazione
di handicap e va valutato ai sensi del precedente art. 12.
6. Anche per gli alunni in situazione di handicap fisico o sensoriale, eccezionalmente
nei casi ritenuti opportuni dal Consiglio di classe d'intesa con i genitori, possono
essere adottati piani educativi differenziati, i cui risultati vengono valutati ai sensi
del precedente quarto comma; è fatta salva, comunque, la possibilità di adottare
successivamente la valutazione con attribuzione di voti.
7. In sede di valutazione per l'ammissione agli esami di qualifica, di licenza o di
maturità, gli alunni con handicap psichico, non ammessi a detti esami, potranno ripetere
l'ultimo anno del corso di studi frequentato, ovvero richiedere il rilascio dell'attestato
di frequenza di cui alla C.M. 262 del 22.9.88, che, pur non producendo effetti legali,
potrà essere utilizzato per l'accesso alla formazione professionale, previe intese dei
Provveditori agli Studi con le Regioni.
8. Trovano applicazione, in quanto connessi con il momento della valutazione, le
disposizioni contenute nella circolare n. 262 del 22.9.1988, paragrafi n. 6) svolgimento
dei programmi, n. 7) - prove scritte, grafiche, scrittografiche, orali e pratiche e n. 8)
- valutazione.
9. Al fine di facilitare lo svolgimento delle prove equipollenti previste dall'art. 16
della legge quadro, i Consigli di classe presenteranno alle Commissioni giudicatrici
un'apposita relazione, nella quale, oltre a indicare i criteri e le attività previste al
comma precedente, daranno indicazioni concrete sulle modalità di svolgimento di prove
equipollenti, sulla base dell'esperienza condotta a scuola durante il percorso formativo.
10. I tempi più lunghi nell'effettuazione delle prove scritte e grafiche, previsti dal
terzo comma dell'art. 16 della legge quadro, riguardano le ore destinate normalmente alle
prove ma non possono comportare di norma un maggior numero di giorni rispetto a quello
stabilito dal calendario degli esami.
11. I docenti di sostegno, a norma dell'art. 13 - comma sesto della legge quadro, fanno
parte del Consiglio di classe e partecipano, pertanto, a pieno titolo alle operazioni di
valutazione nei confronti degli alunni handicappati, per quanto riguarda lo sviluppo delle
potenzialità dell'alunno nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella
socializzazione.
(omissis)
Art. 51
Prove d'esame per i candidati handicappati
1. La commissione giudicatrice, esaminata la documentazione fornita dal consiglio di
classe e indicata nel precedente art. 13 può predisporre, ove ne ravvisi la necessità
prove equipollenti a quelle proposte dal Ministero e che possono consistere nell'utilizzo
di mezzi tecnici o modi diversi ovvero nello svolgimento di contenuti culturali e/o
professionali differenti, come previsto dalla C.M. 16/6/1983, n. 163. In ogni caso le
prove equipollenti devono consentire di verificare che il candidato abbia raggiunto una
preparazione culturale e professionale idonea per il rilascio del diploma di maturità.
2. I tempi più lunghi nell'effettuazione delle prove scritte e grafiche e del colloquio, previsti dal terzo comma dell'art. 16 della legge quadro, non possono comportare un maggiore numero di giorni rispetto a quello stabilito dal calendario degli esami. In casi eccezionali, la commissione, tenuto conto della gravità dell'handicap, della relazione del Consiglio di classe, delle modalità di svolgimento delle prove durante l'anno scolastico, può deliberare lo svolgimento di prove scritte equipollenti in un numero maggiore di giorni.
(omissis)