(prot. n. 28501/2211/GL)
Oggetto: Ammissione alla classe successiva per alunni con handicap psichico.
(omissis)
Articolo unico. - Per alunni portatori di handicap psichico frequentati il primo
anno di scuole secondarie di secondo grado che abbiano svolto "programmi semplificati
rispetto a quelli dei compagni di classe" i consigli di classe, in via sperimentale,
allo scopo di non interrompere il processo formativo in atto, che viene arricchito anche
dalla interazione del gruppo di classe, possono limitarsi a deliberare l'ammissione alla
frequenza alla classe successiva, senza l'obbligo di attribuire voti.
Il consiglio medesimo deve far constare, nel processo verbale relativo allo scrutinio
della classe, l'adozione del predetto provvedimento, facendo riferimento alla specifica
relazione prevista dal paragrafo 8 della Circ. Min. n. 262 del 22 settembre 1988 e alla
sentenza della Corte costituzionale n. 215 del 3 giugno 1987, la quale stabilisce che per
gli alunni con handicap "capacità e merito vanno valutati secondo parametri
peculiari adeguati alle rispettive situazioni di minorazione".
Le medesime indicazioni valgono anche per l'ammissione alla terza classe di istituti in cui il primo biennio non costituisca fase conclusiva di ciclo, nel caso in cui, a giudizio dei consigli di classe, sussistano le sovra-esposte ragioni di ordine didattico-formativo.