1. La presente legge detta i principi dell'ordinamento dei comuni
e delle province e ne determina le funzioni.
2. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle
province autonome di Trento e di Bolzano, se incompatibili con
le attribuzioni previste dagli statuti e dalle relative norme
di attuazione.
3. Ai sensi dell'articolo 128 della Costituzione, le leggi della
Repubblica non possono introdurre deroghe ai principi della presente
legge se non mediante espressa modificazione delle sue disposizioni.
1. Le comunità locali, ordinate in comuni e province, sono
autonome.
2. Il comune è l'ente locale che rappresenta la propria
comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
3. La provincia, ente locale intermedio fra comune e regione,
cura gli interessi e promuove lo sviluppo della comunità
provinciale.
4. I comuni e le province hanno autonomia statutaria ed autonomia
finanziaria nell'ambito delle leggi e del coordinamento della
finanza pubblica.
5. I comuni e le province sono titolari di funzioni proprie. Esercitano,
altresì, secondo le leggi statali e regionali, le funzioni
attribuite o delegate dallo Stato e dalla regione.
1. Ai sensi dell'articolo 117, primo e secondo comma, e dell'articolo
118, primo comma, della Costituzione, ferme restando le funzioni
che attengano ad esigenze di carattere unitario nei rispettivi
territori, le regioni organizzano l'esercizio delle funzioni amministrative
a livello locale attraverso i comuni e le province.
2. Ai fini di cui al comma 1, le leggi regionali si conformano
ai principi stabiliti dalla presente legge in ordine alle funzioni
del comune e della provincia, identificando nelle materie e nei
casi previsti dall'articolo 117 della Costituzione gli interessi
comunali e provinciali in rapporto alle caratteristiche della
popolazione e del territorio.
3. La legge regionale disciplina la cooperazione dei comuni e
delle province tra loro e con la regione, al fine di realizzare
un efficiente sistema delle autonomie locali al servizio dello
sviluppo economico, sociale e civile.
4. La regione determina gli obiettivi generali della programmazione
economico-sociale e territoriale e su questa base ripartisce le
risorse destinate al finanziamento del programma di investimenti
degli enti locali.
5. Comuni e province concorrono alla determinazione degli obiettivi
contenuti nei piani e programmi dello Stato e delle regioni e
provvedono, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione
ed attuazione.
6. La legge regionale stabilisce forme e modi della partecipazione
degli enti locali alla formazione dei piani e programmi regionali
e degli altri provvedimenti della regione.
7. La legge regionale fissa i criteri e le procedure per la formazione
e attuazione degli atti e degli strumenti della programmazione
socio-economica e della pianificazione territoriale dei comuni
e delle province rilevanti ai fini dell'attuazione dei programmi
regionali.
8. La legge regionale disciplina altresì, con norme di
carattere generale, modi e procedimenti per la verifica della
compatibilità fra gli strumenti di cui al comma 7 e i programmi
regionali, ove esistenti.
1. I comuni e le province adottano il proprio statuto.
2. Lo statuto, nell'ambito dei principi fissati dalla legge, stabilisce
le norme fondamentali per l'organizzazione dell'ente ed in particolare
determina le attribuzioni degli organi, l'ordinamento degli uffici
e dei servizi pubblici, le forme della collaborazione fra comuni
e province, della partecipazione popolare, del decentramento,
dell'accesso dei cittadini alle informazioni ed ai procedimenti
amministrativi.
3. Gli statuti sono deliberati dai rispettivi consigli con il
voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora
tale maggioranza non venga raggiunta la votazione è ripetuta
in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo statuto
è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole
della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Le disposizioni
di cui al presente comma si applicano anche alle modifiche statutarie.
4. Dopo l' espletamento del controllo da parte del competente
organo regionale, lo statuto è pubblicato nel bollettino
ufficiale della regione, affisso all'albo pretorio dell'ente per
trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'interno
per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti. Lo
statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua
pubblicazione nel bollettino ufficiale della regione.
1. Nel rispetto della legge e dello statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti per l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni.
1. I comuni valorizzano le libere forme associative e promuovono
organismi di partecipazione dei cittadini all'amministrazione
locale, anche su base di quartiere o di frazione. I rapporti di
tali forme associative con il comune sono disciplinati dallo statuto.
2. Nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidono
su situazioni giuridiche soggettive devono essere previste forme
di partecipazione degli interessati secondo le modalità
stabilite dallo statuto.
3. Nello statuto devono essere previste forme di consultazione
della popolazione nonché procedure per l' ammissione di
istanze, petizioni e proposte di cittadini singoli o associati
dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi
collettivi e devono essere altresì determinate le garanzie
per il loro tempestivo esame. Possono essere previsti referendum
consultivi anche su richiesta di un adeguato numero di cittadini.
4. Le consultazioni e i referendum di cui al presente articolo
devono riguardare materie di esclusiva competenza locale e non
possono aver luogo in coincidenza con altre operazioni di voto.
1. Ciascun elettore può far valere, innanzi alle giurisdizioni
amministrative, le azioni ed i ricorsi che spettano al comune.
2. Il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio nei confronti
del comune. In caso di soccombenza, le spese sono a carico di
chi ha promosso l'azione o il ricorso.
3. Tutti gli atti dell'amministrazione comunale e provinciale
sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione
di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione
del sindaco o del presidente della provincia che ne vieti l'esibizione,
conformemente a quanto previsto dal regolamento, in quanto la
loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza
delle persone, dei gruppi o delle imprese.
4. Il regolamento assicura ai cittadini, singoli e associati,
il diritto di accesso agli atti amministrativi e disciplina il
rilascio di copie di atti previo pagamento dei soli costi; individua,
con norme di organizzazione degli uffici e dei servizi, i responsabili
dei procedimenti; detta le norme necessarie per assicurare ai
cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure
e sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che
comunque li riguardino; assicura il diritto dei cittadini di accedere,
in generale, alle informazioni di cui è in possesso l'
amministrazione.
5. Al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini
all'attività dell'amministrazione, gli enti locali assicurano
l'accesso alle strutture ed ai servizi agli enti, alle organizzazioni
di volontariato e alle associazioni.
1. Lo statuto provinciale e quello comunale possono prevedere
l'istituto del difensore civico, il quale svolge un ruolo di garante
dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione
comunale o provinciale, segnalando, anche di propria iniziativa,
gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell'amministrazione
nei confronti dei cittadini.
2. Lo statuto disciplina l'elezione, le prerogative ed i mezzi
del difensore civico nonché i suoi rapporti con il consiglio
comunale o provinciale.
1. Spettano al comune tutte le funzioni amministrative che riguardino
la popolazione ed il territorio comunale precipuamente nei settori
organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del
territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente
attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale,
secondo le rispettive competenze.
2. Il comune, per l'esercizio delle funzioni in ambiti territoriali
adeguati, attua forme sia di decentramento sia di cooperazione
con altri comuni e con la provincia.
1. Il comune gestisce i servizi elettorali, di anagrafe, di stato
civile, di statistica e di leva militare.
2. Le relative funzioni sono esercitate dal sindaco quale ufficiale
del Governo.
3. Ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza
statale possono essere affidate ai comuni dalla legge che regola
anche i relativi rapporti finanziari, assicurando le risorse necessarie.
1. A norma degli articoli 117 e 133 della Costituzione, le regioni
possono modificare le circoscrizioni territoriali dei comuni sentite
le popolazioni interessate, nelle forme previste dalla legge regionale.
Salvo i casi di fusione tra più comuni, non possono essere
istituiti nuovi comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti
o la cui costituzione comporti, come conseguenza, che altri comuni
scendano sotto tale limite.
2. Le regioni predispongono un programma di modifica delle circoscrizioni
comunali e di fusione dei piccoli comuni e lo aggiornano ogni
cinque anni, tenendo anche conto delle unioni costituite ai sensi
dell'articolo 26.
3. La legge regionale che istituisce nuovi comuni, mediante fusione
di due o più comuni contigui, prevede che alle comunità
di origine o ad alcune di esse siano assicurate adeguate forme
di partecipazione e di decentramento dei servizi.
4. Al fine di favorire la fusione di comuni con popolazione inferiore
a 5.000 abitanti anche con comuni di popolazione superiore, oltre
agli eventuali contributi della regione, lo Stato eroga, per i
dieci anni successivi alla fusione stessa, appositi contributi
straordinari commisurati ad una quota dei trasferimenti spettanti
ai singoli comuni che si fondono.
5. Nel caso di fusione di due o più comuni con popolazione
inferiore a 5.000 abitanti, tali contributi straordinari sono
calcolati per ciascun comune. Nel caso di fusione di uno o più
comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti con uno o più
comuni di popolazione superiore, i contributi straordinari sono
calcolati soltanto per i comuni con popolazione inferiore a 5.000
abitanti ed iscritti nel bilancio del comune risultante dalla
fusione, con obbligo di destinarne non meno del 70 per cento a
spese riguardanti esclusivamente il territorio ed i servizi prestati
nell'ambito territoriale dei comuni soppressi, aventi popolazione
inferiore a 5.000 abitanti.
1. La legge regionale di cui al comma 3 dell'articolo 11 può
prevedere l'istituzione di municipi nei territori delle comunità
di cui al comma 4 dello stesso articolo, con il compito di gestire
i servizi di base nonché altre funzioni delegate dal comune.
2. Lo statuto del comune regola l'elezione, contestualmente al
consiglio comunale, di un pro-sindaco e di due consultori da parte
dei cittadini residenti nel municipio, sulla base di liste concorrenti
e tra candidati ivi residenti ed eleggibili a consigliere comunale.
3. Sono eletti i candidati della lista che ottiene il maggior
numero di voti. La carica di pro-sindaco e di consultore è
incompatibile con quella di consigliere comunale.
4. A quanto non previsto dal presente articolo provvedono lo statuto
ed il regolamento comunale.
5. Si applicano agli amministratori dei municipi le norme previste
per gli amministratori dei comuni di pari popolazione.
1. I comuni capoluogo di provincia ed i comuni con popolazione
superiore a 100.000 abitanti articolano il loro territorio per
istituire le circoscrizioni di decentramento, quali organismi
di partecipazione, di consultazione e di gestione di servizi di
base, nonché di esercizio delle funzioni delegate dal comune.
2. L'organizzazione e le funzioni delle circoscrizioni sono disciplinate
dallo statuto comunale e da apposito regolamento.
3. I comuni con popolazione tra i 30.000 ed i 100.000 abitanti
possono articolare il territorio comunale per istituire le circoscrizioni
di decentramento secondo quanto previsto dal comma 2.
4. Il consiglio circoscrizionale rappresenta le esigenze della
popolazione della circoscrizione nell'ambito dell'unità
del comune ed è eletto a suffragio diretto secondo le norme
stabilite per l'elezione dei consigli comunali con popolazione
superiore a 5.000 abitanti.
5. Il consiglio circoscrizionale elegge nel suo seno un presidente.
6. E' abrogata la legge 8 aprile 1976, n. 278, e successive modifiche
e integrazioni.
1. Spettano alla provincia le funzioni amministrative di interesse
provinciale che riguardino vaste zone intercomunali o l'intero
territorio provinciale nei seguenti settori:
a) difesa del suolo, tutela e valorizzazione dell'ambiente
e prevenzione delle calamità;
b) tutela e valorizzazione delle risorse idriche ed energetiche;
c) valorizzazione dei beni culturali;
d) viabilità e trasporti;
e) protezione della flora e della fauna, parchi e riserve
naturali;
f) caccia e pesca nelle acque interne;
g) organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello
provinciale, rilevamento, disciplina e controllo degli scarichi
delle acque e delle emissioni atmosferiche e sonore;
h) servizi sanitari, di igiene e profilassi pubblica attribuiti
dalla legislazione statale e regionale;
i) compiti connessi alla istruzione secondaria di secondo
grado ed artistica ed alla formazione professionale, compresa
l'edilizia scolastica, attribuiti dalla legislazione statale e
regionale;
l) raccolta ed elaborazione dati, assistenza tecnico-amministrativa
agli enti locali.
2. La provincia, in collaborazione con i comuni e sulla base di
programmi, promuove e coordina attività nonché realizza
opere di rilevante interesse provinciale sia nel settore economico,
produttivo, commerciale e turistico, sia in quello sociale, culturale
e sportivo.
3. La gestione di tali attività ed opere avviene attraverso
le forme previste dalla presente legge per la gestione dei servizi
pubblici.
1. La provincia:
a) raccoglie e coordina le proposte avanzate dai comuni,
ai fini della programmazione economica, territoriale ed ambientale
della regione;
b) concorre alla determinazione del programma regionale
di sviluppo e degli altri programmi e piani regionali secondo
norme dettate dalla legge regionale;
c) formula e adotta, con riferimento alle previsioni e
agli obiettivi del programma regionale di sviluppo, propri programmi
pluriennali sia di carattere generale che settoriale e promuove
il coordinamento dell'attività programmatoria dei comuni.
2. La provincia, inoltre, predispone ed adotta il piano territoriale
di coordinamento che, ferme restando le competenze dei comuni
ed in attuazione della legislazione e dei programmi regionali,
determina indirizzi generali di assetto del territorio e, in particolare,
indica:
a) le diverse destinazioni del territorio in relazione
alla prevalente vocazione delle sue parti;
b) la localizzazione di massima delle maggiori infrastrutture
e delle principali linee di comunicazione;
c) le linee di intervento per la sistemazione idrica, idrogeologica
ed idraulico-forestale ed in genere per il consolidamento del
suolo e la regimazione delle acque;
d) le aree nelle quali sia opportuno istituire parchi o
riserve naturali.
3. I programmi pluriennali e il piano territoriale di coordinamento
sono trasmessi alla regione ai fini di accertarne la conformità
agli indirizzi regionali della programmazione socio-economica
e territoriale.
4. La legge regionale detta le procedure di approvazione nonché
norme che assicurino il concorso dei comuni alla formazione dei
programmi pluriennali e dei piani territoriali di coordinamento.
5. Ai fini del coordinamento e dell'approvazione degli strumenti
di pianificazione territoriale predisposti dai comuni, la provincia
esercita le funzioni ad essa attribuite dalla regione ed ha, in
ogni caso, il compito di accertare la compatibilità di
detti strumenti con le previsioni del piano territoriale di coordinamento.
6. Gli enti e le amministrazioni pubbliche, nell'esercizio delle
rispettive competenze, si conformano ai piani territoriali di
coordinamento delle province e tengono conto dei loro programmi
pluriennali.
1. La provincia, in relazione all'ampiezza e peculiarità
del territorio, alle esigenze della popolazione ed alla funzionalità
dei servizi, può disciplinare nello statuto la suddivisione
del proprio territorio in circondari e sulla base di essi organizzare
gli uffici, i servizi e la partecipazione dei cittadini.
2. Per la revisione delle circoscrizioni provinciali e l'istituzione
di nuove province i comuni esercitano l'iniziativa di cui all'articolo
133 della Costituzione, tenendo conto dei seguenti criteri ed
indirizzi:
a) ciascun territorio provinciale deve corrispondere alla
zona entro la quale si svolge la maggior parte dei rapporti sociali,
economici e culturali della popolazione residente;
b) ciascun territorio provinciale deve avere dimensione
tale, per ampiezza, entità demografica, nonché per
le attività produttive esistenti o possibili, da consentire
una programmazione dello sviluppo che possa favorire il riequilibrio
economico, sociale e culturale del territorio provinciale e regionale;
c) l'intero territorio di ogni comune deve far parte di
una sola provincia;
d) l'iniziativa dei comuni, di cui all'articolo 133 della
Costituzione, deve conseguire l'adesione della maggioranza dei
comuni dell'area interessata, che rappresentino, comunque, la
maggioranza della popolazione complessiva dell'area stessa, con
delibera assunta a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati;
e) di norma, la popolazione delle province risultanti dalle
modificazioni territoriali non deve essere inferiore a 200 mila
abitanti;
f) l'istituzione di nuove province non comporta necessariamente
l'istituzione di uffici provinciali delle amministrazioni dello
Stato e degli altri enti pubblici;
g) le province preesistenti debbono garantire alle nuove,
in proporzione al territorio ed alla popolazione trasferiti, personale,
beni, strumenti operativi e risorse finanziarie adeguati.
3. Ai sensi del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione
le regioni emanano norme intese a promuovere e coordinare l'iniziativa
dei comuni di cui alla lettera d) del comma 2.
1. Sono considerate aree metropolitane le zone comprendenti i
comuni di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Roma,
Bari, Napoli e gli altri comuni i cui insediamenti abbiano con
essi rapporti di stretta integrazione in ordine alle attività
economiche, ai servizi essenziali alla vita sociale, nonché
alle relazioni culturali e alle caratteristiche territoriali.
2. La regione procede alla delimitazione territoriale di ciascuna
area metropolitana, sentiti i comuni e le province interessate,
entro un anno dalla data di entrata in vigore dalla presente legge.
3. Quando l'area metropolitana non coincide con il territorio
di una provincia si procede alla nuova delimitazione delle circoscrizioni
provinciali o all'istituzione di nuove province ai sensi dell'articolo
16 considerando l' area metropolitana come territorio di una nuova
provincia.
4. Nell'area metropolitana la provincia si configura come autorità
metropolitana con specifica potestà statutaria ed assume
la denominazione di "città metropolitana".
5. In attuazione dell'articolo 43 della legge costituzionale 26
febbraio 1948, n. 3 (statuto speciale per la Sardegna), la regione
Sardegna può con legge dare attuazione a quanto previsto
nel presente articolo delimitando l'area metropolitana di Cagliari.
1. Nell'area metropolitana, l'amministrazione locale si articola
in due livelli:
a) città metropolitana
b) comuni.
2. Alla città metropolitana si applicano le norme relative
alle province, in quanto compatibili, comprese quelle elettorali
fino alla emanazione di nuove norme.
3. Sono organi della città metropolitana: il consiglio
metropolitano, la giunta metropolitana ed il sindaco metropolitano.
4. Il sindaco presiede il consiglio e la giunta.
1. La legge regionale, nel ripartire fra i comuni e la città
metropolitana le funzioni amministrative, attribuisce alla città
metropolitana, oltre alle funzioni di competenza provinciale,
le funzioni normalmente affidate ai comuni quando hanno precipuo
carattere sovracomunale o debbono, per ragioni di economicità
ed efficienza, essere svolte in forma coordinata nell'area metropolitana,
nell'ambito delle seguenti materie:
a) pianificazione territoriale dell'area metropolitana;
b) viabilità, traffico e trasporti;
c) tutela e valorizzazione dei beni culturali e dell'ambiente;
d) difesa del suolo, tutela idrogeologica, tutela e valorizzazione
delle risorse idriche, smaltimento dei rifiuti;
e) raccolta e distribuzione delle acque e delle fonti energetiche;
f) servizi per lo sviluppo economico e grande distribuzione
commerciale;
g) servizi di area vasta nei settori della sanità,
della scuola e della formazione professionale e degli altri servizi
urbani di livello metropolitano.
2. Alla città metropolitana competono le tasse, le tariffe
e i contributi sui servizi ad essa attribuiti.
3. Ai comuni dell'area metropolitana restano le funzioni non attribuite
espressamente alla città metropolitana.
1. Entro diciotto mesi dalla delimitazione dell'area metropolitana,
la regione, sentiti i comuni interessati, provvede al riordino
delle circoscrizioni territoriali dei comuni dell'area metropolitana.
2. A tal fine la regione provvede anche alla istituzione di nuovi
comuni per scorporo da aree di intensa urbanizzazione o per fusione
di comuni contigui, in rapporto al loro grado di autonomia, di
organizzazione e di funzionalità, così da assicurare
il pieno esercizio delle funzioni comunali, la razionale utilizzazione
dei servizi, la responsabile partecipazione dei cittadini nonché
un equilibrato rapporto fra dimensioni territoriali e demografiche.
3. I nuovi comuni, enucleati dal comune che comprende il centro
storico, conservano l' originaria denominazione alla quale aggiungono
quella più caratteristica dei quartieri o delle circoscrizioni
che li compongono.
4. Ai nuovi comuni sono trasferiti dal comune preesistente, in
proporzione agli abitanti ed al territorio, risorse e personale
nonché adeguati beni strumentali immobili e mobili.
1. Il Governo è delegato ad emanare, entro ventiquattro
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo
parere delle competenti Commissioni parlamentari, appositi decreti
legislativi per la costituzione, su proposta delle rispettive
regioni, delle autorità metropolitane nelle aree di cui
all'articolo 17.
2. I decreti, tenendo conto della specificità delle singole
aree, si conformeranno ai criteri di cui ai precedenti articoli.
3. In mancanza o ritardo della proposta regionale il Governo provvede
direttamente.
4. Qualora la regione non provveda agli adempimenti di cui all'articolo
20, il Governo con deliberazione del Consiglio dei ministri invita
la regione ad adempiere. Trascorsi inutilmente sei mesi, il Governo
è delegato a provvedere con decreti legislativi, osservando
i criteri di cui all'articolo 20, sentiti i comuni interessati
e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.
1. I comuni e le province, nell'ambito delle rispettive competenze,
provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per
oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare
fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle
comunità locali.
2. I servizi riservati in via esclusiva ai comuni e alle province
sono stabiliti dalla legge.
3. I comuni e le province possono gestire i servizi pubblici nelle
seguenti forme:
a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per
le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una
istituzione o una azienda;
b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche,
economiche e di opportunità sociale;
c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di
più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali
senza rilevanza imprenditoriale;
e) a mezzo di società per azioni a prevalente capitale
pubblico locale, qualora si renda opportuna, in relazione alla
natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti
pubblici o privati.
1. L'azienda speciale è ente strumentale dell'ente locale
dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale
e di proprio statuto, approvato dal consiglio comunale o provinciale.
2. L'istituzione è organismo strumentale dell'ente locale
per l'esercizio di servizi sociali, dotato di autonomia gestionale.
3. Organi dell'azienda e dell'istituzione sono il consiglio di
amministrazione, il presidente e il direttore, al quale compete
la responsabilità gestionale. Le modalità di nomina
e revoca degli amministratori sono stabilite dallo statuto dell'ente
locale.
4. L'azienda e l'istituzione informano la loro attività
a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno
l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio
dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.
5. Nell'ambito della legge, l'ordinamento ed il funzionamento
delle aziende speciali sono disciplinati dal proprio statuto e
dai regolamenti; quelli delle istituzioni sono disciplinati dallo
statuto e dai regolamenti dell'ente locale da cui dipendono.
6. L'ente locale conferisce il capitale di dotazione; determina
le finalità e gli indirizzi; approva gli atti fondamentali;
esercita la vigilanza; verifica i risultati della gestione; provvede
alla copertura degli eventuali costi sociali.
7. Il collegio dei revisori dei conti dell'ente locale esercita
le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni. Lo statuto
dell'azienda speciale prevede un apposito organo di revisione,
nonché forme autonome di verifica della gestione.
1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati,
i comuni e le province possono stipulare tra loro apposite convenzioni.
2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme
di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari
ed i reciproci obblighi e garanzie.
3. Per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio
o per la realizzazione di un'opera lo Stato e la regione, nelle
materie di propria competenza, possono prevedere forme di convenzione
obbligatoria fra i comuni e le province, previa statuizione di
un disciplinare-tipo.
1. I comuni e le province, per la gestione associata di uno o
più servizi, possono costituire un consorzio secondo le
norme previste per le aziende speciali di cui all'articolo 23,
in quanto compatibili.
2. A tal fine i rispettivi consigli approvano a maggioranza assoluta
dei componenti una convenzione ai sensi dell'articolo 24, unitamente
allo statuto del consorzio.
3. In particolare la convenzione deve prevedere la trasmissione,
agli enti aderenti, degli atti fondamentali del consorzio.
4. L'assemblea del consorzio è composta dai rappresentanti
degli enti associati nella persona del sindaco, del presidente
o di un loro delegato, ciascuno con responsabilità pari
alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo
statuto.
5. L'assemblea elegge il consiglio di amministrazione e ne approva
gli atti fondamentali previsti dallo statuto.
6. Tra gli stessi comuni e province non può essere costituito
più di un consorzio.
7. In caso di rilevante interesse pubblico, la legge dello Stato
può prevedere la costituzione di consorzi obbligatori per
l'esercizio di determinate funzioni e servizi. La stessa legge
ne demanda l'attuazione alle leggi regionali.
1. In previsione di una loro fusione, due o più comuni
contermini, appartenenti alla stessa provincia, ciascuno con popolazione
non superiore a 5.000 abitanti, possono costituire una unione
per l'esercizio di una pluralità di funzioni o di servizi.
2. Può anche far parte dell'unione non più di un
comune con popolazione fra i 5.000 e i 10.000 abitanti.
3. L'atto costitutivo ed il regolamento dell'unione sono approvati
con unica deliberazione dai singoli consigli comunali, a maggioranza
assoluta dei consiglieri assegnati.
4. Sono organi dell'unione il consiglio, la giunta ed il presidente,
che sono eletti secondo le norme di legge relative ai comuni con
popolazione pari a quella complessiva dell'unione. Il regolamento
può prevedere che il consiglio sia espressione dei comuni
partecipanti alla unione e ne disciplina le forme.
5. Il regolamento dell'unione contiene l'indicazione degli organi
e dei servizi da unificare, nonché le norme relative alle
finanze dell'unione ed ai rapporti finanziari con i comuni.
6. Entro dieci anni dalla costituzione dell'unione deve procedersi
alla fusione, a norma dell'articolo 11. Qualora non si pervenga
alla fusione, l'unione è sciolta.
7. Alla unione di comuni competono le tasse, le tariffe e i contributi
sui servizi dalla stessa gestiti.
8. Le regioni promuovono le unioni di comuni ed a tal fine provvedono
alla erogazione di contributi aggiuntivi a quelli normalmente
previsti per i singoli comuni. In caso di erogazione di contributi
aggiuntivi, dopo dieci anni dalla costituzione l'unione di comuni
viene costituita in comune con legge regionale, qualora la fusione
non sia stata deliberata prima di tale termine su richiesta dei
comuni dell'unione.
1. Per la definizione e l'attuazione di opere di interventi o
di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa
realizzazione, l'azione integrata e coordinata di comuni, di province
e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici,
o comunque di due o più tra i soggetti predetti, il presidente
della regione o il presidente della provincia o il sindaco, in
relazione alla competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli
interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione
di un accordo di programma, anche su richiesta di uno o più
dei soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle
azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento
ed ogni altro connesso adempimento.
2. L'accordo può prevedere altresì procedimenti
di arbitrato, nonché interventi surrogatori di eventuali
inadempienze dei soggetti partecipanti.
3. Per verificare la possibilità di concordare l'accordo
di programma, il presidente della regione o il presidente della
provincia o il sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti
di tutte le amministrazioni interessate.
4. L'accordo, consistente nel consenso unanime delle amministrazioni
interessate, è approvato con atto formale del presidente
della regione o del presidente della provincia o del sindaco ed
è pubblicato nel bollettino ufficiale della regione. L'accordo,
qualora adottato con decreto del presidente della regione, produce
gli effetti della intesa di cui all'articolo 81 del decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, determinando
le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici
e sostituendo le concessioni edilizie, sempre che vi sia l'assenso
del comune interessato.
5. Ove l'accordo comporti variazione degli strumenti urbanistici,
l'adesione del sindaco allo stesso deve essere ratificata dal
consiglio comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.
6. La vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di programma e gli
eventuali interventi sostitutivi sono svolti da un collegio presieduto
dal presidente della regione o dal presidente della provincia
o dal sindaco e composto da rappresentanti degli enti locali interessati,
nonché dal commissario del Governo nella regione o dal
prefetto nella provincia interessata se all'accordo partecipano
amministrazioni statali o enti pubblici nazionali.
7. Allorché l'intervento o il programma di intervento comporti
il concorso di due o più regioni finitime, la conclusione
dell'accordo di programma è promossa dalla Presidenza del
Consiglio dei ministri, a cui spetta convocare la conferenza di
cui al comma 3. Il collegio di vigilanza di cui al comma 6 è
in tal caso presieduto da un rappresentante della Presidenza del
Consiglio dei ministri ed è composto dai rappresentanti
di tutte le regioni che hanno partecipato all'accordo. La Presidenza
del Consiglio dei ministri esercita le funzioni attribuite dal
comma 6 al commissario del Governo ed al prefetto.
8. La disciplina di cui al presente articolo si applica a tutti
gli accordi di programma previsti da leggi vigenti relativi ad
opere, interventi o programmi di intervento di competenza delle
regioni, delle province o dei comuni, salvo i casi in cui i relativi
procedimenti siano già formalmente iniziati alla data di
entrata in vigore della presente legge.
1. Le comunità montane sono enti locali costituiti con
leggi regionali tra comuni montani e parzialmente montani della
stessa provincia, allo scopo di promuovere la valorizzazione delle
zone montane, l'esercizio associato delle funzioni comunali, nonché
la fusione di tutti o parte dei comuni associati.
2. Le comunità montane hanno autonomia statutaria nell'ambito
delle leggi statali e regionali e non possono, di norma, avere
una popolazione inferiore a 5.000 abitanti. Dalle comunità
montane sono comunque esclusi i comuni con popolazione complessiva
superiore a 40.000 abitanti e i comuni parzialmente montani nei
quali la popolazione residente nel territorio montano sia inferiore
al 15 per cento della popolazione complessiva. Detta esclusione
non priva i rispettivi territori montani dei benefici e degli
interventi speciali per la montagna stabiliti dalle Comunità
europee o dalle leggi statali e regionali.
3. La legge regionale può prevedere l'esclusione dalla
comunità montana di quei comuni parzialmente montani che
possono pregiudicare l'omogeneità geografica o socio-economica;
può prevedere altresì l'inclusione di quei comuni
confinanti, con popolazione non superiore a 20.000 abitanti, che
siano parte integrante del sistema geografico e socio-economico
della comunità.
4. Al fine della gradazione e differenziazione degli interventi
di competenza delle regioni e delle comunità montane, le
regioni, con propria legge, possono provvedere ad individuare
nell'ambito territoriale delle singole comunità montane
fasce altimetriche di territorio, tenendo conto dell'andamento
orografico, del clima, della vegetazione, delle difficoltà
nell'utilizzazione agricola del suolo, della fragilità
ecologica, dei rischi ambientali e della realtà socio-economica.
1. Spettano alle comunità montane le funzioni attribuite
dalla legge e gli interventi speciali per la montagna stabiliti
dalla Comunità economica europea o dalle leggi statali
e regionali.
2. L'esercizio associato di funzioni proprie dei comuni o a questi
delegate dalla regione spetta alle comunità montane. Spetta
altresì alle comunità montane l'esercizio di ogni
altra funzione ad esse delegata dai comuni, dalla provincia e
dalla regione.
3. Le comunità montane adottano piani pluriennali di opere
ed interventi e individuano gli strumenti idonei a perseguire
gli obiettivi dello sviluppo socioeconomico, ivi compresi quelli
previsti dalla Comunità economica europea, dallo Stato
e dalla regione, che possono concorrere alla realizzazione dei
programmi annuali operativi di esecuzione del piano.
4. Le comunità montane, attraverso le indicazioni urbanistiche
del piano pluriennale di sviluppo, concorrono alla formazione
del piano territoriale di coordinamento.
5. Il piano pluriennale di sviluppo socio-economico ed i suoi
aggiornamenti sono adottati dalle comunità montane ed approvati
dalla provincia secondo le procedure previste dalla legge regionale.
6. Le regioni provvedono, mediante gli stanziamenti di cui all'articolo
1 della legge 23 marzo 1981, n. 93, a finanziare i programmi annuali
operativi delle comunità montane, sulla base del riparto
di cui al numero 3) del quarto comma dell'articolo 4 della legge
3 dicembre 1971, n. 1102, ed all'articolo 2 della citata legge
n. 93 del 1981.
7. Sono abrogati:
a) l'articolo 1 della legge 25 luglio 1952, n. 991, come
sostituito dall'articolo unico della legge 30 luglio 1957, n.
657, ed il secondo comma dell'articolo 14 della citata legge n.
991 del 1952;
b) gli articoli 3, 5 e 7 della legge 3 dicembre 1971, n.
1102.
8. La comunità montana può essere trasformata in
unione di comuni, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 26,
anche in deroga ai limiti di popolazione.
1. Sono organi del comune il consiglio, la giunta, il sindaco.
2. Sono organi della provincia il consiglio, la giunta, il presidente.
1. L'elezione dei consigli comunali e provinciali, la loro durata
in carica, il numero dei consiglieri e la loro posizione giuridica
sono regolati dalla legge.
2. I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione
ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal consiglio
la relativa deliberazione.
3. I consigli durano in carica sino all'elezione dei nuovi, limitandosi,
dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali,
ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.
4. Quando lo statuto lo preveda, il consiglio si avvale di commissioni
costituite nel proprio seno con criterio proporzionale. Il regolamento
determina i poteri delle commissioni e ne disciplina l'organizzazione
e le forme di pubblicità dei lavori.
5. I consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di ottenere
dagli uffici, rispettivamente, del comune e della provincia, nonché
dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni
in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato.
Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati
dalla legge.
6. I consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di iniziativa
su ogni questione sottoposta alla deliberazione del consiglio.
Hanno inoltre il diritto di presentare interrogazioni e mozioni.
7. Il sindaco o il presidente della provincia sono tenuti a riunire
il consiglio, in un termine non superiore a venti giorni, quando
lo richieda un quinto dei consiglieri, inserendo all'ordine del
giorno le questioni richieste.
8. Le sedute del consiglio e delle commissioni sono pubbliche,
salvi i casi previsti dal regolamento.
1. Il consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo
politico-amministrativo.
2. Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:
a) gli statuti dell'ente e delle aziende speciali, i regolamenti,
l'ordinamento degli uffici e dei servizi;
b) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche,
i piani finanziari ed i programmi di opere pubbliche, i bilanci
annuali e pluriennali e relative variazioni, i conti consuntivi,
i piani territoriali urbanistici, i programmi annuali e pluriennali
per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri
da rendere nelle dette materie;
c) la disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni
del personale; le piante organiche e le relative variazioni;
d) le convenzioni tra i comuni e quelle tra comuni e provincia,
la costituzione e la modificazione di forme associative;
e) l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento
degli organismi di decentramento e di partecipazione;
f) l'assunzione diretta dei pubblici servizi, la costituzione
di istituzioni e di aziende speciali, la concessione dei pubblici
servizi, la partecipazione dell'ente locale a società di
capitali,l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
g) l'istituzione e l'ordinamento dei tributi la disciplina
generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
h) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche
e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
i) la contrazione dei mutui e l'emissione dei prestiti
obbligazionari;
l) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi,
escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione
e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
m) gli acquisti, le alienazioni immobiliari e le relative
permute, gli appalti e le concessioni che non siano previsti espressamente
in atti fondamentali del consiglio o che non ne costituiscano
mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria
amministrazione di funzioni e servizi di competenza della giunta,
del segretario o di altri funzionari;
n) la nomina, la designazione e la revoca dei propri rappresentanti
presso enti, aziende ed istituzioni operanti nell'ambito del comune
o della provincia ovvero da essi dipendenti o controllati. Le
nomine e le designazioni devono essere effettuate entro quarantacinque
giorni dalla elezione della giunta o entro i termini di scadenza
del precedente incarico. In caso di mancata deliberazione si provvede
ai sensi dell'articolo 36, comma 5.
3. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente
articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri
organi del comune o della provincia, salvo quelle attinenti alle
variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del consiglio
nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.
1. La giunta comunale è composta dal sindaco, che la presiede,
e da un numero pari di assessori, stabilito dallo statuto, non
superiore a quattro per i comuni con popolazione fino a 3.000
abitanti, non superiore a sei per i comuni con popolazione da
3.001 a 30.000 abitanti, non superiore a otto per i comuni con
popolazione da 30.001 a 100.000 abitanti o capoluogo di provincia,
non superiore a dodici per i comuni da 100.001 a 500.000 abitanti,
non superiore a sedici per i comuni con oltre 500.000 abitanti.
2. La giunta provinciale è composta dal presidente, che
la presiede, e da un numero pari di assessori, stabilito dallo
statuto, non superiore ad un quinto dei consiglieri assegnati
all'ente, con arrotondamento all'unità per eccesso al fine
di ottenere un numero pari e comunque non superiore ad otto.
3. In deroga a quanto stabilito dal comma 1 dell'articolo 34,
lo statuto può prevedere l'elezione ad assessore di cittadini
non facenti parte del consiglio, in possesso dei requisiti di
compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere.
1. Il sindaco, il presidente della provincia e la giunta comunale
e provinciale sono eletti dal rispettivo consiglio nel suo seno
alla prima adunanza, subito dopo la convalida degli eletti, secondo
le modalità fissate dalla presente legge e dallo statuto.
2. Tale elezione deve avvenire, comunque, entro sessanta giorni
dalla proclamazione degli eletti o dalla data in cui si è
verificata la vacanza o, in caso di dimissioni, dalla data di
presentazione delle stesse.
3. L'elezione avviene sulla base di un documento programmatico,
sottoscritto da almeno un terzo dei consiglieri assegnati al comune
o alla provincia, contenente la lista dei candidati alle cariche
di sindaco o di presidente della provincia e di assessore, a seguito
di un dibattito sulle dichiarazioni rese dal candidato alla carica
di sindaco o di presidente della provincia.
4. L'elezione avviene a scrutinio palese a maggioranza assoluta
dei, consiglieri assegnati. A tal fine vengono indette tre successive
votazioni, da tenersi in distinte sedute, entro il termine di
cui al comma 2. Qualora in nessuna di esse si raggiunga la maggioranza
predetta, il consiglio viene sciolto a norma dell'articolo 39,
comma 1, lettera b), numero 1).
5. La convocazione dei consigli comunali e provinciali per l'elezione
del sindaco, del presidente della provincia e delle giunte comunali
e provinciali è disposta dal consigliere anziano. La prima
convocazione è disposta entro dieci giorni dalla proclamazione
degli eletti o dalla data in cui si è verificata la vacanza.
6. Le adunanze di cui ai commi precedenti sono presiedute dal
consigliere anziano.
7. Le deliberazioni di nomina del sindaco, del presidente della
provincia e della giunta diventano esecutive entro tre giorni
dall'invio all'organo regionale di controllo ove non intervenga
l'annullamento per vizio di legittimità.
8. Le dimissioni del sindaco o del presidente della provincia
o di oltre metà degli assessori comportano la decadenza
della rispettiva giunta.
1. La giunta compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalla legge o dallo statuto, del sindaco o del presidente della provincia, degli organi di decentramento, del segretario o dei funzionari dirigenti; riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività, ne attua gli indirizzi generali e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.
1. Il sindaco e il presidente della provincia rappresentano l'ente,
convocano e presiedono il consiglio e la giunta, sovrintendono
al funzionamento dei servizi e degli uffici nonché all'esecuzione
degli atti.
2. Essi esercitano le funzioni loro attribuite dalle leggi, dallo
statuto e dai regolamenti e sovrintendono altresì all'espletamento
delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al comune
e alla provincia.
3. Il sindaco è inoltre competente, nell'ambito della disciplina
regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio
comunale, a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei
servizi pubblici, nonché gli orari di apertura al pubblico
degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, al fine
di armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze complessive
e generali degli utenti.
4. In caso di inosservanza degli obblighi di convocazione del
consiglio, previa diffida, provvede il prefetto.
5. Qualora il consiglio non deliberi le nomine di sua competenza
entro il termine previsto dall'articolo 32, comma 2, lettera n),
o comunque entro sessanta giorni dalla prima iscrizione all'ordine
del giorno, il sindaco o il presidente della provincia, sentiti
i capigruppo consiliari, entro quindici giorni dalla scadenza
del termine provvede alle nomine con un suo atto, comunicato al
consiglio nella prima adunanza. In caso non si pervenga a decisione,
il comitato regionale di controllo adotta, nel termine perentorio
dei successivi sessanta giorni, i provvedimenti sostitutivi di
cui all'articolo 48.
6. Prima di assumere le funzioni il sindaco e il presidente della
provincia prestano giuramento dinanzi al prefetto secondo la formula
prevista dall'articolo 11 del testo unico delle disposizioni concernenti
lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
7. Distintivo del sindaco e del presidente della provincia è
la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica, da portarsi
a tracolla della spalla destra.
1. Il voto del consiglio contrario ad una proposta della giunta
non ne comporta le dimissioni.
2. Il sindaco, il presidente della provincia e la giunta cessano
dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia
costruttiva espressa per appello nominale con voto della maggioranza
assoluta dei consiglieri assegnati al comune o alla provincia.
3. La mozione deve essere sottoscritta da almeno un terzo dei
consiglieri e può essere proposta solo nei confronti dell'intera
giunta; deve contenere la proposta di nuove linee politico-amministrative,
di un nuovo sindaco o presidente della provincia e di una nuova
giunta in conformità a quanto previsto dall'articolo 34.
4. La mozione viene messa in discussione non prima di cinque giorni
e non oltre dieci giorni dalla sua presentazione.
5. L'approvazione della mozione di sfiducia comporta la proclamazione
del nuovo esecutivo proposto.
6. Alla sostituzione di singoli componenti la giunta dimissionari,
revocati dal consiglio su proposta del sindaco o del presidente
della provincia, o cessati dall'ufficio per altra causa, provvede
nella stessa seduta il consiglio, su proposta del sindaco o del
presidente.
7. La decadenza di cui al comma 8 dell'articolo 34 ha effetto
dalla elezione della nuova giunta.
8. Lo statuto può prevedere, nelle forme indicate dal presente
articolo, la revoca o la sfiducia costruttiva degli amministratori,
eletti dai consigli comunali e provinciali, di aziende speciali
e di istituzioni dipendenti.
1. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, sovraintende:
a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione
ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale,
di leva militare e di statistica;
b) alla emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle
leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica,
di sanità e di igiene pubblica;
c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e
di polizia giudiziaria, le funzioni affidategli dalla legge;
d) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la
sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il prefetto.
2. Il sindaco, quale ufficiale del Governo adotta, con atto motivato
e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico,
provvedimenti contingibili e urgenti in materia di sanità
ed igiene, edilizia e polizia locale al fine di prevenire ed eliminare
gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini;
per l'esecuzione dei relativi ordini può richiedere al
prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica.
3. Se l'ordinanza adottata ai sensi del comma 2 è rivolta
a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito,
il sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati,
senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui fossero
incorsi.
4. Chi sostituisce il sindaco esercita anche le funzioni di cui
al presente articolo.
5. Nell'ambito dei servizi di cui al presente articolo, il prefetto
può disporre ispezioni per accertare il regolare funzionamento
dei servizi stessi nonché per l'acquisizione di dati e
notizie interessanti altri servizi di carattere generale
6. Nelle materie previste dalle lettere a), b), c) e d)
del comma 1, nonché dall'articolo 10, il sindaco, previa
comunicazione al prefetto, può delegare l'esercizio delle
funzioni ivi indicate al presidente del consiglio circoscrizionale;
ove non siano costituiti gli organi di decentramento comunale,
il sindaco può conferire la delega ad un consigliere comunale
o a un cittadino, eleggibili a sindaco, per l'esercizio delle
funzioni nei quartieri e nelle frazioni.
7. Ove il sindaco o chi ne esercita le funzioni non adempia ai
compiti di cui al presente articolo, il prefetto può nominare
un commissario per l'adempimento delle funzioni stesse.
8. Alle spese per il commissario provvede l'ente interessato.
9. Ove il sindaco non adotti i provvedimenti di cui al comma 2,
il prefetto provvede con propria ordinanza.
1. I consigli comunali e provinciali vengono sciolti con decreto
del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno:
a) quando compiano atti contrari alla Costituzione o per
gravi e persistenti violazioni di legge, nonché per gravi
motivi di ordine pubblico;
b) quando non possa essere assicurato il normale funzionamento
degli organi e dei servizi per le seguenti cause:
1) mancata elezione del sindaco, del presidente dell'amministrazione
provinciale e della giunta entro sessanta giorni dalla proclamazione
degli eletti o dalla vacanza comunque verificatasi o, in caso
di dimissioni, dalla data di presentazione delle stesse;
2) dimissioni o decadenza di almeno la metà dei consiglieri;
c) quando non sia approvato nei termini il bilancio.
2. Nella ipotesi di cui alla lettera c) del comma 1, trascorso
il termine entro il quale il bilancio deve essere approvato senza
che sia stato predisposto dalla giunta il relativo schema, l'organo
regionale di controllo nomina un commissario affinché lo
predisponga d'ufficio per sottoporlo al consiglio. In tal caso
e comunque quando il consiglio non abbia approvato nei termini
di legge lo schema di bilancio predisposto dalla giunta, l'organo
regionale di controllo assegna al consiglio, con lettera notificata
ai singoli consiglieri, un termine non superiore a venti giorni
per la sua approvazione, decorso il quale si sostituisce, mediante
apposito commissario, all'amministrazione inadempiente. Del provvedimento
sostitutivo è data comunicazione al prefetto che inizia
la procedura per lo scioglimento del consiglio.
3. Con il decreto di scioglimento si provvede alla nomina di un
commissario, che esercita le attribuzioni conferitegli con il
decreto stesso.
4. Il rinnovo del consiglio nelle ipotesi di scioglimento deve
avvenire entro novanta giorni dalla pubblicazione del relativo
decreto. Tale termine può essere prorogato per non più
di novanta giorni al solo fine di far coincidere le elezioni con
il primo turno elettorale utile previsto dalla legge.
5. I consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento
continuano ad esercitare, fino alla nomina dei successori, gli
incarichi esterni loro eventualmente attribuiti.
6. Al decreto di scioglimento è allegata la relazione del
Ministro contenente i motivi del provvedimento; dell'adozione
del decreto di scioglimento è data immediata comunicazione
al Parlamento. Il decreto è pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
7. Iniziata la procedura di cui ai commi precedenti ed in attesa
del decreto di scioglimento, il prefetto, per motivi di grave
e urgente necessità, può sospendere, per un periodo
comunque non superiore a novanta giorni, i consigli comunali e
provinciali e nominare un commissario per la provvisoria amministrazione
dell'ente.
8. In tal caso, i termini di cui al comma 4 decorrono dalla data
del provvedimento di sospensione.
1. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del
Ministro dell'interno, il sindaco, il presidente della provincia,
i presidenti dei consorzi e delle comunità montane, i componenti
dei consigli e delle giunte, i presidenti dei consigli circoscrizionali
possono essere rimossi quando compiano atti contrari alla Costituzione
o per gravi e persistenti violazioni di legge o per gravi motivi
di ordine pubblico o quando siano imputati di uno dei reati previsti
dalla legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni
e integrazioni, o sottoposti a misura di prevenzione o di sicurezza.
2. In attesa del decreto, il prefetto può sospendere gli
amministratori di cui al comma 1 qualora sussistano motivi di
grave e urgente necessità.
3. Sono fatte salve le disposizioni dettate dall'articolo 15 della
legge 19 marzo 1990, n. 55.
1. Per l'esercizio del controllo previsto dall'articolo 130 della
Costituzione, è istituito, con decreto del presidente della
giunta regionale, il comitato regionale di controllo sugli atti
dei comuni e delle province.
2. La legge regionale può articolare il comitato in sezioni
per territorio o per materia, salvaguardando con forme opportune
l'unitarietà di indirizzo.
3. A tal fine la regione, in collaborazione con gli uffici del
comitato, cura la pubblicazione periodica delle principali decisioni
del comitato regionale di controllo con le relative motivazioni
di riferimento.
1. Il comitato regionale di controllo e ogni sua eventuale sezione
sono composti:
a) da quattro esperti eletti dal consiglio regionale, di
cui:
1) uno iscritto da almeno dieci anni nell'albo degli avvocati,
scelto in una terna proposta dal competente ordine professionale;
2) uno iscritto da almeno dieci anni all'albo dei dottori commercialisti
o dei ragionieri, scelto in una terna proposta dai rispettivi
ordini professionali;
3) uno scelto tra chi abbia ricoperto complessivamente per almeno
cinque anni la carica di sindaco, di presidente della provincia,
di consigliere regionale o di parlamentare nazionale, ovvero tra
i funzionari statali, regionali o degli enti locali in quiescenza,
con qualifica non inferiore a dirigente od equiparata;
4) uno scelto tra i magistrati o gli avvocati dello Stato in quiescenza
o tra i professori di ruolo di università in materie giuridiche
ed amministrative ovvero tra i segretari comunali e provinciali
in quiescenza;
b) da un esperto designato dal commissario del Governo
scelto fra funzionari dell'Amministrazione civile dell'interno
in servizio nelle rispettive province.
2. Il consiglio regionale elegge non più di due componenti
supplenti aventi i requisiti di cui alla lettera a) del
comma 1; un terzo supplente, avente i requisiti di cui alla lettera
b) del comma 1, è designato dal commissario del Governo.
3. In caso di assenza od impedimento dei componenti effettivi,
di cui rispettivamente alle lettere a) e b) del
comma 1, intervengono alle sedute i componenti supplenti, eletti
o designati per la stessa categoria.
4. Il comitato ed ogni sua sezione eleggono nel proprio seno il
presidente ed un vicepresidente scelti tra i componenti eletti
dal consiglio regionale.
5. Funge da segretario un funzionario della regione.
6. Il comitato e le sezioni sono rinnovati integralmente a seguito
di nuove elezioni del consiglio regionale, nonché quando
si dimetta contemporaneamente la maggioranza dei rispettivi componenti.
7. Il presidente ed il vicepresidente del comitato, se dipendenti
pubblici, sono collocati fuori ruolo; se dipendenti privati, sono
collocati in aspettativa non retribuita.
8. Ai componenti del comitato si applicano le norme relative ai
permessi ed alle aspettative previsti per gli amministratori locali.
1. Non possono essere eletti e non possono far parte dei comitati
regionali di controllo:
a) i parlamentari nazionali ed europei;
b) i componenti del consiglio regionale;
c) gli amministratori di comuni o province o di altri enti
soggetti a controllo del comitato, nonché coloro che abbiano
ricoperto tali cariche nell'anno precedente alla costituzione
del medesimo comitato;
d) coloro che si trovano nelle condizioni di ineleggibilità
alle cariche di cui alle lettere b) e c), con esclusione
dei magistrati e dei funzionari dello Stato;
e) i dipendenti ed i contabili della regione e degli enti
locali sottoposti al controllo del comitato nonché i dipendenti
dei partiti presenti nei consigli degli enti locali della regione;
f) i componenti di altro comitato regionale di controllo
o delle sezioni di esso;
g) coloro che prestano attività di consulenza o
di collaborazione presso la regione o enti sottoposti al controllo
regionale;
h) coloro che ricoprono incarichi direttivi o esecutivi
nei partiti a livello provinciale, regionale o nazionale, nonché
coloro che abbiano ricoperto tali incarichi nell'anno precedente
alla costituzione del comitato.
1. Il funzionamento dei comitati regionali di controllo e delle
loro sezioni, le indennità da attribuire ai componenti,
le funzioni del presidente e del vicepresidente, le forme di pubblicità
della attività dei comitati e di consultazione delle decisioni,
nonché il rilascio di copie di esse sono disciplinati dalla
legge regionale.
2. La legge regionale detta le norme per l'elezione, a maggioranza
qualificata, dei componenti del comitato regionale di controllo
e per la tempestiva sostituzione degli stessi in caso di morte,
dimissioni, decadenza per reiterate assenze ingiustificate o incompatibilità
sopravvenuta, nonché per la supplenza del presidente.
3. Le spese per il funzionamento dei comitati regionali di controllo
e dei loro uffici, nonché la corresponsione di un'indennità
di carica ai componenti sono a carico della regione.
4. La regione provvede alle strutture serventi del comitato regionale
di controllo ispirandosi ai principi dell'adeguatezza funzionale
e dell'autonomia dell'organo.
1. Sono soggette al controllo preventivo di legittimità
le deliberazioni che la legge riserva ai consigli comunali e provinciali
nonché quelle che i consigli e le giunte intendono, di
propria iniziativa, sottoporre al comitato.
2. Le deliberazioni di competenza delle giunte nelle materie sottoelencate
sono sottoposte al controllo nei limiti delle illegittimità
denunciate, quando un terzo dei consiglieri provinciali o un terzo
dei consiglieri nei comuni nei quali si vota con il sistema proporzionale
ovvero un quinto dei consiglieri nei comuni nei quali si vota
con il sistema maggioritario ne facciano richiesta scritta e motivata,
con indicazione delle norme violate entro dieci giorni dalla affissione
all'albo pretorio.
a) acquisti, alienazioni, appalti ed in generale tutti
i contratti;
b) contributi, indennità, compensi, rimborsi ed
esenzioni ad amministratori, a dipendenti o a terzi;
c) assunzioni, stato giuridico e trattamento economico
del personale.
3. Contestualmente all'affissione all'albo le delibere di cui
al comma 2 sono comunicate ai capigruppo consiliari.
4. Entro gli stessi termini di cui al comma 2 possono altresì
essere sottoposte al controllo le deliberazioni della giunta quando
un terzo dei consiglieri provinciali o un terzo consiglieri nei
comuni nei quali si vota con il sistema proporzionale ovvero un
quinto dei consiglieri nei comuni nei quali si vota con il sistema
maggioritario, con richiesta scritta e motivata, le ritengano
viziate di incompetenza o assunte in contrasto con atti fondamentali
del consiglio.
5. Non sono soggette al controllo preventivo di legittimità
le deliberazioni meramente esecutive di altre deliberazioni.
1. Salvo quanto disposto dagli articoli seguenti, le deliberazioni
indicate dall'articolo 45 diventano esecutive se nel termine di
venti giorni dalla ricezione delle stesse il comitato regionale
di controllo non abbia adottato un provvedimento di annullamento,
dandone nel medesimo termine comunicazione all'ente interessato.
2. Il controllo di legittimità comporta la verifica della
conformità dell'atto alle norme vigenti nonché alle
norme statutarie dell'ente, esclusa ogni diversa valutazione dell'interesse
pubblico perseguito.
3. Il provvedimento di annullamento indica, anche con riferimento
ai principi generali dell'ordinamento giuridico, le norme violate.
4. Il termine è interrotto per una sola volta se prima
della sua scadenza il comitato regionale di controllo chieda chiarimenti
o elementi integrativi di giudizio all'ente deliberante. In tal
caso il termine per l'annullamento riprende a decorrere dal momento
della ricezione degli atti richiesti.
5. Le deliberazioni diventano esecutive prima del decorso del
termine, se il comitato regionale di controllo dà comunicazione
di non aver riscontrato vizi di legittimità.
6. La trasmissione all'organo di controllo delle deliberazioni
dichiarate urgenti ha luogo entro cinque giorni dalla adozione,
a pena di decadenza.
7. La legge regionale stabilisce le modalità ed i termini
per l'invio delle deliberazioni all'organo di controllo e per
la disciplina della decorrenza dei termini assegnati ai comitati
regionali ai fini dell'esercizio del controllo stesso.
8. Il termine per l'esame del bilancio preventivo e del conto
consuntivo da parte del comitato di controllo è di quaranta
giorni. Il decorso del termine determina l'esecutività
delle deliberazioni ai sensi del comma 1.
9. Il comitato di controllo può indicare all'ente interessato
le modificazioni da apportare alle risultanze del conto consuntivo
con l'invito ad adottarle entro il termine massimo di trenta giorni.
10. Nel caso di mancata adozione del conto consuntivo entro il
termine di legge, di mancata adozione delle modificazioni entro
il termine previsto dal comma 9 o di annullamento della deliberazione
di adozione del conto consuntivo da parte del comitato di controllo,
questo provvede alla nomina di uno o più commissari per
la redazione del conto stesso.
11. Nell'esame del bilancio preventivo e del conto consuntivo
il controllo di legittimità comprende la coerenza interna
degli atti e la corrispondenza dei dati contabili con quelli delle
deliberazioni, nonché con i documenti giustificativi allegati
alle stesse.
1. Tutte le deliberazioni comunali e provinciali sono pubblicate
mediante affissione all'albo pretorio, nella sede dell'ente, per
quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di
legge.
2. Le deliberazioni non soggette al controllo preventivo di legittimità
diventano esecutive dopo il decimo giorno dalla loro pubblicazione.
3. Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della
giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con
il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.
1. Qualora i comuni e le province, sebbene invitati a provvedere
entro congruo termine, ritardino od omettano di compiere atti
obbligatori per legge, il comitato regionale di controllo provvede
a mezzo di un commissario. Il termine assegnato non può
essere inferiore a trenta giorni, salvo deroga motivata per i
casi d'urgenza.
2. Le modalità di esercizio del potere di cui al comma
1 sono regolate dalla legge regionale.
1. Salvo diverse disposizioni recate dalle leggi vigenti, alle unità sanitarie locali, ai consorzi, alle unioni di comuni e alle comunità montane si applicano le norme sul controllo e sulla vigilanza dettate per i comuni e per le province.
1. I pareri obbligatori delle amministrazioni statali, anche ad
ordinamento autonomo, delle regioni e di ogni altro ente sottoposto
a tutela statale, regionale e subregionale, prescritti da qualsiasi
norma avente forza di legge ai fini della programmazione, progettazione
ed esecuzione di opere pubbliche o di altre attività degli
enti locali, sono espressi entro il termine di sessanta giorni
dalla richiesta, sempre che la legge non prescriva un termine
minore.
2. Il termine, previa motivata comunicazione all'ente locale interessato
da parte dell'amministrazione chiamata ad esprimere il parere,
è prorogato per un tempo pari a quello del termine originario.
3. Decorso infruttuosamente il termine originario, ovvero il termine
prorogato, si prescinde dal parere.
1. I comuni e le province disciplinano con appositi regolamenti
la dotazione organica del personale e, in conformità allo
statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi, in base
a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità
di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità.
Il regolamento disciplina l'attribuzione ai dirigenti di responsabilità
gestionali per l'attuazione degli obiettivi fissati dagli organi
dell'ente e stabilisce le modalità dell'attività
di coordinamento tra il segretario dell'ente e gli stessi.
2. Spetta ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi
secondo i criteri e le norme dettati dagli statuti e dai regolamenti,
che si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e
di controllo spettano agli organi elettivi, mentre la gestione
amministrativa è attribuita ai dirigenti.
3. Spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione
di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, che la
legge e lo statuto espressamente non riservino agli organi di
governo dell'ente. Spettano ad essi in particolare, secondo le
modalità stabilite dallo statuto, la presidenza delle commissioni
di gara e di concorso, la responsabilità sulle procedure
d'appalto e di concorso, la stipulazione dei contratti.
4. I dirigenti sono direttamente responsabili in relazione agli
obiettivi dell'ente, della correttezza amministrativa e dell'efficienza
della gestione.
5. Lo statuto può prevedere che la copertura dei posti
di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali
o di alta specializzazione, possa avvenire mediante contratto
a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con
deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti
richiesti dalla qualifica da ricoprire.
6. Gli incarichi di direzione di aree funzionali possono essere
conferiti a tempo determinato, con le modalità e secondo
i termini fissati dallo statuto. Il loro rinnovo è disposto
con provvedimento motivato, che contiene la valutazione dei risultati
ottenuti dal dirigente nel periodo conclusosi, in relazione al
conseguimento degli obiettivi e all'attuazione dei programmi,
nonché al livello di efficienza e di efficacia raggiunto
dai servizi dell'ente da lui diretti. L'interruzione anticipata
dell'incarico può essere disposta con provvedimento motivato,
quando il livello dei risultati conseguiti dal dirigente risulti
inadeguato. Il conferimento degli incarichi di direzione comporta
l'attribuzione di un trattamento economico aggiuntivo, che cessa
con la conclusione o l'interruzione dell'incarico.
7. Per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, il regolamento
può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto
di professionalità.
8. Lo stato giuridico e il trattamento economico dei dipendenti
degli enti locali è disciplinato con accordi collettivi
nazionali di durata triennale resi esecutivi con decreto del Presidente
della Repubblica secondo la procedura prevista dall'articolo 6
della legge 29 marzo 1983, n. 93. In ogni caso rimane riservata
alla legge la disciplina dell'accesso al rapporto di pubblico
impiego, delle cause di cessazione dello stesso e delle garanzie
del personale in ordine all'esercizio dei diritti fondamentali.
Nell'ambito dei principi stabiliti dalla legge, rimane inoltre
riservata agli atti normativi degli enti, secondo i rispettivi
ordinamenti, la disciplina relativa alle modalità di conferimento
delle titolarità degli uffici nonché alla determinazione
ed alla consistenza dei ruoli organici complessivi.
9. La responsabilità, le sanzioni disciplinari, il relativo
procedimento, la destituzione d'ufficio e la riammissione in servizio
sono regolati secondo le norme previste per gli impiegati civili
dello Stato.
10. E' istituita in ogni ente una commissione di disciplina, composta
dal capo dell'amministrazione o da un suo delegato, che la presiede,
dal segretario dell'ente e da un dipendente designato all'inizio
di ogni anno dal personale dell'ente secondo le modalità
stabilite dal regolamento.
11. Le norme del presente articolo si applicano anche agli uffici
ed al personale degli enti dipendenti, dei consorzi e delle comunità
montane, salvo quanto diversamente previsto dalla legge.
1. Il comune e la provincia hanno un segretario titolare, funzionario
statale, iscritto in apposito albo nazionale territorialmente
articolato.
2. La legge regola l'istituzione dell'albo e i requisiti professionali
per la iscrizione, la classificazione degli enti e il trattamento
economico, le attribuzioni e le responsabilità, i trasferimenti
ed i provvedimenti disciplinari, le modalità di accesso
e progressione in carriera, nonché l'organismo collegiale,
territorialmente articolato, presieduto dal Ministro dell'interno
o da un suo delegato e composto pariteticamente dai rappresentanti
degli enti locali, del Ministero dell'interno e dei segretari,
preposto alla tenuta dell'albo e chiamato ad esercitare funzioni
di indirizzo e di amministrazione dei segretari comunali e provinciali.
La legge disciplina altresì le modalità del concorso
degli enti locali alla nomina e alla revoca del segretario fra
gli iscritti all'albo di cui al comma 1.
3. Il segretario, nel rispetto delle direttive impartitegli dal
sindaco o dal presidente della provincia da cui dipende funzionalmente,
oltre alle competenze di cui all'articolo 51, sovraintende allo
svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività,
cura l'attuazione dei provvedimenti, è responsabile dell'istruttoria
delle deliberazioni, provvede ai relativi atti esecutivi e partecipa
alle riunioni della giunta e del consiglio.
4. Lo statuto e il regolamento possono prevedere un vicesegretario
per lo svolgimento delle funzioni vicarie del segretario, per
coadiuvarlo o sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento.
5. Fino all'entrata in vigore della legge di cui al comma 2 si
applica la disciplina vigente, salvo quanto disposto dalla presente
legge.
1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla giunta ed
al consiglio deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola
regolarità tecnica e contabile, rispettivamente del responsabile
del servizio interessato e del responsabile di ragioneria, nonché
del segretario comunale o provinciale sotto il profilo di legittimità.
I pareri sono inseriti nella deliberazione.
2. Nel caso in cui l'ente non abbia funzionari responsabili dei
servizi, il parere è espresso dal segretario dell'ente,
in relazione alle sue competenze.
3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa
e contabile dei pareri espressi.
4. I segretari comunali e provinciali sono responsabili degli
atti e delle procedure attuative delle deliberazioni di cui al
comma 1, unitamente al funzionario preposto.
1. L'ordinamento della finanza locale è riservato alla
legge.
2. Ai comuni e alle province la legge riconosce, nell'ambito della
finanza pubblica, autonomia finanziaria fondata su certezza di
risorse proprie e trasferite.
3. La legge assicura, altresì, agli enti locali potestà
impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle
tariffe, con conseguente adeguamento della legislazione tributaria
vigente.
4. La finanza dei comuni e delle province è costituita
da:
a) imposte proprie;
b) addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali
o regionali;
c) tasse e diritti per servizi pubblici;
d) trasferimenti erariali;
e) trasferimenti regionali;
f) altre entrate proprie, anche di natura patrimoniale;
g) risorse per investimenti;
h) altre entrate.
5. I trasferimenti erariali devono garantire i servizi locali
indispensabili e sono ripartiti in base a criteri obiettivi che
tengano conto della popolazione, del territorio e delle condizioni
socio-economiche, nonché in base ad una perequata distribuzione
delle risorse che tenga conto degli squilibri di fiscalità
locale.
6. Lo Stato assegna specifici contributi per fronteggiare situazioni
eccezionali.
7. Le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari
per lo sviluppo della comunità ed integrano la contribuzione
erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.
8. A ciascun ente locale spettano le tasse, i diritti, le tariffe
e i corrispettivi sui servizi di propria competenza. Gli enti
locali determinano per i servizi pubblici tariffe o corrispettivi
a carico degli utenti, anche in modo non generalizzato. Lo Stato
e le regioni, qualora prevedano per legge casi di gratuità
nei servizi di competenza dei comuni e delle province ovvero fissino
prezzi e tariffe inferiori al costo effettivo della prestazione,
debbono garantire agli enti locali risorse finanziarie compensative.
9. La legge determina un fondo nazionale ordinario per contribuire
ad investimenti degli enti locali destinati alla realizzazione
di opere pubbliche di preminente interesse sociale ed economico.
10. L'ammontare complessivo dei trasferimenti e dei fondi è
determinato in base a parametri fissati dalla legge per ciascuno
degli anni previsti dal bilancio pluriennale dello Stato e non
è riducibile nel triennio.
11. Le regioni concorrono al finanziamento degli enti locali per
la realizzazione del piano regionale di sviluppo e dei programmi
di investimento, assicurando la copertura finanziaria degli oneri
necessari all'esercizio di funzioni trasferite o delegate.
12. Le risorse spettanti a comuni e province per spese di investimento
previste da leggi settoriali dello Stato sono distribuite sulla
base di programmi regionali. Le regioni, inoltre, determinano
con legge i finanziamenti per le funzioni da esse attribuite agli
enti locali in relazione al costo di gestione dei servizi sulla
base della programmazione regionale.
1. L'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali è
riservato alla legge dello Stato.
2. I comuni e le province deliberano entro il 31 ottobre il bilancio
di previsione per l'anno successivo, osservando i principi dell'universalità,
dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.
3. Il bilancio è corredato di una relazione previsionale
e programmatica e di un bilancio pluriennale di durata pari a
quello della regione di appartenenza.
4. Il bilancio e i suoi allegati devono comunque essere redatti
in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi ed interventi.
5. Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza attestazione
della relativa copertura finanziaria da parte del responsabile
del servizio finanziario. Senza tale attestazione l'atto è
nullo di diritto.
6. I risultati della gestione sono rilevati mediante contabilità
economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del
bilancio e il conto del patrimonio.
7. Al conto consuntivo è allegata una relazione illustrativa
della giunta che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione
condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi
ed ai costi sostenuti.
8. Il conto consuntivo è deliberato dal consiglio entro
il 30 giugno dell'anno successivo.
1. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita
deliberazione indicante:
a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole
ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente ammesse
dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni
dello Stato e le ragioni che ne sono alla base.
2. Gli enti locali si attengono alle procedure previste dalla
normativa della Comunità economica europea recepita o comunque
vigente nell'ordinamento giuridico italiano.
1. I consigli comunali e provinciali eleggono, con voto limitato
a due componenti, un collegio di revisori composto da tre membri.
2. I componenti del collegio dei revisori dei conti devono essere
scelti:
a) uno tra gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali
dei conti, il quale funge da presidente;
b) uno tra gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti;
c) uno tra gli iscritti nell'albo dei ragionieri.
3. Essi durano in carica tre anni, non sono revocabili, salvo
inadempienza, e sono rieleggibili per un sola volta.
4. I revisori hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente.
5. Il collegio dei revisori, in conformità allo statuto
ed al regolamento, collabora con il consiglio nella sua funzione
di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità
contabile e finanziaria della gestione dell'ente ed attesta la
corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione,
redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione
consiliare del conto consuntivo.
6. Nella stessa relazione il collegio esprime rilievi e proposte
tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività
ed economicità della gestione.
7. I revisori dei conti rispondono della verità delle loro
attestazioni e adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario.
Ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell'ente,
ne riferiscono immediatamente al consiglio.
8. Nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti la revisione
economica-finanziaria è affidata ad un solo revisore eletto
dal consiglio comunale a maggioranza assoluta dei suoi membri
e scelto tra esperti iscritti nel ruolo e negli albi di cui al
comma 2, lettere a), b) e c).
9. Lo statuto può prevedere forme di controllo economico
interno della gestione.
1. Per gli amministratori e per il personale degli enti locali
si osservano le disposizioni vigenti in materia di responsabilità
degli impiegati civili dello Stato.
2. Il tesoriere ed ogni altro agente contabile che abbia maneggio
di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni degli
enti locali, nonché coloro che si ingeriscano negli incarichi
attribuiti a detti agenti devono rendere il conto della loro gestione
e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei conti secondo
le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti.
3. I componenti dei comitati regionali di controllo sono personalmente
e solidalmente responsabili nei confronti degli enti locali per
i danni a questi arrecati con dolo o colpa grave nell'esercizio
delle loro funzioni.
4. L'azione di responsabilità si prescrive in cinque anni
dalla commissione del fatto. La responsabilità nei confronti
degli amministratori e dei dipendenti dei comuni e delle province
è personale e non si estende agli eredi.
1. I consigli comunali e provinciali deliberano lo statuto, il
regolamento di contabilità ed il regolamento per la disciplina
dei contratti dell'ente entro un anno dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
2. Sino all'entrata in vigore dello statuto, limitatamente alle
materie e discipline ad esso espressamente demandate continuano
ad applicarsi le norme vigenti alla data di entrata in vigore
della presente legge in quanto con essa compatibili.
3. Fermo restando quanto stabilito nel comma 2 del presente articolo,
fino all'entrata in vigore dello statuto il numero degli assessori
è determinato nella misura massima prevista dall'articolo
33. All'elezione del sindaco, del presidente della provincia e
della giunta si procede secondo le modalità previste dall'articolo
34.
4. Presso il Ministero dell'interno è istituito l'ufficio
per la raccolta e la conservazione degli statuti comunali e provinciali,
che cura anche adeguate forme di pubblicità degli statuti
stessi.
5. Sino all'approvazione della disciplina organica dell'ordinamento
finanziario e contabile degli enti locali continuano ad applicarsi,
in quanto compatibili, le disposizioni vigenti alla data di entrata
in vigore della presente legge.
1. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, i comuni e le province provvedono, anche in deroga ai limiti
di durata eventualmente previsti dai relativi atti costitutivi,
alla revisione dei consorzi e delle altre forme associative in
atto, costituiti tra enti locali, sopprimendoli o trasformandoli
nelle forme previste dalla presente legge.
2. Le circoscrizioni istituite ai sensi della legge 8 aprile 1976,
n. 278, incompatibili con il nuovo assetto dettato dall'articolo
13, si intendono prorogate sino alla prima scadenza dei consigli
comunali successiva alla adozione dello statuto comunale.
1. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, le regioni adeguano la loro legislazione in materia di
organismi comprensoriali e di forme associative fra enti locali
ai principi della presente legge.
2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente
legge, le regioni dispongono il riordino delle comunità
montane secondo i criteri di cui all'articolo 28, provvedendo
anche alla regolamentazione dei rapporti esistenti e alle modalità
e tempi di attuazione di detto riordino.
3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente
legge, le regioni provvedono alla ricostituzione degli organi
di controllo in conformità alle disposizioni contenute
nella presente legge, nonché alla relativa regolamentazione
legislativa regionale.
4. Il capo III del titolo V della legge 10 febbraio 1953, n. 62,
e successive modificazioni, conserva efficacia fino a quando le
regioni non avranno provveduto agli adempimenti previsti dal comma
3.
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, il
Governo è delegato ad emanare per la regione Valle d'Aosta,
entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, con le procedure di cui all'articolo 3 della legge 5 agosto
1981, n. 453, uno o più decreti aventi valore di legge
ordinaria per armonizzare le disposizioni della presente legge
con l'ordinamento della regione medesima.
2. Le norme di cui al comma 1 debbono tener conto delle particolari
condizioni di autonomia attribuita alla regione.
1. Ai fini della prima applicazione dell'articolo 16 ed in attuazione
dell'articolo 17, il Governo è delegato ad emanare, nel
termine di due anni dalla entrata in vigore della presente legge,
uno o più decreti legislativi per la revisione delle circoscrizioni
provinciali e per la istituzione di nuove province conseguenti
alla delimitazione territoriale delle aree metropolitane effettuata
dalla regione.
2. Il Governo è altresì delegato, entro lo stesso
termine, ad emanare decreti legislativi per l'istituzione di nuove
province, compatibilmente con quanto stabilito al comma 1, per
tutte le aree territoriali nelle quali, alla data del 31 dicembre
1989, è stata già avviata la formale iniziativa
per nuove province da parte dei comuni ed è già
stato deliberato il parere favorevole da parte della regione (Biella,
Crotone, Lecco, Lodi, Prato, Rimini e Verbania), ovvero il parere
favorevole venga deliberato entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge.
3. I provvedimenti delegati per la revisione delle circoscrizioni
provinciali e per la istituzione di nuove province saranno emanati,
ai sensi del comma 1, con l'osservanza dei principi e criteri
direttivi di cui all'articolo 16.
4. Il Governo, acquisite le deliberazioni e i pareri e accertata
l'osservanza degli adempimenti prescritti dalla presente legge,
provvede ad inviare gli schemi dei decreti alle regioni interessate
ed alle competenti Commissioni parlamentari permanenti; entro
i successivi sei mesi le regioni e le Commissioni parlamentari
permanenti esprimono i loro pareri.
5. All'onere di cui ai commi precedenti, valutato in lire 3,5
miliardi per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856
dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno
1990, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Istituzione
di nuove province".
6. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 5 viene iscritta
nell'apposita tabella, con la quale, ai sensi dell'articolo 11,
comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificata
della legge 23 agosto 1988, n. 362, vengono riquantificate in
legge finanziaria le spese permanenti. Ogni eventuale aumento
di spesa, rispetto all'autorizzazione di cui al comma 5, dovrà
risultare coperto.
1. Salvo quanto previsto dall'articolo 59, comma 2, sono abrogati:
a) il regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio
1911, n. 297, e successive modificazioni e integrazioni, salvo
gli articoli da 166 a 174 e da 179 a 181;
b) il testo unico della legge comunale e provinciale approvato
con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, e successive modificazioni
e integrazioni, salvo gli articoli 125, 127, 289 e 290;
c) il testo unico della legge comunale e provinciale approvato
con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni
e integrazioni, salvo gli articoli 6; 18, primo comma; 19; 20;
23, primo comma; 24; 84; 87; 89; 96; da 106 a 110; 140; 142, primo
comma; 147; 155; 279; e, limitatamente alle funzioni della commissione
centrale per la finanza locale previste da leggi speciali, gli
articoli da 328 a 331.
d) il primo comma dell'articolo 6 della legge 18 marzo
1968, n. 444, intendendosi attribuita ai comuni la relativa competenza
in materia di edilizia scolastica.
2. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente
legge sono abrogate tutte le altre disposizioni con essa incompatibili,
salvo che la legge stessa preveda tempi diversi per la cessazione
della loro efficacia.
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, il Governo emana un testo unico di tutte le disposizioni
rimaste in vigore in materia di ordinamento degli enti locali.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.