Atto di indirizzo e coordinamento in materia di collocamento obbligatorio dei disabili, a norma dell'art. 1, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista
la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto
al lavoro dei disabili, che all'art. 1, comma 1, individua
come finalita' la promozione dell'inserimento e della integrazione
lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro attraverso
servizi di sostegno e di collocamento mirato;
Visto in particolare, l'art. 1, comma 4, della citata legge
12 marzo 1999, n. 68, che prevede l'emanazione da parte
del Presidente del Consiglio dei Ministri di un atto di
indirizzo e coordinamento contenente i criteri secondo i
quali le commissioni di cui all'art. 4 della legge 5 febbraio
1992, n. 104, effettuano l'accertamento delle condizioni
di disabilita' che danno diritto di accedere al sistema
per l'inserimento lavorativo dei disabili ed i criteri e
le modalita' per l'effettuazione delle visite sanitarie
di controllo della permanenza dello stato invalidante;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante "legge
quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti
delle persone handicappate";
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante la delega al
Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni
ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione,
ed in particolare l'art. 8;
Visto il decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, recante
il conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni
e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell'art.
1 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come
modificato da ultimo dal decreto legislativo 19 giugno 1999,
n. 229, recante norme per la razionalizzazione del servizio
sanitario nazionale, a norma dell'art. 1 della legge 30
novembre 1998, n. 419;
Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 19 novembre 1999;
Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano, ai sensi dell'art. 8 della legge 15 marzo
1997, n. 59, nella seduta del 2 dicembre 1999;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 13 gennaio 2000;
Sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale e del Ministro della sanita';
Decreta:
Art. 1.
Commissione di accertamento
1.
L'accertamento delle condizioni di disabilita', che danno
diritto di accedere al sistema per l'inserimentolavorativo
dei disabili e l'effettuazione delle visite sanitarie di
controllo della permanenza dello stato invalidante, di cui
all'art. 1, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68, sono
svolti dalle commissioni di cui all'art. 4, della legge
5 febbraio 1992, n. 104, secondo i criteri e le modalita'
di cui all'art. 5 del presente decreto.
2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 1, commi
3, 5 e 6 della legge 12 marzo 1999, n. 68, l'accertamento
delle condizioni di disabilita' che danno diritto di accedere
al sistema per l'inserimento lavorativo dei disabili, nei
confronti dei soggetti di cui all'art. 1, comma 1, lettere
a) e c), della medesima legge n. 68/1999, e' effettuato,
eventualmente anche in piu' fasi temporali sequenziali,
contestualmente all'accertamento delle minorazioni civili.
Art.
2.
Attivita' della commissione
1. L'attivita' della commissione di cui all'art. 1 e' finalizzata a formulare una diagnosi funzionale della persona disabile, volta ad individuarne la capacita' globale per il collocamento lavorativo della persona disabile.
Art.
3.
Criteri di accertamento delle condizioni di disabilita'
e criteri e modalita' per l'effettuazione delle visite sanitarie
di controllo della permanenza dello stato invalidante.
1. I criteri di accertamento delle condizioni di disabilita' che danno diritto ad accedere al sistema lavorativo dei disabili ed i criteri e le modalita' per l'effettuazione delle visite sanitarie di controllo della permanenza dello stato invalidante si basano sulle indicazioni di cui al successivo art. 4 e sulla diagnosi funzionale della persona disabile e portano alla formulazione della relazione conclusiva da parte della commissione di accertamento.
Art.
4.
Profilo socio-lavorativo della persona disabile
1.
La commissione, in raccordo con il comitato tecnico di cui
all'art. 6, comma 2, lettera b), della legge 12 marzo 1999,
n. 68, acquisisce le notizie utili per individuare la posizione
della persona disabile nel suo ambiente, la sua situazione
familiare, di scolarita' e di lavoro.
2. Ai fini di cui al comma 1, sono presi in considerazione
i dati attinenti alla diagnosi funzionale e al profilo dinamico
funzionale, eventualmente redatti per la persona disabile
nel periodo scolare, ai sensi degli articoli 3 e 4 del decreto
del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1994, recante
atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e province
autonome sui compiti delle unita' sanitarie locali in materia
di alunni portatori di handicap, previsto all'art. 12, comma
7, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
Art. 5.
Diagnosi funzionale della persona disabile
1.
La diagnosi funzionale e' la descrizione analitica della
compromissione funzionale dello stato psico-fisico e sensoriale
della persona disabile.
2. La diagnosi funzionale si basa sui dati anamnestico-clinici,
sugli elementi di cui al precedente art. 4, nonche' sulla
valutazione della documentazione medica preesistente.
3. L'accertamento e' eseguito secondo le indicazioni
contenute nella scheda per la definizione delle capacita'
di cui all'allegato 1, utilizzando le definizioni medico-scientifiche,
contenute nell'allegato 2.
4. L'accertamento delle condizioni di disabilita'
comporta la definizione collegiale della capacita' globale
attuale e potenziale della persona disabile e l'indicazione
delle conseguenze derivanti dalle minorazioni, in relazione
all'apprendimento, alla vita di relazione e all'integrazione
lavorativa.
Art. 6.
Relazione conclusiva
1.
La commissione di accertamento, sulla base delle risultanze
derivanti dalla valutazione globale, formula, entro quattro
mesi dalla data della prima visita, la relazione conclusiva.
2. La commissione di accertamento, nella relazione
conclusiva, formula suggerimenti in ordine ad eventuali
forme di sostegno e strumenti tecnici necessari per l'inserimento
o il mantenimento al lavoro della persona disabile.
Art. 7.
Attivita' della azienda U.S.L. e del Comitato tecnico di
cui all'art. 6, comma 2, lettera b),
della legge 12 marzo 1999, n. 68).
1.
La relazione conclusiva, di cui all'art. 6, comma 1, e'
consegnata in originale agli uffici amministrativi dell'azienda
U.S.L. presso cui e' istituita la commissione di accertamento,
unitamente a tutta la documentazione acquisita e redatta
nel corso della visita.
Tali uffici curano la custodia degli atti.
Copia di tutti gli atti di cui al precedente art. 5 sono
trasmessi dalle aziende sanitarie locali alle commissioni
mediche di verifica del Ministero del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica per l'approvazione o la
sospensione degli effetti degli accertamenti clinico-sanitari,
secondo ed entro i termini previsti dal comma 7 dell'art.
1, della legge n. 295 del 15 ottobre 1990.
2. L'azienda U.S.L. invia copia della relazione conclusiva
alla persona disabile e alla commissione provinciale per
le politiche del lavoro, di cui all'art. 6 del decreto legislativo
23 dicembre 1997, n. 469.
3. Il comitato tecnico informa la commissione di
accertamento sul percorso di inserimento al lavoro della
persona disabile, per la quale siano state formulate le
linee progettuali per l'integrazione lavorativa, anche ai
fini delle visite sanitarie di controllo di cui all'art.
8.
4. Il direttore del distretto di residenza della
persona disabile assicura che nelle risorse per l'integrazione
socio-sanitaria di cui all'art. 3-septies del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502, come modificato da ultimo dal
decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, siano ricompresi
anche gli interventi per le prestazioni di cui all'art.
6, commi 1 e 2.
Art. 8.
Visite sanitarie di controllo della permanenza dello stato
invalidante
1.
La commissione di accertamento, su indicazione del Comitato
tecnico, contenente anche la comunicazione della data di
avvio dell'inserimento lavorativo della persona disabile,
effettua visite sanitarie di controllo per la rispondenza
agli obiettivi del collocamento mirato, aventi per finalita'
la verifica della permanenza dello stato invalidante e della
misura delle capacita' gia' accertate nonche' la validita'
dei servizi di sostegno e di collocamento mirato, indicati
nella relazione conclusiva del primo accertamento.
2. La visita sanitaria di controllo e' effettuata
secondo i criteri e con le modalita' indicati negli articoli
4 e 5 e si conclude con la formulazione da parte della commissione
di accertamento di una nuova relazione conclusiva certificata.
Detta relazione, sulle base delle risultanze della visita
di controllo, modifica, ove necessario, le indicazioni di
cui ai commi 1 e 2 dell'art. 6 ed indica la nuova tipologia
di collocamento mirato, la forma di sostegno necessarie
e le eventuali ulteriori tipologie di inserimento lavorativo.
3. La frequenza delle visite sanitarie di controllo
per ciascun soggetto disabile e' stabilita dalla commissione
di accertamento sulla base delle risultanze degli elementi
di cui all'art. 4, della diagnosi funzionale, nonche' in
relazione alle modalita' del percorso di inserimento lavorativo,
indipendentemente dalla forma giuridica che lo stesso assume.
4. La chiamata a visita di controllo e' effettuata con immediatezza
qualora vi sia la specifica richiesta da parte della persona
disabile, ovvero qualora il legale rappresentante dell'azienda
o dell'ente presso i quali la persona sia stata inserita
rappresentino al Comitato tecnico, e per conoscenza alla
commissione, l'insorgere di difficolta' che pongano in pregiudizio
la prosecuzione dell'integrazione lavorativa.
Il presente decreto, previa registrazione da parte della
Corte dei conti, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 13 gennaio 2000
Il
Presidente del Consiglio dei Ministri
D'Alema
Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
Salvi
Il Ministro della sanita'
Bindi
Registrato alla Corte dei conti il 14 febbraio 2000
Registro n. 1 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio
n. 79
Allegato 1
SCHEDA
PER LA DEFINIZIONE DELLE CAPACITA'
Capacita' utili per lo svolgimento di attivita'
lavorative
(circoscrivere la definizione piu' rispondente
alle capacita' della persona esaminata)
Attivita'
mentali e relazionali:
capacita' di acquisire cognizioni e di impiegarle
adeguatamente rispetto alle situazioni che si
presentano (assente, minima, media, elevata,
potenziale)
capacita' di mantenere un comportamento positivo
e collaborativo nelle diverse situazioni relazionali
(sul lavoro, in famiglia ...) (assente, minima,
media, elevata, potenziale)
capacita' di affrontare una situazione di disagio
causata dal ritmo lavorativo, dall'ambiente,
dall'attivita' svolta ecc. (assente, minima,
media, elevata, potenziale) capacita' di svolgere
un lavoro di squadra (assente, minima, media,
elevata, potenziale)
capacita' di svolgere un lavoro autonomamente
(assente, minima, media, elevata, potenziale)
capacita' di svolgere un'attivita', ma con supervisione
(assente, minima, media, elevata, potenziale)
capacita' di presentarsi bene e di curare adeguatamente
la propria persona (assente, minima, media,
elevata, potenziale)
Informazione:
capacita' di comprendere e memorizzare informazioni
(assente, minima, media, elevata, potenziale)
capacita' di trasmettere informazioni coerenti
e comprensibili a terzi mediante parola e/o
scrittura (assente, minima, media, elevata,
potenziale)
capacita' di esprimersi con altre modalita'
(assente, minima, media, elevata, potenziale)
Postura:
capacita' di mantenere la posizione seduta (assente,
minima, media, elevata, potenziale)
capacita' di rimanere in piedi (assente, minima,
media, elevata, potenziale)
capacita' di piegare le ginocchia e rimanere
sulle ginocchia in tale posizione (assente,
minima, media, elevata, potenziale)
capacita' di piegare completamente le ginocchia
e di mantenersi in equilibrio sui talloni (assente,
minima, media, elevata, potenziale)
capacita' di distendersi su una superficie piana
orizzontale e di mantenere tale posizione (assente,
minima, media, elevata, potenziale)
capacita' di passare da una posizione del corpo
ad un'altra (es. da seduti a distesi e viceversa,
da seduti a in piedi, da in piedi a distesi
ecc.) (assente, minima, media, elevata, potenziale)
capacita' di piegare in avanti e/o in basso
la schiena e il corpo (assente, minima, media,
elevata, potenziale)
Locomozione:
capacita' di spostarsi su un piano orizzontale
o inclinato servendosi delle proprie gambe (assente,
minima, media, elevata, potenziale)
capacita' di spostarsi su un piano inclinato
o su una superficie non piana (es. una scala)
(assente, minima, media, elevata, potenziale)
capacita' di spostare qualcosa/qualcuno da un
posto ad un altro per mezzo di un veicolo (assente,
minima, media, elevata, potenziale)
Movimento delle estremita'/funzione degli
arti:
capacita' di muovere e usare gambe e braccia;
capacita' di afferrare/spostare oggetti pesanti
con le mani (assente, minima, media, elevata,
potenziale)
capacita' di servirsi delle mani per svariate
operazioni che richiedano precisione (assente,
minima, media, elevata, potenziale)
capacita' di muovere o tenere fermi i piedi
coscientemente (ad esempio: la capacita' di
usare una pedaliera) (assente, minima, media,
elevata, potenziale)
Attivita' complesse attivita' fisica associata
a resistenza:
capacita' di compiere lavori che richiedono
sforzi fisici e capacita' di sopportare lo sforzo
per periodi piu' o meno lunghi (assente, minima,
media, elevata, potenziale)
capacita' di mantenere la posizione in cui ci
si trova, determinata dall'interazione ed efficienza
di altre capacita' (ad es. capacita' di ricevere
informazioni esterne ed interne alla propria
struttura corporea, capacita' di posizionarsi
nello spazio in modo adeguato ecc.) (assente,
minima, media, elevata, potenziale)
Fattori ambientali:
capacita' di sopportare condizioni atmosferiche
tipiche di una data regione (assente, minima,
media, elevata, potenziale)
capacita' di sopportare la presenza di suoni
o rumori costanti nell'ambiente di vita o di
lavoro (eventuale inquinamento acustico) (assente,
minima, media, elevata, potenziale)
capacita' di sopportare la presenza di vibrazioni
(assente, minima, media, elevata, potenziale)
capacita' di sopportare la presenza di illuminazione
naturale o artificiale adeguata (assente, minima,
media, elevata, potenziale)
Situazioni lavorative (organizzazione del
lavoro, ad es. in turni di lavoro):
capacita' di sopportare la alternanza durante
la giornata lavorativa (eventualmente anche
di notte) (assente, minima, media, elevata,
potenziale)
capacita' di sopportare il ritmo lavorativo
ovvero di mantenere la velocita' con cui l'attivita'
lavorativa procede (assente, minima, media,
elevata, potenziale)
capacita' di accedere autonomamente al posto
di lavoro (assente, minima, media, elevata,
potenziale)
capacita' di superare la distanza, di effettuare
il tragitto con mezzi di trasporto dal posto
di lavoro all'abitazione e di raggiungere il
posto di lavoro (assente, minima, media, elevata,
potenziale)
Sintesi:
capacita' migliori - descrizione:
Potenzialita' relative a capacita':
migliorabili ....
mediante ....
tempo prevedibile .... (mesi)
migliorabili ....
mediante ....
tempo prevedibile .... (mesi)
migliorabili ....
mediante ....
tempo prevedibile ....(mesi)
migliorabili ....
mediante ....
tempo prevedibile .... (mesi)
migliorabili ....
mediante ....
tempo prevedibile .... (mesi)
Allegato 2
GLOSSARIO
Capacita'
globale (residua) di cui alla legge n. 104/1992.
Il ricorso al parametro "capacita' complessiva
individuale residua" esprime da un lato
la precisa volonta' di superare il ricorso alla
stima della "capacita' lavorativa";
almeno cosi' deve intendersi l'abbandono della
qualificazione delle capacita', che nella indicazione
"complessiva" 104/1992, non va intesa,
secondo le finalita' della norma stessa, in
termini tali da porre in evidenza solamente
le diversita' negative
della persona considerata.
La capacita' complessiva di una persona e' il
fondamento della sua individualita'. Tale "capacita'"
espressione positiva di cio' che la per e' effettivamente
in grado di estrinsecare, e' globale, complessiva,
e quindi tale da non poter essere ricondotta
solo alla sfera lavorativa della persona considerata.
La capacita' non puo' prescindere dal riferimento
all'ambiente di vita della persona mi esame,
in quanto cio' che si e' chiamati a valutare
e' il "globale" funzionamento del
soggetto, non nel senso astratto di una "performance"
teorica, ma piuttosto inteso come capacita'
di interagire ed adattarsi alle piu' diverse
circostanze.
Capacita'
lavorativa.
La capacita' di lavoro e' la potenzialita' ad
espletare una o piu' attivita' qualora sussistano
caratteristiche ben delineate, sia biologiche,
sia attitudinali, sia, ancora, tecnico-professionali.
L'evoluzione tecnologica ha prodotto un inevitabile
ridimensionamento di tutte le attivita' a prevalente
estrinsecazione motoria, facilmente sostituibili
da strutture meccaniche, nonche' una moltiplicazione
di attivita' diversificate, "specializzate"
nelle quali prevale sempre piu' la componente
intellettuale.
Conseguentemente sempre di piu' nel tempo si
e' reso necessario, da un lato l'approfondimento
dello studio valutativo delle conseguenze delle
lesioni, non solo motorie, ma anche viscerali,
dall'altro una sorta di "personalizzazione",
definendo di volta in volta la riduzione della
capacita' lavorativa in base alle caratteristiche
specifiche della persona esaminata.
Diagnosi
funzionale della persona disabile ai fini del
collocamento mirato.
Consiste
in una valutazione qualitativa e quantitativa,
il piu' possibile oggettiva e riproducibile,
di come la persona "funziona" per
quanto concerne le sue condizioni fisiche, la
sua autonomia, il suo ruolo sociale, le sue
condizioni intellettive ed emotive.
Profilo
socio-lavorativo della persona disabile.
Consiste
nelle notizie ed informazioni utili per individuare
la posizione della persona disabile nel suo
ambiente, la sua situazione familiare, di scolarita'
e di lavoro e vengono utilizzate per la diagnosi
funzionale.
Servizi
di sostegno e di collocamento mirato.
Strutture
che operano con modalita' alquanto differenziate,
a seconda delle esigenze del territorio in cui
sono insediate.
In genere questi servizi si configurano come
gli organi preposti alla programmazione e gestione
delle iniziative finalizzate all'integrazione
di persone svantaggiate, attraverso la collaborazione
con gli uffici periferici del Ministero del
lavoro, con i datori di lavoro, i sindacati,
le cooperative, le scuole e la pubblica amministrazione.
Allo scopo di porsi quale area di "mediazione"
si avvalgono delle seguenti modalita' di intervento:
rilevazione dei bisogni e progettazione degli
interventi;
promozione della collaborazione tra i diversi
soggetti istituzionali, di mercato e di solidarieta'
sociale;
programmazione di progetti di integrazione lavorativa
con gestione diretta o affidata a servizi convenzionati;
valutazione, monitoraggio e verifica delle esperienze
promozione di iniziative di informazione e sensibilizzazione.
Vengono attuati, inoltre, progetti relativi
all'orientamento per valutare, in situazione
lavorativa, le potenzialita' e le attitudini
della persona sul piano della autonomia, della
socializzazione e dell'apprendimento di regole
base per un eventuale inserimento lavorativo
- alla formazione in situazione - finalizzata
alla maturazione complessiva della personalita'
e all'acquisizione di competenze e abilita',
specifiche spendibili nel mercato del lavoro
- la mediazione al collocamento - per favorire
il raggiungimento e il mantenimento di un rapporto
di lavoro.
Tali progetti possono prevedere un eventuale
sostegno alla persona anche dopo l'instaurarsi
del rapporto lavorativo.