Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale
VISTO l'articolo 9, comma 6, della legge 12 marzo 1999,
n.68, che impone ai datori di lavoro pubblici e privati
di inviare agli uffici competenti un prospetto dal quale
risultino il numero complessivo dei lavoratori dipendenti,
il numero e i nominativi dei lavoratori computabili nella
quota di riserva in favore dei lavoratori beneficiari della
disciplina in materia di assunzioni obbligatorie, nonché
i posti di lavoro e le mansioni disponibili per i lavoratori
disabili;
VISTO il medesimo articolo 9, comma 6, che rimette ad un
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale
la determinazione della periodicità dell'invio dei
suddetti prospetti, nonché l'individuazione di ulteriori
informazioni, da inserire nei prospetti medesimi, per l'applicazione
della disciplina sulle assunzioni obbligatorie;
SENTITA la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, che ha espresso
parere favorevole sullo schema di provvedimento nella seduta
del 4 novembre 1999;
DECRETA:
ARTICOLO 1
(Oggetto del decreto)
ARTICOLO
2
(Periodicità dell'invio dei prospetti)
ARTICOLO
3
(Informazioni da inserire nei prospetti)
a) il numero complessivo dei lavoratori dipendenti e il numero dei lavoratori su cui si computa la quota di riserva, secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
b) il numero ed i nominativi dei lavoratori computabili nella quota di riserva, senza distinzioni riferite al titolo invalidante, con l'indicazione del sesso, dell'età, della qualifica di appartenenza e della data di inizio del rapporto di lavoro;
c) il numero dei lavoratori computabili nella quota di riserva assunti con contratto a termine, con contratto di formazione e lavoro, con contratto di apprendistato, con contratto di fornitura di lavoro temporaneo o con contratto di reinserimento, nonché il numero dei lavoratori occupati a domicilio o con modalità di telelavoro;
d) il numero complessivo dei lavoratori dipendenti appartenenti alle categorie di cui all'articolo 18, comma 2, della citata legge n.68 del 1999;
e) i posti di lavoro e le mansioni disponibili per i lavoratori disabili di cui all'articolo 1 della citata legge n.68 del 1999;
f) limitatamente ai datori di lavoro privati, il numero delle convenzioni in corso, stipulate ai fini dell'inserimento occupazionale dei disabili o con finalità formative, anche se non dirette ad instaurare un rapporto di lavoro, e il numero delle unità lavorative coinvolte, distinte per sesso e per età;
g) la fruizione di autorizzazioni concesse o richieste a titolo di esonero parziale o di gradualità degli avviamenti, limitatamente ai datori di lavoro privati, nonché di compensazione territoriale, con l'indicazione delle sedi in cui si assume, rispettivamente, in eccedenza o in riduzione, in base alla disciplina vigente, nonché la fruizione della sospensione degli obblighi occupazionali.
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Cesare Salvi