IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Vista la legge 2 aprile 1966, n. 482;
Visto l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 345, nel testo modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1996, n. 634;
Ritenuta la necessita' di stabilire gli organi del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competenti a ricevere i prospetti dei datori di lavoro pubblici e privati;
Decreta:
Art. 1.
Denunce dei datori di lavoro privati
1. I datori di lavoro privati soggetti alle disposizioni della legge 2 aprile 1968, n. 482 devono trasmettere all'ufficio provinciale del lavoro competente per territorio, entro il mese di gennaio di ciascun anno, il prospetto di cui al primo comma dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 345.
2. I datori di lavoro privati che hanno sedi in piu' province, devono trasmettere i prospetti di cui al presente articolo distintamente per le singole province ai competenti uffici provinciali del lavoro e complessivamente all'ufficio provinciale del lavoro competente nel territorio in cui si trova la sede legale.
Art. 2.
Denunce dei datori di lavoro pubblici
1. Le amministrazioni dello Stato e gli altri enti pubblici, soggetti alle disposizioni della legge 2 aprile 1968, n. 482, devono trasmettere alla commissione provinciale per il collocamento obbligatorio, competente per territorio, entro il mese di gennaio di ciascun anno, il prospetto di cui al secondo comma del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 345.
2. Le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici che hanno sedi in piu' province, devono trasmettere le denunce di cui al presente articolo distintamente per le singole province alle competenti commissioni provinciali per il collocamento obbligatorio e complessivamente alla sottocommissione centrale di cui all'art. 18 della legge 2 aprile 1968, n. 482.
Art. 3.
Periodicita' delle denunce
1. I datori di lavoro pubblici e privati trasmettono le denunce entro il mese di gennaio di ciascun anno.
2. Limitatamente all'anno 1997 le denunce possono essere trasmesse entro il mese di febbraio 1997.
Roma, 16 gennaio 1997
Il Ministro: TREU