Autorizzazione alla gradualita' degli adempimenti in materia
di assunzioni obbligatorie ai sensi dell'art. 4, comma 11-bis,
della legge 19 luglio 1993, n. 236.
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;
Visto, in particolare, l'art. 4, comma 11-bis, del richiamato
testo normativo il quale prevede che i datori di lavoro
che trasformano la loro natura giuridica da pubblica in
privata possono essere autorizzati ad adempiere gradualmente
agli obblighi occupazionali in materia di assunzioni obbligatorie,
previsti dalla legge 2 aprile 1968, n. 482;
Visto il decreto ministeriale del 22 dicembre 1993, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15 gennaio 1994, con
il quale sono state determinate le modalita' relative al
rilascio dell'autorizzazione di cui sopra;
Considerato che la legge 2 aprile 1968, n. 482, e' stata
abrogata dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, recante: "Norme
per il diritto al lavoro dei disabili", che ha riformato
la disciplina in materia, rideterminando, tra l'altro le
quote d'obbligo;
Considerato, pertanto, che appare necessario procedere al
riproporzionamento delle quote di obbligo che i datori di
lavoro, che hanno trasformato la loro natura giuridica da
pubblica in privata, sono tenuti a riservare ai destinatari
della normativa in materia di assunzioni obbligatorie;
Decreta:
Art. 1.
1.
I datori di lavoro, di cui all'art. 4, comma 11-bis, della
legge 19 luglio 1993, n. 236, al fine di contemperare l'assolvimento
dell'obbligo di copertura delle quote previste dalla legge
12 marzo 1999, n. 68, con il mantenimento degli equilibri
economici e gestionali delle imprese, possono essere autorizzati
ad adempiere gradualmente riservando, comunque, una percentuale
pari al 12% delle assunzioni effettuate in data successiva
alla trasformazione della loro natura giuridica da pubblica
a privata, ai beneficiari della predetta normativa, fino
al completo assolvimento dell'obbligo medesimo, se occupano
piu' di 50 dipendenti.
2. Per i datori di lavoro che occupano da 36 a 50
dipendenti e da 15 a 35 dipendenti, la quota di riserva
e' fissata rispettivamente in 4 e 2 unita'.
Art. 2.
1.
I datori di lavoro devono presentare la richiesta di autorizzazione
di cui all'art. 1, in carta legale, al Ministero del lavoro
e della previdenza sociale, direzione generale per l'impiego,
e consegnare copia della richiesta a ciascun servizio, individuato
dalle regioni ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo
23 dicembre 1997, n. 469, nel cui ambito territoriale occupano
dipendenti.
2. La domanda deve indicare:
a) il provvedimento e la data di trasformazione da ente pubblico in soggetto privato;
b) il numero totale dei dipendenti in servizio a tale data con l'indicazione dei lavoratori assunti ai sensi della normativa in materia di assunzioni obbligatorie;
c) i motivi per i quali viene chiesta l'autorizzazione ad adempiere gradualmente agli obblighi occupazionali;
d) l'indicazione dei servizi di cui al comma 1, cui e' stata consegnata la domanda stessa.
3.
Le notizie di cui al punto b) devono essere fornite, separatamente,
sia per l'intero territorio nazionale che per ciascuna provincia
in cui l'impresa occupa dipendenti.
4. I servizi di cui al comma 1, entro trenta giorni
dal ricevimento dalla richiesta di autorizzazione, comunicano
al Ministero le eventuali osservazioni.
Art. 3.
1.
L'autorizzazione e' rilasciata dal Ministero del lavoro
e della previdenza sociale entro novanta giorni dal ricevimento
della richiesta.
2. Le autorizzazioni concesse anteriormente alla
data di entrata in vigore della legge 12 marzo 1999, n.
68, sono rideterminate secondo quanto disposto all'art.
1, a decorrere dalla medesima data, senza necessita' di
una nuova istanza.
3. Il decreto ministeriale del 22 dicembre 1993,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15 gennaio
1994 e' abrogato.
Roma, 15 maggio 2000
Il Ministro: Salvi