Regolamento recante norme per il funzionamento del Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili, istituito dall'articolo 13, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68. (G.U. n. 88 del 14.04.2000)
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
di concerto con
IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE
ECONOMICA
Visto l'articolo 13, comma 4, della legge 12 marzo 1999,
n. 68, che istituisce il Fondo per il diritto al lavoro
dei disabili, con apposita dotazione finanziaria annuale;
Visto il medesimo articolo 13, comma 1, che attribuisce
agli uffici competenti il potere di concedere agevolazioni
economiche, nei limiti delle disponibilita' del Fondo, ai
datori di lavoro che presentano programmi di inserimento
lavorativo dei disabili nell'ambito di convenzioni, stipulate
con gli uffici medesimi secondo le modalita' previste dall'articolo
11 della citata legge n. 68 del 1999;
Visto, altresi', il comma 8 del citato articolo 13, che
stabilisce, a tali fini, la ripartizione fra le regioni
delle risorse del Fondo per la concessione delle predette
agevolazioni e rimette ad un decreto del Ministro del lavoro
e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
la definizione dei criteri e delle modalita' della ripartizione,
nonche' la disciplina dei procedimenti per la concessione
delle agevolazioni;
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto
1988, n. 400;
Sentita la conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che ha espresso
parere favorevole nella seduta del 4 novembre 1999;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 20 dicembre
1999;
Ritenuta, al riguardo, l'opportunita' di mantenere la terminologia
di "servizio per l'impiego", anziche' quella di
"Direzione generale", in quanto la prima identifica
le nuove strutture preposte al collocamento, per effetto
del decentramento amministrativo in materia di mercato del
lavoro operato dal decreto legislativo 23 dicembre 1997,
n. 469;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri
con nota del 13 gennaio 2000;
Di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica;
A
d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1.
F i n a l i t a'
1. Ai sensi dell'articolo 13, comma 8, della legge 12 marzo 1999, n. 68, il presente regolamento definisce i criteri e le modalita' per la ripartizione fra le regioni delle disponibilita' del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, di seguito denominato "Fondo", istituito dal medesimo articolo 13, comma 4, nonche' la disciplina dei procedimenti per la concessione delle agevolazioni previste dal citato articolo 13, comma 1.
Art. 2.
Interventi ammissibili
1. Le risorse del Fondo finanziano, per l'intero importo, le misure di fiscalizzazione dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro previste dall'articolo 13, comma 1, lettere a) e b), della legge n. 68 del 1999 e gli oneri derivanti dall'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro per la responsabilita' civile per i disabili tirocinanti di cui al predetto articolo 13, comma 3. Inoltre, le risorse del Fondo finanziano, in concorso con il contributo erogato dal Fondo regionale per l'occupazione dei disabili di cui all'articolo 14 della medesima legge, gli interventi di cui al citato articolo 13, comma 1, lettera c).
Art. 3.
Soggetti destinatari delle agevolazioni
1. Alle agevolazioni finanziate con le disponibilita' del Fondo possono accedere i datori di lavoro privati, anche non soggetti all'obbligo di assunzione di cui alla legge n. 68 del 1999, comprese le cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e i consorzi di cui all'articolo 8 della stessa legge, nonche' i soggetti indicati nell'articolo 11, comma 5, della legge n. 68 del 1999, che stipulano convenzioni con il competente servizio individuato dalle regioni ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, di seguito denominato "servizio", secondo quanto previsto dal citato articolo 11 della legge n. 68 del 1999, presentando il programma diretto ad ottenere le predette agevolazioni. Il servizio valuta i programmi presentati secondo i criteri di cui all'articolo 6 e, in caso di approvazione, autorizza il versamento degli importi equivalenti alle somme fiscalizzate, nei limiti delle risorse annualmente assegnate a ciascuna regione, a seguito della ripartizione di cui all'articolo 4.
Art.
4.
Modalita' di ripartizione delle risorse
1. La ripartizione delle risorse del Fondo alle regioni,
sulla base dei criteri di cui all'articolo 5, e' stabilita
entro il 1o marzo di ciascun anno, a decorrere dall'anno
2001, dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
I datori di lavoro interessati presentano al servizio il
programma diretto ad ottenere le misure agevolative entro
il 30 giugno di ciascun anno. Le regioni comunicano al Ministero
del lavoro e della previdenza sociale, Direzione generale
per l'impiego, entro il 30 novembre di ogni anno, il numero
dei programmi ammessi agli incentivi di cui all'articolo
13, comma 1, della citata legge n. 68 del 1999 e trasmettono
una relazione sullo stato delle iniziative dirette a favorire
l'inserimento lavorativo dei disabili, sugli scopi perseguiti
e sui risultati ottenuti in termini di incremento occupazionale,
secondo i criteri di cui all'articolo 5.
2. Al fine di consentire l'immediata attivazione
delle misure finanziate con le modalita' di cui al presente
regolamento, limitatamente all'anno 2000, la valutazione
di cui al comma 1 e la ripartizione delle risorse del Fondo
vengono effettuate entro il 31 maggio, tenuto conto, per
ciascuna regione, dell'indice numerico del rapporto tra
numero di lavoratori iscritti negli elenchi del collocamento
obbligatorio e lavoratori non occupati nella stessa regione
nonche' dei dati disponibili relativi all'entita' delle
concrete iniziative in corso nelle singole regioni, dirette
ad agevolare l'inserimento lavorativo mirato dei disabili.
Unicamente con riferimento all'anno 2000, i datori di lavoro
presentano i programmi di cui all'articolo 3 entro il 30
giugno e le regioni effettuano gli adempimenti di cui al
comma 1 entro il 31 ottobre.
Art.
5.
Criteri per la ripartizione
1. Ai fini della ripartizione delle risorse del Fondo, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, tenuto conto della effettiva attuazione delle iniziative regionali in materia di inserimento lavorativo dei disabili e dei risultati concretamente conseguiti, illustrati nella relazione presentata dalle regioni ai sensi dell'articolo 4, comma 1, nonche' delle ulteriori informazioni acquisite anche direttamente presso le regioni stesse, opera sulla base dei seguenti criteri, tra loro concorrenti:
a) numero e qualita' dei programmi finalizzati all'inserimento lavorativo mirato nell'ambito delle convenzioni di cui all'articolo 11 della legge n. 68 del 1999, comunicati dalle regioni entro il termine del 30 novembre dell'anno precedente, di cui all'articolo 4, comma 1;
b) verifica dell'effettiva ed efficace attuazione dei programmi diretti a favorire l'integrazione lavorativa dei disabili, secondo le modalita' e con le priorita' stabilite dall'articolo 6;
c) conformita' delle iniziative di integrazione lavorativa agli indirizzi definiti dall'Unione europea in materia di politica dell'impiego.
Art.
6.
Ammissione agli incentivi
1. A seguito della ripartizione effettuata con le modalita' e secondo i criteri di cui agli articoli 4 e 5, il servizio, nell'ambito delle disponibilita' assegnate, ammette agli incentivi di cui all'articolo 13, comma 1, della legge n. 68 del 1999 i programmi che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 11 della citata legge, con particolare attenzione per le seguenti iniziative:
a) programmi diretti all'avviamento lavorativo dei disabili che presentano particolari difficolta' di inserimento, secondo quanto previsto dall'articolo 11, comma 4, della legge n. 68 del 1999, in particolare dei lavoratori con handicap intellettivo e psichico;
b) programmi che prevedono forme di inserimento lavorativo stabile;
c) programmi che prevedono percorsi formativi con applicazione e sviluppo di tecnologie compensative, in particolare diretti a settori innovativi di attivita';
d) programmi che comportino modalita' e tempi innovativi di lavoro;
e) programmi che favoriscano l'inserimento lavorativo delle donne disabili.
2. Nella valutazione ai fini dell'ammissione agli
incentivi, sono privilegiati i programmi di cui al comma
1, lettera a). A parita' di requisiti, il servizio concede
le agevolazioni ai programmi secondo l'ordine di presentazione
delle relative domande.
3. Il servizio puo' ammettere alle agevolazioni anche
i programmi presentati dopo il termine del 30 giugno di
ciascun anno, e del 31 maggio limitatamente all'anno 2000,
di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, e comunque non oltre
il 31 ottobre dello stesso anno, nei limiti delle disponibilita'
residue delle risorse assegnate in esito ai finanziamenti
erogati ai sensi del comma 1.
4. Ai fini della concessione degli incentivi di cui
al comma 1, il servizio puo' elaborare modelli di convenzione
di inserimento lavorativo, sulla base di quanto previsto
dal citato articolo 11 della legge n. 68 del 1999, l'adesione
ai quali consente l'accesso alle predette agevolazioni,
nei limiti delle risorse disponibili, fermo restando quanto
previsto dal citato comma 1.
Art.
7.
Procedimento per la concessione
1.
A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, i servizi provvedono ad assicurare la massima diffusione,
con i mezzi ritenuti piu' adeguati, delle informazioni relative
alle modalita' di fruizione degli incentivi finanziati dal
Fondo.
2. Il servizio puo' richiedere al datore di lavoro,
a corredo del programma per l'ammissione agli incentivi,
i documenti ritenuti utili per la valutazione in ordine
alla concessione del beneficio, prevedendo idonee forme
di autocertificazione.
3. Il servizio approva o respinge i programmi presentati
entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per la
presentazione dei programmi, di cui all'articolo 4, a meno
che, entro tale termine, il servizio medesimo non richieda
informazioni integrative. In ogni caso, il termine di cui
al presente comma non puo' essere differito per piu' di
trenta giorni.
Art.
8.
Modalita' di versamento delle somme ripartite
1.
Le somme da erogare per le finalita' di cui all'articolo
1 sono versate dal Fondo all'entrata del bilancio di ciascuna
regione, mediante emissione di titoli di spesa.
Le regioni, anche mediante convenzioni da stipulare con
gli enti di previdenza obbligatoria destinatari della contribuzione,
stabiliscono termini e modalita' omogenei di rimborso in
favore dei datori di lavoro degli importi corrispondenti
alla fiscalizzazione degli oneri contributivi e assistenziali
concessa in esito all'approvazione del programma.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara'
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 13 gennaio 2000
Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale Salvi
Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica Amato
Visto, il Guardasigilli: Diliberto
Registrato alla Corte dei conti il 3 aprile 2000
Registro n. 1 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 66