Regolamento recante: "Disciplina dei procedimenti relativi agli esoneri parziali dagli obblighi occupazionali di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68"
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
VISTA la legge 12 marzo 1999, n.68, recante "Norme
per il diritto al lavoro dei disabili";
VISTO l'art.5, comma 4, della citata legge 12 marzo 1999,
n.68 che prevede per i datori di lavoro privati e gli enti
pubblici economici la possibilità di essere parzialmente
esonerati dall'obbligo di assumere l'intera percentuale
di disabili prescritta;
VISTO il medesimo articolo 5, comma 4, della citata legge
n.68 del 1999, che rimette al decreto del Ministro del lavoro
e della previdenza sociale la definizione dei procedimenti
relativi agli esoneri parziali dagli obblighi occupazionali
e dei criteri e modalità per la loro concessione;
VISTO l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto
1988, n.400;
SENTITA la Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1999, n.281, che ha espresso
parere favorevole sullo schema di provvedimento nella seduta
del 4 novembre 1999;
UDITO il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 20 dicembre
1999;
RITENUTO di non conformarsi al predetto parere relativamente
alle osservazioni riferite all'articolo 1, laddove si è
preferito mantenere il riferimento alle iniziative di collocamento
mirato, al fine di inquadrare l'istituto dell'esonero parziale
nel piu' ampio sistema delle misure di inserimento dirette
alla valorizzazione delle capacità lavorative della
persona disabile, classificandosi il predetto istituto come
meramente residuale rispetto al ventaglio di possibilità
di avviamento offerto dalla legge;
ACQUISITO, altresì, il parere delle Commissioni parlamentari
competenti per materia;
VISTA la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri
effettuata con nota n. 081194/16/99/16 in data 6 giugno
2000;
VISTE le osservazioni della Corte dei Conti - Ufficio di
Controllo per gli atti del Ministero del lavoro - formulate
con rilievo n. 22 del 9 agosto 2000 alle quali si ritiene
di doversi conformare;
ADOTTA
il seguente regolamento:
Art.
1
Ambito di applicazione
1. In attuazione dell'articolo 5, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68, il presente regolamento disciplina nell'ambito delle iniziative in materia di collocamento mirato dei lavoratori disabili, i procedimenti di autorizzazione all'esonero parziale dall'obbligo di assumere l'intera percentuale di disabili prescritta dalla citata legge, nonché i criteri e le modalità per la loro concessione.
Art.
2
Disciplina del procedimento
1.
I datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici
che, per le speciali condizioni della loro attività
non possono occupare l'intera percentuale di persone disabili
prescritta dall'art. 3, comma 1, della legge n. 68 del 1999,
presentano, al competente servizio individuato dalle regioni
ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 23 dicembre
1997, n. 469, di seguito denominato "servizio",
domanda di esonero parziale dall'obbligo di assunzione.
La domanda deve essere adeguatamente motivata in ordine
alle speciali condizioni di attività che, ai sensi
dell'articolo 3 comma 1, possono consentire l'esonero.
2. L'autorizzazione all'esonero parziale è
concessa per un periodo di tempo determinato.
3. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'esonero
parziale, i datori di lavoro di cui al comma 1, versano
al Fondo regionale per l'occupazione dei disabili, istituito
ai sensi dell'art. 14 della legge n.68 del 1999, della regione
in cui è situata la sede per la quale si chiede l'esonero,
un contributo per ciascun soggetto disabile non assunto,
nella misura di lire 25.000 per ogni giorno lavorativo riferito
a ciascun lavoratore disabile non occupato.
4. Le regioni determinano criteri e modalità
per il pagamento, la riscossione e il versamento del contributo
di cui al comma 2, secondo quanto previsto dall'articolo
5, comma 7, della legge n.68 del 1999, e stabiliscono la
periodicità con la quale il datore di lavoro trasmette
al servizio copia delle ricevute dei versamenti a tale titolo
effettuati.
5. L'obbligo di pagamento del contributo, nella misura
corrispondente alla percentuale di esonero richiesta, decorre
dal momento della presentazione della domanda di autorizzazione
all'esonero parziale e, nei casi di cui all'articolo 17
della legge n.68 del 1999, deve essere versato contestualmente
alla presentazione della domanda, ai fini di quanto previsto
dall'articolo 5, comma 5.
6. Nel caso di mancato o inesatto versamento del
contributo di cui al comma 2, il servizio provvede, assegnando
un congruo termine, a diffidare il datore di lavoro inadempiente;
decorso tale termine il servizio trasmette le relative comunicazioni
al servizio ispettivo della Direzione provinciale del lavoro
in cui è ubicata la sede per la quale si chiede l'esonero,
che provvede al calcolo delle maggiorazioni tenuto conto
dell'entità dell'infrazione rilevata e procede, previa
notifica all'interessato, di verbale contravvenzionale,
all'irrogazione delle sanzioni previste dall'articolo 5,
comma 5, della legge n.68 del 1999.
7. Qualora il datore di lavoro non ottemperi, successivamente
all'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui al
comma 5, al versamento del contributo secondo le modalità
stabilite ai sensi del comma 3, il servizio dichiara, con
apposito provvedimento, la decadenza dall'esonero parziale;
una nuova domanda può essere inoltrata non prima
che siano trascorsi 12 mesi dalla precedente autorizzazione.
Art.
3
Criteri e modalità di concessione
1. Ai fini della concessione al datore di lavoro richiedente dell'autorizzazione all'esonero parziale, il servizio verifica la sussistenza di speciali condizioni di attività, accertando la presenza, in tali attività, di almeno una delle seguenti caratteristiche:
a. faticosità della prestazione lavorativa richiesta;
b. pericolosità connaturata al tipo di attività, anche derivante da condizioni ambientali nelle quali si svolge l'attività stessa;
c. particolare modalità di svolgimento dell'attività lavorativa.
2.
In presenza di almeno una delle caratteristiche previste
dal comma 1 ed in assenza di mansioni compatibili con le
condizioni di disabilità e con le capacità
lavorative degli aventi diritto, esaminate le motivazioni
a sostegno della domanda che devono evidenziare la difficoltà,
in relazione alle speciali condizioni di attività
per le quali si richiede l'esonero, di effettuare l'inserimento
mirato di cui alla legge n.68 del 1999, il servizio può
autorizzare l'esonero parziale fino alla misura percentuale
massima del 60 per cento della quota di riserva, a seconda
della rilevanza delle caratteristiche di cui al citato comma
1.
Tale percentuale può essere aumentata fino all'80
per cento per i datori di lavoro operanti nel settore della
sicurezza e della vigilanza e nel settore del trasporto
privato.
3. Al fine di perseguire gli obiettivi di cui alla
legge n. 68 del 1999, il servizio può proporre misure
di inserimento mirato dei lavoratori disabili ai datori
di lavoro che fruiscono dell'autorizzazione all'esonero
parziale, non prima che siano trascorsi sei mesi dal rilascio
della prima autorizzazione.
Art.
4
Modalità della domanda
1.
La domanda di autorizzazione all'esonero parziale deve essere
presentata al servizio di cui all'articolo 2, comma 1, del
territorio in cui ha sede l'impresa.
Per le domande di esonero riferite a piu' unità produttive,
dislocate in diverse province, la domanda è presentata
al servizio del territorio in cui il datore di lavoro ha
la sede legale.
2. Nella domanda devono essere indicati, accanto
agli elementi identificativi del datore di lavoro, il numero
dei dipendenti per ciascuna unità produttiva per
la quale si richiede l'esonero e le caratteristiche dell'attività
svolta, descrivendo le lavorazioni che hanno natura tale
da rendere difficoltoso l'inserimento di personale disabile,
secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 1.
La domanda deve inoltre contenere informazioni circa la
consistenza di eventuale lavoro esterno o articolato su
turni e sul carattere di stabilità sul territorio
delle unità operative interessate.
3. Le regioni individuano modalità semplificate
per le domande di rinnovo dell'autorizzazione all'esonero
parziale e per la modifica dell'autorizzazione dipendente
da mutamenti dell'assetto organizzativo o della natura giuridica
dell'impresa.
Art.
5
Adempimenti degli uffici
1.
Qualora la domanda di esonero parziale interessi piu' unità
produttive dislocate in diverse province, il servizio competente
a ricevere la domanda di esonero, ai sensi dell'articolo
4, comma 1, provvede, entro 15 giorni dal ricevimento, al
suo inoltro presso i servizi competenti per ciascuna unità
operativa interessata, i quali rilasciano l'autorizzazione
relativamente a tale unità operativa.
2. Fino all'adozione del provvedimento di autorizzazione
all'esonero parziale, il servizio autorizza la sospensione
parziale degli obblighi occupazionali nella misura percentuale
pari a quella richiesta e comunque non superiore a quella
massima del sessanta per cento di cui all'articolo 3, comma
2, ferma restando l'applicazione delle eventuali sanzioni
già irrogate.
Qualora l'autorizzazione non venga concessa, gli importi
già versati o da versare a titolo di contributo esonerativo
vengono conteggiati ai fini della regolarizzazione delle
scoperture, limitatamente al periodo della sospensione,
e la richiesta di assunzione deve essere presentata, ai
sensi dell'art. 9, comma 1, della legge n. 68 del 1999,
entro sessanta giorni dalla notifica del provvedimento che
respinge la domanda; la richiesta di assunzione è
presentata immediatamente qualora, precedentemente alla
domanda di esonero, sia stata accertata l'inadempienza del
datore di lavoro in ordine al rispetto delle quote di riserva
e applicata la sanzione di cui all'articolo 15, comma 4,
della legge n. 68 del 1999.
3. Il servizio, ai fini istruttori, può richiedere
alla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente
ed anche, ove sia richiesto dalla specifica natura delle
attività, alle strutture del Servizio sanitario nazionale,
un apposito rapporto dal quale risultino le caratteristiche
dell'attività svolta e la sussistenza delle speciali
condizioni dell'attività stessa secondo quanto previsto
dall'articolo 3, comma 1.
Il rapporto deve pervenire al servizio entro 60 giorni dalla
richiesta, trascorsi i quali il servizio provvede, anche
in mancanza di questo, all'emanazione del provvedimento.
4. Il servizio emana il provvedimento che deve essere
esaurientemente motivato, nel termine massimo 120 giorni
dalla data di ricevimento della domanda, salvo che il servizio
stesso non comunichi al datore di lavoro richiedente la
necessità di prorogare tale termine per non piu'
di 30 giorni, per il compimento di ulteriori atti istruttori.
Il provvedimento viene comunicato agli interessati a cura
del servizio stesso e nell'ipotesi di cui al comma 1, è
trasmesso anche al servizio che ha ricevuto la domanda.
5. In attesa dell'emanazione del provvedimento di
decisione in ordine alla domanda di esonero parziale, i
datori di lavoro possono richiedere ai competenti servizi,
per le finalità di cui all'articolo 17 della legge
n. 68 del 1999, il rilascio della certificazione ivi prevista,
da cui risulti la presentazione della domanda nonché
il versamento del contributo di cui all'articolo 2, comma
2.
Art.
6
Disposizioni finali
1.
Nelle informazioni trasmesse dalle regioni secondo quanto
previsto dall'articolo 21 della legge n. 68 del 1999, sono
evidenziati i dati relativi al numero degli esoneri parziali
autorizzati.
Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla
base delle verifiche effettuate, riferisce al Parlamento
sullo stato di attuazione della normativa e sul suo effettivo
funzionamento, in occasione della relazione presentata ai
sensi del citato articolo 21.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà
inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 7 luglio 2000
Il Ministro: Salvi