(prot. n. 8692)
Ufficio studi e programmazione
Oggetto: Indicazioni di linee di intesa tra scuola, Enti locali e UU.SS.LL. in materia di integrazione scolastica degli alunni portatori di handicap.
La Legge n. 517 del 1977 ha inteso favorire, nell'ambito della scuola dell'obbligo,
l'attuazione del diritto allo studio di ciascun alunno e, in particolare, degli alunni
portatori di handicaps prevedendo, agli art. 2 e 7 che "...devono essere
assicurati la necessaria integrazione specialistica, il servizio socio-psico-pedagogico e
forme particolari di sostegno secondo le rispettive competenze dello Stato e degli Enti
locali preposti, nei limiti delle disponibilità di bilancio e sulla base del programma
predisposto dal Consiglio scolastico distrettuale".
La molteplicità e la varietà delle esperienze sinora realizzate hanno consentito di individuare significativi contributi e compiti della scuola, particolarmente rispondenti alle finalità dell'integrazione degli alunni portatori di handicaps.
Se ne propone una esemplificazione:
a) le prestazioni di servizio di insegnanti specializzati, assegnati alle scuole con un
rapporto, di regola, di un insegnante ogni quattro alunni portatori di handicaps,
con possibili deroghe, secondo accertate, particolari necessità;
b) la precisazione del limite massimo di alunni per sezione o classe dove sia inserito
un alunno portatore di handicaps, e del limite massimo di alunni portatori di handicaps
che possono essere iscritti in ciascuna classe;
c) la programmazione educativa e didattica prevista dai richiamati art. 2 e 7 della L.
n. 517 del 1977;
d) la specifica formazione in servizio dei docenti;
e) la possibile prestazione di servizio di altri insegnanti in possesso di specifici
requisiti, ai sensi dell'art. 14 della L. n. 270 del 1982;
f) l'utilizzazione, nell'ambito delle disponibilità di bilancio delle scuole, di fondi
devoluti all'acquisto ed al rinnovo di sussidi e materiali didattici previsti dalla
programmazione di cui al precedente punto c);
g) il coinvolgimento degli organi collegiali, anche nei rapporti di collaborazione con
Associazioni ed Enti che operano in favore degli alunni portatori di handicaps;
h) le prestazioni del Gruppo di lavoro operante a livello provinciale (vedi Circ. Min.
227 dell'8 agosto 1975) eventualmente integrato anche con rappresentanti delle
Associazioni degli handicappati e/o dei genitori degli alunni handicappati;
i) le prestazioni di competenza nell'ambito del servizio socio-psico-pedagogico.
Si devono considerare essenziali, ai fini dell'integrazione degli alunni portatori di handicaps,
anche i contributi degli enti locali: l'emanazione di leggi regionali o lo
stanziamento di fondi; la fornitura e l'adeguamento di edifici scolastici e arredi;
l'assegnazione alle scuole di personale ausiliario, di frequente preparato
appositamente in vista della collaborazione da dare agli insegnanti; l'assegnazione di
personale assistente per i soggetti non autonomi (D.P.R. n. 616 art. 42-45), al fine di
garantire e favorire la loro partecipazione alla vita scolastica; la prestazione di
servizi diversi (trasporto, mensa, assistenza, libri, sussidi e materiali necessari per
l'attuazione della programmazione); le prestazioni dei servizi sociali; l'adeguamento
dell'organizzazione e del funzionamento degli asili nido e delle scuole materne comunali
alle esigenze di bambini portatori di handicaps, al fine di avviarne precocemente
il recupero, la socializzazione e l'integrazione; l'organizzazione e la gestione (diretta
o a convenzione) di centri ricreativi e di attività pratiche, socio-educative, e di corsi
per la formazione e l'addestramento professionali.
L'attuazione del Servizio sanitario nazionale, con la costituzionale delle UU.SS.LL.,
ha demandato inoltre a questi organismi compiti importanti al fine di favorire il
processo di integrazione degli alunni handicappati (si considerino ad esempio, i servizi
di medicina scolastica, le prestazioni di medici e specialisti, anche tramite convenzioni
con centri universitari, ospedalieri e privati; quelle dei terapisti della riabilitazione;
il servizio dei consultori).
Tutto ciò premesso e ricordato, preso atto che in varie situazioni territoriali i
rappresentanti dell'Amministrazione scolastica, degli Enti locali e del Servizio sanitario
nazionale (UU.SS.LL.), hanno valutato positivamente, ai fini della integrazione nelle
scuole per tutti degli alunni portatori di handicaps, l'adozione e la stipulazione
di "accordi" o "intese" per definire meglio il quadro dei reciproci
rapporti e dei rispettivi impegni e considerato che tali iniziative, ove attuate, hanno
permesso di aggiungere risultati apprezzabili, pur tenendo conto della diversità delle
situazioni, si ritiene assai opportuno raccomandarne alle SS.VV. la considerazione, con
riguardo beninteso ai veri aspetti e ai vari punti problematici che le suddette
"intese" implicano.
Le indicazioni, sotto tale riguardo riassunte nell'unità memoria (All. I), hanno un valore del tutto orientativo.
Le SS.VV. ne valuteranno la proponibilità e l'utilizzazione nel quadro delle
iniziative che riterranno di promuovere con la collaborazione dei rappresentanti degli
Enti locali e del Servizio sanitario nazionale.
Allegato I
Memoria
1) L'intesa fra i rappresentanti dell'Amministrazione scolastica degli Enti locali e
del servizio sanitario nazionale dovrebbe mirare alla finalità di perseguire
unitariamente in favore di tutti gli alunni e, in particolare, di quelli portatori di handicaps,
l'attuazione dei precoci interventi atti a prevenirne il disadattamento e l'emarginazione;
e la piena realizzazione dei diritto allo studio.
2) L'intesa dovrebbe far riferimento alle vigenti disposizioni legislative
statali e regionali; si citano, ad esempio: DD.P.R. n. 416 e n. 420 del 1974, D.P.R. n.
970 del 1975, D.I. n. 49 del 1975, L. n. 360 del 1976, D.P.R. n. 616 del 1977, L. n. 517
del 1977, D.P.R. n. 384 del 1978, L. n. 833 del 1978, L. n. 270 del 1982.
3) Per il conseguimento delle finalità di cui al punto 1) l'intesa dovrebbe prevedere
l'impegno all'attuazione di alcuni compiti-obiettivi comuni:
3.1 Piano annuale del Consiglio scolastico distrettuale
Il Consiglio scolastico distrettuale, previa consulenza del Gruppo di lavoro principale per gli handicappati, acquisiti i dati delle scuole, effettuati incontri di coordinamento distrettuale tra i vari operatori interessati, invia, prima della fine dell'anno scolastico, al Provveditore agli studi, o ai comuni interessati, ai responsabili della o delle UU.SS.LL. il Piano di previsione relativo all'anno scolastico successivo, per l'integrazione scolastica degli alunni portatori di handicaps.
In tal piano andrebbero indicate: le necessità accertate, rispetto all'adempimento dei
"compiti-contributi" di competenza delle scuole, dell'Ente locale, del Servizio
sanitario; le proposte per la razionale distribuzione degli alunni e le possibili
attuazioni di progetti pilota per l'inserimento di handicappati gravissimi.
3.2 Identificazione dell'handicap. Attestazione
Se il bambino al momento dell'ingresso nella scuola, viene segnalato dalla famiglia come portatore di handicap e necessita di interventi di sostegno, i genitori devono produrre le documentazioni mediche già acquisite, convalidate dal Servizio sanitario nazionale.
Se le difficoltà del bambino vengono individuate ed evidenziate dai docenti, la scuola è impegnata a prendere contatto con i genitori per acquisire informazioni ed eventuali certificazioni, sottoponendo poi il caso alla valutazione del servizio sanitario nazionale.
Le particolari difficoltà dell'allievo vanno in ogni caso sintetizzate dalla USL di
competenza in un "profilo-diagnosi" (coperto dal segreto professionale) e
progressivamente aggiornato ad ogni variazione della situazione e puntualizzato nel
momento del passaggio da un ordine di scuola all'altro.
3.3 Programmazione del "piano educativo individualizzato"
Gli operatori scolastici e gli operatori dei servizi territoriali di cui sopra,
interessando i genitori di ciascun bambino, definiscono insieme un programma da attuare in
un tempo determinato (mese, trimestre, anno scolastico); collegano e integrano nel
"Piano educativo individualizzato" (vedi "Proposta allegata) gli
interventi: didattici, educativi, terapeutici, riabilitativi (scolastici ed
extrascolastici).
Vanno stabiliti i tempi e i modi delle verifiche, e concordate le modalità relative
alla redazione, utilizzazione e conservazione della documentazione a cui fare congiunto,
ricorrente riferimento.
3.4 Piano educativo individualizzato di alunni portatori di gravi handicaps
Sempre in intesa, e tenuto conto del parere e del contributo delle famiglie
interessate, andrebbe predisposto un programma che preveda, per gli alunni portatori di
gravi handicaps, bisognosi di una specifica, continua assistenza, la frequenza in
uno o più plessi di scuola comune che, per strutture edilizie, per dotazione di
personale, per prossimità di presidi sanitari e di centri di riabilitazione, siano in
grado di garantire una migliore attuazione del piano educativo individualizzato.
In carenza di strutture scolastiche idonee, si dovranno identificare quelle ritenute
necessarie e prendere iniziative affinché siano adattate e potenziate.
3.5 Calendario degli incontri
Si indicano, a titolo orientativo: riunioni per la formazione delle classi; riunioni
periodiche per la definizione - attuazione - verifica - del programma; riunioni per la
programmazione dell'anno scolastico successivo; riunioni per facilitare il passaggio a
diverso ordine di scuola.
3.6 Prevenzione di stati di disagio e di disadattamento
I gruppi professionali, sopra citati, intervengono per prevenire, rimuovere risolvere i
problemi di alunni che presentano difficoltà connesse a stati di disagio e di
disadattamento.
3.7 Orientamento
Gli operatori sopra indicati, anche con l'aiuto delle Associazioni, delle famiglie e
dei servizi specializzati, procedono, per quanto di competenza, alla predisposizione e
ricognizione delle strutture: scolastiche, di formazione professionale, di avviamento al
lavoro e alla ricognizione dei centri e laboratori, verso i quali orientare gli alunni
portatori di handicaps, durante e dopo l'adempimento dell'obbligo scolastico;
consigliano e aiutano le famiglie.
Per rendere possibile all'allievo portatore di handicap, che sia in grado di
seguire regolari piani di studio, la frequenza di corsi di scuola media superiore, lo
Stato e gli Enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, collaborano per la
eliminazione delle barriere architettoniche e per l'apprestamento di specifici strumenti
che permettano l'esercizio della facoltà di comunicazione orale e/o scritta per l'alunno
portatore di handicap fisico e/o sensoriale.
3.8 Aggiornamento
Potranno essere concordate, quando lo si ritenga opportuno, iniziative e modalità di
aggiornamento a cui far partecipare gli operatori che, con vari compiti, collaborano in
favore degli alunni portatori di handicaps.
3.9 Pubblicità
I firmatari dell'"intesa" dovranno prevedere la pubblicazione, con i mezzi a
disposizione, dei termini dell'intesa stessa, al fine di favorirne l'utilizzazione da
parte degli interessati.
Allegato II
Proposta di Piano Educativo Individualizzato
Criteri generali
I soggetti dell'intesa, al fine di attuare il piano educativo individualizzato per gli alunni portatori di handicaps, concordano i mezzi e i modi per documentare il comune itinerario operativo.
Questa documentazione non deve intendersi sostitutiva della scheda di valutazione che resta lo strumento di lavoro specifico dei docenti; né sostitutiva del "libretto sanitario" previsto dalla L. n. 833/1978 sulla "Riforma del Servizio sanitario nazionale". Essa, dovrà essere finalizzata a favorire gli interventi interprofessionali previsti dalla L. n. 517/1977.
Tenendo conto di alcune esperienze in atto, se ne propone una esemplificazione.
1° Parte: Identificazione della situazione al momento di ingresso del soggetto portatore di handicaps nella scuola (materna, elementare, media).
Concorrono alla identificazione del profilo dell'alunno al momento del suo ingresso
nella scuola: operatori scolastici, operatori socio-sanitari, familiari dell'alunno;
l'iniziativa può essere presa da ciascuna delle componenti.
Si costituisce un gruppo di lavoro composto, di norma, dal Direttore didattico e dal
Preside, dall'insegnante o dagli insegnanti, da uno o più membri dell'equipe
specialistica della USL, da un rappresentante del servizio sociale, dai genitori
dell'alunno. Il gruppo procede alla raccolta dei dati; le riunioni hanno luogo, di norma,
nella sede scolastica.
Con il contributo delle varie competenze e conoscenze si traccia, nella prima parte del
documento, un profilo del soggetto che dovrebbe comprendere: dati anagrafici, dati
familiari, domicilio, indicazione della eventuale scuola di provenienza, condizioni al
momento di ingresso (per esempio: stato di salute, vista, udito, coordinazione motoria,
orientamento, autonomia, linguaggio in relazione all'età, condizioni psichiche,
comportamento con i coetanei e con gli adulti, situazioni e manifestazioni per cui si
chiedono esami particolari e interventi specializzati, ogni altra notizia che possa
risultare utile)
2° Parte: Valutazione approfondita
Durante il primo periodo di frequenza scolastica l'alunno viene osservato dagli insegnanti e dagli operatori socio-sanitari che si propongono di valutare: gli aspetti generali, i livelli di capacità, i livelli di apprendimento, le abilità pratiche e operative.
In merito si potrà ricorrere all'uso di strumento di osservazione come: griglie, schede, guide, ecc., tenendo conto del fatto che la valutazione approfondita risulta premessa necessaria per la definizione del piano educativo individualizzato.
Il gruppo di lavoro procede quindi a registrare i dati acquisiti.
3° Parte: Piano educativo individualizzato
Questa terza parte si dovrebbe articolare in più fogli, in ciascuno dei quali lo
spazio di competenza della scuola risulti affiancato da quello di competenza degli
operatori socio-sanitari e addetti alla riabilitazione.
In modulo sintetico si individuano ed indicano gli obbiettivi.
Per ciascuno... l'interazione tra i docenti, il materiale didattico, i luoghi e i tempi di azione.
Gli operatori socio-sanitari definiscono, in corrispondenza:
gli interventi terapeutico-riabilitativi, le assistenze e i luoghi di azione.
4° Parte: Verifica
Il gruppo si riunisce in date prestabilite (mensili, trimestrali ecc.), prende atto del
programma svolto, delle verifiche attuate dai vari operatori: esprime una valutazione
complessiva, riformula il programma per obiettivi.
I collegi dei docenti, i Consigli di classe e di interclasse partecipano, secondo
competenza, alla definizione del piano educativo individualizzato.
I gruppi di lavoro per l'integrazione degli alunni portatori di handicaps costituiti presso i Provveditorati, offrono consulenza tecnica, con particolare riguardo a quanto attiene agli interventi scolastici.