Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale
DIREZIONE GENERALE PER L'IMPIEGO
Divisione III
"Disciplina generale del collocamento obbligatorio"
Prot. n. 1308/M35
Oggetto:Assunzioni obbligatorie. Imprese esercenti servizi di pulizia
e servizi integrati.
In sede di accordo siglato presso il Ministero
del Lavoro in data 25 maggio 2001 tra rappresentanti delle organizzazioni
sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro delle imprese esercenti
servizi di pulizia e servizi integrati, questa Amministrazione ha
assunto l'impegno di ricercare una soluzione condivisa, relativamente
alla problematica connessa all'inserimento lavorativo dei disabili
in tale settore, in caso di passaggio di appalto.
La frequenza con la quale si effettua il cambio di appalto, situazione
nella quale l'impresa che subentra nell'attività acquisisce
anche i lavoratori già occupati dall'azienda cessante, al
fine di garantire il mantenimento dei livelli occupazionali, determina,
agli effetti della Legge n. 68 del 1999, un incremento sostanziale
della base di computo utile per il calcolo della quota di riserva;
in tale circostanza, una condizione di scopertura da parte dell'impresa
cessata costringerebbe l'impresa subentrante ad effettuare assunzioni
aggiuntive di personale disabile per ristabilire la situazione di
assolvimento dell'obbligo stesso (in assenza del quale verrebbero
meno le condizioni per il rilascio della certificazione di ottemperanza
e dunque la possibilità di continuare ad operare nel settore),
a sanatoria di inadempienze poste in essere da altra impresa.
L'applicazione rigida del meccanismo delle quote determinerebbe
una crescita esponenziale degli obblighi di assunzione, a fronte
di successive contrazioni degli organici, al termine dell'appalto.
E' pertanto indispensabile, in attesa di un intervento legislativo
che definisca più compiutamente il ruolo del settore nell'ambito
della disciplina delle assunzioni obbligatorie, determinare fin
d'ora, in via amministrativa, un indirizzo univoco, anche per agevolare
l'attività dei servizi preposti alle procedure di collocamento
obbligatorio, nel rispetto, comunque, dei principi generali fissati
dalla legge n. 68.
Considerato quanto premesso si provvede, nell'immediato, nel caso
di passaggio di appalto e di conseguente incremento del personale
occupato alle dirette dipendenze dell'impresa subentrante, che il
numero dei lavoratori acquisito non sia considerato ai fini del
computo della quota d'obbligo di lavoratori disabili. Dovrà
essere pertanto assicurata la copertura calcolando la riserva sulla
base dell'organico già in servizio presso l'impresa medesima
al momento dell'acquisizione dell'appalto, ferma restando, com'è
evidente, la permanenza in servizio dei disabili eccedenti provenienti
dall'impresa cessata, a norma di legge.