Oggetto: "Iscrizione negli elenchi del Collocamento Obbligatorio anche dei soggetti con invalidità del 100%."
Questo Ministero, aveva avuto a suo tempo (circ. n.6/13966/A del 28.10.1969),occasione
di pronunciarsi in materia, esprimendo l'avviso che "anche i minorati ad altissima
percentuale di invalidità (talora anche del 100%), possono se oculatamente utilizzati,
svolgere sia pure eccezionalmente determinate attività lavorative e quindi essere
dichiarati collocabili".
Tale indirizzo è stato successivamente più volte confermato in occasione di singoli
quesiti.
Nel merito, occorre - innanzitutto - tener presente che le tabelle in base alle quali
viene attribuita la percentuale di invalidità sono state dal legislatore predisposte non
solo per accertare la residua capacità dei soggetti interessati, ma anche e
prevalentemente al fine di stabilire per gli stessi il diritto alla percezione di
pensioni, assegni e rendite di natura assistenziale e previdenziale (assegni e pensioni
agli invalidi civili, rendite per infortuni sul lavoro ecc.).
Premesso quanto sopra, ne consegue che non si può in via assoluta escludere che, anche
in presenza di certificazioni sanitarie che riconoscono una invalidità del 100%, non
possono permanere in capo all'invalido effettive residue capacità lavorative, che possono
essere anche consistenti relativamente ad attività in cui la minorazione incide in misura
modesta.
In tal caso, poiché gli Uffici Provinciali, non sono competenti a valutare se, in
concreto, la suddetta condizione sussista, qualora gli invalidi in possesso di
certificazioni di invalidità nella misura del 100% richiedono l'iscrizione negli elenchi
del collocamento obbligatorio, gli uffici stessi l'inviteranno a rivolgersi all'organo
sanitario competente affinché specifichi se effettivamente sussistano residue capacità
lavorative.
Solo in presenza di tale dichiarazione gli uffici Provinciali del Lavoro potranno,
pertanto procedere all'iscrizione degli interessati negli elenchi di cui sopra.
Il Ministro