(Prot. 500.1/A.G.11.2/53/1.35)
Direzione Generale Servizi di Medicina Sociale - Ufficio Handicappati e Volontariato
Oggetto: "Legge 11 febbraio 1980, n. 18, art. 1. Compatibilità tra indennità di accompagnamento e svolgimento di attività lavorativa." (Stralcio)
(omissis)
Il richiamo alla totale inabilità per affezioni fisiche o psichiche di cui agli art. 2
e 12 della L. 30 marzo 1971, n. 118, potrebbe legittimare l'esclusione dal beneficio dei
soggetti lavoratori, anche potenziali, sempre che la disposizione complessiva dell'art. 1
avesse una collocazione storico-giuridica a sé stante, non vincolata ad una concezione
riabilitativa e medico-legale in evoluzione.
E' invece necessario considerare che tale norma, sia per l'esplicito riferimento ad
invalidi civili appartenenti a classi di età normalmente prive di attività di lavoro,
sia per lo sganciamento dell'indennità da ogni considerazione di reddito, sia per il
collegamento logico con analoghi benefici concessi ad altra categoria di invalidi, va
interpretata in senso estensivo.
I mutilati ed invalidi civili "totalmente inabili" di cui all'art. 1 della L.
11 febbraio 1980, n. 18, quindi, sono da individuare nei portatori delle più gravi
minorazioni, ma non necessariamente in coloro cui è del tutto precluso lo svolgimento di
una attività lavorativa.
I nuovi orientamenti espressi dalla L. 30 marzo 1971 n. 118 a favore degli invalidi
civili, ripresi ed ampliati in norme successive, tendono all'affermazione di una pratica
di riabilitazione socio-sanitaria che agevoli l'inserimento in ogni settore senza
esclusioni predeterminate.
Lo stesso Ministero del Lavoro ha reso noto in una sua circolare (prot. n. 6/13966/A
del 28 ottobre 1969) che: "anche i minorati ad altissima percentuale di invalidità
(talora anche del 100%) possono (se oculatamente utilizzati) svolgere, sia pure
eccezionalmente, determinate attività lavorative e quindi essere dichiarati
collocabili".
In effetti, nell'ambito della progressiva espansione e diversificazione delle tipologie
professionali, talune attività collegate alla prevalente esplicazione di capacità
intellettuali consentono lo svolgimento di un lavoro.
Risulta, dunque, compatibile la concessione dell'indennità di accompagnamento con la
prestazione lavorativa degli invalidi civili, dichiarati invalidi al 100%, che
si trovano nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un
accompagnatore o che non sono autosufficienti negli atti quotidiani della vita, e quindi
abbisognano di un'assistenza continua.
Si ripropongono le considerazioni svolte nella circolare n. 14 del 17 marzo 1986 di
questo Ministero sui requisiti per beneficiare dell'assegno di accompagnamento di cui
all'art. 17, L. 118/1971, ed in particolare sulla interpretazione dell'espressione
"non deambulante" ivi richiamata, che è da ridimensionare alla luce della L.
n. 18 dell'11 febbraio 1980.
In tale ottica risulta meglio delineata la funzione del suddetto beneficio, che è quella di stabilire un costo economico a carico dello Stato per quelle tipologie di handicap che risultano più svantaggiate nella partecipazione alla vita di relazione.