La normativa in materia di invalidità civile prevede che, in fase di accertamento,
il danno funzionale e anatomico venga determinato con l'indicazione della
riduzione della capacità lavorativa, secondo i criteri previsti dalle tabelle
indicative delle percentuali di invalidità di cui al D.M. 5/2/1992.
Alla luce delle disposizioni di cui al Dlgs n. 509/88, gli ultrasessantacinquenni
non sono valutabili percentualmente, ma riconosciuti esclusivamente, sulla
base delle difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie
dell'età.
Ciò comporta, per i medesimi, l'esclusione dall'esenzione di partecipazione
alla spesa delle prestazioni sanitarie, prevista dal DM 1-2-91, art. 6, comma
1, punto d.
Gli invalidi civili, invece, riconosciuti tali prima del sessantacinquesimo
anno di età, essendo percentualizzati, possono usufruire del beneficio sopraindicato,
che conservano anche negli anni successivi.
Analogamente, possono usufruire dell'esenzione gli ultrasessantacinquenni
titolati dell'indennità di accompagnamento, in quanto, equiparabili agli invalidi
totali.
Pertanto, si ribadisce che il criterio di percentualizzazione della invalidità
civile non è applicabile, in base alla normativa vigente, ed è, inoltre, inammissibile,
in medicina legale, per i soggetti fuori dell'arco della vita lavorativa.
Si invitano, quindi, codesti Assessorati a rappresentare, con cortese sollecitudine,
il contenuto della presente alle Commissioni sanitarie preposte al riconoscimento
dell'invalidità civile, affinché operino, in modo uniforme, sul territorio
nazionale, esprimendo il giudizio valutativo collegiale, per i soggetti che
abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno alla data della visita, secondo
le tre ipotesi che possono concretizzarsi nel modo seguente: