(prot. n. 2402)
Oggetto: Azione di sostegno a favore degli alunni portatori di handicap.
Nel testo dei nuovi programmi di insegnamento per la scuola elementare è dedicata una
particolare attenzione ai problemi relativi all'inserimento ed alla integrazione degli
alunni portatori di handicap, ai quali secondo l'ordinamento scolastico si
riconosce il diritto-dovere all'educazione ed all'istruzione nelle scuole comuni.
Le difficoltà di apprendimento derivanti da situazioni di handicap non possono
costituire un ostacolo all'esercizio di tale diritto-dovere; si ribadisce, pertanto, che
la scuola deve garantire a ciascun alunno le opportunità di esperienze e le risorse
culturali di cui ha bisogno.
Le suddette considerazioni valgono naturalmente anche per gli alunni della scuola
materna, nella quale si debbono porre le premesse per un "raccordo pedagogico,
curricolare ed organizzativo con la scuola elementare".
Integrazione scolastica e bisogni educativi
Anzitutto è da chiarire che, dal punto di vista dell'azione educativa che la scuola
deve compiere, non ha importanza tanto la classificazione tipologica dell'handicap,
quanto l'analisi e la conoscenza delle potenzialità del soggetto che ne è portatore e la
definizione dei suoi "bisogni educativi".
Le attestazioni diagnostiche cui fa riferimento la Circ. Min. n. 199 del 28 luglio 1979
sono attualmente di competenza dei servizi esistenti nell'ambito delle UU.SS.LL. e
costituiscono, al presente, un elenco necessario per mettere in moto le procedure
amministrative relative alla nomina degli insegnanti di sostegno.
Alla segnalazione dell'alunno come portatore di handicap ed alla acquisizione
della documentazione attestante tale situazione deve far seguito, dopo un'attenta
osservazione dell'alunno stesso, una "diagnosi funzionale" ad un intervento
educativo e didattico adeguato, alla cui definizione provvederanno, ognuno per la parte di
competenza, gli operatori delle UU.SS.LL., degli Enti locali e della scuola con la
collaborazione dei genitori.
La "diagnosi funzionale" dovrà porre in evidenza, accanto ai dati anagrafici
e familiari e a quelli risultanti delle acquisite certificazioni dell'handicap, il
profilo dell'alunno dal punto di vista fisico, psichico, sociale e affettivo,
comportamentale, e dovrà mettere in rilievo sia le difficoltà di apprendimento
conseguenti alla situazione di handicap, e le relative possibilità di recupero,
sia le capacità ed abilità possedute, che devono essere sostenute, sollecitate e
progressivamente rafforzate e sviluppate.
I successivi itinerari di preparazione dell'attività scolastica saranno indirizzati a
rendere gli obbiettivi e gli interventi educativi e didattici quanto più possibile
adeguati alle esigenze e potenzialità evidenziate nella "diagnosi funzionale"
dell'alunno, e daranno luogo alla elaborazione di un "progetto educativo
individualizzato" ben inserito nella programmazione educativa e didattica.
Tale programma personalizzato di integrazione e di apprendimento dovrà essere
finalizzato a far raggiungere a ciascun alunno portatore di handicap in rapporto
alle sue potenzialità, attraverso una progressione di traguardi intermedi ed utilizzando
metodologie e strumenti differenziati e diversificati, obbiettivi di autonomia, di
acquisizione di competenze e abilità (motorie, percettive, cognitive, comunicative,
espressive) e di conquista degli strumenti operativi basilari (linguistici e matematici).
Il "progetto educativo individualizzato" per la scuola elementare potrà
prevedere il superamento di rigidi riferimenti ad un gruppo-classe e della scansione
annuale del lavoro scolastico, per garantire all'alunno ritmi di attività più distesi e
maggiori opportunità di successo e di esperienze gratificanti sul piano psicologico.
Frequenti verifiche in itinere (di norma mensili) del lavoro svolto e dei
risultati raggiunti, effettuate in collaborazione con gli operatori delle altre strutture
territoriali e con modalità di valutazione riferibili a parametri individuali,
consentiranno di valutare tempestivamente l'efficacia degli interventi adottati e di
adeguare il "progetto educativo individualizzato" ai risultati ottenuti.
Per facilitare l'attuazione di quanto sopra, si richiama l'attenzione delle SS.LL.
sull'opportunità di stabilire delle intese fra Provveditorato agli studi, Ente locale e
UU.SS.LL., ai sensi della Circ. Min. n. 258 del 22 settembre 1983, finalizzate proprio a
garantire l'impostazione, l'attuazione e le verifiche di piani educativi individualizzati
nel quadro della programmazione didattica di classe, di sezione, di circolo, sorrette da
una programmazione dei servizi coordinati a livello territoriale.
Dette intese potranno prevedere la tempestiva fornitura di materiale didattico ed
ausili specifici a favore degli alunni portatori di handicap da parte delle
UU.SS.LL. e degli Enti locali (libri di testo in Braille, appositi ausili tiflotecnici per
non vedenti, protesi per audiolesi, carrozzine munite di appositi congegni per l'attività
didattica per motulesi, materiale didattico strutturato, ecc.).
Integrazione degli alunni portatori di handicap gravi
In presenza di alunni handicappati gravi "bisognosi di una specifica continua
assistenza" (Circ. Min. 258/1983 par. 3.4) il coinvolgimento degli operatori del
territorio (Enti locali e UU.SS.LL.) garantisce alla scuola, oltre alle necessarie
competenze specialistiche, anche opportuni interventi assistenziali e
terapeutico-riabilitativi che, se adeguatamente raccordati con l'attività scolastica,
rappresentano un indispensabile sostegno all'attuazione del "piano educativo
individualizzato".
Alla necessità di integrazioni terapeutico-riabilitative, rilevata nell'ambito della
"diagnosi funzionale", dovranno provvedere gli operatori dei servizi
territoriali, mediante interventi che la scuola dovrà tempestivamente concordare con loro
e con i genitori degli alunni.
Si segnala la necessità che detti interventi si effettuino in stretto rapporto con la
scuola. Ciò allo scopo di attenuare il disagio, per il bambino portatore di handicap
e per i suoi genitori, di effettuare spostamenti in relazione all'attività scolastica e
all'attività terapeutico-riabilitativa, e per garantire unitarietà nella progettazione,
realizzazione e verifica del piano di intervento nei suoi molteplici aspetti.
Si chiarisce inoltre che le "scuole particolarmente attrezzate", cui si fa
riferimento nella Circ. Min. n. 258 del 22 settembre 1983, non sono e non devono essere,
né di diritto né di fatto, scuole speciali bensì scuole comuni che per dotazione di
personale qualificato, di idonee strutture ed attrezzature e per prossimità di presidi
sanitari o riabilitativi possono favorire la funzionale integrazione degli interventi
specialistici e scolastici di cui gli alunni portatori di handicap necessitano.
Nell'assumere intese e decisioni di adattamento e potenziamento di scuole a tali fini,
si raccomanda di evitare indebite concentrazioni di soggetti in situazioni di handicap
grave affinché esse rimangano ad ogni effetto scuole comuni aperte a tutti.
Si raccomanda inoltre che l'accoglimento di alunni provenienti da zone non incluse nel
territorio di competenza di tali scuole sia rigorosamente limitato ad eccezionali
situazioni di necessità.
In dette scuole, oltre alla normale suddivisione degli alunni per classi, sembra
opportuna l'attivazione di una organizzazione pedagogico-didattica flessibile per gruppi
di attività, come del resto è previsto dall'art. 2 della L. 4 agosto 1977, n. 517.
Si sottolinea infine che, soprattutto per gli alunni portatori di handicap gravi
della scuola elementare, potrà essere opportuno prevedere, nell'ambito del "progetto
educativo individualizzato", tempi di lavoro distesi, che vadano oltre il limite
posto dall'anno scolastico per adeguarsi ai ritmi di apprendimento propri dell'alunno e
garantire continuità alla sua esperienza educativa.
Comunità scolastica e interventi di sostegno
Dalle considerazioni fin qui fatte risulta che la figura dell'insegnante di sostegno
resta ancora un punto di riferimento per la scuola aperta all'integrazione degli alunni
portatori di handicap.
Essa trae la sua origine legislativa dagli art. 2 e 7 della L. 517/1977 e dall'art. 12
della L. 270/1982 e la sua denominazione dalla Circ. Min. 199 del 28 luglio 1979, le cui
indicazioni di massima sono ancora valide.
Si può ribadire che l'insegnante di sostegno partecipa, a pieno titolo,
all'elaborazione e alla verifica di tutte le attività di competenza del consiglio
d'interclasse e del collegio dei docenti. La responsabilità dell'integrazione dell'alunno
in situazione di handicap e dell'azione educativa svolta nei suoi confronti è, al
medesimo titolo, dell'insegnante di sostegno, dell'insegnante o degli insegnanti di classe
o di sezione e della comunità scolastica nel suo insieme.
Ciò significa che non si deve mai delegare al solo insegnante di sostegno l'attuazione
del "progetto educativo individualizzato" poiché in tal modo l'alunno verrebbe
isolato anziché integrato nel contesto della classe o nella sezione, ma che tutti i
docenti devono farsi carico della programmazione e dell'attuazione e verifica degli
interventi didattico-educativi previsti dal piano individualizzato.
Spetta agli insegnanti di classe o di sezione, in accordo con l'insegnante di sostegno,
realizzare detto progetto anche quando quest'ultimo insegnante non sia presente nell'aula.
Ciò per evitare i "tempi vuoti" che purtroppo spesso si verificano nella
vita scolastica degli alunni portatori di handicap e che inducono
semplicisticamente a richieste di una presenza sempre più prolungata dell'insegnante di
sostegno a fianco dei singoli alunni, travisando così il principio stesso
dell'integrazione che è quello di fare agire il più possibile il soggetto insieme ai
suoi compagni di classe, di sezione o di gruppo.
Particolarmente produttivi potranno risultare, nell'ambito della comunità scolastica,
anche gli interventi di natura psicopedagogica previsti dall'art. 14, 6° comma, della L.
270/1982, se adeguatamente programmati dagli organi collegiali allo scopo di offrire
collaborazione e supporto ai docenti impegnati nel lavoro educativo con gli alunni
portatori di handicap o in condizioni di svantaggio.
Per detti interventi sarà utilizzato, secondo quanto disposto dall'art. 3, 2° comma,
dell'ordinanza ministeriale 10 novembre 1983, il personale docente di ruolo disponibile
nel circolo e fornito di specifico titolo di studio (laurea in psicologia, laurea in
pedagogia con indirizzo psicologico, diploma universitario di specializzazione o
perfezionamento in psicologia, in scienze dell'educazione o discipline analoghe)
Sembra opportuno sottolineare in relazione alle condizioni di svantaggio che esse,
riflettendo carenze affettive, linguistiche e culturali riconducibili a problematiche
familiari, disagi socio-economici o insufficienti stimolazioni intellettuali, non devono
essere confuse con le situazioni di handicap e non richiedono alla scuola
interventi di sostegno , ma solo un ampliamento delle opportunità educative in termini di
esperienze e stimolazioni. Ciò in condizioni operative che consentano un'organizzazione
flessibile del lavoro scolastico, che offrano percorsi di apprendimento diversificati e
che valorizzino attività educative, tecnologie e linguaggi alternativi a quelli
tradizionalmente privilegiati.
Sulle osservazioni e sulle puntualizzazioni espresse in questa circolare si richiama
particolarmente l'attenzione dei dirigenti scolastici perché ne facciano oggetto di
discussione con gli insegnanti impegnati nell'integrazione e con i gruppi di lavoro che
operano presso i Provveditorati agli studi perché continuino nell'azione rivolta a
tessere intese operative tra scuola, Enti locali e UU.LL.SS., intese che, laddove sono
state finora attuate, hanno prodotto risultati soddisfacenti; e perché sollecitino
l'indispensabile raccordo tra scuola materna e scuola elementare e tra scuola elementare e
scuola media, mediante incontri periodici degli operatori dei diversi ordini di scuola.
Tali incontri saranno programmati, con tempi e modi da definirsi in seno agli organi
collegiali, allo scopo di garantire a tutti gli alunni e particolarmente ai portatori di handicap,
un processo educativo quanto più possibile produttivo e continuo per tutto l'arco della
scuola di base.
Si ripropone infine l'opera di consulenza e di assistenza degli ispettori tecnici
periferici , nel lavoro di programmazione e nelle periodiche verifiche, anche ai fini di
un coordinamento sia a livello distrettuale sia a livello provinciale.
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Le indicazioni di cui alla presente circolare sono estensibili, con gli opportuni adattamenti, anche alla Scuola Materna.