Direzione Generale - Divisione Centrale IV
Oggetto: "Adattamenti per la guida di veicoli a motore da parte di conducenti disabili affetti da una o più minorazioni. Sostituzione del titolo 1°, capitolo 3°, "Minorati" della circolare n.63/1962 del 19.9.1962."
Premesse
Con l'entrata in vigore della legge n.111 del 18.3.1988 e del successivo D.M. n.419 del
27.9.88 sono state apportate sostanziali modifiche alle precedenti norme concernenti la
guida dei veicoli a motore da parte di conducenti mutilati o minorati fisici.
La nuova normativa prevede infatti la possibilità di rilasciare la patente di guida
anche a coloro che siano affetti da più minorazioni invalidanti. Nel caso in cui le
minorazioni interessino gli arti, la colonna vertebrale e/o le caratteristiche dello
sviluppo somatico, il rilascio della patente è subordinato alla condizione che sia
possibile supplire alle minorazioni con adeguate protesi e/o mediante adattamenti
particolari ai veicoli da condurre e/o una particolare disposizione dei comandi.
Con la presente circolare si sostituiscono pertanto, le norme dettate dalla Circolare
63/1962 del 19.9.62, titolo 1°, capitolo 3° "Minorati" e le successive
modificazioni e integrazioni.
Fanno parte integrante della presente circolare i seguenti allegati:
- Allegato 1 - Minorazioni;
- Allegato 2 - Prescrizioni - Generalità;
- Allegato 3 - Prescrizioni - Autoveicoli.
Le prescrizioni per la guida di motocarrozzette e macchine agricole, tuttora allo
studio, saranno diramate appena disponibili.
A) Disposizioni per i casi non contemplati
Nell'esposizione dei diversi adattamenti ritenuti necessari, si fa riferimento ai singoli casi di minorazioni con l'avvertenza che l'elencazione non è completa.
Vi sono alcuni casi per i quali non è possibile, al momento, indicare gli adattamenti
ritenuti ammissibili in quanto manca una specifica esperienza.
Inoltre, vi sono casi che non si inquadrano adeguatamente nella classificazione
utilizzata per descrivere i diversi tipi di minorazione e per i quali saranno da adottare
specifiche soluzioni da esaminare caso per caso.
Pertanto, per i casi non compresi nell'elenco delle minorazioni e dei conseguenti
adattamenti, anch'essi soggetti ad approvazione, ai sensi del comma 3 dell'articolo 478
del Regolamento, i Direttori degli Uffici Provinciali dovranno riferire alla Direzione
Generale MCTC - Div.46, descrivendo dettagliatamente la particolare situazione, gli
accertamenti condotti (con esperimento pratico e/o simulando le diverse manovre richieste
dalla guida del veicolo), le protesi utilizzate, gli adattamenti e/o la particolare
disposizione dei comandi adottata.
L'accertamento, deve valutare l'adeguatezza delle soluzioni proposte, non solo in
relazione alle esigenze delle minorazioni esistenti, ma anche in relazione alle esigenze
della sicurezza della circolazione stradale.
Tale accertamento dovrà, inoltre, essere svolto nell'ambito delle funzioni proprie
della Commissione Medica Locale della quale devono far parte, tra l'altro, un medico
appartenente ai servizi territoriali della riabilitazione e un ingegnere dell'Ufficio
Provinciale M.C.T.C., giusto quanto previsto dal comma 8 dell'art. 81 del C.d.S. così
come modificato dall'art.4 della legge 111/88.
L'adattamento proposto sarà approvato, dalla citata Direzione Generale MCTC, previo
esame e parere del Comitato Tecnico di cui all'articolo 81 del Codice della Strada, comma
9.
B) Disposizioni finali
Le disposizioni contenute nella presente circolare, in quanto applicabili, entrano in
vigore immediatamente; quelle connesse all'attività delle Commissioni Mediche Locali
entrano in vigore con l'insediamento delle stesse.
Il Ministro
Allegato 1 - Minorazioni
(Aggiornato al 1 luglio 1991)
SOMMARIO
1. - Minorazioni non invalidanti
2. - Minorazioni invalidanti
3. - Certificato medico
4. - Annotazioni delle prescrizioni
5. - Minorazioni singole
6. - Minorazioni multiple
7. - Coesistenza di minorazioni invalidanti
1. Minorazioni non invalidanti
Gli articoli 471, e 473 del Regolamento di esecuzione, così come sostituiti,
rispettivamente, dagli articoli 2,3 e 4 del decreto n.263 emanato dal Ministero dei
Trasporti di concerto con il Ministero della Sanità in data 23 giugno 1988, stabiliscono
i requisiti richiesti per la normale patente di guida.
Sono da considerare non invalidanti, e pertanto suscettibili di rilascio, revisione o conferma di validità della normale patente di guida:
1.1 - L'insufficienza visiva che possa essere compensata da una protesi adeguata e
tollerata (lenti endoculari, occhiali, o lenti a contatto) secondo quanto previsto
dall'articolo 472 del Regolamento;
1.2 -L'insufficienza auditiva che possa essere compensata con l'adozione di apparecchi
correttivi dell'udito, monoaurali o binaurali, purché tollerati, secondo quanto previsto
dall'articolo 473 del Regolamento;
1.3 - Le minorazioni anatomiche e/o funzionali degli arti, della colonna vertebrale e/o
delle caratteristiche somatiche che, considerate singolarmente e nel loro insieme e senza
l'ausilio di protesi non siano di tale gravità da menomare la forza e la rapidità dei
movimenti necessari per eseguire con sicurezza tutte le manovre inerenti la guida di quei
determinati tipi di veicoli ai quali la patente abilita, secondo quanto previsto
dall'articolo 471 del Regolamento.
2. Minorazioni invalidanti
Per minorazione invalidante deve intendersi qualsiasi alterazione anatomica e/o
funzionale riferita ad organi, ovvero ad una parte del corpo, la quale non consenta il
rilascio o la conferma di validità della normale patente di guida
Le minorazioni invalidanti possono interessare:
- la vista;
- l'udito;
- gli arti;
- la colonna vertebrale;
- la conformazione o lo sviluppo somatico (es. statura);
Gli articoli 476, 477, 478 e 479 del Regolamento, così come, rispettivamente,
sostituiti dagli articoli 1,2,3, e 4 del decreto n.419 emanato dal Ministero dei Trasporti
di concerto con il Ministro della Sanità in data 27.9.88, stabiliscono le condizioni di
rilascio, revisione o conferma di validità di una patente speciale per la guida di
determinati tipi di veicoli delle categorie A, B e C, anche il presenza di una o più
minorazioni invalidanti.
Si precisa inoltre che le minorazioni di cui agli articoli 478 e 479, in quanto
giudicate invalidanti, potranno consentire il rilascio, la revisione o la conferma di
validità di una patente speciale solo a condizione che sia possibile vicariare le
funzioni compromesse con adeguate protesi, adattamenti del veicolo e/o una particolare
disposizione dei comandi.
Qualora tale compensazione non sia possibile (si tratta in genere di alterazioni
funzionali che compromettono la rapidità dei movimenti) non potrà essere rilasciata
alcuna patente di guida.
Nell'elencazione riportata ai paragrafi 5 e 6 sono indicati i casi di minorazione degli
arti, presenti singolarmente o in combinazione fra loro, per le quali è stata prevista la
possibilità di rilascio, revisione o conferma di validità di patenti speciali per la
guida di determinati veicoli delle categorie A, B, C.
Si ricorda infine la disposizione contenuta nel comma 4 dell'articolo 478 in forza
della quale non si ammette il rilascio o la conferma di validità della patente, di
categoria A speciale per la guida di motocicli nei confronti di coloro che presentino,
negli arti, minorazioni giudicate invalidanti.
3. Certificato medico
Nel certificato rilasciato dalla Commissione medica locale ai sensi del comma 4
dell'articolo 81 del Codice della Strada, dovranno essere dettagliatamente descritte le
minorazioni riscontrate indicando, per ciascuna di esse, se sono giudicate invalidanti o
non invalidanti.
Per le minorazioni giudicate invalidanti si deve fare riferimento alla classificazione
riportata nei paragrafi 5 e 6.
Per le minorazioni non inquadrabili nella classificazione riportata nei surrichiamati
paragrafi, e tuttavia suscettibili di adeguata soluzione, dovrà farsi riferimento al
paragrafo A) della circolare e seguire la procedura ivi indicata.
Nello stesso certificato medico dovranno altresì essere indicati, se previsti in
alternativa, gli apparecchi di protesi, gli adattamenti del veicolo e/o la particolare
disposizione dei comandi destinati a compensare i deficit derivanti dalle minorazioni
invalidanti riscontrate, così come descritti nell'allegato 3.
Le suddette prescrizioni potranno essere indicate anche sotto forma codificata facendo
riferimento ai codici di classificazione che, a loro volta, fanno riferimento alle classi
di minorazioni riportate nei paragrafi 5 e 6-
4. Annotazioni delle prescrizioni
Le prescrizioni, ivi comprese le opzioni consentite, secondo quanto è dettagliatamente
precisato negli allegati 2 e 3, dovranno essere riportate dall'Ufficio Provinciale MCTC
sull'autorizzazione per esercitarsi alla guida (c.d. foglio rosa)che verrà rilasciata a
seguito di domanda presentata dal candidato.
Sulla patente di guida saranno, invece, trascritte le soluzioni effettivamente adottate
e che saranno state registrate sulla scheda d'esame a cura dell'ingegnere esaminatore ad
esame concluso con esito favorevole.
L'annotazione sulla carta di circolazione degli adattamenti effettivamente realizzati
sul veicolo potrà essere effettuata a seguito di visita e prova di un ingegnere
dell'Ufficio Provinciale a condizione che gli stessi siano di tipo approvato o, in
alternativa, a seguito delle verifiche e prove effettuate dal Centro Superiore Ricerche e
Prove Autoveicoli e Dispositivi (CSRPAD) che dovrà riferirne a questa sede.
Potrà anche essere richiesta una variazione degli adattamenti annotati sulla carta di
circolazione qualora, nel corso delle esercitazioni, il candidato ritenga più favorevole
per le sue specifiche condizioni una diversa soluzione adattativa nell'ambito delle
opzioni indicate sul foglio rosa.
L'annotazione della carta di circolazione non ricorre allorché le esercitazioni di
guida si svolgono su veicolo multiadattato destinato ad uno di scuola guida, ma sarà
necessaria per il veicolo (o i veicoli) che il minorato vorrà guidare, una volta
conseguita la patente.
5. Minorazioni singole
Le minorazioni invalidanti degli arti superiori non inquadrate nelle classi 1,2 e 3 e
quegli arti inferiori sono inquadrate nelle classi 4 e 5.
L'inquadramento nelle diverse classi segue il criterio dell'ordine decrescente di
gravità.
Quando occorre, alla classe è associata una lettera per designare l'arto destro (d, e
o r) o l'arto sinistro (s, w o l).
Nell'ambito delle classi 2,3 e 5 sono previste alcune sottoclassi (a, b, c) in ciascuna
delle quali sono inquadrate minorazioni che possono essere compensate con prescrizioni
dello stesso tipo.
Le dettagliate descrizioni sono finalizzate ad agevolare l'inquadramento nelle diverse
classi e sottoclassi e ad eliminare, per quanto possibile, le incertezze che potrebbero
insorgere dall'esame obbiettivo dei singoli casi.
Talune minorazioni potranno essere inquadrate nelle classi 2 e 5 solo se integrate da
protesi efficienti e tollerate; in caso contrario dovranno essere inquadrate nella classe
di minorazione immediatamente precedente.
Le protesi, se prescritte, debbono essere annotate sulla patente di guida
indipendentemente dagli adattamenti del veicolo e/o dalla particolare disposizione del
comandi.
1. Perdita anatomica totale di un arto superiore (destro o sinistro) o parziale per
amputazione ad un livello più alto del punto di unione del terzo medio con il terzo
superiore dell'avambraccio,
oppure
limitazione funzionale equiparabile;
2. Perdita anatomica parziale di un arto superiore (d=destro, s=sinistro) con
conservazione di tutto il terzo superiore dell'avambraccio e con integrità funzionale
dell'articolazione scapolo-omerale e del gomito, purché il soggetto sia munito di protesi
tollerabile ed efficiente per la manovra del volante, con opportuno ancoramento ad esso.
Qualora la protesi manchi o non sia efficiente e/o tollerata, la minorazione deve essere
inquadrata nella classe 1;
2a limitazione funzionale di un arto superiore (d=destro, s=sinistro), per esiti stabilizzati di lesioni nervose, ossee, articolari, tendinee o muscolari o di altra natura, che provochi una diminuzione della forza e della motilità dell'arto, o di un suo segmento, che non consenta di compiere correttamente le manovre ad esso devolute e che, con correzione di protesi, non risulti comunque più grave di quella descritta al punto 2.
Qualora la protesi manchi o non sia efficiente e/o tollerata, la minorazione deve
essere inquadrata nella classe 1;
2b limitazione funzionale di un arto superiore (d=destro, s=sinistro), per esiti
stabilizzati di lesioni nervose, ossee, articolari, tendinee o muscolari o di altra
natura, che provochi una diminuzione della forza e della motilità dell'arto, o di un suo
segmento, che non consenta di compiere correttamente le manovre ad esso devolute e che,
anche senza correzione di protesi, non risulti comunque più grave di quella descritta la
punto 2;
2c Sub anchilosi scapolo-onerale della spalla destra;
3 Perdita anatomica di una mano (d=destra, s=sinistra) o di tutte le sue dita,
oppure
limitazione funzionale di essa tale da non consentire una presa sufficientemente
valida;
3a Riduzione dello sviluppo di un arto superiore (d=destra, s=sinistra);
3b Parziale perdita funzionale di un arto superiore (d=destra, s=sinistra)con perdita
parziale della forza e mantenimento di sufficiente mobilità);
4 Perdita anatomica totale di un arto inferiore (destro o sinistro) o parziale per
amputazione della gamba ad un livello più alto di quello corrispondente ad otto
centimetri dalla interlinea articolare del ginocchio,
oppure
limitazione funzionale equiparabile;
5. Perdita anatomica parziale di un arto inferiore (destro o sinistro) con conservazione della gamba ad almeno otto centimetri dall'interlinea articolare del ginocchio, con integrità funzionale dell'articolazione del ginocchio e dell'anca, purché il soggetto sia munito di protesi tollerabile ed efficiente per l'effettuazione della manovra di un pedale e opportunamente adattato.
Qualora la protesi manchi o non sia efficiente e/o tollerata, la minorazione deve
essere inquadrata nella classe 4;
5a Lmitazione funzionale di un arto inferiore (destro o sinistro), per esiti stabilizzati di lesioni nervose, ossee, articolari, tendinee o muscolari o di altra natura, che provochi una diminuzione della forza e della motilità dell'arto o di un suo segmento, tale da non consentire di compiere correttamente le manovre ad esso devolute e che, con correzione di protesi, non risulti comunque più grave di quella descritta al punto 5.
Qualora la protesi manchi o non sia efficiente e/o tollerata, la minorazione deve
essere inquadrata nella classe 4;
5b Limitazione funzionale di un arto inferiore (destro o sinistro), per esiti
stabilizzati di lesioni nervose, ossee, articolari, tendinee o muscolari o di altra
natura, che provochi una diminuzione della forza e della motilità dell'arto o di un suo
segmento, tale da non consentire di compiere correttamente le manovre ad esso devolute e
che, anche senza correzione si protesi, non risulti comunque più grave di quella
descritta al punto 5.
5e Anchilosi rettilinea del ginocchio destro;
5v Anchilosi rettilinea del ginocchio sinistro;
5r Arto inferiore destro semivalido (perdita parziale della forza, mantenimento di
sufficiente mobilità);
5l Arto inferiore semivalido (perdita parziale della forza, mantenimento di sufficiente
mobilità);
6. Minorazioni multiple
Le minorazioni indicate nel paragrafo 5 possono essere presenti anche in combinazione
fra loro (per esempio 1-4 2-5, 4-4 ecc.) e, per i casi esaminati, sono riportate,
nell'allegato 3, le prescrizioni corrispondenti.
E' stata prevista altresì la possibilità di rilasciare una patente speciale anche in presenza di minorazioni multiple interessanti, in varia misura, tutti e quattro gli arti:
Le minorazioni attualmente presenti sono le seguenti:
3a - 3a/4-4 riduzione dello sviluppo degli arti superiori e perdita anatomica o
funzionale di entrambi gli arti inferiori.
3b - 3b/4-4 perdita funzionale parziale degli arti superiori e perdita anatomica o
funzionale di entrambi gli arti inferiori.
Occorre tuttavia tener presente che le notevoli differenze riscontrabili nei quadri
clinici surriportati non consentono di generalizzare il livello di efficienza residua
degli arti superiori. Le prescrizioni compensative delle minorazioni dovranno pertanto
essere determinate caso per caso e assoggettate, per ora, alla procedura indicata al punto
A) della circolare.
7. Coesistenza di minorazioni invalidanti
Le minorazioni descritte nel paragrafo 3 possono coesistere anche con altre minorazioni
interessanti:
- la vista;
- l'udito;
- le anomalie della conformazione e/o lo sviluppo somatico.
La coesistenza di una minorazione della vista comporta l'ulteriore prescrizione della
protesi, se necessaria.
La coesistenza di una minorazione dell'udito comporta l'ulteriore prescrizione del
secondo specchio retrovisore esterno, in aggiunta a quello regolamentare.
La coesistenza di una minorazione riguardante la conformazione e/o lo sviluppo somatico
comporta, in generale, l'adozione di soluzioni compensative che interferiscono con quelle
richieste dalla presenza di una o più minorazioni interessanti gli arti, per tali casi,
al momento non classificati, si farà ricorso alla procedura prevista al punto A) della
circolare.
La procedura prevista al punto A) della circolare dovrà essere seguita anche in ogni
altro caso che non sia inquadrabile, per analogia, fra quelli descritti e classificati.
Allegato 2 - Prescrizioni - generalità
(Aggiornato al 1 luglio 1991)
Sommario:
Premessa
1. Criteri per la selezione degli adattamenti
2. Modifica dei comandi a pedale
3. Azionamento a mano di comandi a pedale
4. Altri comandi sul volante
5- Adattamenti. Approvazione del tipo.
Premessa
Per ciascun tipo di minorazione (o combinazione di esse), individuata mediante la sigla
alfanumerica con cui è descritta nell'allegato 1, devono essere precisati:
- le protesi;
- gli adattamenti del veicolo;
- la particolare disposizione dei comandi.
La distinzione fra protesi, adattamenti del veicolo e disposizione dei comandi è
irrilevante allorché si debbono definire le condizioni necessarie per compensare le
minorazioni invalidanti. Può essere utile in tal caso utilizzare il termine
"prescrizioni" per indicare ciascuna delle surrichiamate condizioni ovvero una
qualsiasi combinazione di esse.
La distinzione acquista, invece, rilevanza in sede di annotazioni da riportare sulla patente di guida, sul foglio rosa e sulla carta di circolazione.
Infatti, mentre sulla patente di guida e sul foglio rosa debbono essere riportate tutte
le prescrizioni (protesi, adattamenti, disposizione particolare dei comandi), sulla carta
di circolazione le protesi non vanno annotate.
La distinzione fra adattamenti e particolare disposizione dei comandi è irrilevante
allorché si debba definire la configurazione del posto di guida e, pertanto si potrebbe
adottare un termine complessivo per indicare l'una o l'altra cosa o un qualsiasi
combinazione di esse. La distinzione acquista invece rilevanza in sede di annotazioni
sulla carta di circolazione dei singoli veicoli.
Infatti, fintanto che non saranno state emanate le norme di unificazione della
disposizione dei comandi e la ergonomia del posto di guida, potrà accadere che, a seconda
del tipo e del modello di veicolo, solo talune prescrizioni comporteranno una modifica del
veicolo (e dovranno essere annotate in quanto adattamenti) mentre altre potranno risultare
già realizzate in serie, e costituiranno una particolare disposizione dei comandi che non
ha motivo di essere evidenziata sulla carta di circolazione.
1. Criteri per la selezione degli adattamenti
1.1. Fra i modelli appartenenti allo stesso segmento commerciale dovrà essere
prescelto, preferibilmente, quello che comporta, eventualmente nella versione con guida a
destra, il minor numero di adattamenti.
1.2. In ogni caso di modifica, i nuovi comandi dovranno garantire la sicurezza della
guida ad un livello non inferiore a quello dei comandi originari.
1.3 Si dovranno inoltre tener presenti le prescrizioni indicate nell'articolo 6 della
legge 25 novembre 1975, n.707 e gli adattamenti dovranno essere di tipo approvato dalla
Direzione Generale MCTC a norma del comma 3 dell'articolo 478 del Regolamento di
esecuzione del Codice della Strada.
Alla domanda di approvazione del tipo (vedi paragrafo 5) deve essere allegato il parere
tecnico della casa costruttrice del veicolo relativo alle modifiche delle caratteristiche
costruttive necessarie per la realizzazione dell'adattamento.
1.4 Ogni modifica delle caratteristiche costruttive e di equipaggiamento che non sia
stata approvata in sede di visita e prova comporta l'applicazione delle sanzioni previste
dal comma 1 dell'articolo 14 della citata legge 25 novembre 1975, n.707.
1.5 Ove possibile, l'adattamento per il comando del freno di servizio deve consentire
l'azionamento senza togliere le mani dall'organo di comando della direzione, secondo
quanto disposto dall'articolo 272 del Regolamento.
Qualora la prescrizione non possa essere soddisfatta, il meccanismo di sterzo dovrà
essere servoassistito. Potrà soprassedersi dal servosterzo se, nelle prove di
omologazione del dispositivo, lo sforzo misurato sul volante non supera il valore di 5,0
dan.
1.6 Il servosterzo dovrà essere adottato in tutti i casi in cui le minorazioni
esistenti e gli adattamenti necessari non consentano di guidare tenendo prevalentemente
entrambe le mani sul volante.
1.7 Se le minorazioni esistenti impongono l'adozione del servofreno, l'adattamento (ad
es. un dispositivo supplementare di servoassistenza) deve porre il conducente in grado di
esercitare, in caso di avaria del servofreno, una efficace azione frenante, non inferiore
a quella prescritta per la frenatura di soccorso.
1.8 Gli adattamenti indicati per ciascuna delle classi di minorazioni previste sono da
considerare tassativi in sede di primo rilascio o di riclassificazione per minorazioni
sopravvenute in un secondo tempo.
Solo in sede di revisione o di conferma di validità della patente di guida potranno
consentirsi adattamenti diversi, se già prescritti a suo tempo. La stessa deroga si
applica in caso di conversione di una patente di guida rilasciata all'estero.
Gli adattamenti previsti nell'allegato 3 sono altresì suscettibili di modifiche in
relazione al progresso tecnico e alle diverse realizzazioni che verranno via via proposte,
approvate e rese disponibili.
1.9 La prescrizione relativa ad un adattamento o a una particolare disposizione di un
comando si ritiene soddisfatta anche quando quel comando è assente o è sostituito da un
automatismo.
1.10 Qualora proposto dall'interessato, potranno essere adottate le prescrizioni
previste per una classe di minorazione più grave di quelle certificata dalla Commissione
medica.
1.11 In ogni caso di modifica dei comandi dovranno essere eliminabili i preesistenti
comandi per evitare possibili confusioni e per assicurare che, qualora si tratti di
minorazioni sopravvenute nel tempo, il minorato si abitui all'uso dei nuovi comandi.
La modifica alternativa della configurazione dei comandi, ove prevista per consentire
l'utilizzazione del veicolo anche a persone che non presentino minorazioni, non deve
comunque essere possibile durante la guida.
2 Modifica dei comandi a pedale
2.1 I pedali di comando debbono trovarsi nel settore di agibilità dell'arto dal quale
debbono essere azionati, ricorrendo, ove necessario agli opportuni spostamenti.
2.2 L'angolo di derivazione fra la linea d'azione dell'arto valido (o semivalido) sul
comando a pedale e il piano in cui si sviluppa il movimento dello stelo del pedale non
deve superare i 30°.
Il relativo controllo, se necessario, si effettua misurando l'angolo diedro formato dai
seguenti piani verticali:
- A, parallelo al piano longitudinale di mezzeria, del sedile di guida, distante 10 cm e alla sinistra di questo;
- B, passante per il centro del pedale e la proiezione del punto R sul piano a.
Il punto R è definito nell'allegato II alla Direttiva 77/649/CEE, recepita in Italia
con DM in data 6 aprile 1978, pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta
Ufficiale n.345 del 12 dicembre 1978.
2.3 In caso di modifica della posizione originaria dei pedali, il pedale
dell'acceleratore deve trovarsi all'esterno del pedale del freno, avuto riguardo all'arto
che deve azionare i due comandi.
La nuova configurazione deve comunque rispettare, per quanto riguarda il
posizionamento, le disposizioni contenute nel Regolamento ECE 35 (allegato n.34
all'Accordo di Ginevra del 20 marzo 1958) o, quanto meno, le distanze traversali
originariamente stabilite dal costruttore, misurate secondo la norma ISO 3409-1975(F) -
ediz.1982.
2.4 In ogni caso di modifica interessante i comandi dovrà essere posta sul cruscotto,
fissata in modo permanente, una targhetta indicante la posizione e/o la funzione dei
pedali.
2.5 Il cambio a pedale (adattamento da consentire solo se già prescritto in sede di
primo rilascio), dovrà essere realizzato in modo tale da richiedere, per il
funzionamento, soltanto movimenti di pressione in avanti del piede e mai movimenti
laterali.
Dovrà inoltre essere accertata con la massima accuratezza l'efficienza, la robustezza
e la praticità del sistema. Una chiara relazione tecnica con allegati i necessari disegni
dovrà essere inviata, nei casi dubbi, a questo Ministero per l'approvazione.
2.6 L'adattamento del pedale della frizione potrà essere realizzato, a seconda dei
casi, con staffa di guida del piede, con allargamento del pedale, con accorciamento o
allungamento dello stelo del piede ecc.
2.7 In caso di modifica degli steli dei pedali è necessario ottenere il nulla osta
della casa costruttrice del veicolo. In ogni caso non sono ammesse saldature.
3. Azionamento a mano di comandi a pedale
3.1 La leva del freno di servizio deve sporgere dal volante per permettere
l'impugnatura in maniera certa ed affidabile: il leveraggio deve essere dimensionato in
modo da realizzare il miglior compromesso fra le forza necessaria all'azionamento e la
rapidità necessaria per esercitare tempestivamente l'azione frenante.
3.2 La leve del freno di servizio deve essere munita di un dispositivo di bloccaggio (
e di sbloccaggio esercitando semplicemente una pressione verso l'avanti) per agevolare le
manovre di partenza in salita.
La leva deve essere inoltre provvista di pulsante per il comando dell'avvisatore
acustico.
3.3 Il cerchio al volante per il comando della frizione deve essere situato sotto il
volante, ad una distanza tale (da 5 a 6 cm) da poter essere manovrato senza abbandonare il
volante con il quale deve poter ruotare in sincronismo
La frizione sarà comandata dal movimento di avvicinamento (disinnesto) e
allontanamento (innesto) del cerchio rispetto al volante, E' escluso l'impiego di settori
circolari.
3.4 Il cerchio al volante per il comando dell'acceleratore deve esse
re posto sopra il volante di guida e deve avere raggio inferiore al volante stesso per
consentire la libera e solida presa di questo.
Il dispositivo dovrà soddisfare le prescrizioni concernenti il "comportamento del
dispositivo di guida in caso d'urto". Nella fattispecie, sono da escludere elementi
fissi posti sopra il volante di guida che risultino non collassabili e che comunque
comportino un assorbimento di energia superiore ai livelli ammissibili.
Per la realizzazione non deve essere necessaria alcuna lavorazione che preveda la
sostituzione o la modifica della colonna dello sterzo tali da comportare un'apprezzabile
variazione della resistenza.
4. Altri comandi sul volante
4.1 Per il comando delle luci, indicatori di direzione, tergicristallo o accessori vari, può essere prevista l'installazione di apposita centralina oppurtunamente disposta sul volante.
Tale apparecchiatura deve essere di tipo approvato.
5. Adattamenti: approvazione del tipo
5.1 A norma del comma 3 dell'articolo 478 del Regolamento, gli adattamenti dei veicoli
devono essere di tipo approvato.
Pertanto, le ditte costruttrici di tali adattamenti devono richiedere a questo
Ministero l'approvazione dei dispositivi prima della loro commercializzazione.
La richiesta, indirizzata alla Direzione Generale MCTC - Divisione 46 e corredata della
relazione tecnica, dei disegni e di ogni altro documento ritenuto utile per la
formulazione di un giudizio, ivi comprese eventuali approvazioni già ottenute in altri
Stati, sarà sottoposta, previa istruttoria, all'esame del Comitato Tecnico di cui al
comma 9 dell'articolo 81 del Codice della Strada per il parere sull'efficienza
compensativa del dispositivo proposto
5.2 A seguito del parere favorevole del Comitato Tecnico, il dispositivo sarà
sottoposto alle verifiche e prove finalizzate ad accertare non solo la funzionalità,
l'affidabilità e l'efficacia del dispositivo stesso, ma anche la non interferenza con le
vigenti norme sull'omologazione dei veicoli e delle entità tecniche indipendenti.
Alle verifiche e prove provvederà il Centro Prove Autoveicoli territorialmente competente operando sulla base delle norme emanate dalla Direzione Generale.
Fintanto che non saranno state definite le norme tecniche per l'approvazione, e in ogni
caso di dispositivi di nuova concezione, la domanda sarà trasmessa al Centro Superiore
Ricerche e Prove Autoveicoli e Dispositivi (CSRPAD) cui è demandato il compito di
formulare proposte per una normativa adeguata.
5.3 Il verbale delle verifiche e prove effettuate verrà inviato alla Divisione 41 cui
compete l'emissione del certificato di approvazione. Di tale approvazione sarà data
comunicazione alla Divisione 46 e agli Uffici Provinciali MCTC.
Successivamente, in sede di visita e prova dei singoli veicoli, l'Ufficio Provinciale
MCTC oltre all'istallazione degli adattamenti, avrà cura di controllare i seguenti
documenti che verranno esibiti dagli interessati a corredo della domanda di annotazione
della carta circolazione:
- dichiarazione rilasciata dalla ditta costruttrice dell'adattamento attestante la
conformità dello stesso al tipo approvato, Nella stessa dovranno essere indicati gli
estremi dell'approvazione ministeriale.
- dichiarazione rilasciata dalla casa costruttrice del veicolo attestante che nulla
osta al montaggio dell'adattamento. La dichiarazione non è necessaria se il nulla osta è
citato nel certificato di approvazione del dispositivo;
- dichiarazione rilasciata dall'officina che ha proceduto al montaggio attestante che
l'installazione è stata eseguita a regola d'arte conformemente alle indicazioni della
casa costruttrice dell'adattamento e, ove ricorra il caso, della casa costruttrice del
veicolo.
Le dichiarazioni dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentante della ditta,
casa costruttrice o officina e la relativa firma dovrà essere autenticata o depositata,
nei modi consueti, presso la Divisione 41 ovvero l'Ufficio provinciale MCTC.
5.4 Le disposizioni suindicate non si applicano ai titolari di patenti speciali
ottenute in sostituzione di patenti ex F, ex limitate o in conversione di patenti estere,
tranne il caso in cui intendano modificare gli adattamenti o le prescrizioni tecniche già
approvate.
Allegato 3 - Prescrizioni - Autoveicoli
(Aggiornato al 1 luglio 1991)
Sommario:
1. - Configurazione del posto di guida
2. - Configurazione standard del posto di guida
3. - Dispositivi non unificati
4. - Dispositivi complementari
5. - Codifica delle prescrizioni
6. - Prescrizioni per altre combinazioni
7. - Casi non ancora disciplinati
Tabella 1 - Codifica delle prescrizioni
Tabella 2 - Prescrizioni
1. Configurazioni del posto di guida
Le prescrizioni debbono definire tutti gli organi e dispositivi di comando necessari
alla configurazione del posto di guida. Per gli autoveicoli, sono i seguenti:
- acceleratore;
- avvisatore acustico;
- cambio di velocità;
- commutatore luci e indicatori di direzione;
- freno di servizio;
- freno di soccorso;
- freno di stazionamento;
- frizione;
- lavatergiparabrezza;
- volante di guida.
A questi vanno aggiunti i seguenti dispositivi di comando complementari e/o
facoltativi:
- fendinebbia anteriore;
- fendinebbia posteriore;
- lavatergilunotto;
- sbrinamento e disappanamento;
- segnalazione di allarme.
2. Configurazioni standard del posto di guida
Qualora qualche organo o dispositivo di comando principale non figuri nell'elenco delle
prescrizioni, si dovrà fare riferimento alla seguente "configurazione
standard", definita per la circolazione "a destra":
- Posto di guida: a sinistra
- Comandi a pedale:
- Azionati dall'arto destro:
- Freno di servizio;
- Freno di soccorso conglobato nel freno di servizio;
- Acceleratore;
- Azionati dall'arto sinistro:
- Frizione;
- Comandi a mano;
- Azionati dalle due mani:
- Volante di guida;
- Azionati dall'arto destro:
- Leva del cambio di velocità;
- Freno di stazionamento;
- Lavatergiparabrezza;
- Azionati dall'arto sinistro:
- Commutatore luci e indicatori di direzione;
- Avvisatore acustico a pulsante posto all'estremità della leva di commutazione luci e
indicatori di direzione.
3. Dispositivi non unificati
Alcuni dispositivi, fra quelli indicati nel paragrafo 2, non possono considerarsi
unificati e sono possibili, al momento, disposizioni diverse: Fra questi figurano i
seguenti:
- avvisatore acustico;
- commutatore luci (abbagl./anabbagl.);
- spruzzatore del lavaparabrezza;
- freno di stazionamento.
Per i primi tre dispositivi è adottato, in alternativa alla disposizione standard,
l'azionamento a pulsante azionato dall'arto inferiore sinistro. Per l'avvisatore acustico,
in aggiunta a tale alternativa, è adottato l'azionamento mediante cerchio concentrico al
volante, ovvero al centro del volante o sulle razze. Per il freno di stazionamento è
adottato il comando a pedale, azionato dal piede sinistro con sgancio a pulsante, a mano o
a pedale.
4. Dispositivi complementari
Stante l'attuale situazione, è indispensabile che nel definire le prescrizioni
compensative delle minorazioni sia attentamente valutata non solo la capacità del
soggetto ad utilizzare i dispositivi principali, ma anche la possibilità per il medesimo
di azionare, in modo accettabile, i dispositivi complementari q quelli facoltativi.
5. Codifica delle prescrizioni
Nella tabella 1 è indicata la codifica delle singole prescrizioni utilizzata per compilare la tabella 2.
Nella tabella 2 sono riportate, in forma sintetica, le prescrizioni corrispondenti a
ciascuna minorazione (o combinazione di esse).
Per semplificare l'organizzazione della tabella 2 le minorazioni di classe 2 e 3 (e le
loro combinazioni) sono state distinte in 2d, 2s, 3d e 3s in quanto, a seconda dell'arto
interessato (d=destro, s=sinistro), sono previste differenti prescrizioni.
Ad esempio, per minorazioni classificate 3d - 5a (minorazione di classe 3 per l'arto
superiore destro e di classe 5a per un arto inferiore)cui corrispondono, nella tabella 2,
le seguenti prescrizioni:
AB, CP, FC, LM, PI, PM
si avrà la seguente decodifica:
- Freno e acceleratore con pedali comandati dall'arto valido. Targhetta monitoria sul
cruscotto, ove ricorra il caso;
- Frizione con pedale comandato dall'arto semivalido con adattamento, se necessario,
oppure frizione automatica o cambio automatico;
- Adattamenti del selettori o della leva del cambio e della leva del freno di
stazionamento qualora il minorato non sia in grado di azionarli nella configurazione
standard;
- Avvisatore acustico, commutatore luci, indicatori di direzione, lavatergicristallo ed
altri dispositivi complementari con azionamento a pulsanti, integrati in una centralina
disposta sul volante dalla parte del braccio valido, qualora il minorato non sia in grado
di azionare tutti i comandi nella configurazione standard;
- Protesi dell'arto semivalido idonea per l'azionamento del pedale della frizione;
- Servosterzo. Protesi della mano, se necessaria, con adattamento del volante per
permettere la presa, se necessario;
Le diverse opzioni, quando previste, debbono essere selezionate con riferimento ai
criteri generali indicati nell'allegato 2.
In particolare, con riferimento all'esempio surriportato, se l'arto inferiore semivalido fosse il destro, dovrebbe attuarsi l'inversione dei pedali; poiché lo spostamento a destra del pedale della frizione potrebbe risultare inattuabile, o comunque di difficile realizzazione, potrà adottarsi la frizione automatica o il cambio automatico previsti, in alternativa, dalla prescrizione codificata "CP".
In tal caso la protesi dell'arto inferiore, ancorché adottata dal minorato per le sue
specifiche esigenze (ad esempio la deambulazione), non è da prescrivere ai fini della
guida.
Si osservi che, il ricorso alla frizione automatica o al cambio automatico (codice
"CS" invece di "CP"), e l'esenzione dall'obbligo della protesi
dell'arto inferiore (soppressione del codice "PI"), equivale all'adozione delle
prescrizioni corrispondenti alla minorazione 3d-4 (AB; CS; FC; LM; PM), in accordo con
quanto stabilito al punto 1.10 dell'allegato 2.
6. Prescrizioni per altre combinazioni
Le prescrizioni della tabella 2 sono afferenti alle minorazioni che interessano un solo
arto, un arto superiore ed uno inferiore, oppure entrambi gli arti inferiori.
Per dette minorazioni, in quanto ammissibili anche in base alla normativa precedente
l'emanazione della legge 111/88, si è consolidata un'esperienza sufficiente a codificare
le prescrizioni più idonee per una condotta di guida sicura.
Nel presente paragrafo, invece, vengono elencate altre minorazioni non previste dalla
precedente normativa per le quali sono state esaminate e approvate, in via sperimentale,
le prescrizioni ritenute idonee. A dette prescrizioni potrà farsi riferimento per la
soluzione di situazioni analoghe o per formulare proposte diverse in grado, tuttavia, di
offrire un livello di sicurezza non inferiore a quello delle prescrizioni già approvate.
1.1 - Dispositivo di sterzo servoassistito con comando a pedale azionato dal piede sinistro con ancoraggio mediante fermapedale a molla.
Il pedale di tipo ciclistico deve funzionare per rotazione longitudinale e deve consentire l'appoggio del tallone sul pianale in ogni posizione del pedale;
- Cambio automatico;
- Selettore del cambio azionato dal piede destro con una leva operante sul principio di funzionamento del cambio motociclistico;
- Acceleratore e freno a pedale azionati dal piede destro;
- Avvisatore acustico, indicatori di direzione, cambio luci azionati con apposite leve e/o pulsanti dall'arto destro, con esclusione del piede;
- Freno di stazionamento a pedale azionato dal piede sinistro;
- Cintura di sicurezza con attacco ad aggancio passivo.
1.2 -Protesi per l'arto semivalido, non necessaria se la minorazione è classificata
2b. La minorazione 2c è assimilata, secondo i casi, alla sottoclasse 2a o 2b;
- Dispositivo di sterzo servoassistito con volante (o con leva a movimento trasversale)
munito di idonea presa per l'azionamento con il braccio semivalido;
- Cambio automatico;
- Avvisatore acustico, commutatore luci e indicatori di direzione, lavatergiparabrezza
e altri dispositivi complementari a pulsanti e/o leve azionati dell'arto inferiore
sinistro;
- Selettore del cambio azionato dall'arto semivalido con adattamento per la presa, se necessario, oppure azionato dal piede destro con l'adattamento a pedale previsto per la minorazione 1-1;
- Freno di stazionamento azionato dall'arto semivalido con adattamento per la presa, se
necessario, oppure a pedale azionato dal piede sinistro, con sgancio a pulsante o a leva
azionato dall'arto inferiore sinistro;
- Cintura di sicurezza con attacco ad aggancio "passivo".
1.3 - Come 1-2
2.2. - Come 1-2
2-3- Volante servoassistito con adattamento, se necessario, per la presa con il braccio
affetto da minorazione tipo 3;
- Cambio automatico;
- Commutatore luci, indicatori di direzione lavatergiparabrezza e altri dispositivi
complementari con pulsanti e/o a leve azionati dall'arto inferiore sinistro, salvo quelli
che possono essere azionati nella configurazione originaria senza abbandonare la presa del
volante;
- Selettore del cambio con adattamento per la presa, se necessario, oppure azionato dal
piede destro con l'adattamento a pedale previsto per la minorazione 1-1;
- Freno di stazionamento con adattamento per la presa, se necessario, oppure a pedale
azionato dal piede sinistro, con sgancio a pulsante o a leva azionato dall'arto inferiore
sinistro;
- Avvisatore acustico a cerchio sul volante, o a pulsante azionato dall'arto inferiore
sinistro;
3.3 - Protesi per uno o entrambi gli arti semivalidi, se necessarie;
- Volante servoassistito con adattamento per la presa, se necessario;
- Cambio automatico;
- Adattamenti se necessari, per la presa del selettore del cambio e del freno di
stazionamento;
- Commutatore luci, indicatori di direzione tergilavacristallo e altri dispositivi
complementari con pulsanti comandati dall'arto inferiore sinistro, salvo quelli che
possono essere azionati nella configurazione originaria senza abbandonare la presa del
volante;
- Avvisatore acustico a cerchio sul volante, o a pulsante azionato dall'arto inferiore
sinistro;
3a 3a - Servosterzo se necessario in relazione alla forza e alle possibilità di
movimento consentite dallo sviluppo degli arti e dal rapporto di demoltiplicazione del
dispositivo di sterzo. In alternativa, può essere adottato il dispositivo previsto per la
minorazione 3a - 3a/4-4;
- Adattamento per la presa del volante con pomo o forcella ed eventuale protesi, se
necessaria;
- Cambio automatico;
- Selettore del cambio con adattamento per la presa, se necessario, oppure azionato dal
piede destro, con l'adattamento a pedale previsto per la minorazione 1-1;
- Freno di stazionamento con adattamento per la presa, se necessario, oppure a pedale
azionato dal piede sinistro, con sgancio a pulsante o a leva azionato dall'arto inferiore
sinistro;
- Avvisatore acustico, commutatore luci, indicatori di direzione, lavatergicristallo ed
altri dispositivi complementari con azionamento a pulsanti, integrati in una centralina
ubicata nel campo di agibilità di uno dei due arti, preferibilmente sinistro;
3a - 3a/4-4- Dispositivo di sterzo servoassistito, azionato a mano con una leva che
consenta un orientamento delle ruote proporzionale allo spostamento laterale della leva
stessa;
- Cambio automatico con selettore se necessario;
- Freno di servizio servoassistito con comando a leva funzionante a pressione verso
l'avanti della vettura, munito di fermo inseribile a mano e sbloccabile con leggera
pressione in avanti;
- Freno di stazionamento servoassistito azionato a pulsante;
- Acceleratore servoassistito con comando posto sulla stessa leva del freno, funzionante a
pressione esercitata verso il basso, agente per rotazione in un piano trasversale e munito
di guida per ritorno automatico a zero in caso di azionamento del freno;
- Comandi dei servizi elettrici (avvisatore acustico, lavatergicristalli, cambio luci,
indicatori di direzione) con pulsanti opportunamente dislocati per consentire
l'azionamento senza abbandonare il controllo dei comandi principali;
- Cintura di sicurezza con attacco ad aggancio passivo.
7. Casi non ancora disciplinati
Nel paragrafo 7 dell'allegato 1 sono state fornite le indicazioni necessarie per
definire i casi di coesistenza, con le minorazioni interessanti gli arti, delle
minorazioni interessanti la vista e/o l'udito.
Sono inoltre allo studio e saranno riportate nei prossimi aggiornamenti, le indicazioni
di carattere generale per definire i seguenti casi di minorazioni coesistenti o meno con
quelli contemplati dal presente allegato.
- statura;
- rigidità grave del collo.
Tabella 1 - Codifica delle prescrizioni
(Aggiornata al 1 luglio 1991)
AB - Acceleratore e freno
Freno e acceleratore con pedali comandati dall'arto valido. Targhetta monitoria sul
cruscotto, ove ricorra il caso;
AM - Acceleratore multiplo
Acceleratore azionato da due comandi, entrambi con ritorno automatico a zero, dei quali
uno costituito da un cerchio concentrico al volante e l'altro costituito da una manopola
di tipo, motociclistico situato sulla leva del freno di servizio;
AV - Acceleratore a cerchio al volante;
BM - Freno di servizio multiplo
Servosterzo se necessario.
Freno di servizio azionato a mano mediante leva di comando a lungo braccio, funzionante a
pressione verso l'avanti, munito di fermo inseribile a mano e sbloccabile con leggera
pressione in avanti e comando avvisatore acustico con pulsante sull'impugnatura del freno;
BS - Freno servoassistito
Freno di servizio e acceleratore azionati dall'arto semivalido. Freno servoassistito con
le prescrizioni di cui al punto 1.7 dell'allegato 2. Targhetta monitoria sul cruscotto,
ove ricorra il caso;
CA - Cambio automatico;
CH - Frizione a cerchio al volante
Frizione con comando a mano azionato mediante cerchio al volante oppure frizione
automatica o cambio automatico;
CP - Frizione a pedale adattato
Frizione con pedale comandato dall'arto semivalido con adattamento, se necessario oppure
frizione automatica o cambio automatico;
CS - Frizione automatica o cambio automatico;
FC - Leve freno e cambio;
Adattamenti del selettore o della leva del cambio e della leva del freno di stazionamento
qualora il minorato non sia in gradi di azionarli nella configurazione standard;
LM - Luci e servizi adattati
Avvisatore acustico, commutatore luci, indicatori di direzione, lavatergicristallo ed
altri dispositivi complementari con azionamento a pulsanti, integrati in una centralina
disposta sul volante dalla parte del braccio valido, qualora il minorato non sia in grado
di azionare tutti i comandi nella configurazione standard;
PI - Protesi arto inferiore
Protesi dell'arto semivalido idonea per l'azionamento del pedale della frizione;
PM - Protesi della mano
Servosterzo. Protesi della mano, se necessaria, con adattamento per la presa del volante,
se necessario;
PS - Protesi arto superiore
Servosterzo, Protesi idonea per la presa del volante col braccio semivalido con
adattamento del volante, se necessario;
SA - Sedile ADATTATO
Adattamento del sedile, se necessario;
VA - Volante adattato
Servosterzo, Adattamento del volante per l'azionamento continuo con l'arto valido,
avvisatore acustico, commutatore luci, indicatori di direzione, lavatergicristallo ed
altri dispositivi complementari con azionamento a pulsanti, integrati con adattamento del
volante.
Tabella 2 - Prescrizioni
(Aggiornata al 1 luglio 1991)
Minorazioni singole
1- CA; FC; VA
2- Ved. 2d O 2s
2a- Come 2d o 2s.
2b- Come 2d o 2s, meno PS
2c- FC; VA.
2d- CA; FC; LM; PS.
2s- LM; PS.
3- Ved. 3d o 3s
3a- Come 1 o 2 (1)
3b- Come 3d o 3s.
3d- FC; LM; PM.
3s- LM; PM.
4- AB; CH.
5- AB; CP; PI.
5a- Come 5.
5b- Come 5, meno PI.
5e- AB; CP; SA.
5l- Come 5b.
5r- BS.
5v- CP; SA.
(1) A seconda dello sviluppo dell'arto
Due minorazioni coesistenti
1-4 - AB; CA; FC; VA.
1-5 - Come 1-4.
1-5a - Come 1-4.
1-5b - Come 1-4.
1-5e - AB; CA; FC; SA; VA.
1-5l - CA; FC; VA.
1-5r - BS; CA; FC; VA.
1-5v - CA; FC; SA; VA.
2a-4 - Come 2d-4 o 2s-4
2a-5 - Come 2d-5 o 2s-5
2a-5a - Come 2d - 5a o 2s-5a
2a-5b - Come 2d-5b o 2s-5b
2a-5e - Come 2d-5e o 2s-5e
2a-5l - Come 2d-5l o 2s-5l
2a-5r - Come 2d-5r o 2s-5r
2a-5w - Come 2d-5v o 2s-5w
2b-4 - Come 2d-4 o 2s-4, meno PS
2b-5 - Come 2d-5 o 2s-5, meno PS
2b-5a - Come 2d-5a o 2s-5a, meno PS
2b-5b - Come 2d-5b o 2s-5b, meno PS
2b-5e - Come 2d-5e o 2s-5e, meno PS
2b-5l - Come 2d-5l o 2s-5l, meno PS
2b-5r - Come 2d-5r o 2s-5r, meno PS
2b-5v - Come 2d-5v o 2s-5v, meno PS
2c-4 - AB; CS; FC; VA.
2C-5 - AB; CP, FC; PI;VA.
2c-5a - Come 2c-5.
2c-5b - Come 2c-5, meno PI.
2c-5e - AB; CP;FC; SA;VA.
2c-51 - Come 2c-5b.
2c-5r - BS; FC; VA.
2c-5w - CP; FC; SA; VA
2d-4 - AB; CA; FC; LM; PS.
2d-5 - Come 2d-4.
2d-5a - Come 2d-4.
2d-5b - Come 2d-4.
2d-5e - Come 2d-4;SA.
2d-5l - Come 2d-4.
2d-5r - BS; CA; FC; LM; PS.
2d-5w - AB; CA; FC; LM; PS; SA.
2s-4 - AB; CS; LM; PS.
2s-5 - AB; CP; LM; PI; PS.
2s-5a - Come 2s-5.
2s-5b - AB; CP; LM; PS.
2s-5e - AB; CP; LM; PS; SA.
2s-5l - AB; CP; LM; PS.
2s -5r - BS; LM; PS.
2s -5w - CP; LM; PS; SA.
3a-4 - Come 1-4 o 2a-4.
3a-5 - Come 1-5 o 2a-5.
3a-5a - Come 1-5a o 2a-5a.
3a-5b - Come 1-5b o 2a-5b.
3a-5e - Come 1-5e o 2a-5e.
3a-5l - Come 1-5l o 2a-5l.
3a-5r - Come 1-5r o 2a-5r.
3a-5w - Come 1-5w o 2a-5w.
3b-4 - AB; CA; FC; LM; PM.
3b-5 - Come 3d-5 o 3s-5.
3b-5a - Come 3d-5a o 3s-5a.
3b-5b - Come 3d-5b o 3s-5b.
3b-5e - Come 3d-5e o 3s-5e.
3b-5l - Come 3d-5l o 3s-5l.
3b-5r - Come 3d-5r o 3s-5r.
3b-5w - Come 3d-5w o 3s-5w.
3d-4 - AB; CS; FC; LM, PM.
3d-5 - AB; CP; FC; LM, PM.
3d-5a - AB; CP; FC, LM; PI; PM.
3d-5b - AB; CP, FC; LM, PM.
3d-5e - AB; CP; FC; LM, PM, SA.
3d-5l - AB; CP; FC, LM, PM.
3d-5r - BS; FC; LM; PM.
3d-5w - CP; FC; LM, PM; SA.
3s-4 - AB; CS; LM; PM.
3s-5 - AB; CP; LM; PI; PM.
3s-5a - Come 3s-5.
3s-5b - Come 3s-5, meno PI.
3s-5e - AB; CP; LM; PM; SA.
3s-5l - CP; LM; PM.
3s-5r - BS; LM, PM.
3s-5w - CP; LM; PM; SA.
4-4 - AV; BM, o AM; BM; CH.
4-5 - AV; BM; CP; PI.
4-5a - Come 4-5.
4-5b - Come 4-5, meno PI
4-5e - AV; BM; CP; SA.
4-5l - Come 4-5r.
4-5r - BS; CH.
4-5w - Come 4-5e.
5-5 - Come 4-5.
5-5a - Come 4-5.
5-5b - Come 4-5, meno PI.
5-5e - Come 4-5;SA.
5-5l - Come 5-5r.
5-5r - BS; CP; PI.
5-5w - Come 4-5; SA.
5a-5a - Come 5-5a.
5a-5b - Come 5-5b.
5a-5e - Come 5-5e.
5a-5l - Come 5-5l.
5a-5r - Come 5-5r.
5a-5w - Come 5-5w.
5b-5b - Come 5-5, meno PI.
5b-5e - Come 5-5e, meno PI.
5b-5l- Come 5-5l, meno PI.
5b-5 r - Come 5-5r, meno PI.
5b-5w - Come 5-5w, meno PI.
5e-5l - Come 5r-5w.
5e-5w - Come 4-5w.
5l-5r - BS; CP.
5r-5w - BS; CP; SA.