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Legge Regionale - 22 dicembre 1995, n. 94.
"Modifiche alla Legge Regionale - 13 aprile 1995, n. 62 'Norme per l'esercizio delle funzioni socio-assistenziali' ed alla legge regionale 18 gennaio 1995, n. 8 'Finanziamento, gestione patrimoniale ed economico-finanziaria delle Unita' sanitarie locali e delle Aziende ospedaliere". "Bollettino Ufficiale 27 dicembre 1995, supplemento al n. 52" Testo tratto dal sito della Regione Piemonte, Banca Dati Arianna
Articolo 1
Articolo 2 1. Il comma 3 dell'articolo 14 della l.r. n. 62/1995 e' abrogato.
Articolo 3
1. La lettera c) del comma 7 dell'articolo 14 della l.r. n. 62/1995 e' sostituita dalla seguente:
Articolo 4
1. L'articolo 41 della l.r. n. 62/1995 e' sostituito dal seguente:
1. Dalla data di assunzione delle funzioni socio-assistenziali da parte degli enti gestori di cui all'articolo 13 e, comunque, dal 1 gennaio 1997, e' trasferito, nelle piante organiche (PO) dei comuni, delle comunita' montane o loro consorzi, il personale dei servizi socio-assistenziali: 2. Nel caso di gestione tramite l'Unita' sanitaria locale (USL) il personale, di cui al comma 1, e' posto a disposizione della USL. 3. Le PO del personale socio-assistenziale sono attivate nei limiti delle attivita' esercitate da ciascuno degli enti di cui all'articolo 13 e sono determinate dagli enti stessi sulla base dei carichi di lavoro necessari per garantire i livelli programmati delle attivita' socio-assistenziali. 4. Al personale, di cui al comma 1, si applica la normativa del comparto Enti locali, fatto salvo il mantenimento ad esaurimento dei trattamenti economici pregressi.
Articolo 5 1. Il termine del 31 dicembre 1995, previsto all'articolo 42, comma 6 della l.r. n. 62/1995, e' prorogato al 31 dicembre 1996.
Articolo 6
1. Il comma 2 dell'articolo 50 della l.r. n. 62/1995 e' sostituito dal seguente: |