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Legge Regionale - 23 aprile 1990, n. 37.
"Norme per la programmazione Socio-Sanitaria Regionale e per il Piano Socio-Sanitario Regionale per il triennio 1990-92". "Bollettino Ufficiale 2 maggio 1990, n. 18" Testo tratto dal sito della Regione Piemonte, Banca Dati Arianna
Titolo I
CAPO I - Disposizioni generali Articolo 1 1. La presente legge disciplina le procedure della programmazione socio-sanitaria in Piemonte in attuazione della programmazione sanitaria nazionale e nel contesto del Piano regionale di sviluppo, nonche' in applicazione della legislazione statale e regionale vigente in materia sanitaria ed assistenziale. 2. Costituiscono obiettivi generali dei Piani Socio-Sanitari Regionali la razionalizzazione, l'equilibrata distribuzione, l'unitarieta', la globalita', la gradualita' e la priorita' degli interventi, e l'incremento dell'efficienza e dell'efficacia dei servizi socio-sanitari sul territorio regionale al fine di tutelare lo stato di salute e migliorare la qualita' della vita dei cittadini. Articolo 2 1. I Piani Socio-Sanitari Regionali triennali avranno validita' anche dopo l'approvazione del Piano nazionale, emanato in attuazione delle leggi 23 dicembre 1978, n. 833 e 23 ottobre 1985, n. 595, ed in ogni caso fino all'approvazione del successivo Piano socio-sanitario regionale. 2. La Regione adeguera' alla normativa nazionale le disposizioni della presente legge e dei Piani Socio-Sanitari con essa eventualmente in contrasto. Articolo 3 1. La Regione, nella specifica competenza dei suoi organi uniforma la propria attivita' regolamentare e di indirizzo, nonche' i propri atti e provvedimenti al Piano Socio-Sanitario, che ha efficacia di indirizzo, di prescrizione e di vincolo per tutte le attivita' in esso previste. 2. Gli Enti titolari di competenza o che comunque svolgano attivita' nel settore sanitario ed assistenziale uniformano i loro programmi e la loro attivita' ai contenuti ed agli indirizzi del Piano socio-sanitario regionale. 3. Ai contenuti e agli indirizzi del piano dovranno altresi' essere uniformate le determinazioni degli organi regionali di controllo.
CAPO II - Pianificazione socio-sanitaria regionale Articolo 4
1. Gli strumenti della pianificazione regionale sono: Articolo 5 1. La legge di piano contiene la disciplina delle procedure e degli strumenti di programmazione e della gestione del piano stesso; fissa gli obiettivi prioritari e le norme di finanziamento pluriennale. 2. La legge di piano, mediante appositi documenti operativi ed esecutivi allegati, fissa gli obiettivi specifici del triennio, fornisce indirizzi per le politiche inerenti le varie funzioni, le modalita' organizzative delle stesse ed individua i criteri per la definizione della rete dei servizi e presidi ed i criteri per il convenzionamento con presidi e servizi esterni alla rete. Articolo 6 1. La Giunta Regionale adotta i provvedimenti attuativi di propria competenza secondo quanto previsto dalla presente legge. 2. Le deliberazioni attuative, adottate per le singole funzioni o per loro raggruppamenti e per i progetti obiettivo, le azioni programmate e le politiche settoriali individuate dal PSSR, perseguono lo scopo di illustrare le scelte operative contenute nel PSSR e di fornire agli operatori un comune riferimento metodologico per l'attuazione operativa del PSSR. Articolo 7 1. Il Presidente della Giunta Regionale, sentito il parere di cui all'art. 2 della L.R. 4 luglio 1984, n. 30, presenta annualmente, entro il 31 luglio, al Consiglio Regionale, una relazione sullo stato di attuazione del Piano Socio-Sanitario Regionale, comprensiva delle informazioni richieste dall'ultimo comma dell'art. 49 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. 2. Ogni tre anni la relazione di cui al comma 1 del presente articolo viene integrata con le risultanze sulla situazione socio-sanitaria.
CAPO III - Programmazione Socio-Sanitaria Locale. Articolo 8
1. Gli strumenti della programmazione locale sono: Articolo 9 1. Il PAS e' lo strumento di attuazione della pianificazione regionale avente pari validita' del PSSR ed e' redatto in conformita' alla presente legge.
2. Il PAS contiene: 3. Il PAS individua altresi' le modalita' per il concorso degli organismi di volontariato e delle diverse forme di cooperazione alla realizzazione degli obiettivi di piano, in armonia con i principi dell'art. 45 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, con gli indirizzi della programmazione nazionale, con la normativa regionale vigente in materia. Articolo 10
1. Il PAS viene adottato mediante il seguente iter procedurale: 2. Il PAS puo' essere aggiornato. 3. La deliberazione relativa all'aggiornamento del PAS e sottoposta all'approvazione della Giunta Regionale con le modalita' e nei termini di cui al punto b) del comma 1 del presente articolo. Articolo 11 1. Al PAS e' data attuazione annualmente attraverso una specifica deliberazione da assumere obbligatoriamente dal Comitato di Gestione contestualmente all'adozione del bilancio di previsione, avente ad oggetto tutti gli interventi da concretizzarsi nell'anno di riferimento, con la quantificazione della relativa spesa, nei limiti delle risorse assegnate. 2. La deliberazione annuale puo' essere aggiornata contestualmente alle variazioni del bilancio di previsione. 3. In sede di prima applicazione della presente legge la deliberazione annuale e' approvata contestualmente al PAS. 4. Entro 60 giorni dal ricevimento la Giunta Regionale, previa verifica di congruita' al PAS, approva la deliberazione annuale apportando le eventuali variazioni necessarie. 5. L'approvazione da parte della Giunta Regionale costituisce autorizzazione per gli adempimenti soggetti ad autorizzazione da parte della medesima. 6. Restano ferme le competenze dell'Assemblea dell'Associazione dei Comuni o del Consiglio Comunale di Torino o dell'Assemblea Generale della Comunita' Montana nonche' del Consiglio Regionale per gli atti soggetti all'approvazione degli stessi. Articolo 12
1. La relazione annuale sull'andamento della gestione e sullo stato di attuazione del PAS costituisce strumento della programmazione locale:
2. La relazione annuale deve essere predisposta entro il 28 febbraio e deve contenere: 3. In sede di prima applicazione della presente legge la relazione annuale e' approvata contestualmente al PAS. 4. La relazione annuale viene trasmessa, ai fini conoscitivi, dal Presidente del Comitato di Gestione all'Assemblea dell'Associazione dei Comuni ovvero al Consiglio Comunale di Torino ovvero all'Assemblea della Comunita' Montana nonche' ai Comuni, alle Amministrazioni Provinciali, alle Organizzazioni sindacali, professionali e sociali operanti nel territorio, agli Enti pubblici e privati convenzionati con l'USSL. 5. Ogni tre anni la relazione di cui al presente articolo viene integrata con le risultanze sulla situazione socio-sanitaria. Articolo 13 1. Il PAS, la deliberazione annuale e la relazione annuale di cui ai precedenti articoli sono atti obbligatori dell'USSL e devono essere inviati alla Giunta Regionale entro 10 giorni dalla loro adozione. 2. I termini per l'adozione dei provvedimenti di cui al precedente comma 1 sono perentori. 3. In caso di inadempimento delle USSL entro i termini stabiliti dalla presente legge per l'adozione e l'invio degli atti di propria competenza, si applicano le misure sostitutive stabilite dall'art. 13 della legge 26 aprile 1982, n. 181, come modificato dall'art. 11, comma 10, del decreto legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638. 4. L'approvazione del PAS e della delibera annuale di attuazione costituiscono presupposto per l'erogazione delle quote del fondo sanitario regionale di parte corrente a destinazione vincolata e della quota del fondo sanitario regionale in conto capitale, fatta eccezione per la quota parte di cui all'art. 18, comma 2, della L.R. 3 settembre 1981, n. 42 e per l'erogazione della quota del fondo per la gestione dei servizi socio-assistenziali di cui all'art. 35, comma 2, della L.R. 23 agosto 1982, n. 20, modificata ed integrata.
CAPO IV - Procedure per la gestione del piano socio-sanitario regionale Articolo 14 1. Tutte le USSL, anche in attuazione dell'art. 13 della legge 26 aprile 1982, n. 181, sono sottoposte, nell'arco di validita' di due piani socio-sanitari Regionali triennali, ad una verifica presso la sede degli uffici e dei presidi sulla funzionalita' dei servizi e sui livelli di erogazione delle prestazioni da effettuarsi da parte della struttura regionale competente in materia di piano socio-sanitario, in collaborazione con le strutture competenti nelle singole materie sanitarie e socio-assistenziali. 2. Le modalita' della verifica di cui al comma 1 del presente articolo sono definite con deliberazione della Giunta Regionale, tenendo conto delle risultanze delle relazioni annuali delle USSL. 3. Restano ferme le competenze del Servizio Ispettivo Sanitario e finanziario sulla gestione delle USSL di cui alla L.R. 17 luglio 1986, n. 28. Articolo 15 1. Ogni variazione alla pianta organica del personale dipendente deve essere inserita nella deliberazione annuale di cui al precedente art. 11. 2. In relazione ad esigenze di carattere eccezionale ed indifferibile la Regione promuove presso le USSL interessate le procedure per le variazioni di cui al precedente comma 1 da approvarsi secondo le norme di legge. Articolo 16 1. Ogni variazione al piano delle convenzioni in vigore deve essere inserita nella deliberazione annuale di cui al precedente art. 11. 2. Nei casi in cui la legge prevede la stipula da parte delle USSL di convenzioni attuative di atti convenzionali stipulati dalla Regione con Enti diversi, le deliberazioni delle USSL sono sottoposte all'approvazione della Giunta Regionale, che provvede d'ufficio alle variazioni necessarie. Articolo 17 1. Le prestazioni specialistiche ambulatoriali in convenzionamento esterno sono a carico economico e finanziario della USSL presso la quale l'assistito ha effettuato la scelta del medico di base, che e' abilitata ad autorizzare la prestazione.
2. All'art. 10 della L.R. 3 settembre 1981, n. 42, viene aggiunto il seguente comma:
3. All'art. 11 della L.R. 3 settembre 1981, n. 42, vengono aggiunti i seguenti commi: Articolo 18
1. Il 1° comma, lett. b, dell'art. 2 della L.R. 3 settembre 1981, n. 42, viene integrato nei seguenti termini:
2. Il 2° comma dell'art. 4 della L.R. 3 settembre 1981, n. 42, e' cosi' sostituito:
3. Il 2° comma dell'art. 5 della L.R. 3 settembre 1981, n. 42, viene integrato nei seguenti termini:
4. Il testo dell'art. 8 della L.R. 3 settembre 1981, n. 42, viene cosi' sostituito:
La quota per la sanita' animale e l'igiene delle produzioni animali viene ripartita tra le USSL in base alla popolazione animale, pesata in funzione al diverso impegno richiesto ed alla sua dislocazione in territori di pianura, collina o montagna.
CAPO V - Procedure per la valutazione. Articolo 19 I flussi informativi derivanti da normative o atti di indirizzo nazionali e regionali costituiscono adempimento obbligatorio da parte delle USSL e devono essere trasmessi all'organo competente alla scadenza prevista. In caso di inadempienza si rinvia a quanto previsto dall'art. 13, comma 3, della presente legge. Articolo 20
1. La Giunta Regionale, in base allo stato di attivazione del sistema informativo socio-sanitario, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di piano, approva il sistema di indicatori per le valutazioni di efficienza e di efficacia dei servizi articolato in due parti:
2. Il sistema di indicatori deve prevedere altresi': 3. Gli indicatori da attivare obbligatoriamente costituiscono parte essenziale della relazione annuale di cui all'art. 12.
Articolo 21 La Giunta Regionale, in base allo stato di informatizzazione delle singole USSL, determina le modalita' di attuazione della contabilita' dei costi a livello locale con criteri di gradualita' ed in sintonia con la normativa nazionale.
Titolo II
CAPO I - Disposizioni generali
Articolo 22
1. Gli obiettivi generali del PSSR sono:
2. Gli obiettivi del PSSR sono perseguiti mediante una equilibrata e qualificata rete di servizi, concepita unitariamente per l'intero territorio regionale, che garantisce:
3. Il PSSR 1990-92 si basa su tre principi:
Articolo 23
La Regione e le USSL, nell'applicazione del PSSR, nei limiti delle possibilita' di intervento e delle risorse a disposizione, devono:
Articolo 24
Gli obiettivi generali di cui all'art. 23 della presente legge sono perseguiti mediante: 1. riorganizzazione della rete dei servizi e dei presidi finalizzata alla revisione istituzionale e funzionale del SSN e dei bacini territoriali delle USSL; 2. messa a regime dei distretti, con particolare attenzione allo sviluppo dei progetti-obiettivo, dell'assistenza domiciliare integrata e dell'educazione sanitaria; 3. superamento delle rigide settorializzazioni nell'attivita' delle singole USSL, facilitando i rapporti tra obiettivi, attivita' tecniche e loro organizzazione; 4. riorganizzazione dei rapporti tra i servizi di USSL diverse, per garantire il funzionamento complessivo del SSR a rete integrata;
5. sviluppo di una gestione delle funzioni socio-sanitarie per obiettivi e per progetti; 1. sviluppo della sanita' pubblica, compresa quella veterinaria; 2. riorganizzazione dell'attivita' specialistica ospedaliera ed extraospedaliera in modo unitario, con il dovuto rilievo al rapporto con l'assistenza di base; 3. sviluppo delle strutture intermedie di assistenza; 4. sviluppo del sistema di riabilitazione;
5. sviluppo delle strutture di formazione ed aggiornamento; 1. costituzione del gruppo di progetto; 2. individuazione del responsabile; 3. elaborazione del progetto secondo le indicazioni di piano; 4. assicurazione al progetto di adeguate risorse; 5. partecipazione, con funzioni consultive, del responsabile di progetto all'ufficio di direzione che esamina ed approva il progetto;
6. valutazione dell'attuazione del progetto e dei suoi risultati; 1. messa a regime dei flussi informativi, al fine dell'applicazione del sistema di indicatori e dello sviluppo delle attivita' di valutazione e sorveglianza epidemiologica, anche mediante adeguate soluzioni informatiche; 2. redazione obbligatoria del PAS, della delibera attuativa annuale e della relazione sullo stato di salute; 3. sviluppo di una politica del personale idonea a migliorare i servizi sotto il profilo della qualita' e dell'efficienza, ponendo specifica attenzione all'emergenza infermieri ed alle politiche rivolte al personale ausiliario di assistenza; 4. ampliamento delle attivita' di formazione di base in relazione al fabbisogno di operatori, incentivando l'accesso alle scuole infermieristiche; 5. sviluppo delle attivita' di aggiornamento obbligatorio, affiancando alla formazione tecnica, quella relazionale (al fine di migliorare i rapporti operatori-utenti) e quella manageriale; 6. sviluppo del controllo della qualita' dei servizi resi; 7. sviluppo del controllo sull'andamento della spesa, applicando la contabilita' dei costi e le analisi costi-efficacia; 8. promozione ed attuazione di ricerche finalizzate, secondo un programma strettamente ancorato al perseguimento degli obiettivi di piano.
Articolo 25
I progetti obiettivo e le azioni programmate del PSSR sono i seguenti:
1. tutela della salute degli anziani;
2. prevenzione degli handicap, riabilitazione e socializzazione dei disabili fisici, psichici e sensoriali;
3. tutela della salute mentale e risocializzazione dei soggetti affetti da disturbi mentali;
4. prevenzione delle tossicodipendenze e riabilitazione e reinserimento dei tossicodipendenti;
5. tutela della salute della donna, delle scelte consapevoli e responsabili di procreazione, della maternita'; lotta alla mortalita' infantile e tutela della salute dell'eta' evolutiva; prevenzione e cura delle malattie congenite ed ereditarie;
6. prevenzione, sorveglianza e controllo delle infezioni da virus HIV;
1. controllo sanitario sull'ambiente di vita e di lavoro, vigilanza igienica sugli alimenti, lotta alle sofisticazioni alimentari, vigilanza e prevenzione per la salute degli animali con riflessi per la salute umana;
2. azioni per le attivita' di riabilitazione, prevenzione, sorveglianza, controllo delle infezioni da virus HIV;
3. azioni nei casi di emergenza sanitaria;
4. lotta alle malattie neoplastiche;
5. lotta alle malattie cardiovascolari;
6. prevenzione e cura delle nefropatie croniche;
7. prevenzione e cura del diabete;
8. prevenzione e cura delle epatopatie croniche;
9. promozione e sviluppo dei trapianti di organi e di tessuti;
10. prevenzione, diagnosi e cura delle allergopatie;
11. tutela sanitaria delle attivita' sportive;
12. applicazione di tecniche informatiche alla medicina;
13. indirizzi per lo sviluppo di politiche attente ai problemi posti dell'emergere di forme vecchie e nuove di poverta'.
Articolo 26 1. In attuazione della normativa nazionale in materia di dotazioni organiche di personale dei presidi ospedalieri, costituisce parte integrante del PSSR per il triennio 1990-92 il provvedimento adottato dal Consiglio Regionale ai sensi dell'art. 1, punto 2, del D.M. 13 settembre 1988. 2. La dotazione organica del personale per singolo presidio ospedaliero e' definita sulla base delle indicazioni contenute nel D.M. 13 settembre 1988 e nel presente PSSR.
Articolo 27 1. Chiunque intenda aprire un presidio residenziale assistenziale deve essere in possesso dell'autorizzazione regionale al funzionamento. 2. L'autorizzazione e' rilasciata sulla base della verifica del rispetto degli indirizzi e dei criteri individuati dal PSSR ed e' altresi' subordinata all'osservanza delle normative vigenti. 3. A tal fine le domande vanno indirizzate alla USSL competente per territorio, che, previa verifica, provvede al rilascio dell'autorizzazione. 4. Eventuali variazioni dei presupposti che hanno dato luogo al rilascio dell'autorizzazione di cui al 1° comma del presente articolo comportano la relativa modifica della presente autorizzazione, previo espletamento delle medesime procedure. 5. La permanenza delle condizioni e dei requisiti che hanno dato luogo al rilascio dell'autorizzazione e' verificata mediante l'attivita' di vigilanza. 6. In caso di violazione della normativa nazionale e regionale vigente, la USSL procede alla sospensione, e, in caso di recidiva, alla revoca dell'autorizzazione. 7. Contro i provvedimenti di cui al presente articolo, adottati dall'Unita' socio-sanitaria locale, e' ammessa opposizione da parte dei soggetti aventi diritto, da presentarsi, entro 10 giorni dalla notifica, alla Giunta Regionale, che si pronuncera' entro 30 giorni dal ricevimento.
Articolo 28 1. Le autorizzazioni all'apertura e all'esercizio di residenze sanitarie assistenziali sono rilasciate dalla Giunta Regionale. 2. I progetti per la costruzione, l'ampliamento e la trasformazione di immobili, destinati all'attivita' di residenza sanitaria assistenziale e che saranno gestiti da persone fisiche o giuridiche private o Enti pubblici, devono essere approvati dalla Giunta Regionale. 3. L'autorizzazione e' concessa sulla base della verifica del rispetto dei criteri individuati dalla presente legge, dalle sue delibere attuative e dalla normativa vigente all'atto del rilascio. 4. Con il medesimo provvedimento di cui al comma 3 deve essere approvato il regolamento per l'organizzazione e il funzionamento della residenza sanitaria assistenziale. 5. Ai fini dei commi 1, 2, 3, 4 le domande, corredate dall'opportuna documentazione, sono indirizzate all'USSL competente per territorio, che, previo parere istruttorio, provvede alla loro trasmissione all'Amministrazione Regionale. 6. Qualsiasi variazione degli elementi che hanno formato oggetto dell'autorizzazione di cui sopra e' soggetta ad ulteriore autorizzazione della Giunta Regionale. 7. La permanenza delle condizioni e dei requisiti che hanno dato luogo all'autorizzazione e' verificata dall'USSL mediante l'attivita' di vigilanza. 8. La vigilanza sulle residenze sanitarie assistenziali viene esercitata dall'USSL, che provvede a segnalare al competente Settore dell'Amministrazione Regionale irregolarita', che possono comportare l'assunzione di provvedimenti di competenza della Giunta Regionale, fermo restando l'obbligo di verifica periodica.
Articolo 29
Sono approvati gli Allegati seguenti:
CAPO II - Norme di finanziamento pluriennale.
Articolo 30 1. Per il raggiungimento degli obiettivi della presente legge, secondo quanto stabilito dalle vigenti disposizioni legislative nazionali e regionali in ordine al finanziamento della spesa sanitaria e socio-assistenziale corrente, e' prevista una dotazione finanziaria per la parte corrente vincolata e per gli investimenti, distintamente per il settore sanita' e per quello socio-assistenziale. 2. I mezzi finanziari di cui al primo comma del presente articolo concorrono al finanziamento degli interventi previsti dal Piano, unitamente alle risorse rese disponibili dai progetti di riconversione realizzati dalle USSL, nonche' ad ogni altra risorsa destinata alla USSL ai sensi delle vigenti disposizioni legislative. 3. Il Consiglio Regionale provvede con propri atti ad assegnare le risorse necessarie all'attuazione degli interventi di cui al presente articolo, per il triennio di validita' del Piano e sulla base della valutazione della relazione annuale sull'andamento della gestione e sullo stato di attuazione del PAS.
Articolo 31
1. Alla dotazione del fondo di parte corrente a destinazione vincolata per il finanziamento dei programmi previsti dalla presente legge e riguardanti il settore sanitario concorrono: 2. L'ammontare delle risorse di parte corrente a destinazione vincolata per il settore sanitario necessarie al finanziamento dei programmi e determinato con apposito provvedimento amministrativo adottato dal Consiglio Regionale. 3. Alla dotazione del fondo di parte corrente a destinazione vincolata per il finanziamento dei programmi previsti dalla presente legge e riguardanti il settore socio-assistenziale concorrono il fondo per la gestione dei servizi socio-assistenziali di cui all'art. 34 della L.R. 23 agosto 1982, n. 20 e successive modificazioni e le quote finalizzate per le attivita' di formazione e vigilanza di cui all'art. 28 della L.R. medesima. 4. Alla ripartizione dei suddetti fondi globali fra i diversi programmi provvede il Consiglio Regionale in sede di approvazione della deliberazione di cui al comma 3 del precedente art. 30.
Articolo 32 1. Il Consiglio Regionale approva il programma decennale per gli investimenti nel settore sanitario e socio-assistenziale e lo stralcio relativo al triennio di validita' del Piano, in attuazione dell'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 e delle vigenti disposizioni nazionali e regionali.
2. Il programma di cui al precedente comma prevede: investimenti nel settore delle tecnologie per il trattamento automatico delle informazioni destinate sia a migliorare l'efficienza operativa del sistema che ad elevare la qualita' delle relazioni e delle informazioni fra cittadino e i servizi sanitari e socio-assistenziali. 3. Il Consiglio Regionale verifica annualmente lo stato di attuazione del programma degli interventi e con propria deliberazione adotta gli adeguamenti necessari del piano triennale e decennale.
Articolo 33
Al finanziamento del programma pluriennale degli interventi concorrono:
Articolo 34 1. La Regione, in relazione all'esigenza di adeguare la rete ospedaliera alle indicazioni del presente piano, puo' autorizzare le istituzioni sanitarie che erogano assistenza ospedaliera pubblica di cui agli artt. 41 e 43, secondo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 a contrarre mutui per l'adeguamento strutturale degli ospedali gestiti. 2. L'autorizzazione alla contrazione di mutui, anche ai fini della determinazione della dotazione finanziaria da corrispondere alle USSL per l'assistenza erogata dalle istituzioni sanitarie di cui al comma 1, e' prevista nell'ambito di apposita convenzione tra la Regione e gli Enti. 3. La Giunta Regionale e' autorizzata a prestare alle istituzioni sanitarie di cui al presente articolo, comma 1, garanzie fideiussorie, entro i limiti degli stanziamenti di bilancio annualmente fissati con le leggi di approvazione dei bilanci, per le necessita di finanziamento di cui al precedente comma 2.
CAPO III - Presidi sanitari delle USSL ex art. 43 della legge 23 dicembre 1978, n. 833
Articolo 35 1. Ai sensi dell'art. 43 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, ai fini di promuovere il potenziamento di alcune specifiche attivita' riabilitative di particolare rilievo sanitario, sia in regime degenziale, a ciclo continuo e diurno, sia in regime ambulatoriale, in osservanza degli obiettivi fissati dal PSSR, le case di cura "Ausiliatrice" "S. Camillo" e "Istituto Beata Vergine della Consolata" che hanno gia' presentato istanza di riconoscimento, fanno parte della rete ospedaliera regionale e sono riconosciuti presidi rispettivamente delle USSL TO IV, TO VIII e 27. 2. Gli Enti titolari dei presidi surrichiamati conservano l'autonomia giuridica amministrativa e sono soggetti alla disciplina della L.R. 14 gennaio 1987, n. 5. 3. Apposite convenzioni tra le USSL TO IV, TO VIII e 27 ed i presidi interessati, nel rispetto dell'autonomia tecnico funzionale del singolo presidio, definiranno i rapporti e le integrazioni dei servizi e delle prestazioni con quelli degli ospedali gestiti direttamente dalle USSL. 4. Le convenzioni saranno stipulate sulla base dello schema-tipo approvato con D.P.C.M. 20 ottobre 1988. 5. Il definitivo riconoscimento a presidio della istituzione sopra indicata avverra' su riconferma dell'istanza da presentarsi dalle istituzioni stesse entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge regionale.
CAPO IV - Norme transitorie
Articolo 36 In sede di prima applicazione della presente legge il termine per la presentazione del PAS da parte delle USSL, previsto al comma 1. dell'art. 10, e' fissato in 120 giorni dall'entrata in vigore della stessa.
Articolo 37 1. Entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i gestori dei presidi socio-assistenziali che rientrano nella tipologia delle residenze sanitarie assistenziali prevista dall'Allegato I del presente PSSR, gia' autorizzati ai sensi degli artt. 23 e 24 della L.R. 3 agosto 1982, n. 20, come modificati dagli artt. 22 e 23 della L.R. 3 maggio 1985, n. 59, devono presentare domanda per la concessione dell'autorizzazione di cui al comma 1 dell'art. 28. 2. Fino alla concessione dell'autorizzazione di cui al precedente comma 1 rimangono valide le autorizzazioni gia' concesse. 3. Le USSL sono tenute a comunicare alla Regione, Assessorato alla Sanita', previe le opportune verifiche, le autorizzazioni gia' rilasciate e le registrazioni effettuate a norma degli articoli sopra citati a favore dei presidi che rientrano in tutto o in parte nella tipologia delle residenze sanitarie assistenziali, entro 6 mesi dall'entrata in vigore del PSSR. Allegato A. Atto in allegato: Piano Socio-Sanitario Regionale per il Triennio 1990-92
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