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Legge Regionale - 29 aprile 1985, n. 49
"Diritto allo studio - Modalita' per l'esercizio delle funzioni di assistenza scolastica attribuite ai Comuni a norma dell'art. 45 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, ed attuazione di progetti regionali." "Bollettino Ufficiale del 3 maggio 1985, n. 19"
Oggetto. Fino all'emanazione della legge quadro nazionale, le funzioni amministrative relative all'assistenza scolastica, indicate nell'articolo 42 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, ed attribuite ai Comuni, ai sensi dell'articolo 45 del D.P.R. citato, sono disciplinate dalla presente legge.
Finalità. Gli interventi di cui alla presente legge hanno il fine di contribuire a rendere effettivo il diritto allo studio, secondo i principi di cui agli articoli 3 e 34 della Costituzione e all'articolo 4 dello Statuto regionale.
Essi, pertanto, sono diretti a favorire: Nel quadro degli interventi di cui sopra, particolare riguardo assume il recupero e l'integrazione scolastica e sociale degli alunni colpiti da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali.
Interventi.
Gli interventi di cui al precedente articolo 2, sono:
Destinatari. Gli interventi di cui all'articolo 3 sono attuati in favore degli alunni delle scuole materne, dell'obbligo e secondarie superiori, statali e non statali, e dei frequentanti i corsi per adulti.
Contribuzione degli utenti. I destinatari degli interventi di cui all'articolo 3 usufruiscono degli interventi stessi, nell'ambito delle vigenti disposizioni, e contribuiscono alla copertura finanziaria dei relativi costi, in rapporto alle proprie condizioni economiche. I Comuni individuano le fasce di reddito, le fasce di contribuzione e quelle di esenzione. Sono esentati dalla contribuzione gli alunni delle scuole materne e dell'obbligo che versano in condizione di particolare disagio. Possono essere esentati dalla contribuzione gli studenti capaci e meritevoli che frequentano le scuole secondarie e superiori e i corsi per adulti volti al conseguimento di titoli di studio, che versano in condizioni di particolare disagio.
Compiti della Regione.
Al fine di conseguire le finalita' della presente legge, la Regione:
Criteri di riparto dei fondi regionali.
La Giunta Regionale, con deliberazione da adottarsi nei tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente in materia di finanza locale, provvede a ripartire tra i Comuni, le Comunita' Montane ed i Consorzi di Comuni il fondo disponibile per gli interventi indicati alla lettera a) del precedente articolo 3, di cui alla lettera a) del successivo articolo 11, sulla base dei seguenti parametri: La Giunta Regionale, attraverso i competenti uffici, verifica la congruita' e l'economicita' della gestione dei servizi di cui alle precedenti lettere a) e b), al fine di perseguire la migliore ed equilibrata rispondenza alle esigenze locali, dipendenti, per i trasporti, dalla dislocazione delle scuole rispetto alla popolazione scolastica, dalle condizioni orografiche del territorio, dai mezzi utilizzabili, dal numero degli alunni da trasportare e, per le mense, dalle condizioni socio-economiche e dalla presenza di attivita' scolastiche di tempo pieno e di tempo prolungato. Le somme assegnate ai sensi delle precedenti lettere a) e b) comportano per gli Enti locali territoriali vincolo di destinazione agli specifici servizi sopraindicati. La suddivisione parametrica, utilizzata dalla Giunta Regionale ai fini del riparto della quota residua, di cui alla precedente lettera c), non costituisce, invece, vincolo di destinazione per i programmi comunali formulati per l'attuazione degli interventi previsti alla lettera a) del precedente articolo 3. La Giunta Regionale, sentita la competente Commissione consiliare, puo' attuare interventi straordinari in caso di necessita' ed emergenze particolari, utilizzando fondi di cui alla lettera b) del successivo articolo 11.
Progetti regionali.
La Giunta Regionale, entro il 30 giugno di ogni anno, anche sulla base di proposte formulate da Enti locali territoriali, organismi scolastici, Enti ed Istituzioni culturali, sentito il parere della competente Commissione consiliare, utilizzando fondi di cui alla lettera b) del successivo articolo 11, approva un programma di progetti regionali volti a favorire: Il programma sara' coordinato dalla Giunta Regionale, d'intesa con gli Enti locali territoriali interessati, e la gestione dei progetti potra' essere demandata ai soggetti proponenti.
Compiti dei Comuni. I Comuni, singoli od associati, o le Comunita' Montane esercitano le funzioni di cui all'articolo 42 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, ed attuano gli interventi di cui all'articolo 3 della presente legge, sulla base degli indirizzi regionali, delle risorse disponibili, delle specifiche esigenze locali e delle eventuali intese intervenute tra i Comuni. Per la formazione dei programmi di intervento, gli Enti locali di cui al precedente comma, dovranno sentire i rappresentanti delle istituzioni scolastiche presenti sul loro territorio, nonche' tener conto delle proposte di cui al successivo articolo 10. I Comuni devono garantire, rispetto agli interventi di cui alla presente legge, e nell'ambito dello stesso ordine e grado di scuole, la parita' degli alunni in eguale condizione di bisogno, indipendentemente dalla frequenza di scuole statali o di scuole non statali. Per l'attuazione ed il coordinamento degli interventi di cui alla presente legge, i Comuni possono stipulare, con le istituzioni scolastiche non statali, convenzioni che prevedono modalita' di erogazione e di rendicontazione, senza tuttavia interferire nell'espletamento delle funzioni scolastiche svolte dalle istituzioni suddette nell'ambito della vigente legislazione statale. La gestione degli interventi e' compito dei Comuni nel cui territorio hanno sede le scuole, fatti salvi accordi diversi che possono intervenire fra i Comuni dell'ambito distrettuale o interdistrettuale, per particolari esigenze di funzionalita' ed economicita' degli interventi; la Regione riconosce le intese intervenute tra i Comuni. I Comuni devono, inoltre, trasmettere alla Regione, entro il 31 gennaio di ogni anno, una relazione sull'attivita' svolta nell'anno precedente, con rendiconto sull'utilizzazione del contributo regionale ed idonea documentazione delle spese sostenute per il trasporto alunni, nonche' fornire alla Regione tutte le notizie utili per la determinazione del contributo regionale.
Funzioni dei Consigli scolastici distrettuali. I Consigli scolastici distrettuali, in attuazione delle proprie competenze di cui all'articolo 12 del D.P.R. 21 maggio 1974, n. 416, formulano, per il proprio ambito territoriale, proposte di intervento sulla base delle esigenze del sistema scolastico, trasmettendole ai Comuni compresi nel proprio territorio, alla Unita' Socio Sanitaria Locale e alla Regione per quanto di competenza. L'eventuale non accoglimento da parte dei Comuni delle proposte suddette nella formulazione dei programmi di intervento, deve essere opportunamente motivato.
Finanziamento degli interventi
Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati per l'anno finanziario 1985, in lire 34.511.000.000, si provvede, mediante una riduzione di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa, dello stanziamento di cui al capitolo n. 11900 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1985, e mediante l'istituzione, nello stato di previsione medesimo, di appositi capitoli con le seguenti denominazioni: Le spese per gli anni finanziari 1986 e successivi, saranno stabilite con le leggi di approvazione dei relativi bilanci. Il Presidente della Giunta Regionale e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
Abrogazione. Sono abrogate le leggi regionali 2 settembre 1974, n. 27 e 4 giugno 1975, n. 39. |