Deliberazione della Giunta Regionale - 22 febbraio 1993, n. 24-23032
"Presidi socio-assistenziali a carattere sperimentale".
A relazione dell'Assessore Bergoglio:
Allo scopo di rispondere sempre meglio, agli effettivi bisogni delle persone con la previsione di servizi capaci di cogliere e soddisfare la domanda espressa che risulta sempre più variegata ed articolata, sia per quel che concerne le esigenze cui rispondere, sia per quanto attiene la tipologia dei portatori di tali esigenze, si propone di individuare, tra i presidi socio-assistenziali, una nuova tipologia di struttura denominata "struttura sperimentale".
Si intende per struttura sperimentale quella struttura che, pur non rientrando in una delle tipologie previste dalla D.G.R. n. 38 - 16335 del 29/6/92, può offrire nuove e valide risposte ai bisogni di cittadini che si trovino in condizioni di privazione, di dipendenza e di difficoltà a maturare, recuperare o mantenere la propria autonomia.
Detta struttura dovrà essere in possesso dell'autorizzazione regionale al funzionamento (art. 27 L.R. 37/90) e, qualora sia già funzionante e autorizzata, l'ente gestore è tenuto a richiedere all'U.S.S.L. competente la conferma dell'autorizzazione.
L'U.S.S.L., ai fini del rilascio o della conferma dell'autorizzazione al funzionamento, valuterà di volta in volta, sentito il parere dell'Assessorato regionale competente, il progetto assistenziale proposto dalla struttura, la congruità della dotazione quali quantitativa del personale impiegato, nonché la idoneità strutturale del presidio, tenendo conto, per quanto riguarda quest'ultimo aspetto, di quanto previsto dalla D.G.R. n. 38-16335 del 29/6/92.
Rientrano tra le strutture a carattere sperimentale quelle denominate casa-famiglia. Dette strutture accolgono persone con caratteristiche diverse, prive di ambiente familiare idoneo, allo scopo di garantire un contesto di vita caratterizzato da un clima di disponibilità affettiva con rapporti individualizzati per assicurare sviluppo e maturazione affettiva, educazione, mantenimento, assistenza, partecipazione alla vita sociale. La casa-famiglia assicura, tra l'altro, ospitalità, organizzazione della vita quotidiana di tipo familiare, attività volte alla risocializzazione e al reinserimento sociale, assistenza alle principali funzioni della vita quotidiana. Il personale deve essere composto da due persone, preferibilmente una figura maschile e una figura femminile, adeguatamente formate, che svolgono funzioni genitoriali. Accanto a tali figure possono essere impiegati dei volontari e/o obiettori di coscienza, adeguatamente formati, che garantiscano una presenza continuativa e stabile, a tempo pieno o a tempo parziale. La capacità ricettiva, .di norma, non può superare le 6 unità, e deve essere determinata tenendo conto delle necessità del mantenimento di rapporti personali tra ospite e figure di riferimento, della compatibilità delle persone accolte, delle caratteristiche e dimensioni strutturali della casa.famiglia.
Vista la L.R. 37/90;
Visto l'art. 3 lettera d della L.R. 20/82 modificata ed integrata;
Vista la D.G.R. 38-16335 del 29/6/1992;
a) di riconoscere quali presidi socio-assistenziali le strutture sperimentali aventi le caratteristiche indicate in premessa;
b) di sottoporle al regime autorizzativo di cui all'art. 27 della L.R. 37/90;
c) di considerarle convenzionabili anche ai sensi di quanto disposto dalle deliberazioni del Consiglio Regionale attuative del D.P.C.M. 8/8/85 quando svolgano attività a rilievo sanitario previste dal decreto stesso.