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Legge Regionale - 9 maggio 1997, n. 22.
"Modifiche alla Legge Regionale - 14 giugno 1993, n. 28 - Misure straordinarie per incentivare l'occupazione mediante la promozione e il sostegno di nuove iniziative imprenditoriali e per l'inserimento in nuovi posti di lavoro rivolti a soggetti svantaggiati". "Bollettino Ufficiale 14 maggio 1997, n. 19" Testo tratto dal sito della Regione Piemonte, Banca Dati Arianna Modifica dell'articolo 2 della Legge Regionale 14 giugno 1993, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni.
1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 14 giugno 1993, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni e' sostituita dalla seguente:
2. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 28/1993 e successive modifiche ed integrazioni e' sostituita dalla seguente:
Modifica dell'articolo 3 della Legge Regionale 28/1993 e successive modifiche ed integrazioni.
1. L'articolo 3 della l.r. 28/1993 e successive modifiche ed integrazioni e' sostituito dal seguente:
2. I soggetti di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), e) devono essere residenti in Piemonte da almeno ventiquattro mesi rispetto alla data di presentazione della domanda. 3. Nel caso di societa' di persone, almeno il 60 per cento dei soci e del capitale deve appartenere ad una o piu' delle categorie previste dal comma 1, lettere a), b), c), d), e), f). 4. Nel caso di societa' di capitali, almeno il 60 per cento dei soci deve appartenere ad almeno una delle categorie previste dal comma 1, lettere a), b), c), d), e), f) ed almeno l'80 per cento del capitale deve essere sottoscritto da soci nelle medesime condizioni. 5. Le imprese devono avere sede legale e amministrativa nella Regione. Analogamente, l'attivita' oggetto dell'intervento agevolativo deve essere allocata in Piemonte. 6. La composizione delle imprese beneficiarie deve permanere, nei limiti indicati ai commi 3 e 4, nei tre anni successivi alla data di concessione delle agevolazioni previste dalla presente legge. Pertanto, in tale periodo, i soci per i quali vi sia stato scioglimento del rapporto sociale che alteri la composizione sopra riportata, dovranno essere sostituiti con altri parimenti in possesso dei requisiti di legge e l'apporto di capitale dovra' rispettare le percentuali previste. La nuova composizione dovra' essere comunicata entro sessanta giorni alla Regione, in caso di inadempienza i benefici di legge verranno revocati. 7. La Giunta regionale, con atto deliberativo da assumersi entro il 31 ottobre di ogni anno, provvede, anche avvalendosi delle rilevazioni effettuate in ordine alla situazione del mercato del lavoro piemontese, a definire la ripartizione dei fondi previsti per l'assegnazione dei contributi e dei finanziamenti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a), b), c)". Modifica dell'articolo 4 della Legge Regionale 28/1993 e successive modifiche ed integrazioni.
1. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 28/1993 e successive modifiche ed integrazioni e' sostituita dalla seguente:
2. Il comma 2 dell'articolo 4 della l.r. 28/1993 e successive modifiche ed integrazioni e' sostituito dal seguente:
3. I commi 4 e 5 dell'articolo 4 della l.r. 28/1993 e successive modifiche ed integrazioni sono abrogati. Modifica dell'articolo 6 della Legge Regionale 28/1993 e successive modifiche ed integrazioni.
1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 28/ 1993 e successive modifiche ed integrazioni e' sostituita dalla seguente:
2. Il comma 2 dell'articolo 6 della l.r. 28/1993 e successive modifiche ed integrazioni e' sostituito dal seguente:
3. Il comma 5 dell'articolo 6 della l.r. 28/1993 e successive modifiche ed integrazioni e' sostituito dal seguente:
4. Il comma 6 dell'articolo 6 della l.r. 28/1993 e successive modifiche ed integrazioni e' sostituito dal seguente:
Aggiunta dell'art. 6 bis alla l.r. 28/1993 e successive modifiche ed integrazioni
1. Dopo l'articolo 6 della l.r. 28/1993 e successive modifiche ed integrazioni e' inserito il seguente:
2. Le imprese ammesse ai benefici previsti dalla presente legge dovranno autocertificare l'avvenuto adempimento a tutti gli obblighi e agli impegni assunti ai fini dell'ottenimento dei precitati benefici, secondo le modalita' che saranno stabilite dalla deliberazione prevista all'articolo 6. 3. La Giunta regionale puo' effettuare, nel corso dei tre anni successivi alla erogazione dei contributi e dei finanziamenti, ulteriori verifiche dello stato di attuazione dei progetti presentati, richiedendo alle imprese beneficiarie informazioni, presentazioni di documenti e disponendo, se necessario, appositi controlli. 4. La Giunta regionale, ove rilevi gravi inadempienze delle imprese beneficiarie, ovvero che i contributi ed i finanziamenti concessi non siano stati utilizzati conformemente alle finalita' indicate nei progetti di cui all'articolo 6 ed alle modalita' fissate nella deliberazione di concessione, o comunque risulti impossibile il loro utilizzo per l'attuazione di tali progetti, puo' disporre la cessazione o la revoca dei benefici". Modifica dell'articolo 7 della Legge Regionale 28/1993 e successive modifiche ed integrazioni.
1. L'articolo 7 della l.r. 28/1993 e successive modifiche ed integrazioni e' sostituito dal seguente:
2. E' istituito il Comitato tecnico. 3. Il Comitato tecnico e' costituito con deliberazione della Giunta regionale, sentita la Commissione del Consiglio regionale competente in materia di nomine e dura in carica trentasei mesi; scade con lo scioglimento del Consiglio regionale ed esercita, anche dopo la scadenza, le funzioni ad esso attribuite dalla legge fino al suo rinnovo.
4. Il Comitato tecnico e' composto da:
5. Le sedute del Comitato tecnico sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei suoi componenti; i pareri sono assunti con la maggioranza dei presenti alla riunione. 6. Il Presidente, secondo criteri stabiliti preventivamente dal Comitato tecnico, designa uno o piu' relatori per ogni singola domanda, tra gli esperti di cui al comma 3, lett. b) e c). 7. Ai membri del Comitato tecnico di cui al comma 3, lettera c), sono riconosciuti, per ogni seduta, i compensi di cui alla legge regionale 2 luglio 1976, n. 33 (Compensi ai componenti di commissioni, consigli, comitati e collegi operanti presso l'Amministrazione regionale) e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' un compenso determinato per ogni singolo caso trattato, con la deliberazione di nomina del Comitato tecnico sulla base dell'articolo 8 della legge regionale 25 gennaio 1988, n. 6 (Norme relative allo svolgimento di collaborazioni nell'ambito dell'attivita' dell'amministrazione regionale) e successive modificazioni. Il numero dei casi trattati da ogni componente e' attestato dal Presidente del Comitato. 8. I membri del Comitato tecnico di cui al comma 3, lettere b) e c) possono essere revocati in caso di inadempienza, su proposta motivata del Presidente del Comitato stesso, con deliberazione della Giunta regionale. 9. La Giunta regionale ed il Comitato tecnico possono valersi altresi', ove richiesto da particolari e motivate esigenze tecniche di istruttoria, della collaborazione e della consulenza degli enti strumentali regionali, che non abbiano partecipato alla predisposizione del progetto di sviluppo in esame. 10. Agli oneri di funzionamento del Comitato tecnico si provvede ai sensi della l.r. 33/1976. Alle spese relative alle collaborazioni di cui al comma 6 si provvede ai sensi della l.r. 6/1988 e successive modificazioni".
Modifica dell'articolo 8 della Legge Regionale 28/1993 e successive modifiche ed integrazioni.
1. Il comma 2 dell'articolo 8 della l.r. 28/1993 e successive modifiche ed integrazioni e' sostituito dal seguente:
2. La lettera b) del comma 3 dell'articolo 8 della l.r. 28/1993 e successive modifiche ed integrazioni e' sostituita dalla seguente:
3. Al comma 3 dell'articolo 8 della l.r. 28/1993 e successive modifiche ed integrazioni viene aggiunta, in fine, la seguente lettera:
Modifica dell'articolo 13 della Legge Regiomale 28/1993 e successive modifiche ed integrazioni.
1. L'articolo 13 della l.r. 28/1993 e successive modifiche ed integrazioni e' sostituito dal seguente:
1. Per essere ammessi a fruire degli incentivi di cui al titolo III, le imprese e gli Enti pubblici economici di cui all'articolo 12 devono impegnarsi ad assumere con rapporto di lavoro a tempo indeterminato soggetti appartenenti alle seguenti categorie:
2. Il contributo per l'assunzione dei soggetti di cui al comma 1 lettere d), e) e f) e' attribuito anche in deroga alle percentuali obbligatorie previste dalla vigente normativa in materia di collocamento. 3. Il contributo per l'assunzione dei soggetti di cui al comma 1 lettere a), b), c) e d) e' pari a lire 20 milioni se di sesso maschile e a lire 23 milioni se di sesso femminile. 4. Il contributo per l'assunzione dei soggetti di cui al comma 1 lettere e) e f) e' pari a lire 30 milioni se di sesso maschile e a lire 33 milioni se di sesso femminile. 5. Qualora l'incentivazione sia rivolta all'instaurazione di rapporti part-time a tempo indeterminato, la stessa sara' commisurata alle effettive ore di lavoro mensili. 6. Non sono ammesse a contributo le assunzioni del coniuge, dei parenti entro il quarto grado, e degli affini del titolare dell'impresa, nonche' degli amministratori e dei soci in caso di societa' od Enti pubblici economici. E' fatta salva la possibilita' per le imprese cooperative di inoltrare richiesta di contributo per l'assunzione dei soci lavoratori purche' non sussista rapporto di parentela o affinita' entro il quarto grado tra questi e gli amministratori della cooperativa. I soci lavoratori dovranno comunque essere impegnati in modo continuativo nell'attivita' lavorativa ed inquadrati a condizioni non peggiorative rispetto a quanto previsto nei relativi contratti di categoria. 7. Le assunzioni avvengono nel rispetto della normativa statale in materia di collocamento. 8. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, puo' con atto deliberativo individuare altre categorie di soggetti interessati, in relazione alla situazione del mercato del lavoro in Piemonte. 9. La deliberazione del Consiglio regionale ha efficacia temporale limitata a due anni, con facolta' di procedere al suo aggiornamento entro il mese di febbraio dell'anno successivo alla sua scadenza". Abrogazione dell'articolo 14 della Legge Regionale 28/1993 e successive modifiche ed integrazioni. 1. L'articolo 14 della l.r. 28/1993 e successive modifiche ed integrazioni e' abrogato. Modifica dell'articolo 15 della Legge Regionale 28/1993 e successive modifiche ed integrazioni.
1. L'articolo 15 della l.r. 28/1993 e successive modifiche ed integrazioni e' sostituito dal seguente:
1. Ai sensi dell'articolo 8 della legge 29 marzo 1985, n. 113 (Aggiornamento della disciplina del collocamento al lavoro e del rapporto di lavoro dei centralinisti non vedenti), la Regione Piemonte provvede ad un rimborso al datore di lavoro interessato delle trasformazioni tecniche dei centralini finalizzate alla possibilita' di impiego dei non vedenti e della fornitura di strumenti adeguati all'espletamento delle mansioni di centralinista telefonico.
2. Al datore di lavoro che impiega lavoratori con handicap fisico motorio in modo tale da consentire loro di esprimere una capacita' lavorativa piena al pari degli altri lavoratori, viene riconosciuto un rimborso delle spese affrontate rispettivamente per:
3. I rimborsi non possono superare nel loro ammontare complessivo la somma di lire 25 milioni lordi e saranno erogati su presentazione di copia autentica dei documenti giustificativi comprovanti le relative spese". Modifica dell'articolo 16 della Legge Reginale 28/1993 e successive modifiche ed integrazioni.
1. Il comma 2 dell'articolo 16 della l.r. 28/1993 e successive modifiche ed integrazioni e' sostituito dal seguente:
2. Il comma 7 dell'articolo 16 della l.r. 28/1993 e successive modifiche ed integrazioni e' abrogato.
3. Il comma 8 dell'articolo 16 della l.r. 28/1993 e successive modifiche ed integrazioni e' sostituito dal seguente:
4. Dopo il comma 8 dell'articolo 16 della l.r. 28/1993 e successive modifiche ed integrazioni e' aggiunto il seguente:
Modifica dell'articolo 18 della Legge Regionale 28/1993 e successive modifiche ed integrazioni.
1. L'articolo 18 della l.r. 28/1993 e successive modifiche ed integrazioni e' sostituito dal seguente:
1. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente per materia, approva, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, una deliberazione in cui sono individuate:
2. La deliberazione della Giunta regionale, con la stessa procedura, puo' essere aggiornata di anno in anno e comunque entro il mese di marzo". Modifica dell'articolo 20 della Legge Regionale 28/1993 e successive modifiche ed integrazioni.
1. Il comma 2 dell'articolo 20 della l.r. 28/1993 e successive modifiche ed integrazioni e' sostituito dal seguente:
Norma finanziaria. 1. La dotazione dei capitoli n. 11172, 11173, 11176, 20156, e' quella definita con il provvedimento generale di rifinanziamento di cui alla legge regionale 24 marzo 1997, n. 16. 2. La denominazione del capitolo n. 11172 e' cosi' modificata: "Contributi in capitale alle imprese per l'avvio di progetti di impresa". 3. La denominazione del capitolo n. 11176 e' cosi' modificata: "Interventi in capitale per il sostegno all'impiego dei soggetti non vedenti e dei portatori di handicap fisico motorio". 4. La dotazione del capitolo n. 11178 e' incrementata di lire 1100 milioni cui si provvede mediante riduzione di pari importo del capitolo n. 15960.
5. La dotazione del capitolo n. 20155 e' incrementata di lire 4.500
milioni cui si provvede mediante:
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