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Legge Regionale - 24 gennaio 1995, n. 10.
"Ordinamento, organizzazione e funzionamento delle Aziende Sanitarie Regionali". "Bollettino Ufficiale 25 gennaio 1995, supplemento speciale al n. 4" Testo tratto dal sito della Regione Piemonte, Banca Dati Arianna
Titolo I
Articolo 1
1. In attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, che nella legge s'intende richiamato con la parola decreto legislativo, sono finalita' della legge:
Titolo II
Articolo 2 1. Sono soggetti istituzionali del Servizio Sanitario Regionale la Regione e le Aziende Sanitarie regionali. 2. I Comuni, singoli od associati, partecipano alla definizione ed alla realizzazione degli obiettivi del Servizio Sanitario Regionale concorrendo, in particolare, alla programmazione socio Sanitaria ed alla messa a disposizione di risorse per la gestione integrata delle attivita' in campo socio Sanitario. 3. Le Province concorrono alla predisposizione del Piano socio Sanitario Regionale (PSSR) secondo modalita' previste dalle norme regionali di programmazione socio Sanitaria. 4. Le Universita' concorrono alla predisposizione del PSSR ed alla gestione in convenzione di attivita' di formazione e di assistenza Sanitaria secondo quanto previsto dai protocolli d'intesa di cui al successivo articolo 5. 5. Concorrono inoltre alle finalita' del Servizio Sanitario Regionale le istituzioni Sanitarie pubbliche e private accreditate. Gli Enti assistenziali pubblici, gli organismi di volontariato e le associazioni di autotutela dei cittadini concorrono alle medesime finalita', con le modalita' previste dalle leggi regionali.
Articolo 3 1. La Regione svolge funzioni di programmazione, indirizzo e coordinamento nei confronti delle Aziende Sanitarie regionali, le supporta e controlla in fase di attuazione. 2. La Regione provvede, con proprio atto legislativo, ad una revisione del modello organizzativo delle strutture preposte alla gestione delle competenze regionali in materia di sanita', al fine di realizzare una completa e proficua collaborazione tra Regione e Aziende Sanitarie per il corretto espletamento delle rispettive funzioni.
3. Fatte salve le competenze del Consiglio Regionale, la Giunta Regionale:
4. La Giunta Regionale provvede al riparto del finanziamento di parte corrente con le modalita' stabilite dall'articolo 1 della legge regionale approvata dal Consiglio Regionale il 13 dicembre 1994 "Finanziamento, gestione patrimoniale ed economico finanziaria delle Unita' Sanitarie Locali e delle Aziende Ospedaliere". 5. Nulla e' innovato per quanto riguarda le procedure concernenti i provvedimenti autorizzativi, prescrittivi e di concessione previsti dalla normativa vigente.
Articolo 4 1. Le Aziende Sanitarie regionali assicurano la tutela della salute psico fisica della popolazione attraverso l'erogazione delle prestazioni contemplate dai livelli uniformi di assistenza stabiliti dal Piano Sanitario Nazionale (PSN) e da quelli definiti dal Piano socio Sanitario Regionale (PSSR).
2. In particolare: 1. delle attivita' Sanitarie, ivi comprese quelle di prevenzione di cui all'articolo 7 del decreto legislativo; 2. delle attivita' socio assistenziali a rilievo Sanitario; 3. delle attivita' di assistenza sociale la cui gestione sia attribuita, in base a delega, dagli Enti Locali, che assicurano il finanziamento ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo;
4. erogando le prestazioni tramite le articolazioni funzionali di distretto socio Sanitario di base, nonche' tramite le strutture Sanitarie a gestione diretta e le strutture Sanitarie pubbliche e private accreditate;
1. le prestazioni di ricovero; 3. Le USL, per assicurare i livelli assistenziali individuati dalla programmazione nazionale e regionale, stipulano convenzioni con le AO in relazione alle prestazioni di assistenza Sanitaria specialistica, secondo le indicazioni fornite dalla Giunta Regionale ai sensi dell'articolo 3, comma 3.
Articolo 5
1. La Giunta Regionale e l'Universita', ai sensi del decreto legislativo e nell'ambito del PSSR vigente, stipulano appositi protocolli di intesa:
2. La Giunta Regionale istituisce la commissione paritetica Regione-Universita' con compiti propositivi per la predisposizione dei protocolli di intesa e per la verifica sull'attuazione degli stessi. 3. La Commissione e' formata da rappresentanti dell'Universita' e della Regione, che designa i propri secondo la normativa regionale vigente in materia di nomine.
4. I protocolli d'intesa, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 6 del decreto legislativo e dagli atti della programmazione regionale nonche' tenuto conto delle finalita' istituzionali dei contraenti, indirizzano e vincolano, nelle aree indicate, i successivi accordi convenzionali tra le AO e le Universita', attraverso l'individuazione:
1. criteri per la determinazione dei volumi reciproci delle prestazioni assistenziali erogabili dai contraenti, distinti tra attivita' di ricovero ed attivita' specialistiche ambulatoriali, tenuto conto delle esigenze istituzionali proprie dell'Universita' e del Servizio Sanitario Regionale; 2. criteri per la riconduzione di tali volumi reciproci a quelli di valorizzazione economica delle attivita' relative; 3. criteri per la riconduzione di tale valorizzazione economica alla consistenza ed alla tipologia delle strutture organizzative proprie dei contraenti;
4. criteri per l'individuazione di attivita' Sanitarie finalizzate alla maggiore qualificazione dei Servizi erogati, individuati dalle parti contraenti;
1. criteri per la determinazione degli apporti reciproci, tenuto conto del fabbisogno formativo delle strutture del Servizio Sanitario Regionale; 2. criteri per l'individuazione e l'organizzazione, sulla base degli ordinamenti didattici vigenti, delle scuole e dei corsi di formazione; 3. criteri per la ripartizione degli oneri. 4. Le materie per le quali, ai sensi dell'articolo 4, comma 6, del decreto legislativo, e' necessaria l'acquisizione del parere della facolta' di medicina, sono concordate nell'ambito dei protocolli d'intesa.
Articolo 6 1. I Comuni concorrono all'indirizzo e al controllo delle attivita' delle USL, secondo quanto previsto dal decreto legislativo e nei modi indicati all'articolo 15. 2. I Comuni, singoli od associati, e le Comunita' Montane possono concordare con l'USL competente per territorio, forme di assistenza Sanitaria e socio Sanitaria che integrino i livelli di assistenza stabiliti dalla Regione, o che concorrano ad assicurare una costante integrazione tra Servizi sanitari e socio assistenziali e tra questi e altre attivita' territoriali di competenza degli Enti Locali (con riferimento particolare alle attivita' educative e scolastiche, all'educazione ambientale ed alle politiche giovanili). I relativi costi verranno sostenuti interamente dai Comuni singoli od associati, e dalle Comunita' Montane proponenti con finanziamento a carico dei propri bilanci, fatta salva la possibilita' di accordo nell'ambito di convenzioni di cui al successivo comma 4, che prevedano la messa a disposizione reciproca di risorse professionali ed operative, allo scopo di favorire vantaggiose forme di collaborazione. 3. Allo scopo di rendere possibile il massimo livello di integrazione tra i Servizi sanitari, i Servizi socio assistenziali ed altre attivita' sociali ed educative presenti nel territorio, possono essere stipulate convenzioni tra le USL, le Comunita' Montane ed i Comuni, singoli od associati; le convenzioni dovranno prevedere la costituzione di organismi per la consultazione fra i diversi Enti e per l'organizzazione integrata tra le attivita'. 4. I rapporti tra i Comuni e le Comunita' Montane, da un lato, e le USL dall'altro, previsti dai precedenti commi 2 e 3, vengono regolati da apposite convenzioni conformi ad una convenzione tipo adottata dalla Giunta Regionale entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. 5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 3 della L.R. 39/1994, le Province concorrono alla predisposizione dei Piani sanitari regionali (PSR) secondo le modalita' che saranno stabilite dalla legge regionale di programmazione Sanitaria. In particolare le Province contribuiscono alla definizione della Localizzazione delle maggiori infrastrutture Sanitarie.
Articolo 7 1. Le Comunita' Montane sono investite di funzioni programmatorie in ordine allo sviluppo socio economico dei rispettivi territori. Al fine di assicurare un efficace raccordo tra la programmazione delle Comunita' Montane, ai sensi dell'articolo 29 legge 8 giugno 1990, n. 142, e quella delle USL di riferimento, vengono individuate dalla Giunta Regionale forme permanenti di reciproca consultazione fra gli Enti suddetti anche a livello dei distretti socio sanitari di base.
Articolo 8 1. Le Organizzazioni sindacali (OS), le organizzazioni maggiormente rappresentative delle forze sociali e degli operatori sanitari, gli organismi di volontariato e di cooperazione, le associazioni di autotutela dei diritti dei cittadini possono intervenire, in via consultiva, al processo di programmazione regionale e alla programmazione attuativa delle USL, secondo le modalita' che saranno definite dalla Giunta Regionale.
Articolo 9 1. Sono organi dell'Azienda Sanitaria Regionale il Direttore Generale ed il Collegio dei Revisori.
Articolo 10 1. Al Direttore Generale spettano tutti i poteri di gestione delle Aziende Sanitarie regionali, nonche' la rappresentanza legale delle medesime. 2. Al Direttore Generale competono altresi' gli adempimenti attribuitigli dalla normativa statale e regionale. 3. Il Direttore Generale esercita le proprie funzioni direttamente ovvero delegandole al Direttore amministrativo o al Direttore Sanitario.
4. Sono comunque riservati al Direttore Generale i seguenti atti:
5. Nei casi di assenza o impedimento, il Direttore Generale puo' delegare al Direttore amministrativo o al Direttore Sanitario, l'adozione degli atti di cui al comma 4, ad esclusione dei provvedimenti di nomina e sospensione di cui alla lettera a).
Articolo 11 1. Alla nomina del Direttore Generale provvede la Giunta Regionale nei termini e con le modalita' stabilite dalla normativa nazionale e regionale di riferimento. 2. I direttori Generali delle AO: San Giovanni Battista di Torino, San Luigi di Orbassano e Maggiore della Carita' di Novara, sono nominati d'intesa con il Rettore dell'Universita'. 3. La Giunta Regionale, ai fini della nomina di cui ai commi 1 e 2, puo' avvalersi di tre esperti nella materia ovvero di una agenzia di Servizi, accreditata a livello nazionale, per la consulenza, la formazione e la selezione dei quadri e dirigenti Aziendali. 4. L'efficacia della nomina e' subordinata alla stipula di apposito contratto quinquennale di diritto privato, tra il Presidente della Giunta Regionale ed il Direttore Generale nominato. La stipula del contratto deve intervenire entro quindici giorni dalla nomina e, comunque, entro sessanta giorni dalla vacanza dell'ufficio. 5. Gli oneri derivanti dall'applicazione del contratto sono a carico del bilancio dell'Azienda; sono altresi' a carico del bilancio dell'Azienda gli oneri di cui all'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo. Non puo' gravare sul bilancio dell'Azienda altro onere a titolo di compenso o rimborso spese per il Direttore Generale, salvo quelli espressamente previsti dalla legislazione vigente di riferimento. 6. Decorsi cinque anni dalla stipula del contratto, il rapporto di lavoro si risolve. 7. La Giunta Regionale, trenta giorni prima della scadenza del termine di cui al comma 6, puo', valutato l'operato del Direttore Generale, procedere, con provvedimento motivato alla conferma dell'incarico ed alla stipula del nuovo contratto. Al rinnovo del contratto del Direttore Generale delle AO di cui al comma 2, si procede previa intesa con il Rettore dell'Universita'. 8. In attuazione dell'articolo 1, comma 6, del decreto legge 27 agosto 1994, n. 512, convertito con legge 17 ottobre 1994, n. 590, la Giunta Regionale, trascorso un anno dalla nomina, dispone, con provvedimento motivato, la conferma dell'incarico o la risoluzione del relativo contratto.
Articolo 12 1. L'accertamento delle condizioni di incompatibilita' del Direttore Generale al momento della nomina spetta alla Giunta Regionale. Il rilievo di eventuali incompatibilita' e' contestato, in qualunque momento, al Direttore Generale, dal Presidente della Giunta Regionale; il Direttore Generale, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, provvede a rimuoverne le cause, dandone notizia al Presidente della Giunta Regionale. Decorso tale termine senza che le cause siano rimosse, il Direttore Generale e' dichiarato decaduto. 2. La sussistenza o la sopravvenienza degli impedimenti di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo, e' sempre causa di decadenza del Direttore Generale dalla nomina.
3. Cause di decadenza dalla nomina di Direttore Generale sono anche:
4. La decadenza del Direttore Generale puo' essere dichiarata, previa diffida, anche in caso di mancato rispetto dei termini previsti dalla legge regionale di programmazione Sanitaria per gli adempimenti concernenti la predisposizione degli atti di programmazione locale, degli atti di bilancio ed in prima applicazione, per la mancata adozione del Piano di organizzazione nel termine fissato all'articolo 16. 5. Nei casi di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 la Giunta Regionale delibera la decadenza entro quindici giorni. Al Direttore Generale subentra il Direttore piu' anziano per eta' tra il Direttore amministrativo e Sanitario, fino alla nomina del nuovo Direttore Generale. Il subentro opera anche nel caso di vacanza dell'ufficio. 6. Nei casi di ritardata adozione degli atti di cui al comma 4, il contratto di lavoro del Direttore Generale prevede che il compenso pattuito venga decurtato della meta' per il periodo di durata del ritardo. 7. Nei casi di decadenza o vacanza dell'ufficio, in alternativa al subentro del Direttore piu' anziano fino alla nomina del nuovo Direttore Generale, la Giunta Regionale puo' procedere, in via eccezionale, al commissariamento dell'Azienda mediante la nomina di un commissario. Il commissario resta in carica fino alla nomina del nuovo Direttore Generale. 8. Della decadenza del Direttore Generale della USL nonche' dei casi di commissariamento, e' data informazione alla Conferenza dei Sindaci o dei Presidenti delle Circoscrizioni di cui all'articolo 15 e al Consiglio Regionale. 9. Per le AO di cui all'articolo 11, comma 2, il Presidente della Giunta Regionale informa il Rettore dell'Universita' delle dichiarazioni di decadenza nei casi previsti ai commi 1, 2 e 3 lettere a), b) e d). Le dichiarazioni di decadenza nei casi previsti ai commi 3, lettera c) e 4, sono effettuate dalla Giunta Regionale previo parere del Rettore dell'Universita'. Al commissariamento Aziendale la Giunta Regionale provvede informando preliminarmente il Rettore dell'Universita'. 10. La dichiarazione di decadenza dalla nomina e' sempre motivo di risoluzione del contratto.
Articolo 13
1. Il Collegio dei Revisori delle USL e' composto da tre membri designati, rispettivamente:
2. Il Collegio dei Revisori delle AO e' composto da tre membri di cui due designati dalla Giunta Regionale e uno dal Ministero del tesoro. 3. Nelle USL e nelle AO, il cui bilancio di previsione comporti un volume di spesa di parte corrente superiore a duecento miliardi, il Collegio dei Revisori e' integrato da altri due membri, dei quali uno designato dalla Giunta Regionale ed uno designato dal Ministero del tesoro.
4. I Revisori, ad eccezione di quelli designati dal Ministero del tesoro a norma dell'articolo 3, comma 13, del decreto legislativo, sono scelti tra i Revisori contabili iscritti nel registro previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88. Non possono far parte del collegio:
5. Il Collegio dei Revisori e' nominato dal Direttore Generale. Il provvedimento di nomina e' notificato, entro tre giorni, ai componenti del Collegio nonche' alle amministrazioni che hanno provveduto alle designazioni di competenza. 6. Il Collegio dei Revisori, nella prima seduta, convocata dal Direttore Generale entro cinque giorni dal provvedimento di nomina, elegge il Presidente. Nel caso di assenza o impedimento del Presidente le relative funzioni sono esercitate dal componente piu' anziano di eta'. 7. Il Collegio dei Revisori dura in carica cinque anni.I revisori possono essere riconfermati. 8. In caso del venir meno di uno o piu' componenti del Collegio dei Revisori, per scadenza del mandato, decadenza, dimissioni, o per altre cause, il Direttore Generale provvede, entro i tre giorni successivi, ad inoltrare richiesta alle amministrazioni competenti per la relativa sostituzione. In caso di venir meno di piu' di due componenti, il Collegio deve essere interamente ricostituito. 9. Qualora il Collegio non sia stato ricostituito nel termine di trenta giorni dal verificarsi dell'evento che ne determina la cessazione, per inerzia del Direttore Generale ovvero dei soggetti tenuti alle designazioni, il Collegio e' costituito in via straordinaria dalla Giunta Regionale a norma dell'articolo 3, comma 13, del decreto legislativo. Il Collegio straordinario cessa le proprie funzioni all'atto dell'insediamento del Collegio ordinario. 10. Il Collegio dei Revisori si riunisce almeno una volta al mese. Le sedute sono convocate dal Presidente del Collegio, su propria iniziativa o su richiesta scritta e motivata di almeno altri due componenti. Le convocazioni sono effettuate, per iscritto almeno cinque giorni prima di quello stabilito per la seduta, con l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della seduta stessa nonche' degli argomenti iscritti all'ordine del giorno. In caso di urgenza, il Collegio puo' essere convocato anche telegraficamente con un preavviso di almeno ventiquattro ore. 11. Il componente che, senza giustificato motivo, non partecipi nel corso dell'esercizio a tre sedute consecutive, decade dalla carica. Decade altresi' il componente la cui assenza, ancorche' giustificata, si protragga oltre tre mesi. La decadenza e' dichiarata dal Direttore Generale su richiesta motivata degli altri componenti in carica. 12. Le deliberazioni del Collegio dei Revisori sono adottate a maggioranza. In caso di parita', prevale il voto del Presidente. Di ogni riunione viene redatto processo verbale, sottoscritto dagli intervenuti. Il componente dissenziente deve far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso. 13. Ai membri del Collegio dei Revisori spetta una indennita' annua lorda pari al 10 per cento degli emolumenti del Direttore Generale. Al Presidente del Collegio spetta una maggiorazione pari al 20 per cento di quella fissata per gli altri componenti. Ai membri del Collegio dei Revisori spetta, altresi', il rimborso delle spese di viaggio sostenute per lo svolgimento dell'incarico, nella misura prevista per i dirigenti regionali.
Articolo 14 1. Il Collegio dei Revisori vigila sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti e verifica la regolarita' amministrativa contabile dell'USL o della AO.
2. Il Collegio in particolare:
3. Gli atti deliberativi individuati alla lettera b) del comma 2 sono trasmessi al Collegio dei Revisori almeno cinque giorni prima della pubblicazione nell'albo dell'Azienda. 4. Entro quindici giorni dal ricevimento dell'atto, il Collegio dei Revisori notifica al Direttore amministrativo gli eventuali rilievi. Il mancato inoltro di rilievi entro tale termine equivale a riscontro positivo. 5. Relativamente agli atti di bilancio il Collegio dei Revisori redige, entro quindici giorni dal loro ricevimento, apposita relazione. 6. I Revisori possono, in qualsiasi momento, procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo presso gli uffici e le strutture dell'Azienda e prendere visione di tutti gli atti amministrativi e contabili. 7. Qualora dalle attivita' di vigilanza e di verifica effettuate a norma del presente articolo emergano gravi irregolarita' nella gestione o questa presenti situazioni di disavanzo, il Collegio dei Revisori ne da' immediata comunicazione al Presidente della Giunta Regionale.
Articolo 15 1. Le funzioni di indirizzo e controllo di cui all'articolo 3, comma 14, del decreto legislativo sono esercitate dalla Conferenza dei Sindaci tramite una rappresentanza costituita nel suo seno da non piu' di cinque componenti, nominati dalla Conferenza medesima.
2. La Conferenza dei Sindaci provvede con proprio regolamento a disciplinare:
3. La disciplina dei criteri di composizione della rappresentanza dovra' tener conto:
4. Qualora l'ambito territoriale di riferimento comprenda un numero di Comuni pari o inferiori a cinque, la nomina della rappresentanza e' facoltativa. 5. Per le USL torinesi valgono le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, intendendosi sostituita alla Conferenza dei Sindaci, la Conferenza dei Presidenti delle Circoscrizioni di riferimento territoriale. In tal caso la Conferenza e' presieduta dal Sindaco o suo delegato. 6. Gli oneri per l'esercizio delle funzioni delle Conferenze di cui al presente articolo sono a carico delle USL interessate.
Titolo III
Articolo 16 1. Alle Aziende Sanitarie regionali e' attribuita la piena autonomia nel quadro di quanto previsto dalla legge e dalle direttive approvate dalla Giunta Regionale entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge, previa comunicazione alla competente Commissione consiliare.
2. Le direttive di cui al comma 1 devono essere formulate sulla base dei seguenti principi:
2. previsione per le attivita' infermieristiche, tecnico Sanitarie e di riabilitazione, di strutture organizzative dotate di autonomia tecnico funzionale e di specifiche modalita' di collegamento con il Direttore Sanitario dell'Azienda.
3. Il Direttore Generale, entro i novanta giorni successivi all'emanazione delle direttive di cui al comma 1, predispone il piano di organizzazione dell'Azienda che:
4. Il Direttore Generale, con provvedimento motivato allegato all'atto di approvazione del bilancio, dispone le eventuali modifiche del Piano di organizzazione, nel rispetto della vigente normativa.
Articolo 17
1. Il Direttore Generale assicura le funzioni di alta direzione dell'Azienda e a questo fine:
2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 il Direttore Generale si avvale del Direttore Sanitario e del Direttore amministrativo. 3. Per il supporto delle proprie funzioni di alta direzione, il Direttore Generale, con proprio provvedimento, puo' avvalersi di professionalita' specifiche o di nuclei operativi appositamente costituiti in uffici di staff, anche a carattere temporaneo, con il possibile ricorso a consulenze esterne ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del D.Lgs. n. 29/1993 e successive modificazioni ed integrazioni, quando la specifica competenza non risulta presente in Azienda.
Articolo 18 1. Il Direttore Sanitario e' nominato dal Direttore Generale con provvedimento motivato. La nomina e' fatta sulla base delle norme di cui al decreto legislativo. 2. Il Direttore Sanitario coadiuva il Direttore Generale nel governo dell'Azienda, fornendogli pareri obbligatori sugli atti relativi alle materie di competenza. Svolge attivita' di indirizzo, coordinamento e supporto nei confronti dei responsabili delle strutture dell'Azienda, con riferimento agli aspetti organizzativi e igienico sanitari e ai programmi di intervento di area specifica a tutela della salute, al fine di garantire l'integrazione fra le strutture Aziendali. Collabora al controllo di gestione dell'Azienda ed al controllo di qualita' dei Servizi e delle prestazioni erogate. Assicura l'integrazione fra le attivita' ambulatoriali ospedaliere e territoriali. Assume, nelle AO, la responsabilita' diretta delle funzioni organizzative ed igienico Sanitarie del presidio ospedaliero. 3. Al rapporto di lavoro del Direttore Sanitario si applica la disciplina prevista per il Direttore Generale, fatta eccezione per quanto riguarda il caso di incompatibilita' previsto all'ultimo periodo dell'articolo 3, comma 9 del decreto legislativo. 4. Il Direttore Sanitario cessa dall'incarico entro tre mesi dalla data di nomina del nuovo Direttore Generale e puo' essere riconfermato.
5. Il Direttore Generale, con provvedimento motivato, dichiara la decadenza del Direttore Sanitario nei casi di sopravvenienza di una delle cause di incompatibilita' o di natura penale previste dal decreto legislativo nonche' in caso di assenza o impedimento superiore a sei mesi. Il Direttore Generale, sempre con provvedimento motivato e previa contestazione degli addebiti, puo' sospendere, per la durata massima di sei mesi il Direttore Sanitario nei seguenti casi:
6. Nei casi di particolare gravita', ovvero qualora le inadempienze che abbiano determinato la sospensione siano reiterate, il Direttore Generale puo' disporre, con identiche modalita', la revoca del Direttore Sanitario.
Articolo 19 1. Il Direttore amministrativo e' nominato dal Direttore Generale con provvedimento motivato. La nomina e' fatta sulla base delle disposizioni di cui al decreto legislativo. 2. Il Direttore amministrativo coadiuva il Direttore Generale nel governo dell'Azienda, fornendogli pareri obbligatori sugli atti relativi alle materie di competenza. Svolge attivita' di indirizzo, coordinamento e supporto nei confronti dei responsabili delle strutture Aziendali, con riferimento agli aspetti gestionali amministrativi. Collabora al controllo di gestione dell'Azienda. 3. Al rapporto di lavoro del Direttore amministrativo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 18, commi 3, 4, 5 e 6.
Articolo 20 1. Il Consiglio dei sanitari e' organismo elettivo delle Aziende Sanitarie con funzioni di consulenza tecnico Sanitaria ed e' presieduto dal Direttore Sanitario. 2. La Giunta Regionale, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge, emana direttive per disciplinare le modalita' di elezione, la composizione ed il funzionamento del Consiglio dei sanitari, sulla base di quanto stabilito dall'articolo 3, comma 12, del decreto legislativo. 3. Nella composizione del Consiglio dei sanitari dell'Azienda in cui insiste la prevalenza del corso formativo del triennio clinico della facolta' di medicina deve essere assicurata la presenza delle componenti universitarie in rapporto alla consistenza numerica delle stesse. 4. Il Consiglio dei sanitari fornisce il parere di cui all'articolo 3, comma 12, del decreto legislativo entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della richiesta.
Articolo 21
1. Le AO si articolano nella direzione Generale di cui all'articolo 17 e nelle direzioni operative individuate con i criteri elencati:
2. Il Direttore Generale dell'AO, su proposta del Direttore Sanitario e sentito il Consiglio dei sanitari, provvede alla definizione dei dipartimenti ospedalieri.
3. La definizione dei dipartimenti avviene in funzione del tipo di attivita' effettuata e delle modalita' con cui tale attivita' viene svolta. I dipartimenti possono essere:
4. Una unita' operativa non puo' far parte, al tempo stesso, di dipartimenti strutturali diversi. 5. I dipartimenti strutturali sono obbligatori fra unita' operative omologhe dello stesso presidio ospedaliero.
6. Sono finalita' del dipartimento:
7. Il dipartimento ospedaliero e' diretto da uno dei dirigenti sanitari di secondo livello delle unita' operative interessate, nominato dal Direttore Generale con provvedimento motivato, su proposta del Direttore Sanitario. I responsabili di dipartimento sono coordinati dal Direttore Sanitario dell'Azienda ospedaliera. Il responsabile di dipartimento assicura il raggiungimento delle finalita' di cui al comma 6, ed in particolare il coordinamento fra le unita' operative che lo compongono ed il rispetto delle risorse finanziarie assegnate. 8. La Giunta Regionale emana direttive, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, per disciplinare le modalita' di funzionamento del dipartimento ospedaliero. 9. Qualora l'AO sia costituita da piu' presidi, il Direttore Generale, su proposta del Direttore Sanitario, individua, per ogni presidio o gruppi di presidi funzionalmente accorpati, un dirigente Sanitario, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 17 del decreto legislativo, quale responsabile della direzione operativa del presidio stesso. 10. Il Direttore Generale dell'AO puo' individuare specifica struttura organizzativa per lo svolgimento delle funzioni di supporto tecnico logistico alberghiero. 11. In ogni presidio ospedaliero facente capo all'Azienda e' attivato un poliambulatorio, il cui responsabile e' nominato dal Direttore Generale su proposta del Direttore Sanitario. Il responsabile del poliambulatorio assicura l'organizzazione delle attivita' diagnostico terapeutiche e ne controlla la qualita'.
Articolo 22
1. L'USL si articola nella direzione Generale di cui all'articolo 17 e in direzioni operative, individuate con i seguenti criteri:
2. I presidi ospedalieri, eventualmente accorpati ai fini funzionali, i distretti socio sanitari ed i Servizi del dipartimento di prevenzione di cui all'articolo 23, sono strutture operative dell'USL. 3. Le attivita' Sanitarie all'interno dei presidi ospedalieri sono organizzate secondo quanto previsto all'articolo 21.
Articolo 23 1. Il dipartimento di prevenzione e' la struttura dell'USL che opera in stretto coordinamento con il Direttore Sanitario e che e' preposta all'organizzazione ed alla promozione, nel territorio di competenza, delle attivita' di tutela della salute della popolazione e in particolare, al controllo ed alla rimozione dei fattori di rischio.
2. Sono finalita' del dipartimento di prevenzione:
3. Il dipartimento di prevenzione e' articolato almeno nei seguenti Servizi: 1. sanita' animale; 2. igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati; 3. igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche. 4. Ferme restando le attribuzioni, quali autorita' Sanitarie, del Sindaco e del Presidente della Giunta Regionale previste dalle vigenti norme, le funzioni amministrative in materia di igiene, sanita' pubblica e veterinaria delle USL sono attribuite al dipartimento di prevenzione. 5. Il Direttore Generale nomina il responsabile del dipartimento di prevenzione, su proposta del Direttore Sanitario, scegliendolo tra i responsabili dei Servizi di cui al comma 3. Il responsabile del dipartimento conserva la direzione del proprio Servizio. 6. Il dirigente preposto al dipartimento di prevenzione e' responsabile dell'assetto organizzativo complessivo della struttura, integra obiettivi, attivita', risorse delle diverse unita' operative, con un'azione di programmazione, coordinamento e controllo. Al responsabile del dipartimento spetta la gestione delle risorse attribuite e la direzione degli operatori, assegnati dalla direzione Generale, al fine del raggiungimento degli obiettivi prefissati. 7. Il dipartimento di prevenzione o i Servizi nei quali si articola possono svolgere, sulla base di indirizzi regionali e di accordi e programmi concordati tra le Aziende Sanitarie interessate, funzioni a favore di piu' USL. 8. La Giunta Regionale emana direttive per disciplinare le modalita' di raccordo funzionale, all'interno dell'USL tra dipartimento di prevenzione e distretti socio sanitari. 9. Con provvedimento della Giunta Regionale verranno altresi' disciplinati i rapporti fra i dipartimenti di prevenzione, Province e Agenzia Regionale per la protezione ambientale di cui al decreto legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito con modificazioni dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61. 10. La Giunta Regionale, con atto adottato sulla base delle norme regionali di programmazione Sanitaria, individua le modalita' di raccordo funzionale fra i dipartimenti di prevenzione e gli istituti zooprofilattici per il coordinamento dell'attivita' di sanita' pubblica veterinaria.
Articolo 24 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4 della L.R. 39/1994, il distretto socio Sanitario costituisce struttura operativa dell'USL. 2. Il Direttore Generale, su proposta del Direttore Sanitario e sentito il Consiglio dei sanitari, nomina il responsabile del distretto, scegliendolo fra il personale di livello dirigenziale in possesso di laurea e di comprovata capacita' organizzativa. 3. Al responsabile del distretto e' assegnata una specifica dotazione finanziaria, nella quale sono contabilizzate tutte le prestazioni richieste o comunque erogate a favore dei residenti dell'ambito territoriale di competenza. 4. Le risorse umane, tecnologiche ed operative necessarie per la produzione ed erogazione dei Servizi di competenza del distretto sono attribuite al responsabile del distretto, che ne dispone per il raggiungimento degli obiettivi prefissati.
Articolo 25 1. Le Aziende Sanitarie forniscono all'Assessorato regionale competente in materia di sanita', nei tempi e con le modalita' stabilite dallo stesso per il sistema informativo Sanitario Regionale, tutte le informazioni necessarie per la valutazione delle loro attivita'. 2. Il Direttore Generale, nell'ambito delle funzioni di supporto della direzione Generale di cui al comma 3 dell'articolo 17, istituisce una apposita struttura di controllo interno come previsto dall'articolo 20 del D.Lgs. n. 29/1993 e successive modificazioni ed integrazioni, per la verifica, mediante valutazioni comparative dei costi, dei rendimenti e dei risultati, della corretta ed economica gestione delle risorse attribuite ed introitate nonche' dell'imparzialita' e del buon funzionamento dell'azione amministrativa.
3. La Regione esercita la vigilanza e il controllo sull'attivita' delle Aziende Sanitarie mediante:
Articolo 26
1 L'articolo 1 della L.R. 31/1992 e' sostituito dal seguente:
Articolo 27
1. Il comma 1 dell'articolo 2 della L.R. 31/1992 e' sostituito dal seguente:
Articolo 28.
1. L'articolo 3 della L.R. 31/1992 e' sostituito dal seguente:
1. Gli atti sottoposti al controllo della Giunta Regionale devono essere trasmessi al settore regionale competente, al fine dell'istruttoria entro quindici giorni dalla loro adozione a pena di decadenza. Le procedure e le modalita' operative per la relativa trasmissione sono disciplinate con provvedimento della Giunta Regionale. 2. Gli atti, non soggetti al controllo e non dichiarati immediatamente esecutivi, sono efficaci trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione all'albo della sede dell'Azienda Sanitaria.".
Articolo 29
1. Il comma 1 dell'articolo 4 della L.R. 31/1992 e' sostituito dal seguente:
Articolo 30
1. Il comma 2 dell'articolo 5 della L.R. 31/1992 e' sostituito dal seguente:
Articolo 31
1. L'articolo 6 della L.R. 31/1992 e' sostituito dal seguente:
1. La Giunta Regionale, entro i termini stabiliti per l'esercizio delle funzioni di controllo, puo':
2. Le decisioni di cui al comma 1 e la richiesta di chiarimenti e/o di elementi integrativi di giudizio di cui al comma 2 dell'articolo 5 sono comunicate all'Azienda Sanitaria interessata entro la scadenza del termine di controllo a mezzo di telegramma, fonogramma, telefax o posta elettronica. La comunicazione contiene il testo integrale del dispositivo del provvedimento. 3. Il testo integrale del provvedimento della Giunta Regionale, ad esclusione di provvedimenti di approvazione, e' comunicato entro trenta giorni all'Azienda Sanitaria interessata."
Articolo 32 1. Il termine "Unita' socio Sanitaria locale" (USSL) e' sostituito nell'intero articolato della L.R. 31/1992 dal termine "Azienda Sanitaria".
Articolo 33 1. La Regione allo scopo di garantire la qualita' dell'assistenza nei confronti della Generalita' dei cittadini adotta in via ordinaria il metodo della verifica e revisione della qualita' e del numero delle prestazioni, nonche' del loro costo.
2. Per la realizzazione del metodo di verifica e revisione della qualita' e del numero complessivo delle prestazioni la Giunta Regionale:
3. La relazione annuale sull'attuazione del piano socio Sanitario Regionale fornisce al Consiglio Regionale gli elementi di conoscenza necessari a valutare i livelli di efficacia e di efficienza raggiunti in relazione agli indicatori generali di cui al comma 2, lettera a).
Articolo 34 1. La Giunta Regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge, recepito obbligatoriamente il parere della Commisione consiliare competente, emana direttive che garantiscano la partecipazione e la tutela dei diritti dei cittadini ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo e della legge 7 agosto 1990, n. 241. 2. I direttori Generali delle Aziende Sanitarie definiscono, sentiti gli organismi di volontariato e le associazioni di autotutela dei diritti dei cittadini, le modalita' e i tempi di raccolta e valutazione delle loro osservazioni in merito alla gestione dei Servizi ed all'erogazione delle prestazioni.
3. Presso ciascuna Azienda Sanitaria e' istituito, in posizione di staff alla direzione Generale, un ufficio per i rapporti con l'utenza, nel quale saranno chiamati ad operare dipendenti dell'Azienda stessa, con le seguenti funzioni:
4. Ulteriori disposizioni sull'organizzazione e sul funzionamento dell'ufficio potranno essere impartite dalla Giunta Regionale in sede di emanazione delle direttive di cui al comma 1.
Titolo IV
Articolo 35
1. Fino all'approvazione regionale degli organigrammi Aziendali previsti dall'articolo 16, comma 3, le Piante organiche (PO) delle Aziende Sanitarie sono determinate nel modo seguente:
2. Il Direttore Generale, entro novanta giorni dall'approvazione regionale dell'organigramma Aziendale, provvede all'assegnazione definitiva del personale, tenendo conto della corrispondenza fra le funzioni di cui all'articolo 4 della legge regionale 23 aprile 1990, n. 47, e quelle attribuite alle nuove strutture comunque definite nonche' dei compiti gia' formalmente assegnati al personale. 3. Qualora si configurino situazioni soprannumerarie, l'assegnazione definitiva avviene, per le figure dirigenziali, su designazione del Direttore Generale e, per il restante personale, con le modalita' previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 35, comma 1, punto a) del D.Lgs. n. 29/1993 ovvero, in sua mancanza, sulla base di specifiche graduatorie che tengano conto dell'anzianita' maturata nella posizione funzionale di inquadramento e della volonta' espressa dall'interessato. 4. Per situazione soprannumeraria s'intende l'esubero di personale provvisoriamente assegnato rispetto all'organico complessivo con riferimento alle singole posizioni funzionali. 5. Indipendentemente da quanto previsto nelle emanande disposizioni regionali attuative del D.Lgs. n. 29/1993 e successive modificazioni ed integrazioni, sui criteri per l'attuazione della mobilita' del personale in esubero, al personale risultato in soprannumero e gia' appartenente alle USSL cui e' subentrata una pluralita' di Aziende Sanitarie, e' riconosciuto diritto di assegnazione ai posti vacanti di pari posizione funzionale e disciplina, presso le nuove aziende subentranti. 6. Fino all'approvazione del piano di organizzazione di cui all'articolo 16, resta in vigore il regolamento dei Servizi adottato in attuazione della L.R. n. 47/1990, per la parte compatibile con quanto disposto dall'ultimo periodo del comma 7 dell'articolo 3 del decreto legislativo e fatta salva la possibilita' di procedere all'unificazione funzionale di determinati Servizi e delle relative responsabilita'. 7. Il Direttore Generale, perdurando il regime transitorio di cui all'articolo 17, comma 11, del decreto legislativo ed in assenza di personale medico che abbia conseguito l'idoneita' in "Igiene e organizzazione dei Servizi ospedalieri", individua, su proposta del Direttore Sanitario, il dirigente Sanitario responsabile della direzione operativa del presidio ospedaliero o dei presidi funzionalmente accorpati fra coloro che siano in possesso dei requisiti per l'ammissione agli esami di idoneita' nazionale per la medesima disciplina.
Articolo 36 1. Fino all'entrata in vigore della legge e della revisione dell'organizzazione dei Servizi psichiatrici da attuarsi in conformita' con quanto previsto dalla L.R. n. 39/1994 e dalla presente legge, continua a trovare applicazione la legge regionale 23 ottobre 1989 n. 61. 2. Qualora, per effetto del mutato ambito territoriale delle USL o dell'intervenuta aziendalizzazione di taluni presidi ospedalieri, venga meno la corrispondenza fra i bacini di utenza, rispettivamente serviti dai Servizi dipartimentali psichiatrici e dalle nuove Aziende Sanitarie, si provvede, fra Azienda ove e' ubicata la struttura dipartimentale e Azienda cui pertiene la popolazione servita, alla stipula di convenzione, diretta a far gravare, su quest'ultima, il costo del Servizio erogato.
Articolo 37 1. Fino all'adeguamento del PSSR secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 5, del decreto legislativo , lo strumento della programmazione locale consiste nel programma di attivita' annuale. Tale programma deve essere adottato dal Direttore Generale entro sessanta giorni dalla sua nomina e deve contenere l'indicazione di tutti gli interventi da concretizzarsi nell'anno 1995, con la quantificazione della relativa spesa.
Articolo 38 1. Fino all'approvazione del piano di organizzazione di cui all'articolo 16 da parte dei direttori Generali delle USL torinesi sono attribuite alle USL nelle quali sono confluite le cessate USSL subcomunali le funzioni sovrazonali da queste precedentemente svolte a bacino di attivita' cittadino ed extracittadino e dalle stesse gestito in attuazione delle norme regionali e delle deliberazioni comunali relative al decentramento della disciolta USSL Torino 1/23. 2. Per la gestione di tali attivita' verranno attribuiti specifici finanziamenti alle Aziende USL in cui sono confluiti i Servizi delle USSL cessate.
Articolo 39 1. Dall'entrata in vigore della presente legge, il controllo sugli atti delle USSL adottati dal Commissario straordinario ed individuati ai sensi dell'articolo 4, comma 8, della legge n. 412/1991, nonche' sul conto consuntivo per l'esercizio 1994 e sul bilancio di previsione per l'esercizio 1995, predisposto ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della L.R. n. 39/1994, e' esercitato dalla Giunta Regionale nei termini e con le modalita' previste dalla legge regionale 30 giugno 1992, n. 31, cosi' come modificata dalla presente legge.
Articolo 40 1. All'articolo 4 della legge regionale 22 settembre 1994, n. 39, dopo il comma 7 e' aggiunto il seguente comma: " 7. bis. Qualora l'ambito territoriale del distretto coincida con quelli di una Comunita' Montana, la delega di cui al comma 7 deve essere conferita al Presidente delle Comunita'".
Articolo 41 1. La legge regionale 21 gennaio 1980, n. 3 e successive modificazioni ed integrazioni, di cui alle leggi regionali 27 ottobre 1980, n. 75; 28 novembre 1980, n. 76; 3 settembre 1981, n. 34; 21 gennaio 1982, n. 2; 23 agosto 1982, n. 20; 11 febbraio 1985, n. 9; 18 febbraio 1985, n. 10; 23 febbraio 1985, n. 14; 13 agosto 1986, n. 35; 28 novembre 1989, n. 71; 13 novembre 1990, n. 53, e' abrogata. 2. La legge regionale 22 agosto 1983, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni, di cui alle leggi regionali 28 novembre 1989, n. 71 e 13 novembre 1990, n. 53, e' abrogata. 3. Gli articoli 12 e 13 della L.R. n. 47/1990 sono abrogati. Le rimanenti disposizioni della medesima legge restano in vigore fino all'approvazione regionale dei piani di organizzazione adottati dai direttori Generali delle singole Aziende Sanitarie. 4. Sono altresi' abrogate le disposizioni regionali in materia di ordinamento ed organizzazione delle USSL incompatibili con quanto previsto dalla legge.
Articolo 42
1. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 45 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione (BUR), ai sensi dell'articolo 45, comma 4, dello Statuto. |