Decreto della Giunta Regionale - 10 maggio 1999, n. 42 - 27285
"Criteri di valutazione e rimborso spese di soggiorno, sostenute da assistiti portatori di handicap, autorizzati dai Centri Regionali di Riferimento a ricevere cure presso Centri di altissima specializzazione all'estero (D.M. 3.11.1989 art. 7 e L. 3.2.1992 n. 104 art. 11)".
L'anno millenovecentonovantanove il giorno 10 del mese di maggio alle ore 16,15 in Torino presso la Sede della Regione, Piazza Castello n. 165, nella apposita sala della adunanze di Giunta, si è riunita la Giunta Regionale, con l'intervento di Antonino MASARACCHIO Vice Presidente e degli Assessori Giovanni BODO, Franco Maria BOTTA, William CASONI, Antonino D'AMBROSIO, Giuseppe GOGLIO, Giampiero LEO, Gilberto PICHETTO FRATIN, Ettore RACCHELLI, Roberto VAGLIO, con l'assistenza di Laura BERTINO nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.
Sono assenti il Presidente GHIGO e gli Assessori: BURZI, CAVALLERA.
omissis
A relazione dell'Assessore D'Ambrosio:
Visto il decreto del Ministero della Sanità del 3.11.89 pubblicato sulla G.U. del 22.1189 che prevede la possibilità per i cittadini italiani di essere autorizzati ad usufruire di cure all'estero presso centri di altissima specializzazione ed a parziale carico del S.S.N., nei casi in cui dette cure non possano essere assicurate adeguatamente e tempestivamente sul territorio nazionale;
preso atto che il suddetto D.M. dispone all'art. 6 che non sono rimborsabili le spese di soggiorno dell'assistito e del suo accompagnatore nello Stato estero;
rilevato che l'art. 11 della successiva legge 104/92 sull'Assistenza ai portatori di handicap, dispone che, se nelle condizioni di poter beneficiare delle deroghe cui all'art. 7 del D.M. della Sanità 3.11.89, ove nel centro di altissima specializzazione estero non sia previsto il ricovero ospedaliero per tutta la durata degli interventi autorizzati, il soggiorno dell'assistito e del suo accompagnatore in alberghi o strutture collegate con il centro è equiparato a tutti gli effetti alla degenza ospedaliera ed è rimborsabile nella misura prevista dalle deroghe;
preso atto che, benché il comma 2 dell'art. 11 della succitata legge prevedesse la Competenza della Commissione Centrale presso il Ministero della Sanità,. di cui all'art. 8 del D.M. 3.11.89, ad esprimere il parere sulle deroghe, a seguito del D.M. 13.5..91 pubblicato sulla G.U. del 12.6.93, tali funzioni sono state trasferite alle Regioni che le esercita tramite una apposita Commissione;
atteso che a tutt'oggi il Ministero della Sanità non ha ancora provveduto ad emanare l'atto d'indirizzo e coordinamento previsto dal succitato art. 11 della legge 104/92 per fissare i criteri per il rimborso delle spese di soggiorno per i cittadini autorizzati dal Centro Regionale di Riferimento;
valutata l'opportunità che nelle more di emanazione del predetto atto da parte del Ministero, la Giunta Regionale fornisca ogni opportuno indirizzo alla Commissione regionale Amministrativo-Sanitaria per la valutazione e la formulazione dei pareri per i rimborsi per cure all'estero ed alle ASL della Regione, che devono provvedere ai rimborsi stessi, una volta acquisito il parere della Commissione di cui trattasi;
fatto altresì presente che già altre Regioni hanno adottato analoghi provvedimenti:
ritenuto che il diritto al rimborso per spese di soggiorno sancito dall'art. 11 della legge 104/92 a favore dei portatori di handicap autorizzati a ricorrere a cure all'estero presso centri di altissima specializzazione non possa rimanere ulteriormente disatteso per mancanza di un provvedimento amministrativo di indirizzo e coordinamento;
ritenuto di dover adottare tale provvedimento, valevole per la Regione Piemonte fino a che il Ministero della Sanità non abbia provveduto ad emanare l'atto di indirizzo, come previsto dall'art. 11 della Legge 104/92:
tutto ciò premesso il relatore invita la Giunta a deliberare in merito, indicando quali siano i criteri a cui devono attenersi sia la Commissione regionale Amministrativo-Sanitaria sia le ASL della Regione per quanto di rispettiva competenza, ai fini del rimborso delle spese di soggiorno e precisamente:
a) il disabile deve essere munito i certificazione di invalidità rilasciata dall'ASL, con indicazioni del grado di invalidità ed eventuale diritto di accompagnamento;
b) il disabile deve produrre le fatture in originale quietanzate rilasciate dall'albergo o dalla struttura ospitante per il suo soggiorno e quello del suo accompagnatore, o dei due genitori qualora richiesto dalla terapia, con visto consolare;
c) deve essere presentata una dichiarazione, rilasciata dal Centro di altissima specialità in cui si attesti che l'albergo o la struttura ospitante sia corredata con il Centro stesso;
d) il rimborso, nel caso di concessione di deroga, dovrà essere accordato, tenuto conto del reddito del nucleo famigliare, e non può comunque essere superiore al 98% delle spese sostenute.
La Giunta Regionale condividendo le argomentazioni del relatore;
Visti: il D.M. 3.11.89,
la legge 104/92,
a voti unanimi espressi nelle forme di legge,
Delibera
di stabilire i sottoindicati criteri , ai fini del rimborso per spese di soggiorno dovuto nelle more dell'emanazione dell'atto previsto dalla Legge 104/92 ai portatori di handicap, ove nel Centro di altissima specializzazione estero non sia previsto il ricovero ospedaliero a norma dell'articolo 11 della legge 104/92 e dell'articolo 7 del Decreto Ministeriale 3 agosto 1989 a cui devono attenersi sia la Commissione regionale Amministrativo-Sanitaria sia le singole A.S.L.:
a) il disabile deve essere munito i certificazione di invalidità rilasciata dall'ASL, con indicazioni del grado di invalidità ed eventuale diritto di accompagnamento;
b) il disabile deve produrre le fatture in originale quietanzate rilasciate dall'albergo o dalla struttura ospitante per il suo soggiorno e quello del suo accompagnatore, o dei due genitori qualora richiesto dalla terapia, con visto consolare;
c) deve essere presentata una dichiarazione, rilasciata dal Centro di Altissima Specialità in cui si attesti che l'albergo o la struttura ospitante sia corredata con il Centro stesso;
d) il rimborso, nel caso di concessione di deroga, dovrà essere accordato, tenuto conto del reddito del nucleo famigliare, e non può comunque essere superiore al 98% delle spese sostenute;
i criteri sopra indicati saranno validi sino a quando non sarà emanato l'atto di indirizzo statale così come previsto all'articolo 11 comma 2 della Legge 104/992.
Detti criteri troveranno applicazione, a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. Della presente deliberazione
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 65 dello Statuto.
omissis
Il Vicepresidente della Giunta Regionale
Antonio Masaracchio
Direzione Affari istituzionali e processo di delega
Il funzionario verbalizzante
Laura BERTINO
Verbale n. 342
Adunanza 10 maggio 1999
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