Delibera della Giunta Regionale n. 58/8267 del 14 ottobre 1986

"Istituzione tessera regionale e per gratuitā di viaggio sulle linee extraurbane a favore dei ciechi, dei grandi invalidi e degli handicappati."

A relazione dell'Assessore Cerutti:

Visto l'art. 33 della Legge Generale sui Trasporti e sulla Viabilitā (L.R. 23 gennaio 1986 n.1) nella parte in cui viene stabilita la competenza della Giunta Regionale ad emettere "tessere per viaggi agevolati o gratuiti per gli aventi diritto" e di stabilire i criteri e le modalitā del rilascio dei predetti documenti.

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 295-18372 dei 3.8.1982 con la quale si stabiliva di concedere la libera circolazione sulle linee extraurbane di concessione regionale ai non vedenti, agli handicappati e agli invalidi con un'invaliditā riconosciuta superiore al 70%.

Ritenuti validi i motivi di carattere sociale e di praticitā che giustificano le numerose richiesta da parte delle Associazioni di categorie invalidi tendenti ad ottenere un documento di viaggio valido per tutta la Regione Piemonte.

Viene istituita un'apposita tessera regionale di libera circolazione per le categorie di persone ira oggetto citate residenti nella Regione.

La suddetta tessera rilasciata "ad personam" ha validitā territoriale su tutta la rete dei trasporti extraurbana di concessione regionale limitatamente a' territorio piemontese ed č soggetta a rinnovo annuale.

Le tessere vengono rilasciate dal competente Ufficio dell'Assessorato Trasporti ai singoli beneficiari dietro esplicita richiesta fatta su carta legale corredata dal certificato di residenza e dai certificati d'invaliditā nei parametri richiesti o alle associazioni che agiscono a nome e per conto dei loro iscritti.

La tessera, come risulta da disegno allegato, deve recare sul frontespizio l'emblema della Regione Piemonte, il marchio adottato dall'Assessorato Trasporti e la scritta "con o senza accompagnatore", in quanto dei casi di cecitā assoluta o di invaliditā al 100% č consentita la gratuitā di viaggio anche all'eventuale accompagnatore.

Le Aziende esercenti il trasporto pubblico di persone devono documentare nell'apposita modulistica predisposta dall'Assessorato Trasporti, per il rendiconto annuale d'esercizio a consuntivo, i costi sostenuti nell'adempimento del servizio sociale richiesto.

A ripiano dei minori introiti tariffari sarā accordato con successivo provvedimento alle Aziende concessionarie nei limiti delle disponibilitā finanziarie regionali un contributo interattivo a norma dell'art. 6 bis della Legge Regionale 23.7.1982 n. 16 integrata con la Legge Regionale 18.4.1985 n. 37.

Per quanto sopra;

sentita la relazione dell'Assessore competente;

la Giunta Regionale, unanime,

d e l i b e r a

di istituire, per le categorie citate in promessa, la tessera di libera circolazione con validitā su tutte le linee extraurbane di concessione regionale limitatamente al territorio piemontese comprese anche le linee di navigazione interna, in conformitā allegato. Le Aziende di trasporto pubblico in concessione devono documentare e quantificare annualmente, in appositi prospetti a consuntivo, il numero e il costo delle tratte utilizzate prospetti a consuntivo, il numero e il costo delle tratte utilizzate gratuitamente da ogni singolo utente. Per un miglior riscontro e controllo dei dati aziendali, il singolo beneficiario della tessera gratuita deve indicare sulla medesima la tratta preferenziale o abituale della qual e egli si serve con maggior frequenza rispetto alle altre. La presente deliberazione sarā pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 65 dello Statuto.

o m i s s i s

Il Presidente
della Giunta Regionale
Vittorio Beltrami

Il Segretario della Giunta
Pier Domenico Clemente

Estratto dal libro verbali delle deliberazioni assunte dalla Giunta Regionale in adunanza 14 ottobre 1986.


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