|
Delibera della Giunta Regionale n. 107/18324 - 14 settembre 1992
"Tessera regionale per gratuita' di viaggio sulle linee extraurbane a favore degli invalidi aventi diritto: rinnovo dei termini di validita'; esenzione imposta di bollo per rilascio e rinnovo tessera; nuova normativa per gli invalidi anziani di 65 anni e oltre." A relazione dell'Assessore Panella: Con delibera G.R. n. 38-12800 del 28.4.1987 si disponeva che le tessere gratuite di viaggio, già rilasciate a favore degli invalidi sulle linee extraurbane avrebbero avuto termine di validità il 31.12.1990, e che successivamente dovevano essere fissati i tempi di validità per i rinnovi di tali tessere con apposita delibera regionale. Considerato che rinnovare le circa 9.000 tessere emesse alla data del 31.12.1990, avrebbe comportato tempi molto lunghi per contattare utenti domiciliati sull'intero territorio regionale, tenendo anche conto della patologia cronica dei beneficiari, l'Assessorato Viabilità e Trasporti per facilitare gli utenti interessati ha attivato una procedura di decentramento territoriale, che ha coinvolto le Amministrazioni Provinciali già destinatarie, ai sensi della legge regionale 1/86, della delega delle funzioni amministrative relative al trasporto pubblico locale. Il suddetto Assessorato si è inoltre avvalso della collaborazione di associazioni di categoria di invalidi che hanno svolto il compito di tramite tra gli utenti e l'Assessorato stesso, raccogliendo ognuna in proprio la documentazione occorrente per i rispettivi iscritti. Ciò nonostante, il protrarsi dell'attività amministrativa per quanto in oggetto ha assorbito l'intero anno 1991 compresi i primi sei mesi dell'anno 1992. Per quanto sopra l'Assessorato Viabilità e Trasporti ha ritenuto opportuno prorogare la validità delle tessere, scadute il 31.12.1990, al 31.12.1995 e di fissare identico termine di scadenza per le tessere di nuova emissione. Considerato inoltre il D.P.R. 26.10.1972, n. 642, integrato e corretto dal D.P.R. 30.12.1982, n. 955 sull'imposta di bollo; constatato che l'art. 24 tab. All. B) del suddetto D.P.R. 30.12.1982, n. 955 dispone l'esenzione dall'imposta di bollo per i "Biglietti ed abbonamenti per trasporto persone nonchè domande e documenti comunque occorrenti per il rilascio di detti abbonamenti"; visto che la delibera del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19.6.1992, dovrà portare all'emanazione di un decreto legislativo del Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta di bollo, che entrerà in vigore dall'1.1.1993, comprendente anche la disposizione dell'esenzione sull'imposta di bollo richiamata dal D.P.R. n. 955 sopraddetto; visto il parere favorevole espresso dal Servizio Giuridico e Legislativo della Regione Piemonte in merito all'esenzione dell'imposta di bollo, espresso nella sua dicitura testuale ... "l'ampia portata della norma consente di ritenere che anche la fattispecie giuridica in oggetto, descritta possa rientrare tra i casi di esenzione assoluta…" Per quanto sopra l'Assessorato Viabilità e Trasporti ritiene si debba quindi modificare quanto era stato deliberato in materia nella predetta delibera G.R. n. 58-8267 del 14.10.1986 al capoverso 6) solo nella parte riguardante la richiesta fatta su carta legale. Visto l'art. 6 del D.L. 509/88 che modifica le certificazioni delle commissioni Sanitarie relativamente agli invalidi anziani che hanno 65 anni e oltre, non riportando più i gradi percentuali delle singole invalidità (ciò in modo specifico accade per la categoria degli invalidi civili); tenendo conto che il caso sopraddetto risulta limitato a coloro che hanno superato i limiti di età lavorativa e che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età e pertanto risultanti con invalidità mai inferiore al 70%; si ritiene per quanto sopra di poter rilasciare a questi ultimi i tessere senza accompagnatore in deroga a quanto stabilito al 2 capoverso della premessa della delibera G.R. n. 58-8267 del 14.10.1986 con il quale si deliberava di concedere la tessera di libera circolazione agli utenti con una invalidità riconosciuta superiore al 70%. Inoltre ai fini della indispensabile documentazione attestante la idoneità del richiedente si propone che le domande vengano corredate da due fotografie di cui una autenticata. Per quarto sopra; richiamati l'art. 24 del D.P.R.- 30.12.82, n. 955, il disposto dell'art. 33 della Legge Regionale ,1/86 e l'art. 1 della Legge 298 dell'11.10.1990; la Giunta Regionale, unanime,
- di ratificare a sanatoria il rinnovo della validità della tessera di libera circolazione a favore degli invalidi aventi diritto sulle linee extraurbane a tutto il 31.12.1995 per le ragioni dette in premessa; - di autorizzare l'esenzione dall'imposta di bollo per la richiesta di rilascio di una nuova tessera o di rinnovo di una scaduta; - di autorizzare il rilascio della tessera di libera circolazione senza accompagnatore agli anziani-invalidi di anni 65 e oltre a norma dell'art. 6 del D.L. 509/88; - di approvare il tipo di tesserà del tutto simile a quella di prima istituzione rispetto alla delibera G.R. n. 58-8267 del 14.10.1986, cambiata soltanto nei termini di validità 199... - 1995; gli Uffici dell'Assessorato Trasporti provvederanno alla definizione di apposita modulistica per il rilascio, rinnovo o duplicato per usura, smarrimento o furto con indicazione dei relativi documenti occorrenti; - di dare atto che restano invariate tutte le altre modalità in materia approvate con le delibere G.R. n. 58-8267 del 14.10.1986 e n. 38-12800 del 28.4.1987; - di stabilire che, ferme restando le modalità già approvate con le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 58/8267 del 14.10.1986 e n. 38/12800 del 28.4.1987, per la richiesta delle tessere di libera circolazione le domande dovranno essere corredate di due fotografie di cui una autenticata. La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 65 dello Statuto. |