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Delibera della Giunta Regionale n. 38/12800 - 28 aprile 1987
Estensione della gratuità di viaggio sulle linee di trasporto pubblico di concessione regionale a favore dei sordomuti e riconoscimento della gratuità di viaggio all'accompagnatore dei ciechi ventesimisti, dei minori invalidi e dei beneficiari dell'indennità d'accompagnamento. A relazione dell'Assessore Cerutti: In relazione alla D.G.R. 58/8267 del 14.10.86 con la quale veniva istituita una tessera di libera circolazione sulle linee extraurbane di concessione regionale a favore dei ciechi, dei grandi invalidi e degli handicappati si ritiene, tenuto conto della patologia cronica dei beneficiari, inopportuna la limitazione annuale di validità già prevista per la suddetta tessera, considerando parimenti accettabile una validità pluriennale limitata sino al 31/12/90. Inoltre si ritiene opportuno, tenuto conto delle richieste pervenute, di estendere la libera circolazione ai sordomuti, riconosciuti tali dalla Commissione Provinciale Sanitaria Sordomuti ai sensi della Legge 26/5/70 n 381: Si ritiene altresì ammissibile il diritto all'accompagnatore ai ciechi ventesimisti, agli invalidi che già percepiscono un'indennità di accompagnamento ed ai minori invalidi sino al compimento della maggiore età. Inoltre ai fini di evitare difficoltà da parte del personale di controllo, si ritiene opportuno omettere, nell'apposito spazio sulla tessera, la tratta preferenziale: tale tratta risulterà per altro agli uffici regionali dalle domande, ai fini delle necessarie elaborazioni statistiche.
Per quanto sopra;
- di ammettere alla gratuità di viaggio la categoria dei sordomuti, di consentire il diritto all'accompagnatore ai ciechi ventesimisti, agli invalidi che percepiscono l'indennità di accompagnamento ed ai minori invalidi sino al compimento della maggiore età; - di estendere la validità della tessera, già predisposta dall'Assessorato ai Trasporti con D.G.R. 58/8267 del 14/10/86 da annuale a tutto il periodo 1987/1990, riservandosi di stabilire, con apposita deliberazione di Giunta, i termini di validità del successivo rinnovo; - di omettere l'indicazione della tratta preferenziale sulla tessera, risultando la stessa già dalla domanda del richiedente. La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 65 dello Statuto
Il Presidente Il Segretario della Giunta |