Determinazione Dirigenziale Assessorato Regionale alla Sanità - 23 agosto 2001, n. 274

Somme da trasferire alle Aziende Sanitarie Regionali A.S.L. per l'erogazione di prestazioni di cura in favore di alcune categorie di disabili. Spesa di L. 1.000.000.000. (Cap. 12035/2001).

Con Decreto Ministeriale 27.8.1999 n. 332 è stato approvato il Regolamento recante norme per le prestazioni di assistenza protesica erogabili nell'ambito dei Servizio sanitario nazionale: modalità di erogazione e tariffe. Assistenza diretta al recupero funzionale e sociale dei soggetti affetti da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali dipendenti da qualunque causa.

L'approvazione del predetto Regolamento, purtroppo non offre risposta ai particolari problemi per determinate categorie di disabili affetti da particolari patologie di notevole peso, spesso ingravescenti, comunque caratterizzate da un propria variabilità clinica che si riflette sulla quantità e qualità dei bisogni assistenziali.

La rigidità del Regolamento suddetto, mal si concilia con questo carattere di variabilità clinica e assistenziale delle malattie danti causa alla disabilità, cosicché per far fronte a queste esigenze di assistenza dei medesimi, si è provveduto a stanziare sul bilancio della Regione la somma di £. 1.000.000.000 per poter provvedere alla fornitura di ausili tecnici non inseriti nel Nomenclatore Tariffario, ovvero inseriti in quantità fissa non rispondenti a specifici accertati bisogni.

Nel contempo si ritiene necessario che l'erogazione degli ausili tecnici extra D.M. 332 debba essere improntata al carattere di verificata necessità clinica e assistenziale, possibilmente in integrazione con le altre cure e prestazioni assistenziali.

Per la maggior spesa derivata dalla somministrazione di ausili tecnici ritenuti assolutamente indispensabili, ma non inclusi nel D.M. 332, ovvero per i quali il fabbisogno ecceda quanto previsto dallo stesso per inderogabili necessità di ordine clinico, a ciascuna Azienda Sanitaria Locale verrà erogata una quota nell'ambito della somma stanziata sul bilancio della Regione, in relazione ai parametro della .popolazione residente e dell'incidenza dei casi di invalidità civile per un totale, complessivo di 4.286.542 di abitanti.

Si ritiene che la fornitura degli ausili tecnici, debba essere garantita in linea prioritaria ai soggetti disabili, affetti da patologie croniche, quali i medullolesi e affetti da vescica neurologica, gli affetti da malattie neoplastiche e gli enterourostomizzati, non escludendo altri soggetti invalidi che necessitarlo di presidi indispensabili non contemplati nel Nomenclatore di cui sopra a seppur inseriti in quantità non rispondente a specifici bisogni accertati

La somma assegnata a ciascuna A.S.L. finalizzata alla erogazione delle prestazioni in questione è a destinazione vincolata, unitamente alle somme non ancora utilizzate dei precedente riparto. .

In nessun caso è consentito l'utilizzo delle somme assegnate per fini diversi dall'assistenza protesica.

Semestralmente, deve essere inviato a questo Assessorato - Direzione Generale Controllo delle Attività Sanitarie – il riepilogo contenente tipologia e casto complessivo degli ausili concessi.

La prescrizione dei presidi o ausili tecnici è redatta dallo specialista dei Centro di riferimento, di cui all'allegato A) dei presente provvedimento o dado specialista dell'Azienda Sanitaria ove (assistito in cura o dallo specialista del (A.S.L di residenza dei medesimo.

Inoltre ai pazienti che hanno riportato gravi ustioni deve essere garantita !a fornitura di indumenti compressivi, di tutori statici e dinamici.

La prescrizione di tali ausili è redatta dal personale medico appartenente alla Divisione di Chirurgia Plastica e Centro Ustionati dell'Azienda Ospedaliera C.T.O/C.R.F./Maria Adelaide e Azienda Ospedaliera O.I.R.M./S. ANNA di Torino.

Infine per i soggetti laringectomizzati deve essere garantita la fornitura, successiva alta prima, delta protesi fonatoria con il relativo materiale d'uso.

La durata media dalia predetta protesi fonatoria varia da 8 a 12 mesi.

La prescrizione della protesi fonatoria e relativo materiale d'uso. dovrà essere redatta preferibilmente dai personale medico della struttura sanitaria individuata nell’allegato A) della presente determinazione.

Per la fornitura del materiale d'uso è consentita la prescrizione per un fabbisogno di tre mesi.

Per la fornitura dei presidi e materiale d'uso concedibile ai soggetti laringectomizzati e portatori di gravi ustioni dovrà essere garantito il diritto alla libera scelta della ditta, in questo caso può essere autorizzata una ditta anche non inserita nell'elenco ragionate deste Aziende abilitate alle forniture protesiche.

Per effetto della sopraddetta disposizione, ai portatori di protesi fonatoria non sarà riconosciuta la fornitura:

- del materiale di medicazione previsto dalla deliberazione di Giunta Regionale n. 77-32011 del 10.10.89 e successive modificazioni, nonché dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 135-721 del 31 luglio 2000;
- delle cannule tracheali, di cui al codice 09.15.3 e degli ausili per tracheotomia di cui al codice 09.015;
- dell'apparecchio fonetico, di cui al codice 21.42.12.003.

Circa la metodologia di fornitura degli ausili tecnici ai soggetti disabili per le patologie (medullolesi, affetti da vescica neurologica, da oncopatie soggetti enterourostomizzati) il Centro di riferimento adito, o lo specialista dell'Azienda Sanitaria ove l'assistito è in cura o lo specialista dell'A.S.L. di residenza, procederà alla prescrizione distinguendo tra la quota in quantità e qualità prevista dal Regolamento e la quota non prevista, extra Regolamento.

La fornitura della quota eccedente le qualità e quantità di ausili tecnici (ausili per l'incontinenza ) dei Regolamento in vigore, prescritta, quale indispensabile dai soggetti bilitati, potrà essere fornita dalla A.S.L medesima o tramite autorizzazione esplicita all'acquisto presso farmacie o negozi autorizzati per fabbisogni non eccedenti il trimestre.

I Centri di riferimento per le forme morbose sopraindicate sono quelli individuati nell'allegato A) alla presente determinazione che costituisca parte integrante e sostanziale.

La somma disponibile per l'anno in corso sul bilancio della Regione per l'erogazione di dette prestazioni è di £ 1.000 milioni.

Si rende pertanto necessario impegnare la predetta somma sul cap. 12035/2001 per il conseguente riparto ed erogazione della stessa fra le Aziende Sanitarie Locali come di seguito specificato, con l'obbligo a carico delle stesse di inviare ai competenti uffici della Direzione Regionale Controllo delle Attività Sanitarie - Settore Assistenza Extraospedaliera- semestralmente la documentazione giustificativa delle spese sostenute.

A.S.L. 1 60.470.000
A.S.L. 2 54.730.000
A.S.L. 3 50.600.000
A.S.L. 4 44.670.000
A.S.L. 5 80.050.000
A.S.L. 6 40.810.000
A.S.L. 7 42.880.000
A.S.L. 8 66.740.000
A.S.L. 9 43.200.000
A.S.L. 10 44.370.000
A.S.L. 11 41.750.000
A.S.L. 12 42.900.000
A.S.L. 13 72.810.000
A.S.L. 14 40.200.000
A.S.L. 15 34.050.000
A.S.L. 16 19.930.000
A.S.L. 17 35.450.000
A.S.L 18 35.420.000
A.S.L 19 45.540.000
A.S.L 20 43.350.000
A.S.L 21 27.260.000
A.S.L 22 32.820.000

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Vista la L 407/90;
Visto il D.M. 29.7.94
Visto il D.M. 27.8.99, n. 332;
Vista la D.G.R. n. 143-14242 del 25.11.96;
Vista la determinazione n. 288 del 30.9.1998 e successive modificazioni;
Visti gli art. 3 e 16 del D.Igs n. 29193 come modificato dal D.Igs n. 470/93;
Visto l’art. 23 della LR. n.51197;
Vista la L 55/81;
Vista la D.G.R. 17-3187 del 11.6.2001; con la quale si autorizza il Settore Assistenza Exfraospedaliera ad assumere i provvedimenti di determinazione di spesa;

DETERMINA

a)- l'erogazione di ausili tecnici non inseriti nel Regolamento recante norme per le prestazioni di assistenza protesica erogabili nell'ambito dei Servizio sanitario nazionale di cui al D.M. 332/99 ovvero, se pur inseriti, in quantità fissa non rispondenti a specifici accertati bisogni di determinate categorie di disabili affetti da particolari patologie, in linea prioritaria medullolesi e affetti da vescica neurologica, nonché gli affetti da malattie neopiastiche, gli enterourostomizzati e altri soggetti gravemente invalidi che necessitano di particolari presidi ritenuti dallo specialista-prescrittore assolutamente indispensabili.

b)- l'erogazione di indumenti compressivi, tutori statici e dinamici ai pazienti che hanno riportato gravi ustioni;

c)- l’erogazione di protesi fonatoria, successiva alla prima, e dei relativo materiale d'uso per i soggetti laringectomizzati.

I soggetti disabili di cui al punto a) , nell'ipotesi verificata di un fabbisogno individuale di ausili tecnici, di cari all'elenco 2 - voce ausili per incontinenza - del Regolamento, che eccede le qualità e quantità previste dal medesimo possono rivolgersi ai Centri di riferimento quali indicati nell'allegato A), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

La prescrizione di tali ausili deve essere redatta dallo specialista dei Centro di riferimento o dallo specialista dell'Azienda Sanitaria ove l'assistito è in cura, o dallo specialista dell'Azienda Sanitaria di residenza dello stesso.

I pazienti di cui ai punto b) che abbisognano della fornitura di indumenti compressivi, di tutori statici e dinamici debbano rivolgersi alla Divisione Chirurgica Plastica e Centro Ustionati dell'Azienda Ospedaliera C.TO./C.R.F./Maria Adelaide, O.I.R.M. S. Anna di Torino, le quali sono le sole abilitate alla prescrizione di tali ausili.

I soggetti di cui al punto c) per la fornitura, successiva alla prima, della protesi fonatoria e dei relativo materiale d'uso dovranno- rivolgersi alla struttura ove sono in cura, individuata nell'allegato A) della presente determinazione, la quale potrà prescrivere la protesi fonatoria e il materiale d'uso necessitante die verrà indicato nelle istruzioni tecniche dell'Assessorato alla Sanità.

Per effetto di tale disposizione ai soggetti portatori di protesi fonatorie non sarà più riconosciuta la fornitura:

- dei materiale di medicazione previsto dalla deliberazione di Giunta Regionale n. 77-32011 del 10.10.89 e successive modificazioni, nonché della deliberazione di Giunta regionale n. 13 – 721 dei 31.7.2000;
- delle cannule tracheali, di cui al codice 09.15.3 e degli ausili per tracheotomia codice 09.15;
- dell'apparecchio fonetico, di cui al codice 21.42.12.003.

Tutte le forniture previste dal presente provvedimento dovranno essere autorizzate dall’A.S.L. di residenza dell'assistito.

La spesa complessiva di £. 1.000- milioni per l'erogazione delle prestazioni sopraindicate è impegnata al cap 12035 (Imp. 100928/A) del bilancio per l’esercizio finanziario 2001 e va assegnata alle A.S.L. come di seguito specificato:

A.S.L. 1 60.470.000
A.S.L. 2 54.730.000
A.S.L. 3 50.600.000
A.S.L. 4 44.670.000
A.S.L. 5 80.050.000
A.S.L. 6 40.810.000
A.S.L. 7 42.880.000
A.S.L. 8 66.740.000
A.S.L. 9 43.200.000
A.S.L. 10 44.370.000
A.S.L. 11 41.750.000
A.S.L. 12 42.900.000
A.S.L. 13 72.810.000
A.S.L. 14 40.200.000
A.S.L. 15 34.050.000
A.S.L. 16 19.930.000
A.S.L. 17 35.450.000
A.S.L 18 35.420.000
A.S.L 19 45.540.000
A.S.L 20 43.350.000
A.S.L 21 27.260.000
A.S.L 22 32.820.000

 

Di far carico alle some A.S.L. di inviane ai competenti uffici della Direzione Regionale di Controllo delle Attività Sanitarie - Settore Assistenza Extraospedaliera -, semestralmente la documentazione giustificativa delle spese sostenute.

Torino, 23.08.2001
Il Dirigente dei Settore
Dott. Michele Oberto Tarena

ALLEGATO A - Determinazione erogazione di prestazioni di cura in favore di alcune categorie di disabili.

CENTRI DI RIFERIMENTO

MEDULLOLESI E AFFETTI DA VESCICA

NEUROLOGICA

- AZIENDA OSPEDALIERA
C.T.O./C.R.F./M. ADELAIDE
O.I.R.M. S. ANNA
Ambito Territoriale
da A.S.L. 1 A.S.L. 10

Centro di Rieducazione Funzionale

- A.S.L. 11 – VERCELLI

Ospedale di Vercelli

- A.S.L. 12 – BIELLA

Ospedale di Biella

- AZIENDA OSPEDALIERA MAGGIORE della CARITA’ DI NOVARA

Ambito Territoriale
AS.L. 13

- A.S.L. 14 – OMEGNA

Ospedale di Omegna

- AZIENDA OSPEDALIERA SANTA CROCE E CARLE DI CUNEO

Ambito territoriale
A.S.L. 15

- A.S.L. 16 - MONDOVI'

Ospedale di Mondovi

- A.S.L. 17 – SAVIGLIANO

Ospedale di Savigliano

- A.S.L. 18 – ALBA

Ospedale di Alba

- A.S.L. 19 – ASTI

Ospedale di Asti

- AZIENDA OSPEDALIERA SS. ANTONIO e BIAGIO E CESARE ARRIGO di ALESSANDRIA

Ambito Territoriale A.S.L. 20

- A.S.L. 21 – CASALE MONFERRATO

Ospedale di Casale Monferrato

- A.S.L. 22 - NOVI LIGURE

Ospedale di Novi Ligure


ONCOLOGICI

A.S.L. 1

Ospedale S. Giovanni A.S.
Ambito territoriale
da A.S.L. 1 a A.S.L. ,10

AZIENDA OSPEDALIERA

Ospedale Infantile (per le forme pediatriche)

O.I.R.M./S. ANNA

Ambito Territoriale
da A.S.L. 1 a A.S.L. 10

TORINO

 

A.S.L. 11 –VERCELLI

 

A.S.L. 12 – BIELLA

 

AZIENDA OSPEDALIERA MAGGIORE DELLA CARITA di NOVARA

Ambito Territoriale
A.S.L. 13, 14

AZIENDA OSPEDALIERA SANTA CROCE E CARLE DI CUNEO'

Ambito Territoriale
A.S.L. 15, 16, 17

A.S.L. 18 – ALBA

 

A.S.L. 19 – ASTI

 

AZIENDA OSPEDALIERA SS. ANTONIO e BIAGIO e CESARE ARRIGO di ALESSANDRIA

Ambito Territoriale
A.S.L. 20,22

A.S.L. 21 - CASALE MONFERRATO

 


LARINGECTOMIZZATI

AZIENDA OSPEDALIERA S. GIOVANNI - TORINO
OSPEDALE MAURIZlANO DI TORINO
AZIENDA SANITARIA A.S.L. III (Ospedale Maria Vittoria)
AZIENDA OSPEDALIERA "S. LUIGI" ORBASSANO
AZIENDA OSPEDALIERA MAGGIORE DELLA CARITA’ di NOVARA
OSPEDALE CIVILE DI IVREA


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