Deliberazione della Giunta Regionale - 15 aprile 1998, n. 11-24370

"Comunità alloggio e Centri Diurni destinati a persone disabili. Integrazione alle Decreto della Giunta Regionale n. 147-23154 del 22 febbraio 93 e n. 60-33850 del 18 aprile 94".

A relazione dell'Assessore Goglio:

In coerenza con le linee programmatiche regionali proposte con le D.G.R. n. 34-23400 del 9.12.1997 e n. 230-23699 del 22.12.1997 relativamente alla qualificazione ed al potenziamento dei servizi socio-sanitari destinati alle persone disabili;

considerato che le sopracitate linee programmatiche, in attuazione della legge quadro nazionale 104/92, riconoscono nell'ambito del progetto disabili specificità, potenzialità, bisogni estremamente differenziati a seconda della patologia, dell'integrazione socio-relazionale e della condizione familiare dei soggetti portatori di handicap;

richiamate altresì le D.G.R. 38/92, 147/93 e 60/94 che dettavano prescrizioni strutturali, dimensionali e norme per l'autorizzazione al funzionamento;

si rende necessario, alla luce delle deliberazioni di Giunta regionale sopraindicate, integrare i requisiti strutturali ed organizzativo-gestionali delle tipologie di presidi socio-sanitari denominati Comunità Alloggio e Centri Diurni.

Comunità Alloggio: presidi socio sanitari destinati a persone disabili con una capacità massima di 10 posti letto.

L'autorizzazione al funzionamento è da riferirsi alle seguenti normative:
a) requisiti organizzativo-gestionali: D.G.R., n. 230-23699 del 22.12.1997;
b) requisiti strutturali: requisiti minimi previsti per la C.A.S.A., oltre al bagno assistito, a norma dell'allegato alla D.G.R. n. 38-16335 del 29.06.1992. Nel caso in cui la struttura sia destinata ad ospitare disabili motori, non sono ammesse le soluzioni tecniche definite al punto 4.1.13 del D.M. 236/89 (montascale).

Centri Diurni: presidi socio-sanitari a ciclo diurno con una capienza massima di 20 ospiti.

Pur essendo destinati alla stessa utenza prevista per i Centri Diurni Socio Terapeutici Riabilitativi - R.A.F.- (di cui alla D.G.R. n. 34-23400 del 09.12.1997) e garantendo analoghi programmi di recupero e socializzazione, non rientrano nella tipologia suddetta in ordine ai requisiti strutturali.

Si tratta di centri diurni fortemente integrati nel contesto locale, che si avvalgono di risorse e strutture presenti sul territorio e garantiscono, attraverso progetti individualizzati, la partecipazione degli ospiti ad attività esterne organicamente strutturate.

L'autorizzazione al -funzionamento è da riferirsi alle seguenti normative:
a) requisiti organizzativo-gestionali: D.G.R. n. 230-23699 del 22.12.1997
b)requisiti strutturali: requisiti minimi previsti per i servizi generali, collettivi e ausiliari previsti per la C.A.S.A. a norma dell'allegato alla D.G.R. n. 38-16335 del 29.06.1992, tenendo presente che la verifica di congruità degli ambienti diurni deve essere effettuata in base alle attività da svolgersi ed all'affluenza dell'utenza prevista.

ciò premesso,
Vista la D.G.R. n. 38-16335 del 29.06.1992;
Vista la D.G.R. n. 147-23154 del 22.02.1993;
Vista la D.G.R. n. 60-33850 del 18.04.1994;
Vista la D.G.R. n. 34-23400 del 9.12.1997;
Vista la D.G.R. n. 230-23699 del 22.12.1997;
la Giunta regionale, unanime,

Delibera

di integrare i requisiti strutturali ed organizzativo-gestionali delle tipologie di presidi socio-sanitari denominati Comunità Alloggio e Centri Diurni.

Comunità Alloggio: presidi socio sanitari destinati a persone disabili con una capacità massima di 10 posti letto.

L'autorizzazione al funzionamento è da riferirsi alle seguenti normative:
a) requisiti organizzativo-gestionali: D.G.R. n. 230-23699 del 22.12.1997;
b) requisiti strutturali: requisiti minimi previsti per la C.A.S.A., oltre al bagno assistito, a norma dell'allegato alla D.G.R. n. 38-16335 del 29.06.1992. Nel caso in cui la struttura sia destinata ad ospitare disabili motori, non sono ammesse le soluzioni tecniche definite al punto 4.1.13 del D.M. 236/89 (montascale).

Centri Diurni: presidi socio-sanitari a ciclo diurno con una capienza massima di 20 ospiti.

Pur essendo destinati alla stessa utenza prevista per i Centri Diurni Socio Terapeutici Riabilitativi - R.A.F. - (di cui alla D.G.R. n. 34-23400 del 09.12.1997) e garantendo analoghi programmi di recupero e socializzazione, non rientrano nella tipologia suddetta in ordine ai requisiti strutturali.

Si tratta di centri diurni fortemente integrati nel conteso locale, che si avvalgono di risorse e strutture presenti sul territorio e garantiscono, attraverso progetti individualizzati, la partecipazione degli ospiti ad attività esterne organicamente strutturate.

L'autorizzazione al funzionamento è da riferirsi alle seguenti normative:
a) requisiti organizzativo-gestionali: D.G.R. n. 230-23699 del 22.12.1997
b) requisiti strutturali: requisiti minimi previsti per i servizi generali, collettivi e ausiliari previsti per la C.A.S.A. a norma dell'allegato alla D.G.R. n. 38-16335 del 29.06.1992, tenendo presente che la verifica di congruità degli ambienti diurni deve essere effettuata in base alle attività da svolgersi ed all'affluenza dell'utenza prevista.

La presente deliberazione sarà pubblicata integralmente sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 65 dello Statuto.

omissis

Il Presidente
della Giunta Regionale
Enzo Ghigo

Segreteria della Giunta
Il funzionario verbalizzante
Laura BERTINO

Estratto dal libro verbali delle deliberazioni assunte dalla Giunta Regionale in adunanza 15 aprile 1998.



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