Deliberazione Giunta Regionale - 22 dicembre 1982, n. 23-22117
"Direttive applicative per il trasferimento delle funzioni sanitarie di cui alla legge regionale 26 ottobre 1982, 30, e per l'esercizio integrato delle funzioni di igiene pubblica, medicina legale, veterinaria e assistenza farmaceutica".
A relazione dell'Assessore Bajardi:
Con deliberazione del 18 dicembre 1980, n. 1-2930, la Giunta Regionale ha impartito le "disposizioni attuative per l'effettivo ed integrale esercizio delle funzioni da parte delle unità sanitarie locali a decorrere dal 1° gennaio 1981" e le "prime direttive in ordine alla gestione integrata di tali funzioni".
Nel corso del 1981 e del 1982 le modalità gestionali del Servizio Sanitario Nazionale nella Regione Piemonte sono state definite con una serie di provvedimenti legislativi ed amministrativi.
Da un lato la legge regionale 10 marzo 1982, n. 7, con l'approvazione del piano socio-sanitario per il triennio 1982-1984, ha individuato gli obiettivi e la struttura organizzativa del servizio sanitario nella Regione Piemonte, dall'altro un'ampia serie di provvedimenti ha disciplinato l'esercizio di singole funzioni oppure aspetti gestionali del Servizio.
Si rende ora necessario procedere ad una completa puntualizzazione delle funzioni e delle attività dei vari servizi delle UU.SS.SS.LL.
In particolare si rende necessario procedere alla ricognizione delle funzioni di igiene pubblica, di assistenza veterinaria, di medicina legale e di assistenza farmaceutica, funzioni per le quali alcune leggi hanno disposto la normativa di riordino.
Particolare rilevanza presenta la legge regionale 26 ottobre 1982, n. 30, con la quale è stato disposto che le funzioni in materia di igiene e sanità pubblica attribuite dalle leggi in vigore alla competenza del Medico Provinciale, dell'Ufficiale Sanitario e del Veterinario comunale o consortile vengano esercitate dalle Unità Socio-Sanitarie Locali avvalendosi dei servizi funzionalmente competenti di cui all'art. 3 della legge regionale 22 maggio 1980, n. 60.
La legge regionale n. 30/82 è entrata in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione ma le statuizioni in essa contenute non trovano attuazione con la medesima decorrenza.
La sopracitata legge dispone il riordino delle funzioni di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria sia in base alle prescrizioni dell'art. 32 della legge quadro 23 dicembre 1978, n. 833, sia a seguito delle prescrizioni della legge regionale 29 dicembre 1981, n. 53, per quanto riguarda l'esercizio delle funzioni medico-legali del servizio sanitario regionale. Occorre, perciò, anzitutto assicurare la completa funzionalità dei servizi di igiene pubblica, di medicina legale di assistenza farmaceutica e del servizio veterinario, secondo la disposizione dell'art. 16 della legge regionale 10 marzo 1982, n. 7; ed avvalendosi del personale degli uffici dei Medici e Veterinari Provinciali che farà esplicita richiesta di trasferimento al Servizio Sanitario Nazionale entro il 31 dicembre 1982.
Per quanto riguarda il servizio veterinario la sua attivazione dovrà tener conto delle disposizioni regolamentari per il suo funzionamento che saranno adottate dal Consiglio Regionale ai sensi dell'art. 13 della legge n. 30/82.
Per quanto riguarda le funzioni trasferite la Giunta Regionale con provvedimento 24 novembre 1982, ha già stabilito di dare graduale applicazione al loro passaggio alle Unità Sanitarie Locali, avvalendosi della normativa dell'art. 61 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e ha disposto che le UU.SS.SS.LL. possono avvalersi del personale già assegnato agli uffici dei Medici Provinciali e dei Veterinari Provinciali competenti per territorio fino a quando non saranno state emanate le direttive regionali di cui all'art. 3 della legge regionale 26 ottobre 1982, n. 30.
Si rende ora necessario definire le previste direttive in modo da consentire che gli Uffici delle Unità Socio-Sanitarie Locali possano convenientemente organizzarsi con l'assunzione dei nuovi compiti entro e non oltre il 31 dicembre prossimo.
Tali direttive, allegate al presente atto per farne parte integrante, attengono in particolare:
a) la individuazione delle funzioni trasferite alle UU.SS.SS.LL.;
b) il trasferimento dei beni;
c) il trasferimento degli archivi degli Uffici dei Medici e Veterinari Provinciali.
Per quanto attiene il personale non si rende necessario fornire direttive, essendo a tale fine sufficiente l'adozione dei provvedimenti nominativi di trasferimento alle singole UU.SS.SS.LL. del personale che farà domanda di iscrizione al ruolo nominativo regionale del Servizio Sanitario Nazionale.
Per quanto attiene la individuazione delle funzioni trasferite alle UU.SS.SS.LL. il relatore propone di effettuare una ricognizione al fine di consentire alle UU.SS.SS.LL. una compiuta conoscenza delle nuove competenze.
Per quanto attiene il trasferimento dei beni e degli archivi degli Uffici dei Medici e Veterinari Provinciali occorre tenere conto del vincolo posto dal termine del 31 dicembre 1982 per le domande di trasferimento al S.S.N. del relativo personale.
Si ritiene pertanto opportuno disporre che:
a) i beni mobili e immobili, ivi compresi i beni mobili registrati, e le attrezzature già destinati agli Uffici dei Medici e Veterinari provinciali siano trasferiti al patrimonio dei Comuni in cui sono collocati, con vincolo di destinazione alle UU.SS.SS.LL., a decorrere dall'1 gennaio 1983;
b) la documentazione degli archivi degli Uffici dei Medici e Veterinari Provinciali siano trasferiti, sotto la diretta responsabilità dei Medici e Veterinari Provinciali dalle UU.SS.SS.LL. competenti territorialmente entro e non oltre il 31 gennaio 1982.
Ciò stante il relatore propone alla Giunta Regionale di deliberare in tal senso.
La Giunta Regionale, condividendo la proposta del relatore; sentita la competente Commissione Consiliare per le incombenze di cui all'art. 3 ultimo comma della legge regionale 26 ottobre, n. 30; all'unanimità,
Delibera
di disporre le seguenti direttive applicative nel testo allegato alla presente per farne parte integrante per il trasferimento delle funzioni sanitarie di cui alla legge regionale 26 ottobre 1982, n. 30, e per l'esercizio integrato delle funzioni di igiene pubblica, medicina legale, veterinaria e assistenza farmaceutica:
1. Le UU.SS.SS.LL. esercitano le funzioni di:
a) igiene ambientale e dei luoghi di lavoro, igiene degli alimenti;
b) medicina legale;
c) igiene e assistenza veterinaria;
d) assistenza farmaceutica;
ferma restando la competenza dei loro organi per quanto attiene l'adozione dei provvedimenti con rilevanza esterna non di natura squisitamente tecnica, con l'osservanza delle competenze funzionali dei vari servizi risultanti dagli allegati.
2. Le UU.SS.SS.LL. devono garantire l'integrale esercizio delle predette funzioni dall'1 gennaio 1983.
3. I beni mobili ed immobili, ivi compresi i beni mobili registrati e le attrezzature, già destinati agli Uffici dei Medici e Veterinari Provinciali sono trasferiti al patrimonio dei Comuni in cui sono collocati, con vincolo di destinazione alle UU.SS.SS.LL., a decorrere dall'1 gennaio 1983.
4. Le UU.SS.SS.LL. a decorrere dall'1 gennaio 1983, subentrano nei rapporti giuridici attivi e passivi connessi all'attività degli Uffici dei Medici e Veterinari provinciali in essere alla data del 31 dicembre 1982.
5. Per operare il puntuale trasferimento la Regione provvede a trasferire alle UU.SS.SS.LL.:
a) gli stati matricolari relativi al personale che presenta domanda di trasferimento nel ruolo nominativo regionale del Servizio Sanitario Nazionale nonché ogni altro elemento utile per la gestione giuridica, economica ed assistenziale
previdenziale di detto personale;
b) le convenzioni in essere per prestazioni di natura professionale;
c) i contratti che producono effetti successivi al 31 dicembre 1982;
d) un estratto dell'inventario relativo ai beni destinati al Servizio Sanitario Nazionale.
6. La documentazione e gli archivi degli Uffici dei Medici e Veterinari Provinciali sono trasferiti, ad eccezione di quanto specificato al successivo punto 8, sotto la diretta responsabilità dei Medici e Veterinari Provinciali, dalle UU.SS.SS.LL. dove sono ubicati gli Uffici, che li hanno assunti entro il 30 novembre 1982, alle UU.SS.SS.LL. competenti territorialmente entro e non oltre il 31 gennaio 1983.
7. Le deliberazioni prodotte dai disciolti Uffici dei Medici e Veterinari Provinciali e assunte dalla Giunta Regionale fino al 3 novembre 1982, vengono restituite, come in precedenza, agli uffici che le avevano prodotte, onde consentire il completamento del provvedimento, oggetto della deliberazione stessa.
8. La documentazione e l'archivio degli Uffici dei Medici Provinciali concernenti le Case di Cura private, gli Istituti ed Enti ecclesiastici di cui al 1° comma dell'art. 41, legge 23 dicembre 1978, n. 833 e le strutture di diagnostica e terapia strumentale autorizzate ai sensi degli artt. 193 e 194 del T.U.LL.SS. n. 1265 del 27 luglio 1934, sono provvisoriamente trasferiti all'Assessorato alla Sanità per un riordino della materia.
Successivamente verrà inviata alle UU.SS.SS.LL. la documentazione necessaria alle stesse per lo svolgimento dell'attività istruttoria di cui all'ultimo comma dell'art. 2 della legge regionale 26 ottobre 1982, n. 30.
Stante l'urgenza di regolamentare la materia, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 49 della legge 10 febbraio 1953 n. 62 e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 65 dello Statuto.
Allegato
omissis
2. Medicina legale
2.1. Struttura organizzativa del servizio
2.1.1. La definitiva attribuzione alle UU.SS.SS.LL. del complesso delle funzioni in materia di medicina legale comporta;
a) la individuazione del responsabile del Servizio;
b) la effettiva attivazione del Servizio, con la conseguente integrazione delle preesistenti attività;
c) l'attribuzione al Servizio, nell'ambito della pianta organica provvisoria, della dotazione di personale necessaria per il regolare espletamento delle funzioni;
d) la determinazione degli idonei locali da destinare al Servizio.
2.1.2. Per quanto attiene la individuazione del responsabile del Servizio occorre attenersi alle disposizioni impartite con la deliberazione G.R. 18 dicembre 1980, n. 1-2930, allegato 1, par. 3 e 4.
AI fine di garantire l'attribuzione della responsabilità del Servizio ad operatori in possesso della necessaria competenza professionale si ritiene necessario sottolineare l'esigenza che le UU.SS.SS.LL. si avvalgano di medici in rapporto di pubblico impiego in possesso di titolo di specializzazione di libera docenza in medicina legale e delle assicurazioni ovvero in possesso della idoneità nazionale di primario o aiuto o titolarità primariale o di aiuto di specialità; ovvero, in subordinare, abbiano esercitato funzioni di medico provinciale, dirigente sanitario o medico di 1 qualifica professionale con responsabilità direttive di strutture ex mutualistiche, ufficiali sanitari o medici condotti con funzioni di ufficiali sanitari.
2.1.3. Per quanto concerne l'effettiva attivazione del Servizio si ritiene indispensabile che ogni U.S.S.L. faccia fronte compiutamente alle attività elencate al successivo punto 2.2 dal 1° gennaio 1983.
2.1.4. Per quanto attiene la dotazione del personale e degli idonei locali si ritiene necessario che ogni U.S.S.L., ferme restando le decisioni da adottare nell'ambito del P.A.S., disponga in merito con urgenza, utilizzando in particolare modo il personale che già svolgeva, almeno in parte le attività medico-legali.
Per quanto attiene gli operatori del Servizio si ritiene che non poche attività medico-legali possono essere espletate dai medici in rapporto di dipendenza già titolari di condotta medica o già ufficiali sanitari: pertanto i competenti organi delle U.S.S.L. studieranno l'opportunità di assegnare al servizio medico-legale con operatività a livello distrettuale tali medici i quali dovranno comunque continuare ad assicurare il servizio necroscopico ai sensi del vigente regolamento di Polizia mortuaria.
2.2 Competenze generali
Il Servizio di medicina legale provvede alle seguenti attività:
a) accertamenti sulla idoneità fisica, di cui al successivo par. 2.3.;
b) accertamenti sulla incapacità lavorativa temporanea della invalidità e dell'inabilità al lavoro, di cui al successivo par. 2.4.;
c) accertamenti medico-legali per la tutela delle lavoratrici madri, di cui al successivo par. 2.5.
d) gestione del servizio necroscopico, di cui al successivo par. 2.6.;
e) attività di vigilanza sulle professioni sanitarie, professioni sanitarie ausiliarie, arti ausiliarie delle professioni sanitarie, di cui al successivo par. 2.7;
f) consulenza all'autorità giudiziaria e agli organi di polizia giudiziaria;
g) consulenza medico-legale nei casi di responsabilità assistenziale dell'U.S.S.L. o responsabilità funzionale del personale medico e paramedico dell'U.S.S.L.
2.3. Attività accertatine della idoneità fisica
Il Servizio medicina legale provvede alle:
a) visite preassuntive per idoneità fisica generica o specifica;
b) sul personale da adibire ad attività e funzioni proprie del S.S.N., ivi comprese le visite richieste per la frequenza di corsi professionali infermieristici;
c) su personale assumendo da parte di pubbliche amministrazioni, a loro richiesta e onere;
d) su personale assumendo da parte di privati, a loro richiesta e onere;
e) visite e certificati di sana e robusta costituzione fisica;
f) visite di idoneità nel corso del rapporto di lavoro;
g) per cambio mansioni;
h) per esaurimento del periodo di aspettativa e dispensa dal servizio;
i) richieste dall'ufficio di direzione U.S.S.L. o da pubbliche amministrazioni o da privati;
l) visite e giudizi per idoneità alla guida di autoveicoli e natanti.
2.4. Attività accertatine della incapacità lavorativa temporanea, della invalidità e dell'inabilità al lavoro
Il Servizio di medicina legale provvede:
1. agli accertamenti della incapacità lavorativa temporanea per fatti biologici:
a) sui lavoratori dipendenti da datori di lavoro privati in relazione alla indennità economica di malattia;
b) su lavoratori dipendenti da datori di lavoro privati a richiesta di questi ai sensi dell'art. 5, legge 300 statuto dei lavoratori, con onere a loro carico;
c) su lavoratori dipendenti da pubbliche amministrazioni, su richiesta di queste in ordine agli statuti e contratti vigenti e con onere a loro carico;
2. agli accertamenti e giudizi in tema di invalidità dipendente da causa di servizio e per l'equo indennizzo:
a) sui dipendenti dell'U.S.S.L.;
b) sui dipendenti da pubbliche amministrazioni;
c) agli accertamenti e giudizi in tema di invalidità civile, in relazione alle necessità di cura di cui all'art. 26 della legge 118/71;
d) agli accertamenti e certificazioni dell'inabilità al lavoro richiesti dall'autorità di pubblica sicurezza ai sensi dell'art. 278 del Regolamento di esecuzione del T.U. 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza;
e) provvede alle certificazioni di malattia e agli adempimenti connessi, con riserva di emanare una direttiva che, normando in materia di rapporti tra U.S.S.L. e I.N.P.S., possa attivare nell'ambito del Servizio medico legale tutti gli aspetti epidemiologici e di prevenzione dei rischi, connessi con la gestione della certificazione delle idoneità e incapacità lavorative.
II Responsabile del Servizio di medicina legale delle UU.SS.SS.LL. individuate dalla Amministrazione Regionale ex art. 13, 1° comma, della legge regionale 27 ottobre 1982, n. 31, partecipa, anche mediante od altro medico da lui delegato, alla Commissione Sanitaria per l'accertamento dell'invalidità civile (art. 1, legge regionale 31/82).
II Responsabile del Servizio di medicina legale delle UU.SS.SS.LL. comprendenti il capoluogo di Provincia:
a) partecipa, anche mediante altro medico da lui delegato, alla commissione sanitaria per i ciechi civili (art. 2, legge regionale 31/82);
b) partecipa, anche mediante altro medico da lui delegato, alla Commissione sanitaria per l'accertamento del sordomutismo (art. 3, legge regionale 31/82);
c) partecipa insieme a un funzionario, al Collegio medico per l'accertamento della compatibilità dello stato psicofisico dell'invalido rispetto alle mansioni affidate o da affidare (art 4, legge regionale 31/82);
d) partecipa alla Commissione sanitaria provinciale per il rilascio del certificato medico per le patenti di guida per autoveicoli e natanti (art. 5, legge regionale 31 /82).
2.5. Accertamenti medico-legali per la tutela delle lavoratrici madri
Il Servizio di medicina legale:
a) è competente a ricevere i certificati di gravidanza rilasciati dai medici dei consultori familiari ovvero dai medici ginecologi ambulatoriali o ospedalieri;
b) provvede alla certificazione di gravi complicanze della gestazione o di preesistenze morbose presumibilmente aggravate dallo stato di gravidanza ex art. 5 sub a) legge 1204/71, su obiettivazione clinica di medico ginecologo dei servizi di prevenzione diagnosi e cura della U.S.S.L.
2.6. Servizio necroscopico
Il Servizio di medicina legale:
a) provvede alla gestione del servizio necroscopico;
b) può disporre il riscontro diagnostico anche su cadaveri deceduti a domicilio quando la morte sia dovuta a malattia infettiva o diffusiva o sospetta di esserlo, sentito il parere del responsabile del Servizio Igiene Pubblica ovvero a richiesta del medico curante quando sussista dubbio sulle cause di morte e art. 3-4 del Regolamento di Polizia Mortuaria;
c) è competente a ricevere dai direttori degli istituti di cura o degli obitori copia del verbale relativo all'accertamento collegiale della morte ai fini dell'espianto d'organo e delle operazioni di prelievo di organi o parti di organi (art. 5, legge 644/75);
d) è competente a ricevere dai direttori degli Istituti autorizzati dal Ministero della Sanità il verbale con il giudizio favorevole al trapianto di rene e provvede alla immediata trasmissione al pretore del luogo in cui risiede il donatore o ha sede l'Istituto autorizzato al trapianto.
2.7. Attività di vigilanza sulle professioni sanitarie, professioni sanitarie ausiliarie, arti ausiliarie delle professioni sanitarie
Il Servizio di medicina legale:
a) provvede alla tenuta del registro di tutti gli esercenti arti ausiliarie delle professioni sanitarie e .degli esercenti sanitari operanti nel territorio della U.S.S.L.;
b) promuove presso il Sindaco la cancellazione della registrazione della licenza degli esercenti arti ausiliarie che siano stati condannati per abusivismo della professione sanitaria ovvero negli altri casi previsti dalla legge;
c) vigila sull'esercizio di attività sanitarie, verificando il possesso dei requisiti professionali degli operatori stabiliti a norma di legge;
d) riceve le dichiarazioni di obiezione di coscienza ai sensi dell'art. 9 della legge 22 maggio 1979, n. 194;
e) riceve le dichiarazioni di interruzione di gravidanza ai sensi dell'art. 11 legge 22 maggio 1978, n. 194.
L'U.S.S.L. del capoluogo di Provincia, tramite il Servizio di medicina legale:
1. è competente a ricevere dagli Ordini dei Medici e Farmacisti, dai Collegi delle Ostetriche, delle Infermiere Professionali, Assistenti Sanitarie Visitatrici e Vigilatrici d'infanzia:
a) copia dei rispettivi albi professionali;
b) notizia sulle iscrizioni o rigetto delle domande dei sanitari interessati;
c) dell'inizio ed esito di ogni giudizio disciplinare;
d) delle sospensioni dall'esercizio professionale o delle radiazioni dall'albo;
1. è competente a ricevere dai Presidenti degli Ordini e Collegi la notifica del risultato delle elezioni nei rispettivi Ordini e Collegi;
2. provvede agli altri poteri di vigilanza e sanzionatori per i quali verrà emanato apposito atto amministrativo da parte dell'Amministrazione Regionale, cui compete la disciplina della autorizzazione e della vigilanza.
Le singole UU.SS.SS.LL. esistenti sul territorio della Provincia richiederanno ai rispettivi ordini e collegi copia degli albi professionali.
omissis
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