Deliberazione Giunta Regionale - 22 febbraio 1993, n. 147-23154

"Comunitā alloggio e centri diurni per soggetti handicappati. Adeguamento della normativa regionale alla legge 5 febbraio 1992, n. 104."

A relazione dell'Assessore Bergoglio e del Presidente Brizio:

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, che fornisce le indicazioni quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate e consi-derato che le norme in essa contenute costituiscono i principi dell'ordinamento della Repubblica in materia;
visto che i punti 3.8 e 3.10 dell'Allegato 1 della L.R. 23 aprile 1990, n. 37, l'art. 9 della L.R. 3 settembre 1991, n. 44 e la D.G.R. 332-8498 del 2 agosto 1991 contengono prescrizioni che risultano in contrasto con quanto disposto dall'art. 10 della richiamata legge quadro;
considerato che le predette indicazioni regionali sono superate dalla normati-va nazionale, nelle more dell'approvazione della nuova legge di piano socio-sani-tario regionale, al fine di adeguare alla normativa nazionale le disposizioni regionali;

La giunta regionale unanime,
Delibera

Le comunitā alloggio ed i centri diurni per soggetti handicappati debbono essere in possesso dell'autorizzazione regionale di cui all'art. 27 della L.R. 37/90. La cura e la riabilitazione delle persone handicappate ospitate nelle predette strutture si realizzano con programmi che prevedono prestazioni sani-tarie e sociali integrate tra loro, che valorizzino le abilitā di ogni persona handicappata e agiscano sulla globalitā della situazione di handicap coinvolgen-do la famiglia e la comunitā secondo le indicazioni dell'art. 7 della citata legge 104.
Ai fini gestionali, alle attivitā a rilievo sanitario svolte in dette strutture sono applicabili le norme contenute nelle deliberazioni del Consiglio Regionale attua-tive del D.P.C.M. 8 agosto 1985.
In attesa che vengano definiti gli standards di cui all'art. 8, lett. l), della legge 104/92, i requisiti strutturali dei presidi sopra citati sono quelli previsti dalla D.G.R. n. 38-16335 del 29 giugno 1992.
In particolare, le comunitā alloggio di nuova edificazione o ristrutturazione devono possedere le caratteristiche delle:
a) RAF 10 p.l. per disabili medio gravi;
b) RAF 20 p.l. per disabili gravissimi.
c) Centro diurno 10 ospiti e centro diurno 20 ospiti: strutture costituite dai servizi generali, ausiliari collettivi e sanitari delle RAF 10 o 20 posti letto.
Si precisa che i servizi ausiliari dovranno essere sostituiti con locali adibiti ad attivitā occupazionali od ambulatorio; le strutture residenziali, anche riducendo la capienza abitativa, possono prevedere 1 o 2 posti ad ogni nucleo per pronta accoglienza o foresteria.
La congruitā strutturale dei presidi giā funzionanti č valutata, con il supporto della Commissione tecnica di valutazione di seguito indicata, dalla Commissione di vigilanza dell'U.S.S L, che per le strutture residenziali verifica l'esistenza dei requisiti strutturali minimi previsti per la CASA, oltre al locale ambulatorio ed al bagno assistito a norma dell'allegato alla D.G.R. n. 38-16335 del 29 giugno 1992, anche i centri diurni dovranno rispettare, per quanto compatibili, i requisiti minimi previsti per la CASA, tenendo presente che la verifica di congruitā degli ambienti diurni deve essere effettuata in base alle attivitā da svolgersi ed all'affluenza dell'utenza prevista.
I presidi in costruzione alla data di entrata in vigore della presente normativa e quelli giā costruiti ma non ancora funzionanti debbono possedere i requisiti strutturali richiesti dalla normativa vigente all'atto dell'approvazione del progetto.
Ai fini dell'inserimento dei soggetti handicappati nelle comunitā alloggio o centri diurni l'U.S.S.L. istituisce, entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento, una Commissione tecnica per la valutazione degli interventi da attuare, caso per caso, nei confronti dei soggetti stessi.
Detta Commissione, di norma, č costituita dā:
a) 1 medico (neurologo o psichiatra o neuropsichiatra infantile);
b) 1 coordinatore socio-assistenziale o un suo delegato;
c) 1 educatore.
Tutti i casi vanno valutati sulla base dell'accertamento dell'handicap di cui all'art. 4 della legge 104/92 e tenendo conto di quanto previsto dall'art. 19 della stessa legge; le situazioni riconosciute di gravitā determinano prioritā nei programmi e negli interventi.
Le strutture rientranti nelle tipologie precedentemente indicate, giā autorizzate dalla Giunta Regionale ai sensi dell'art. 28 della L.R. 37/90 mantengono l'autorizzazione giā acquisita; le U.S.S.L. competenti, con proprio provvedimento, prendono atto che dette strutture rientrano tra i presidi socio-assistenziali oggetto della presente deliberazione.
La deliberazione della G.R. n. 332-8498 del 2 agosto 1991 č da ritenersi superata.

omissis



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