Deliberazione Giunta Regionale - 1 dicembre 1997, n. 10-23314

"Legge 9 gennaio 1989, n. 13 - Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati. Definizione di ulteriori criteri per l'assegnazione dei contributi ai comuni."

omissis

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Vista la legge 9 gennaio 1989,n.13 e la circolare esplicativa n.1669/U.L. del 22 giugno 1989:
Visti gli artt. 3 e 17 della L.R. 8 agosto 1997, n.51;

con voto unanime, espresso nella forma di legge,
delibera

di approvare gli. ulteriori criteri per l'assegnazione dei contributi ai Comuni ai sensi della legge 9.1.1989 ,n.13, per il, superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati, di cui all'allegato "A", che fa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della. Regione Piemonte ai sensi dell'art.65 dello Statuto.

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Allegato "A" alla deliberazione avente per oggetto:
Legge 9 gennaio 9988, n. 73, "Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere archittetoniche negli edifici privati." Definizione di ulteriori criteri per l'assegnazione dei contributi ai Comuni

1. PREMESSA
La legge 9 gennaio 1989, n. 13 così come modificata e integrata dalla 27 febbraio 1989, n. 624, e "Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati" prevede contributi a fondo perduto (cumulabili con quelli concessi a qualsiasi titolo ai condominio, al centro o istituto o al portatore di handicap) per la realizzazione di opere diretta finalizzate al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti, anche se adibiti a centri o istituti residenziali per l’assistenza a portatori di menomazioni o limitazioni funzionali permanenti, ivi compresa la cecità, ovvero quelle relative alla deambuiazione e alla mobilità.
I contributi in argomento sono destinati per lavori, non ancora eseguiti al momento della presentazione dalia domanda di contributo, in costruzione localizzate in un Comune del territorio piemontese, ove gli interessati devono risiedere. Non sorge pertanto il diritto al contributo qualora l'handicappato abbia nell'imrnobile dimora solo saltuaria o stagionale ovvero precaria.
I contributi sono erogati per interventi in edifici privati, come emerge fra l'altro, dalla stessa denominazione del Fondo speciale istituito pressa il Ministero dei Lavori Pubblici.
Ciò premesso, si rileva come la legge 27 febbraio 1989, n. 62, di modifica ed integrazione alla L. 13/89, abbia introdotto la possibilità di concedere contributi anche per opere da realizzare in edifici adibiti a centri o istituti residenziali per l'assistenza agii handicappati.
Tale espressa previsione consente quindi l'erogazione anche qualora l'edificio su cui si deve intervenire, sia la sede del centro o dell'istituto.
Affinchè sia concedibile il contributo occorrerà sempre che l’handicappato abbia dimora stabile, abituale ed effettiva nell’edificio e che non possa superare la barriera architettonica can strumenti, accorgimenti o soluzioni diverse.
I contributi possono quindi essere concessi per consentire l’accesso o la visitabilità delle singole porzioni di imrnobile assegnate specificatamente all’handiccappato (stanza, appartamento, ecc.), del servizi igienici di uso individuale o collettivo e degli spazi di uso collettivo (quali sale da pranzo, gabinetti medici, ecc,), esclusi i locali di servizio (quali depositi, cantine, ecc.). Fermo restando che per ogni opera può essere richiesta un solo contributo, anche se di tale opera ne usufruiscono più handicappati.
- per alloggi di proprietà di Enti Pubblici (A.T.C. - Comuni etc..);
- per domande che riguardano lavori già eseguiti. Per quanto attiene l’installazione di apparecchiature, quali pedane montascale, ascensori, ecc. sono ammissibil a contributo anche le richieste per le quali à stato versato un acconto alla Ditta fornitrice prima dell’inoltro della domanda al Comune:
- in caso di decesso del richiedente avvenuto prima dell'inizio dei lavori. Se i lavori sono stati eseguiti prima della data del decesso, il contributo viene liquidato agli eredi;
- per domande il cui cetificato medico, in carta semplice, allegato non precisi da quali patologie dipende l'handicap;
Le domande presentate al Sindaco dopo il 1° marzo dell'anno in corso o trasmesse ai Servizi Opere Pubbliche e Difesa del Suolo decentrati dopo il 31 marzo verranno prese in considerazione per la graduatoria dell'anno successivo. Per la trasmissione delle domande alla Regione da parte dei Sindaco fa fede il timbro postale.

2. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La richiesta di contributo deve essere presentata dai portatore di handicap (ovvero da chi ne esercita la tutela o la potestà di cui al titolo IX del libro 1° del codice civile) sottoscritta, per conferma ed adesione, dal proprietario dell' immobile.
Le modifiche alle parti comuni di un edificio residenziale privato con pluralità di proprietari (condominio), tendenti al superamento o all'eliminazione delle barriere architettoniche, dovranno essere adottate, secondo quanto prescrive l’art. 2 della legge 13/89, dall'assemblea condominiale secondo le modalità previste nel’art 1136, 2° e 3° comma, dei codice civile. Nel caso in cui le opere siamo eseguite anche a spese del condominio, nella domanda di contributo deve indicarsi il nominativo dell'amministratore. li richiedente deve allegare alla domanda il verbale dell'assemblea condominiale dalla quale risulti il riparto delle spese relative al costo delle opere.
La domanda deve sempre indicare il soggetto avente diritto al contributo, da identificarsi nel soggetto onerato dalle spese.
Deve riguardate opere non ancora realizzate Dopo la presentazione della domanda, gli interessati possono realizzare direttamente le opere senza attendere la conclusione del procedimento amministrativo, sopportando però il rischio dell'eventuale mancata concessione del contributo.
L'entità del contributo concepibile è determinata ai sensi del disposto del comma 2 dell'art. 9 sulla base delle spese effettivamente sostenute e comprovate; ovvero in relazione ai vari scaglioni di spesa previsti dalla normativa.

3. REQUISITI SOGGETTIVI. DEGLI AVENTI DIRITTO AL CONTRIBUTO
Possono beneficiare dei contributi a fondo perduto previsti dalla legge 13/89:
- i portatori di menomazioni o limitazioni funzionali;
- coloro i quali abbiano a carico i sopracitati soggetti;
- gli amministratori dei condomini ove risiedono le suddette categorie di beneficiari;
- i Centri o lstituti residenziali per l'assistenza ai soggetti disabili.
Affincihè sorga il diritto al contributo il portatore di handicap, al momento della presentazione della domanda, entro il 1° marzo di ogni anno, deve essere residente nell'immobile sito nel Comune al quale la stessa viene inoltrata, ovvero si impegna a trasferire la propria residenza nell'immobile oggetto della ristrutturazione, prima dell’erogazione del contributo. Il Sindaco verificherà l’avvenuto cambio di residenza.
Qualora l’invalido abiti un Centro o istituto residenziale il Sindaco deve verificare che sia effettivamente la sua dimora abituale.
Per la stessa opera non deve aver ottenuto altro contributo che, cumulato con quello richiesto, superi la spesa preventiva.

4. INAMMISSIBILITA’ AL CONTRIBUTO
Non è ammesso il finanziamento:
- per lavori che non rientrano tra le opere di eliminazione di barriere architettoniche (quali ampliamento, impianti, ecc.) o relativi ad opere non finalizzate all'uso abitativo;
- per opere in edifici costruiti dopo l'11 agosto 1989 (primo giorno posteriore ai sei mesi dall'entrata in vige della legge 13/89) o in corso di costruzione. Ad esclusione degli interventi finalizzati all'accesso, dell'alloggio mediante il superamento di dislivelli (rampe, montascale, ascensori, ecc..) e alla posa di particolari sanitari;
- per più di una domanda riguardante (accesso all'immobile o alta singola unità immobiliare e per più di una domanda riguardante la fruibilità e fa visibilità dell’alloggio pertanto non possono essere presentate più di due domante per richiedente all'anno,
- per soggetti non residenti presso l’immobile per cui si richiede il contributo. Qualora trattarsi di ristrutturazione di un immobile presso il quale non sia stato possibile trasferire la residenza, il portate di handicap deve trasferirla prima che gli sia erogalo il contributo, Il sindaco del Comune provvederà a verificare la residenza.



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