Deliberazione Giunta Regionale - 11 dicembre 1995, n. 31-4479

"Decreto del Presidente della Repubblica - 21 settembre 1994 n. 698R - Regolamento recante norme sul riordinamento dei procedimenti in materia di riconoscimento delle minorazioni civili e sulla concessione dei benefici economici. Relativa attuazione. Integrazione della Deliberazione della Giunta Regionale n. 23-22117 - 22 dicembre 1982"

A relazione dell'Assessore D'Ambrosio:

Con provvedimento del 22 dicembre 1982, n. 23-22117 la Giunta Regionale ha deliberato le "direttive applicative per il trasferimento delle funzioni sanitarie di cui alla L.R. n. 30 del 26 ottobre 1982, e per l'esercizio integrato delle funzioni di igiene pubblica, medica legale, veterinaria e assistenza farmaceutica".

Il D.P.R. n. 698 del 21 settembre 1994 ha stabilito che nei procedimenti giurisdizionali concernenti gli accertamenti sanitari relativi all'invalidità civile, alla cecità civile e al sordomutismo la legittimazione passiva spetti alla Regione, quando l'atto impugnato sia stato emanato dalle Commissioni mediche operanti presso le Unità Sanitarie Locali.

Per l'espletamento di tale attività gli uffici regionali devono avvalersi, provvedendo alla sua designazione, della consulenza medico legale di specialista della Azienda Sanitaria USL che ha emesso la declaratoria di invalidità oggetto della impugnativa.

In via prioritaria, detta figura professionale è individuata nel Presidente della Commissione stessa o, in via subordinata, in altro sanitario in servizio presso l'Unità Operativa di Medicina Legale che abbia maturato una esperienza di almeno cinque anni nella attività collegiale delle Commissioni Sanitarie operanti nelle Aziende USL.

Poiché tale attività non rientra tra quelle a suo tempo previste nella deliberazione sopraindicata, si rende necessario integrare nel relativo allegato al paragrafo 2 (Medicina Legale) il punto 2.2.1 (competenze generali) con la dizione "consulenza medico-legale", da perfezionarsi con apposita relazione, come richiesto dal giudice ordinario.

Il relatore propone alla Giunta Regionale di deliberare in merito.

La giunta regionale

condividendo la proposta del relatore;
Vista la propria deliberazione n. 23-22117 del 22 dicembre 1982;
Vista la legge n. 295/90;
Visto il D.P.R. n. 698 del 21 settembre 1994;
Vista la legge regionale n. 10/95;
all'unanimità, DelIbera

- Di dare attuazione a quanto disposto dall'articolo 3, punto 5 del D.P.R. n. 698/94 in merito ai procedimenti giurisdizionali davanti al giudice ordinario, in materia di accertamenti sanitari relativi all'invalidità civile, alla cecità civile e al sordomutismo e alla conseguente legittimazione passiva spettante alla Regione su atti emessi dalle Unità Sanitarie Locali;
- di stabilire che tale competenza è attribuita all'Unità operativa di medicina legale delle Aziende sanitarie regionali USL;
- di stabilire che il sanitario, dipendente della Azienda sanitaria che ha emesso la declaratoria di invalidità in rappresentanza della Regione Piemonte, venga designato con apposito atto della Giunta Regionale;
- di stabilire che, in via prioritaria, detta figura professionale è individuata nel Presidente della Commissione stessa o, in via subordinata, in altro sanitario in servizio presso (Unità Operativa di Medicina Legale che abbia maturato una esperienza di almeno cinque anni nella attività collegiale delle Commissioni Sanitarie operanti nelle Aziende USL;
- di integrare conseguentemente la propria deliberazione n. 23-22117 del 22 dicembre 1982, punto 2.2.1 aggiungendo la lettera h) riguardante l'esercizio delle funzioni di medicina legale, nella parte del relativo allegato, ove sono indicate le competenze generali del Servizio di Medicina Legale con la dizione "consulenza medico-legale" da perfezionarsi con apposita relazione come richiesto dal giudice ordinario.


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