Circolare del Presidente della Giunta Regionale - 10 aprile 1995, n. 11/SAP

"Linee di indirizzo e coordinamento relative ai compiti delle Aziende U.S.L. in materia di alunni portatori di handicap - Attuazione D.P.R. 24 febbraio 1994".

La legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate" ha previsto agli artt. 12 e 13 il diritto all'educazione ed istruzione per ali alunni in situazione di handicap.

Con D.P.R. 24 febbraio 1994 "Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle Unità Sanitarie Locali in materia di alunni portatori di handicap" sono stati delineati i compiti propri delle Aziende U.S.L. in attuazione degli artt. 12 e 13 della legge 104/92. In particolare, le Aziende U.S.L. devono assicurare l'intervento medico e clinico-psicologico per gli alunni in situazione di handicap da articolarsi attraverso la compilazione di una diagnosi funzionale, di un profilo dinamico-funzionale e di un piano educativo individualizzato, per quanto di competenza (art. 1 del D.P R. 24 febbraio 1994).

Il presente atto di indirizzo riguarda le modalità organizzative ed operative di applicazione degli artt. 12 e 13 della legge 104/92 per la parte che attiene le competenze della Azienda U.S.L. Le disposizioni contenute nel presente provvedimento dovranno essere attivate dalle Aziende U.S.L. entro l'inizio dell'anno scolastico 1995-96.

L'esigenza di ricercare un'uniformità di procedure e di interventi in tutto il territorio regionale e di far riferimento ad uno dei sistemi di classificazione diagnostica scientificamente riconosciuti, si realizza attraverso l'adozione da parte delle Aziende U.S.L. della modulistica allegata al presente provvedimento (Allegati da 1 a 6).

Le disposizioni contenute nel presente provvedimento sono estese anche agli alunni inseriti nella formazione professionale.

Obiettivo del provvedimento in oggetto è assicurare l'esercizio del diritto all'educazione, all'istruzione ed all'integrazione scolastica di tutte le persone in situazione di handicap. Pertanto, è indispensabile un'integrazione tra Enti locali, servizi sanitari, socio-assistenziali, scuola, formazione professionale, famiglia, privato sociale (organizzazioni di volontariato, associazioni per il tempo libero, ecc.) che garantisca lo spazio opportuno a tutti gli elementi che contribuiscono al successo dell'inserimento sociale inteso nel suo complesso: recupero funzionale, rimozione degli ostacoli e delle difficoltà anche socio-ambientali, ricerca di idonei percorsi educativi e di adatte metodologie e graduazioni di apprendimento, socializzazione e soddisfazione nel tempo libero, ecc. - tenendo conto che l'integrazione si configura come reciproco adattamento ad una situazione "nuova".

L'integrazione scolastica nelle sezioni e nelle classi comuni delle scuole di ogni ordine e grado e nella formazione professionale, fondata sul raccordo degli interventi di Enti locali, servizi sanitari, servizi socio-assistenziali, scuola, centri formativi, privato sociale, si realizza attraverso gli accordi di programma - richiamati dalla legge 104/92, art. 13, comma 1 a) e dal decreto del Ministero della Pubblica Istruzione 9 luglio 1992 "indirizzi per la stipula degli accordi di programma ai sensi dell'art. 13 della legge-quadro 3 febbraio 1992, n. 104, sull'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate" - che rappresentano un sistema di riferimento uniforme per i vari livelli territoriali.

II rispetto per il percorso di integrazione richiede:
a) alla scuola, ai centri di formazione professionale ed ai servizi sanitari e/o socio-assistenziali, coinvolti nel progetto terapeutico, di concordare i tempi ed i modi del proprio intervento e di programmare gli incontri successivamente previsti per la formulazione e l'aggiornamento del profilo dinamico-funzionale e del piano educativo individualizzato;
b) ai servizi sanitari e socio-assistenziali di garantire le proprie prestazioni - ogni qualvolta sia necessario e previsto all'interno del progetto di inserimento - anche presso la scuola (per es. per i bambini che necessitano di cateterismi) assicurando nel contempo continuità terapeutica e didattica;
c) agli Enti locali di fornire l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali (art. 13, punto 3, legge 104/92) e le altre prestazioni previste dalle leggi in materia di diritto allo studio.

La famiglia, salvo i casi eccezionali di specifiche valutazioni del Tribunale per i Minorenni, è titolare di ogni decisione e, pertanto, oltre a dare inizio all'iter procedurale del diritto all'educazione ed istruzione, va sentita, coinvolta e sostenuta durante tutto il percorso.

II coordinamento dell'intervento di integrazione scolastica spetta alla scuola, la quale valuterà in base alla propria organizzazione le necessità derivate dall'integrazione stessa e discuterà con la famiglia e con tutte le altre componenti istituzionali i tempi e le modalità differenziate di apprendimento concorrendo a rimuovere eventuali difficoltà di ordine extrascolastico, ed evitando comunque, situazioni di espulsione o "parcheggio".

Alla segnalazione dell'alunno provvedono i genitori, sollecitati anche dal pediatra/medico di base oppure dalla scuola e dai centri di formazione professionale.

La segnalazione perviene ai competenti servizi della U.S.L., su eventuale indicazione del pediatra/medico di base che indirizza i genitori allo specialista nella patologia e/o allo psicologo esperto nell'età evolutiva, in servizio presso le UU.SS.LL. o in regime di convenzione con le medesime.

I tempi relativi alla segnalazione saranno stabiliti in sede locale da accordi interistituzionali specifici che terranno conto delle scadenze ministeriali stabilite per le iscrizioni.

Entro 10 giorni dalla segnalazione, il servizio che l'ha accolta avvia l'iter diagnostico attraverso una prima presa in carico dell'alunno (anamnesi, primo colloquio), ed avvisa la direzione generale dell'U.S.L. dell'attivazione della procedura di individuazione dell'alunno in situazione di handicap (Allegato 1).

E' indispensabile che la U.S.L. garantisca in questi casi un accesso prioritario ai necessari esami diagnostico-strumentali per consentire tempi rapidi alla formulazione della diagnosi clinica e dell'eventuale susseguente individuazione dell'alunno in situazione di handicap.

A seguito della diagnosi clinica l'operatore valuta se il soggetto, rientrando nella definizione citata all'art. 3. primo comma, della legge 104/92, ha diritto ad accedere agli interventi previsti dalla normativa vigente per gli alunni in situazione di handicap. In caso affermativo, convoca i genitori, illustra l'esito diagnostico e chiede loro la compilazione di un modulo per accettare che attraverso l'individuazione venga attivata la procedura di integrazione scolastica (Allegato 2). L'individuazione deve essere, pertanto, concordata con la famiglia, alla quale deve esserne spiegato il significato e le implicazioni successive. La famiglia, cui dovrà essere consegnata la diagnosi clinica - salvo valutazioni particolari che consiglino diversamente - può riservarsi la compilazione del modulo a propri successivi approfondimenti. Il modulo firmato dai genitori e la conferma dell'individuazione (Allegati 2 e 3) devono essere trasmessi con sollecitudine alla Direzione Generale dell'U.S.L. perché provveda ai successivi adempimenti di competenza.

Anche qualora il soggetto non abbia diritto agli interventi di cui alla vigente normativa in materia di educazione, istruzione ed integrazione scolastica, sono opportuni, comunque, una valutazione sull'esistenza del diritto ad altri interventi previsti, dalla legge ed una collaborazione con la scuola ed i centri di formazione professionale.

Presso ogni U.S.L. sono nominati uno o più referenti amministrativi, ai quali è attribuita la responsabilità del procedimento e con il compito di attivare, convocare, coordinare e riunire le unità multidisciplinari nel rispetto dei tempi previsti dagli accordi interistituzionali. Il referente amministrativo entro 13 giorni dal ricevimento dell'individuazione deve convocare l'unità multidisciplinare.

Ogni U.S.L. provvederà a formalizzare le unità multidisciplinari, organizzandole in modo flessibile per garantire la maggior aderenza possibile alle diverse situazioni - patologia, di territorio e a personalizzazione della diagnosi funzionale. Pertanto, le unità multidisciplinari saranno costituite di volta in volta in relazione alla specifica situazione.

Le UU.SS.LL., su indicazione dei responsabili dei servizi sanitari e socio-assistenziali, individuano gli operatori interessati direttamente al caso o con competenza specifica sull'età evolutiva, che insieme al medico specialista o allo psicologo che ha provveduto all'individuazione, formeranno l'unità multidisciplinare e provvederanno alla stesura della diagnosi funzionale. Inoltre, qualora non fossero presenti all'interno della U.S.L. operatori specializzati per il trattamento di alcune patologie, le unità multidisciplinari potranno essere integrate in tal senso anche attraverso convenzioni o prestazioni libero-professionali. La presenza nell'unità multidisciplinare dell'operatore che ha provveduto all'individuazione va garantita prioritariamente.

Qualora presso le U.S.L. sia operante con successo un rapporto dipartimentale tra i diversi servizi potrà essere utilizzata l'esperienza esistente garantendo, comunque, una referenza amministrativa, una referenza dei caso, il rispetto dei tempi proposti dal presente provvedimento e l'adozione della modulistica allegata (Allegati da 1 a 6).

I servizi competenti della U.S.L. per garantire il diritto all'educazione, istruzione ed integrazione scolastica dei propri residenti devono anche raccordarsi e collaborare con altri servizi pubblici e privati che abbiano in cura il soggetto e che pertanto, sono tenuti a trasmettere la documentazione necessaria alla formulazione della diagnosi funzionale in loro possesso.

II pediatra/medico di base dell'alunno deve essere informato e possibilmente coinvolto all'interno dell'unità multidisciplinare.

L'unità multidisciplinare, acquisiti gli atti dovuti - tra i quali la diagnosi clinica - formula la diagnosi funzionale, che sarà consegnata alla famiglia ed individua al suo interno un operatore quale referente del caso per l'unità multidisciplinare stessa, per la famiglia, per la scuola, per i centri di formazione, professionale. Il referente del caso potrà essere scelto in relazione all'intervento terapeutico prevalente.

Per la diagnosi funzionale sarà utilizzato I'Allegato 4 che dovrà essere firmato dai componenti dell'unità multidisciplinare. All'interno del fascicolo Diagnosi funzionale, è compresa la certificazione di idoneità alla frequenza di Istituti di istruzione secondaria di II grado, nei quali sono previste attività di laboratorio, in quanto con propria circolare n. 363 del 22 dicembre 1994 il Ministero della Pubblica Istruzione ha confermato tale competenza in capo allo psicologo o medico specialista. Si sottolinea che detta idoneità è richiesta esclusivamente in relazione alla incolumità dell'alunno.

Il referente del caso seguirà l'iter successivo del profilo dinamico-funzionale e del Piano Educativo Individualizzato (in seguito sintetizzato in P.E.I.) e solleciterà il referente amministrativo nel caso emerga la necessità di riconvocare l'unità multidisciplinare per revisioni eccezionali della diagnosi funzionale, con attenzione specifica all'integrazione scolastica del dopo obbligo.

La diagnosi funzionale deriva dall'acquisizione di elementi clinici, psicologici e sociali, contenuti nella cartella clinica:
a) la diagnosi clinica - elemento base per la formulazione delle successive strategie di intervento;
b) la relazione con gli elementi psico-sociali (dati anagrafici dei soggetto, dati relativi al nucleo familiare quali la composizione, lo stato di salute, il tipo di lavoro svolto, il contesto ambientale);
c) l'anamnesi fisiologica e patologica prossima e remota del soggetto, con riferimento alla nascita, allo sviluppo neuropsicologico, alle vaccinazioni, alle malattie intercorse, agli eventuali periodi di ospedalizzazione, nonché all'articolazione della presa in carico da parte dei servizi dell'U.S.L., ecc. La diagnosi funzionale deve contenere la sintesi delIe capacità e potenzialità registrabili in relazione all'handicap e, pertanto, si configura quale strumento flessibile che permette di cogliere i cambiamenti.

Il profilo dinamico funzionale è atto successivo alla diagnosi funzionale ed indica, dopo un primo periodo di inserimento scolastico, il prevedibile livello di sviluppo che l'alunno in situazione di handicap dimostra di possedere in tempi brevi ed in tempi lunghi.

Viene redatto dall'unità multidisciplinare anche attraverso il referente del caso, dai docenti curriculari e dagli insegnanti specializzati della scuola e dei centri di formazione professionale, con la collaborazione della famiglia. II coinvolgimento della famiglia nella stesura e nelle verifiche del profilo dinamico funzionale e dei P.E.I. è essenziale in quanto configura un percorso ed una crescita comune, genitori-alunno, rispetto alla situazione ed alla sua evoluzione.

Il profilo dinamico funzionale sarà redatto in almeno due momenti nel corso dello stesso anno scolastico: un incontro per la stesura ed uno per la verifica. Esso, inoltre, sarà aggiornato al passaggio tra un ordine di scuola ed il successivo e dopo il biennio della scuola media superiore, nonché nell'inserimento nei centri di formazione professionale. Potrà, inoltre, essere aggiornato, ogni volta che l'équipe lo reputi necessario e nel passaggio dalla seconda alla terza elementare.

Il profilo dinamico funzionale descrive in modo analitico i diversi livelli di risposta dell'alunno in situazione di handicap in relazione allo sviluppo potenziale ed alle difficoltà che dimostra. Esso è la descrizione puntuale dell'alunno e si configura quale momento di riflessione del gruppo che lo elabora:
a) fornisce il quadro globale dell'evoluzione e del percorso che operatori ed insegnanti compiono nel suo interesse;
b) costituisce una guida per la progettazione dell'intervento evidenziando i bisogni dell'alunno e le sue risorse ed indicando le strategie utili per attivarle e valorizzarle, anche evidenziando la carenza di risorse.

Per il profilo dinamico funzionale sarà utilizzato l'Allegato 5 del presente provvedimento che contiene, tra l'altro, una proposta di guida per la compilazione degli assi. Detto Allegato può anche essere utilizzato come indicazione per il P.E.I.

Il Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.) è redatto congiuntamente dal referente del caso, dagli insegnanti curricolari e di sostegno della scuola e dei centri di formazione professionale in collaborazione con i genitori. Il P.E.I. è redatto annualmente e tiene presente i progetti didattico-educativi, riabilitativi e di socializzazione, nonché le forme di integrazione tra attività scolastiche ed extrascolastiche.

Il gruppo di lavoro individuato per la stesura dei profilo dinamico funzionale e del P.E.I. deve operare nell'ottica di una maturazione il più possibile armonica e completa del bambino, considerato nella totalità della sua persona e nei differenti momenti della sua vita, di cui la scuola è momento fondamentale ma non esclusivo. La definizione operativa delle modalità e delle caratteristiche degli incontri si configura quale obiettivo primario per garantire l'apporto delle diverse funzioni e ruoli esercitati nei confronti del singolo bambino (dagli insegnanti, dalla famiglia, dagli operatori sanitari e sociali) e delle energie a disposizione per giungere ad un progetto di interventi dove tali funzioni e ruoli si integrino senza perdere la loro specificità.

Le modalità organizzative nonché gli Allegati proposti dal presente provvedimento saranno sottoposti a verifica in seguito all'invio in Regione dell'Allegato 6 e, se necessario, modificati in seguito.

Le UU.SS.LL. possono, altresì, prevedere la partecipazione dei propri operatori ai gruppi di studio e di lavoro istituiti presso i circoli didattici e gli Istituti di scuola secondaria di primo e di secondo grado ai seni dell'art. 15, comma 2, della legge 104/92.

II Presidente Gian Parlo BRIZIO



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