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Circolare Assessorato Regionale alla Sanità n. 1148/50/PSRLP - 9 marzo 1990
"Assistenza in forma indiretta, in Italia ed all'estero (rif. DGR n. 316-30998 - 1 agosto 1989; Decreto Ministerale - 3 novembre 1989); Decreto Ministeriale - 24 gennaio 1990."
Decreto Ministeriale - 03 novembre 1989 ;
A seguito di numerosi quesiti in materia pervenuti da varie UU.SS.SS.LL., che si ringraziano per la cortese collaborazione, ed in attuazione di quanto anticipato con nota n° 5831/50 del 4.10.1989, si trasmettono alcune indicazioni applicative della assistenza in oggetto, così come normate per il 1989 dal citato provvedimento.
Si ricorda come le indicazioni dell'art. 11 (norma finale) del Decreto 3.11.89 pongano il termine di cessazione della erogazione della assistenza indiretta all'estero secondo la normativa regionale, a far data dal 1° giorno del mese successivo a quello della pubblicazione del Decreto di cui al II comma dell'art. 2 del Decreto in oggetto. La pubblicazione del D.M. 24.1.90 in data 2 febbraio u.s. comporta di conseguenza l'avvio a regime della nuova procedura a far data dal 1° marzo. Scopo della presente comunicazione è l'individuazione, ex art. 9 del citato Decreto, dei Presidi incaricati alla autorizzazione, onde consentire l'immediata erogazione delle prestazioni con il nuovo regime da parte delle UU.SS.SS.LL.. Le prestazioni fruite in data immediatamente successiva al 28.2.90 e sino alla data di effettivo avvio a regime delle procedure previste da parte delle UU.SS.SS.LL. competenti saranno assumibili, ricorrendo i presupposti e le condizioni di cui all'art. 2 del Decreto, purchè siano applicabili i criteri di cui al comma 2 dell'art. 7, considerata la fase di primo avvio del nuove regime quale situazione di comprovata eccezionale gravità ed urgenza, ivi comprendendo le prestazioni usufruite da cittadini che si trovino all estero. Resta fermo il termine di tre mesi, dalla effettuazione della spesa (non della prestazione) entro il quale dovranno essere presentate alla U.S.S.L. competente le relative domande di rimborso. Le prestazioni già all'esame della U.S.S.L. competente, ma non ancora definite alla data di avvio della nuova procedura, saranno liquidate secondo il criterio di maggior favore nei confronti dell'utente, come previsto all'art. 9, II comma , del Decreto in oggetto. Per quanto riguarda le modalità applicative del Decreto, si fa riferimento al testo del provvedimento, salvo le attribuzioni di competenza regionale di seguito dettagliate.
L'accertamento della sussistenza dei presupposti sanitari che legittimano l'autorizzazione al trasferimento per cure all'estera e l'erogazione del concorso nelle relative spese ed ogni altra valutazione di natura tecnico - sanitaria , comunque connessa al trasferimento per cure all'estero, è provvisoriamente attribuito, per ogni classe dì patologia, ai presidi ospedalieri di seguito indicati accanto alle singole specialità, nelle more di formale e specifica individuazione dei presidi e servizi di alta specialità di cui alI'art. 5 della legge 23.10.1985, n° 595.
Presso ciascuno dei Presidi Ospedalieri sopraelencati dovrà essere costituita, entro 15 giorni dalla ricezione della presente, una apposita Commissione costituita dai Responsabili - o loro delegati - delle Unità Operative specialistiche in causa, opportunatamente integrata con i responsabili - o loro delegati di altre branche specialistiche coinvolte, presieduta dal Direttore sanitarie del Presidio Ospedaliero di riferimento.
2. La domanda per la erogazione delle prestazioni, da rivolgersi alla Unità Socio Sanitaria Locale di residenza dell'utente, dovrà essere corredata dalla proposta dì un medico specialista e dal certificato di residenza - od equivalente autocertificazione - dell'utente che dovrà fruire la prestazione. 3. Dovrà essere precisata da parte dello specialista preponente l'indicazionne del Centro o dei Centri prescelti per la prestazione ed il tempo di attesa per la fruizione della prestazione in Italia presso strutture pubbliche o convenzionate con il Servizio sanitaria nazionale. 4. L'U.S.S.L provvederà direttamente alla trasmissione della domanda e della relativa documentazione al Centro regionale competente, con le modalità e con i mezzi più idonei a garantire la tempestività della trasmissione entro 3 giorni dalla ricezione dell'istanza.
5. II Centro di riferimento provvederà alla valutazione circa la sussistenza, nel caso proposto, dei presupposti sanitari di cui ai punti 3 e 4 .dell'ari. 2 , ed alla conseguente emissione o meno della autorizzazione. 6. Il Centro di riferimento potrà fornire indicazioni alternative di centri esteri diversi sulla base di valutazioni che dovranno essere dettagliatamente documentate nella risposta.
7. e 8. Il Centro di riferimento, nel contesto autorizzativo, dovrà altresì prevedere, ove possibile, tutte le prestazioni integrative al semplice ricovero previste dalla normativa che ritenga necessarie (trasporto, mezzo aereo, accompagnatore).
Particolare cautela appare comunque auspicabile nella erogazione di eventuali acconti di cui al punto 13) . Tali acconti andranno comunque subordinatì ad approfondite valutazioni circa presumibìli spese di particolare rilevanza, ovvero particolari modalità di pagamento in uso presso la struttura estera di destinazione. Si precisa inoltre che i predetti acconti, nonchè le deroghe di cui al punto 3 dell'art. 7 , potranno trovare applicazione esclusivamente nei confronti dei soggetti individuati quali esenti, ai fini della partecipazione alla spesa ex art. 3, punto 1, del D.L. 25.11.1989, coordinato con la legge di conversione 25.1.1990, n° 8 .
2. Nei casi di comprovata (anche a posteriori) eccezionale gravità ed urgenza , l'utente presenterà direttamente al Centro dì riferimento competente la domanda e la relativa documentazione anche in un momento successiva alla fruizione delle prestazioni all'estero, purchè risulti in lista d'attesa di ricovero ovvero in aggravamento di condizioni in costanza di ricovero. 3. Non appare agevolmente applicabile la deroga in esame, in carenza della prevista pronuncia del Ministero della Sanità e della mancata costituzione della Commissione Centrale di cui all'art. 8; appare tuttavia opportuno che le UU.SS.SS.LL. competenti applichino eventuali deroghe solo nei confronti dei soggetti di cui al precedente punto D) 4. Appare invece possibile l'eventuale applicazione delle deroghe ivi previsto, sulla base di opportune indagini e valutazioni svolte dalla U.S.S.L. competente, in misura comunque non superiore all'80 per cento della spesa sostenuta e sempre nei confronti dei soggetti dì cui al punto precedente .
a) Numero domande, divise per nosologia e relativi Centri di riferimento ; b) riepilogo dei pareri acquisiti, favorevoli o meno ; c) Istituto e periodo di degenza, con individuazione di massima della natura dell'intervento ; d) totale spesa documentata, divisa tra strettamente sanitaria ed integrativa; e) totale spesa rimborsata, egualmente ripartita ; f) eventuale applìcazione di deroghe, e relative modalità.
Viene infatti prevista la possibilità di ricorso avverso agli atti "con cui si nega o si limita ai cittadini la fruibilità delle prestazioni di assistenza sanitaria". L'opposizione in via amministrativa, redatta in carta semplice, va presentata, " entro quindici giorni dal momento in cui l'interessato abbia conoscenza dell'atto contro cui intende osservare ad'opporsi, al Comitato di Gestione della Unità Socio Sanitaria Locale, che decide in via definitiva entro quindici giorni. Appare del tutto appropriate portare a conoscenza l'utenza della sopraindicata possibilità , particolarmente nei casi di parere sfavorevole all'istanza da parte del Centro di riferimento . Ovviamente, in tal case, il ricorse andrà indirizzato sia all'U.S.S.L, sede del Centro di riferimento, che ha negate la prestazione, sia , per conoscenza, a: la U.S.S.L. di residenza, che non ha potute assumerla ed erogarla, I competenti Servizi dell'Assessorato regionale alla Sanità sono direttamente a disposizione per ogni ulteriore eventuale precisazione che si rendesse necessaria; saranno inoltre gradite proposte operative, formulate dalle UU.SS.SS.LL. , che possano essere proficuamente estese a tutte il territorio regionale .
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