Circolare Assessorato Regionale alla Sanità n. 1148/50/PSRLP - 9 marzo 1990

"Assistenza in forma indiretta, in Italia ed all'estero (rif. DGR n. 316-30998 - 1 agosto 1989; Decreto Ministerale - 3 novembre 1989); Decreto Ministeriale - 24 gennaio 1990."

Decreto Ministeriale - 03 novembre 1989 ;
Decreto Ministeriale - 24 gennaio 1990 .

A seguito di numerosi quesiti in materia pervenuti da varie UU.SS.SS.LL., che si ringraziano per la cortese collaborazione, ed in attuazione di quanto anticipato con nota n° 5831/50 del 4.10.1989, si trasmettono alcune indicazioni applicative della assistenza in oggetto, così come normate per il 1989 dal citato provvedimento.
In premessa, va ribadito che la D.G.R. n° 316-30998 dell'1.8.1989, pur essendo stata adottata dalla Giunta regionale in corso d'anno, ha effetto, e validità a partire dal 1° gennaio 1989, così come d'altra parte previsto all'art. 9, ultimo comma, della l.r. 3 febbraio 1975, n° 8, e confermato al punto 2.3.6.5 dell'allegato B alla l.r. 3.5.1985, n° 59, che stabiliscono cadenza annuale della determinazione di importi e modalità di rimborso.
D'altra parte non dovrebbe creare stupore o imbarazzo la determinazione in corso d'anno delle quote suddette: dal 1981 - anno di assunzione delle competenze da parte delle UU.SS.SS.LL. - ad oggi, solo in una occasione la determinazione è stata precedente al 1° gennaio dell'anno, cui sono riferite le quote, quando cioè vennero fissate in data 27 agosto 1987 le quote per gli anni 1987 e 1988 .

Criteri per la fruizione di prestazioni assistenziali in forma indiretta presso Centri di altissima specializzazione all'estero (Decreto Ministeriale 3 novembre 1989 - Decreto Ministeriale 24 gennaio 1990).

L'entrata in vigore dei Decreti in oggetto postula una sostanziale revisione delle modalità di erogazione in forma indiretta, a favore di cittadini residenti in Piemonte, per prestazioni sanitarie all'estero.
Si ricorda come le indicazioni dell'art. 11 (norma finale) del Decreto 3.11.89 pongano il termine di cessazione della erogazione della assistenza indiretta all'estero secondo la normativa regionale, a far data dal 1° giorno del mese successivo a quello della pubblicazione del Decreto di cui al II comma dell'art. 2 del Decreto in oggetto.
La pubblicazione del D.M. 24.1.90 in data 2 febbraio u.s. comporta di conseguenza l'avvio a regime della nuova procedura a far data dal 1° marzo.
Scopo della presente comunicazione è l'individuazione, ex art. 9 del citato Decreto, dei Presidi incaricati alla autorizzazione, onde consentire l'immediata erogazione delle prestazioni con il nuovo regime da parte delle UU.SS.SS.LL..
Le prestazioni fruite in data immediatamente successiva al 28.2.90 e sino alla data di effettivo avvio a regime delle procedure previste da parte delle UU.SS.SS.LL. competenti saranno assumibili, ricorrendo i presupposti e le condizioni di cui all'art. 2 del Decreto, purchè siano applicabili i criteri di cui al comma 2 dell'art. 7, considerata la fase di primo avvio del nuove regime quale situazione di comprovata eccezionale gravità ed urgenza, ivi comprendendo le prestazioni usufruite da cittadini che si trovino all estero.
Resta fermo il termine di tre mesi, dalla effettuazione della spesa (non della prestazione) entro il quale dovranno essere presentate alla U.S.S.L. competente le relative domande di rimborso.
Le prestazioni già all'esame della U.S.S.L. competente, ma non ancora definite alla data di avvio della nuova procedura, saranno liquidate secondo il criterio di maggior favore nei confronti dell'utente, come previsto all'art. 9, II comma , del Decreto in oggetto.
Per quanto riguarda le modalità applicative del Decreto, si fa riferimento al testo del provvedimento, salvo le attribuzioni di competenza regionale di seguito dettagliate.

a) D.M. 3.11.1989, artt. 3 e 9; Centri regionali di riferimento e disposizioni

L'accertamento della sussistenza dei presupposti sanitari che legittimano l'autorizzazione al trasferimento per cure all'estera e l'erogazione del concorso nelle relative spese ed ogni altra valutazione di natura tecnico - sanitaria , comunque connessa al trasferimento per cure all'estero, è provvisoriamente attribuito, per ogni classe dì patologia, ai presidi ospedalieri di seguito indicati accanto alle singole specialità, nelle more di formale e specifica individuazione dei presidi e servizi di alta specialità di cui alI'art. 5 della legge 23.10.1985, n° 595.

Specialità
            
Centro regionale di riferimento
 

NEUROLOGIA
Azienda ospedaliera

 
 
10
10
- Ospedale Magiore S Giovanni Battista e della Città di Torino (Molinette) - T0
- Ospedale Civile di Alessandria
- Ospedale Civile di Asti
- Ospedale Santa Croce dì Cuneo
- Ospedale Maggiore della Carità di Novara
- Ospedale S. Andrea di Vercelli
NEUROCHIRURGIA
  - Ospedale Maggiore S.Gìcvanrni Battsta e della Città di Torino (Molinette) - TO
- Centro Traumatologico Ortopedico dì Mala Sociali e del Lavoro (C.T.O.) - TO -
- Ospedale Maggiore della Carità di Novara
- Ospedale Civile di Alessandria
- Ospedale Santa Croce di Cuneo
NEURORIABILITAZIONE   - Ospedale C.T.O. - TO -
- Ospedale Regina Maria Adelaide - TO -
CARDIOLOGIA INVASIVA
  - Ospedale Molinette - TO -
- Ospedale Maggiore della Carìtà di Novara
CARDIOCHIRURGIA adulti
  - Ospedale Molinette - TO -
- Ospedale Maggiore della Carità dì Novara
CARDIOCHIRURGIA pediatrica
  - Ospedale Infantile Regina Margherita -
CHIRURGIA VASCOLARE
  - Ospedale Molinette - TO -

 

Specialità
  Centro regionale di riferimento  

ONOCOLOGIA MEDICA
  - Ospedale San Giovanni Vecchio - TO -
- Ospedale San Luigi Gonzaga di OrbassanG
- Ospedale Santa Croce di Cuneo
EMATOLOGIA adulti
(trapianto di midollo)
  - Ospedale Molinette - TO -
EMATOLOGIA pediatrica
(trapianto di midollo)
  - Ospedale Infantile Regiha Margherita - TO -
RADIOTERAPIA
  - Ospedale Molinette - TO -
- Ospédale San Giovanni Vecchie - TO -
- Ospedale Maggiore della Carità di Novara
USTIONI
  - Ospedale C.T.O. - T0-
ORTOPEDIA
  - Ospedale C.T.O. - TO -
- Ospedale Maggiore della Carità di Novara
- Ospedale Civile di Alessandria
- Ospedale Civile di Asti
- Ospedale Santa Croce di Cuneo
- Ospedale S. Andrea di Vercelli
TRAPIANTO D'ORGANI
  - Ospedale Molinette - TO -
UROLOGIA adulti   - Ospedale Molinette - TO -
- Ospedale Maggiore della Carità di Novara
- Ospedale S. Andrea di Vercelli
- Ospedale Civile di Alessandria
- Ospedale Civile di Asti
- Ospedale Santa Croce di Cuneo
UROLOGIA pediatrica
  - Ospedale Infantile Regina Margherita - TO -
 

Presso ciascuno dei Presidi Ospedalieri sopraelencati dovrà essere costituita, entro 15 giorni dalla ricezione della presente, una apposita Commissione costituita dai Responsabili - o loro delegati - delle Unità Operative specialistiche in causa, opportunatamente integrata con i responsabili - o loro delegati di altre branche specialistiche coinvolte, presieduta dal Direttore sanitarie del Presidio Ospedaliero di riferimento.
L'atto formale costitutivo delle predette Commissioni, da notificarsi immediatamente all'Assessorato regionale alla Sanità, dovrà indicare esplicitamente i nominativi dei sanitari designati e dei loro eventuali sostituti.
Per le prestazioni correlate a trapianti di rene, cuore e fegato , la predetta Commissione coincide con i Comitati dipartimentali per le attività di trapianti di rene, di cuore e dì fegato, già costituiti presso l'Ospedale Molinette dì Torino.

b) D.M. 3.11.1989, art. 4: Autorizzazione

1. Il concorso nella spesa potrà essere concessa solo nei confronti di prestazioni autorizzate secondo le procedure di cui all'art. 4, al'art.. 7 ed all'art. 9, comma II del Decreto in esame.

2. La domanda per la erogazione delle prestazioni, da rivolgersi alla Unità Socio Sanitaria Locale di residenza dell'utente, dovrà essere corredata dalla proposta dì un medico specialista e dal certificato di residenza - od equivalente autocertificazione - dell'utente che dovrà fruire la prestazione.

3. Dovrà essere precisata da parte dello specialista preponente l'indicazionne del Centro o dei Centri prescelti per la prestazione ed il tempo di attesa per la fruizione della prestazione in Italia presso strutture pubbliche o convenzionate con il Servizio sanitaria nazionale.

4. L'U.S.S.L provvederà direttamente alla trasmissione della domanda e della relativa documentazione al Centro regionale competente, con le modalità e con i mezzi più idonei a garantire la tempestività della trasmissione entro 3 giorni dalla ricezione dell'istanza.

5. II Centro di riferimento provvederà alla valutazione circa la sussistenza, nel caso proposto, dei presupposti sanitari di cui ai punti 3 e 4 .dell'ari. 2 , ed alla conseguente emissione o meno della autorizzazione.
La comunicazione di riscontro alla U.S.S.L. competente dovrà essere inviata entro 7 giorni dalla ricezione della istanza, e dovrà consistere nella motivata e documentata espressione del parere di competenza ovvero nel rinvio dello stesso per ulteriori 7 giorni, per gli eventuali approfondímenti che vengano ritenuti necessari.
In carenza di riscontro entro i termini previsti, la valutazione dovrà essere intesa come favorevole, sotto la responsabilità del Centro dì riferimento.

6. Il Centro di riferimento potrà fornire indicazioni alternative di centri esteri diversi sulla base di valutazioni che dovranno essere dettagliatamente documentate nella risposta.

7. e 8. Il Centro di riferimento, nel contesto autorizzativo, dovrà altresì prevedere, ove possibile, tutte le prestazioni integrative al semplice ricovero previste dalla normativa che ritenga necessarie (trasporto, mezzo aereo, accompagnatore).
Allo scopo la Commissione di cui sopra potrà essere integrata da un medico specialista in Medicina Legale della U.S.S.L. sede del Centro di riferimento.

c) D.M. 3.11.1989, art. 6: Concorso nelle spese.

Le indicazioni in materia fornite dal Decreto appaino ampiamente esaurienti: si sottolinea comunque come, in fase di avvio, non sarà possibile prescindere dal disagio derivante dal carattere sostanzialmente difforme della nuova normativa rispetto a quella tradizionalmente prevista sul territorio regionale.
Particolare cautela appare comunque auspicabile nella erogazione di eventuali acconti di cui al punto 13) .
Tali acconti andranno comunque subordinatì ad approfondite valutazioni circa presumibìli spese di particolare rilevanza, ovvero particolari modalità di pagamento in uso presso la struttura estera di destinazione.
Si precisa inoltre che i predetti acconti, nonchè le deroghe di cui al punto 3 dell'art. 7 , potranno trovare applicazione esclusivamente nei confronti dei soggetti individuati quali esenti, ai fini della partecipazione alla spesa ex art. 3, punto 1, del D.L. 25.11.1989, coordinato con la legge di conversione 25.1.1990, n° 8 .

d) D.M. 3.11.1989, art. 7 : Deroghe.

1. La deroga prevista può essere attuata solo in presenza di specifica individuazione del Presidio, da parte della Regione in cui si trovi temporaneamente ricoverata l'utente, ai fini ed ai sensi di cui agli art. 3 o 9.

2. Nei casi di comprovata (anche a posteriori) eccezionale gravità ed urgenza , l'utente presenterà direttamente al Centro dì riferimento competente la domanda e la relativa documentazione anche in un momento successiva alla fruizione delle prestazioni all'estero, purchè risulti in lista d'attesa di ricovero ovvero in aggravamento di condizioni in costanza di ricovero.
Il Centro di riferimento dovrà provvedere alla emissione del parere nei termini e nei modi previsti al punto 5 dell'art. 4.
a) Si ribadisce come il termine di decadenza sia di tre mesi dalla effettuazionne della spesa, e non dalla fruìzione della prestazione.

3. Non appare agevolmente applicabile la deroga in esame, in carenza della prevista pronuncia del Ministero della Sanità e della mancata costituzione della Commissione Centrale di cui all'art. 8; appare tuttavia opportuno che le UU.SS.SS.LL. competenti applichino eventuali deroghe solo nei confronti dei soggetti di cui al precedente punto D)

4. Appare invece possibile l'eventuale applicazione delle deroghe ivi previsto, sulla base di opportune indagini e valutazioni svolte dalla U.S.S.L. competente, in misura comunque non superiore all'80 per cento della spesa sostenuta e sempre nei confronti dei soggetti dì cui al punto precedente .

e) D.M. 3.11.1989, art. 8: Commissione Centrale.

2. Al fine di una puntuale rilevazione, e nelle more della definizione delle apposite previste schede informative, le UU.SS.SS.LL. dovranno trasmettere all'Assessorato regionale alla Sanità, con cadenza semestrale dati riepilogativi sull'assistenza in esame , contenenti almeno:
a) Numero domande, divise per nosologia e relativi Centri di riferimento ;
b) riepilogo dei pareri acquisiti, favorevoli o meno ;
c) Istituto e periodo di degenza, con individuazione di massima della natura dell'intervento ;
d) totale spesa documentata, divisa tra strettamente sanitaria ed integrativa;
e) totale spesa rimborsata, egualmente ripartita ;
f) eventuale applìcazione di deroghe, e relative modalità.

f) Osservazione ed opposizione

Si rammenta quanto indicato all'art. 4 della legge 23 ottobre N° 595.
Viene infatti prevista la possibilità di ricorso avverso agli atti "con cui si nega o si limita ai cittadini la fruibilità delle prestazioni di assistenza sanitaria".
L'opposizione in via amministrativa, redatta in carta semplice, va presentata, " entro quindici giorni dal momento in cui l'interessato abbia conoscenza dell'atto contro cui intende osservare ad'opporsi, al Comitato di Gestione della Unità Socio Sanitaria Locale, che decide in via definitiva entro quindici giorni.
Appare del tutto appropriate portare a conoscenza l'utenza della sopraindicata possibilità , particolarmente nei casi di parere sfavorevole all'istanza da parte del Centro di riferimento .
Ovviamente, in tal case, il ricorse andrà indirizzato sia all'U.S.S.L, sede del Centro di riferimento, che ha negate la prestazione, sia , per conoscenza, a: la U.S.S.L. di residenza, che non ha potute assumerla ed erogarla,
I competenti Servizi dell'Assessorato regionale alla Sanità sono direttamente a disposizione per ogni ulteriore eventuale precisazione che si rendesse necessaria; saranno inoltre gradite proposte operative, formulate dalle UU.SS.SS.LL. , che possano essere proficuamente estese a tutte il territorio regionale .


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