Note alla legge 8 marzo 2000, n. 53
"Disposizioni per il sostegno della maternita' e della paternita',
per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento
dei tempi delle citta'".
Testo tratto dal sito
del
Comune di Jesi, gazzette
ufficiali
Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 13 marzo 2000, n. 60.
Nota all'art. 3:
La legge 30 dicembre 1971, n. 1204, recante: "Tutela
delle lavoratrici madri" e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
18 gennaio 1972, n. 14. Il testo dell'art. 1, come modificato dalla
legge qui pubblicata, e' il seguente: "Art. 1. - Le disposizioni
del presente titolo si applicano alle lavoratrici, comprese le apprendiste,
che prestano la loro opera alle dipendenze di privati datori di lavoro,
nonche' alle dipendenti dalle amministrazioni dello Stato, anche ad
orientamento autonomo, dalle regioni, dalle province, dai comuni,
dagli altri enti pubblici e dalle societa' cooperative, anche se socie
di queste ultime .
Alle lavoratrici a domicilio si applicano le norme del presente
titolo di cui agli articoli 2, 4, 6 e 9.
Alle lavoratrici addette ai servizi domestici e familiari si
applicano le norme del presente titolo di cui agli articoli 4, 5,
6, 8 e 9.
Il diritto di astenersi dal lavoro di cui all'art. 7, ed il
relativo trattamento economico, sono riconosciuti anche se l'altro
genitore non ne ha diritto. Le disposizioni di cui al comma 1 dell'art.
7 e al comma 2 dell'art. 15 sono estese alle lavoratrici di cui alla
legge 29 dicembre 1987, n. 546, madri di bambini nati a decorrere
dal 1o gennaio 2000. Alle predette lavoratrici i diritti previsti
dal comma 1 dell'art. 7 e dal comma 2 dell'art. 15 spettano limitatamente
ad un periodo di tre mesi, entro il primo anno di vita del bambino.
Sono fatte salve, in ogni caso, le condizioni di maggior favore
stabilite da leggi, regolamenti, contratti, e da ogni altra disposizione.
La legge 29 dicembre 1987, n. 546 recante:
Indennita' di maternita' per le lavoratrici autonome", e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 7 gennaio 1988, n. 4.
La legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante: "Norme sulla documentazione
amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme",
e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 27 gennaio 1968, n. 23.
Il testo dell'art. 4 e' il seguente: "Art. 4 (Dichiarazione sostitutiva
dell'atto di notorieta'). - L'atto di notorieta' concernente fatti,
stati o qualita' personali che siano a diretta conoscenza dell'interessato
e' sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo dinanzi
al funzionario competente a ricevere la documentazione, o dinanzi
ad un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario
incaricato dal sindaco, il quale provvede alla autenticazione della
sottoscrizione con la osservanza delle modalita' di cui all'art. 20
.
Quando la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' e'
resa ad imprese di gestione di servizi pubblici, la sottoscrizione
e' autenticata, con l'osservanza delle modalita' di cui all'art. 20,
dal funzionario incaricato dal rappresentante legale dell'impresa
stessa.
Il testo dell'art. 10 della citata legge n. 1204/1971, come modificato
dalla legge qui pubblicata, e' il seguente: "Art. 10. - Il datore
di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri, durante il primo
anno di vita del bambino, due periodi di riposo, anche cumulabili
durante la giornata. Il riposo e' uno solo quando l'orario giornaliero
di lavoro e' inferiore a sei ore.
I periodi di riposo di cui al precedente comma hanno la durata
di un'ora ciascuno e sono considerati ore lavorative agli effetti
della durata e della retribuzione del lavoro.
Essi comportano il diritto della donna ad uscire dall'azienda.
I periodi di riposo sono di mezz'ora ciascuno, e in tal caso
non comportano il diritto ad uscire dall'azienda, quando la lavoratrice
voglia usufruire della camera di allattamento o dell'asilo nido, istituiti
dal datore di lavoro nelle dipendenze dei locali di lavoro.
I riposi di cui ai precedenti commi sono indipendenti da quelli
previsti dagli articoli 18 e 19 della legge 26 aprile 1934, n. 653,
sulla tutela del lavoro delle donne.
Ai periodi di riposo di cui al presente articolo si applicano
le disposizioni in materia di contribuzione figurativa, nonche' di
riscatto ovvero di versamento dei relativi contributi previsti dal
comma 2, lettera b), dell'art. 15.
In caso di parto plurimo, i periodi di riposo sono raddoppiati
e le ore aggiuntive rispetto a quelle previste dal primo comma del
presente articolo possono essere utilizzate anche dal padre.
La legge 12 agosto 1962, n. 1338, recante :
Disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione
dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e
i superstiti" e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'11
settembre 1962, n. 229 .
Il testo dell'art. 13 e' il seguente:
"Art. 13. - Ferme restando le disposizioni penali, il datore di lavoro che abbia omesso
di versare contributi per l'assicurazione obbligatoria invalidita',
vecchiaia e superstiti e che non possa piu' versarli per sopravvenuta
prescrizione ai sensi dell'art. 55 del regio decreto-legge 4 ottobre
1935, n. 1827, puo' chiedere all'Istituto nazionale della previdenza
sociale di costituire, nei casi previsti dal successivo quarto comma,
una rendita vitalizia riversibile pari alla pensione o quota di pensione
adeguata dell'assicurazione obbligatoria che spetterrebbe al lavoratore
dipendente in relazione ai contributi omessi.
La corrispondente riserva matematica e' devoluta, per le rispettive
quote di pertinenza, all'assicurazione obbligatoria e al Fondo di
adeguamento, dando luogo all'attribuzione a favore dell'interessato
di contributi base corrispondenti, per valore e numero, a quelli considerati
ai fini del calcolo della rendita.
La rendita integra con effetto immediato la pensione gia' in
essere; in caso contrario i contributi di cui al comma precedente
sono valutati a tutti gli effetti ai fini dell'assicurazione obbligatoria
per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti.
Il datore di lavoro e' ammesso ad esercitare la facolta' concessagli
dal presente articolo su esibizione all'Istituto nazionale della previdenza
sociale di documenti di data certa, dai quali possano evincersi la
effettiva esistenza e la durata del rapporto di lavoro, nonche' la
misura della retribuzione corrisposta al lavoratore interessato.
Il lavoratore, quando non possa ottenere dal datore di lavoro
la costituzione della rendita a norma del presente articolo, puo'
egli stesso sostituirsi al datore di lavoro, salvo il diritto al risarcimento
del danno, a condizione che fornisca all'Istituto nazionale della
previdenza sociale le prove del rapporto di lavoro e della retribuzione
indicate nel comma precedente.
Per la costituzione della rendita', il datore di lavoro, ovvero
il lavoratore allorche' si verifichi l'ipotesi prevista al quarto
comma, deve versare all'Istituto nazionale della previdenza sociale
la riserva matematica calcolata in base alle tariffe che sarano all'uopo
determinate e variate, quando occorra, con decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, sentito il Consiglio di amministrazione
dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.
Nota all'art. 5 :
La legge 20 maggio 1970, n. 300, recante: "Norme sulla
tutela della liberta' e dignita' dei lavoratori, della liberta' sindacale
e dell'attivita' sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento"
e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 27 maggio 1970, n. 131.
Il testo dell'art. 10 e' il seguente: "Art. 10 (Lavoratori studenti).
- I lavoratori studenti, iscritti e fequentanti corsi regolari di
studio in scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione
professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute o comunque
abilitate al rilascio di titoli di studio legali, hanno diritto a
turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione
agli esami e non sono obbligati a prestazioni di lavoro straordinario
o durante i riposi settimanali.
I lavoratori studenti, compresi quelli universitari, che devono sostenere
prove di esame, hanno diritto a fruire di permessi giornalieri retribuiti.
Il datore di lavoro potra' richiedere la produzione delle certificazioni
necessarie all'esercizio dei diritti di cui al primo e secondo comma.
Note all'art. 6 :
La legge 24 giugno 1997, n. 196, pubblicata nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale del 4 luglio 1997, n. 154, reca: "Norme
in materia di promozione dell'occupazione". Il testo dell'art.
17 e' il seguente:
Art. 17 (Riordino della formazione professionale).
- 1. Allo scopo di assicurare ai lavoratori adeguate opportunita' di formazione
ed elevazione professionale anche attraverso l'integrazione del sistema
di formazione professionale con il sistema scolastico e con il mondo
del lavoro e un piu' razionale utilizzo delle risorse vigenti, anche
comunitarie, destinate alla formazione professionale e al fine di
realizzare la semplificazione normativa e di pervenire ad una disciplina
organica della materia, anche con riferimento ai profili formativi di speciali rapporti di lavoro
quali l'apprendistato e il contratto di formazione e lavoro, il presente
articolo definisce i seguenti princi'pi e criteri generali, nel rispetto
dei quali sono adottate norme di natura regolamentare costituenti
la prima fase di un piu' generale, ampio processo di riforma della
disciplina in materia:
a) valorizzazione della formazione professionale quale strumento per
migliorare la qualita' dell'offerta di lavoro, elevare le capacita'
competitive del sistema produttivo, in particolare con riferimento
alle medie e piccole imprese e alle imprese artigiane e incrementare
l'occupazione, attraverso attivita' di formazione professionale caratterizzate
da moduli flessibili, adeguati alle diverse realta' produttive locali
nonche' di promozione e aggiornamento professionale degli imprenditori,
dei lavoratori autonomi, dei soci di cooperative, secondo modalita'
adeguate alle loro rispettive specifiche esigenze;
b) attuazione dei diversi interventi formativi anche attraverso
il ricorso generalizzato a stages, in grado di realizzare il raccordo
tra formazione e lavoro e finalizzati a valorizzare pienamente il
momento dell'orientamento nonche' a favorire un primo contatto dei
giovani con le imprese;
c) svolgimento delle attivita' di formazione professionale da
parte delle regioni e/o delle province anche in convenzione con istituti
di istruzione secondaria e con enti privati aventi requisiti predeterminati;
d) destinazione progressiva delle risorse di cui al comma 5 dell'art.
9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, agli interventi di formazione
dei lavoratori e degli altri soggetti di cui alla lettera a) nell'ambito
di piani formativi aziendali o territoriali concordati tra le parti
sociali, con specifico riferimento alla formazione di lavoratori in
costanza di rapporto di lavoro, di lavoratori collocati in mobilita',
di lavoratori disoccupati per i quali l'attivita' e' propedeutica
all'assunzione; le risorse di cui alla presente lettera confluiranno
in uno o piu' fondi nazionali, articolati regionalmente e territorialmente
aventi configurazione giuridica di tipo privatistico e gestiti con
partecipazione delle parti sociali; dovranno altresi' essere definiti
i meccanismi di integrazione del fondo di rotazione;
e) attribuzione al Ministro del lavoro e della previdenza sociale
di funzioni propositive ai fini della definizione da parte del comitato
di cui all'art. 5, comma 5, dei criteri e delle modalita' di certificazione
delle competenze acquisite con la formazione professionale;
f) adozione di misure idonee a favorire, secondo piani di intervento
predisposti dalle regioni, la formazione e la mobilita' interna o
esterna al settore degli addetti alla formazione professionale nonche'
la ristrutturazione degli enti di formazione e la
trasformazione dei centri in agenzie formative al fine di migliorare
l'offerta formativa e facilitare l'integrazione dei sistemi; le risorse
finanziarie da destinare a tali interventi saranno individuate con
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale nell'ambito
delle disponibilita', da preordinarsi allo scopo, esistenti nel Fondo
di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;
g) semplificazione delle procedure, ivi compresa la eventuale
sostituzione della garanzia fidejussoria prevista dall'art. 56 della
legge 6 febbraio 1996, n. 52, per effetto delle disposizioni di cui
ai commi 3 e seguenti definite a livello nazionale anche attraverso
parametri standard, con deferimento ad atti delle amministrazioni
competenti, adottati anche ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, ed a strumenti
convenzionali oltre che delle disposizioni di natura integrativa,
esecutiva e organizzatoria anche della disciplina di specifici aspetti
nei casi previsti dalle disposizioni regolamentari emanate ai sensi
del comma 2, con particolare riferimento alla possibilita' di stabilire
requisiti minimi e criteri di valutazione delle sedi operative ai
fini dell'accreditamento;
b) abrogazione, ove occorra, delle norme vigenti .
2. Le disposizioni regolamentari di cui al comma 1 sono emanate,
a norma dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
con uno o piu' decreti, sulla proposta del Presidente del Consiglio
dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
di concerto con i Ministri della pubblica istruzione, dell'universita'
e della ricerca scientifica e tecnologica, per le pari opportunita',
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per la
funzione pubblica e gli affari regionali, sentita la conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, previo parere delle competenti commissioni parlamentari.
3. A garanzia delle somme erogate a titolo di anticipo o di acconto
a valere sulle risorse del Fondo sociale europeo e dei relativi cofinanziamenti
nazionali e' istituito, presso il Ministero del tesoro - Ragioneria
generale dello Stato - Ispettorato generale per l'amministrazione
del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie
(IGFOR), un fondo di rotazione con amministrazione autonoma e gestione
fuori bilancio ai sensi dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971,
n. 1041.
4. Il fondo di cui al comma 3 e' alimentato da un contributo a carico
dei soggetti privati attuatori degli interventi finanziati, nonche',
per l'anno 1997, da un contributo di lire 30 miliardi che gravera'
sulle disponibilita' derivanti dal terzo del gettito della maggiorazione
contributiva prevista dall'art. 25 della legge 21 dicembre 1978, n.
845, che affluisce, ai sensi dell'art. 9, comma 5, del decreto-legge
20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge
19 luglio 1993, n. 236, al Fondo di rotazione per la formazione professionale
e per l'accesso al Fondo sociale europeo previsto dal medesimo art.
25 della citata legge n. 845 del 1978.
5. Il fondo di cui al comma 3 utilizzera' le risorse di cui
al comma 4 per rimborsare gli organismi comunitari e nazionali, erogatori
dei fmanziamenti, nelle ipotesi di responsabilita' sussidiaria dello
Stato membro, ai sensi dell'art. 23 del regolamento (CEE) n. 2082/93
del Consiglio del 20 luglio 1993, accertate anche precedentemente
alla data di entrata in vigore della presente legge .
6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, stabilisce con proprio decreto
le norme di amministrazione e di gestione del fondo di cui al comma
3.
Con il medesimo decreto e' individuata l'aliquota del contributo
a carico dei soggetti privati di cui al comma 4, da calcolare sull'importo
del funzionamento concesso, che puo' essere rideterminata con successivo
decreto per assicurare l'equilibrio finanziario del predetto fondo.
Il contributo non grava sull'importo dell'aiuto finanziario al quale
hanno diritto i beneficiari".
- Il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, reca: "Interventi
urgenti a sostegno dell'occupazione" (in Gazzetta Ufficiale 20
maggio 1993, n. 11) e convertito in legge, con modificazioni dall'art.
1, comma 1 della legge 19 luglio 1993, n. 236 (in Gazzetta Ufficiale
19 luglio 1993, n. 167). Il testo dell'art. 1, comma 7 e' il seguente:
"7. Per le finalita' di cui al presente articolo e' istituito
presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale il Fondo
per l'occupazione, alimentato dalle risorse di cui all'autorizzazione
di spesa stabilita al comma 8, nel quale confluiscono anche i contributi
comunitari destinati al finanziamento delle iniziative di cui al presente
articolo, su richiesta del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale. A tale ultimo fine i contributi affluiscono all'entrata del
bilancio dello Stato per essere riassegnati al predetto Fondo."
Note all'art. 7:
Il testo dell'art. 2120, comma 8, del codice civile, e' il seguente:
"La richiesta deve essere giustificata dalla necessita' di:
a) eventuali spese sanitarie per terapie e interventi straordinari
riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
b) acquisto della prima casa di abitazione per se' o per i figli,
documentato con atto notarile.
Il decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 recante "Disciplina
delle forme pensionistiche complementari, a norma dell'art. 3, comma
1, lettera v), della legge 23 ottobre 1992, n. 421" e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 27 aprile 1993, n. 97, supplemento ordinario.
Il testo dell'art. 7, comma 4, e' il seguente: "4.
L'iscritto al fondo da almeno otto anni puo' conseguire un'anticipazione
dei contributi accumulati per eventuali spese sanitarie per terapie
ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture
pubbliche, ovvero per l'acquisto della prima casa di abitazione per
se' o per i figli, documentato con atto notarile, o per la realizzazione
degli interventi di cui alle lettere a), b),
c) e d) del primo comma dell'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n.
457, relativamente alla prima casa di abitazione, documentati come
previsto dalla normativa stabilita ai sensi dell'art. 1, comma 3,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con facolta' di reintegrare
la propria posizione nel fondo secondo modalita' stabilite dal fondo
stesso. Non sono ammessi altre anticipazioni o riscatti diversi da
quello di cui all'art. 10, comma 1, lettera c). Ai fini della determinazione
dell'anzianita' necessaria per avvalersi della facolta' di cui al
presente comma sono considerati utili tutti i periodi di contribuzione
a forme pensionistiche complementari maturati dall'iscritto per i
quali l'interessato non abbia esercitato il riscatto della posizione
individuale".
Nota all'art. 9:
Per il testo dell'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio
1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1993, n. 236, si veda in nota all'art. 6 .
Note all'art. 10:
Per il titolo della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, si veda
in nota all'art. 3 .
Per il testo dell'art. 4 della citata legge n. 1204 del 1971,
si veda in note all'art. 11.
- Il testo dell'art. 5 della citata legge
n. 1204 del 1971 e' il seguente: "Art. 5. - L'ispettorato del
lavoro puo' disporre, sulla base di accertamento medico, l'interdizione
dal lavoro delle lavoratrici in stato di gravidanza, fino al periodo
di astensione di cui alla lettera a) del precedente articolo, per
uno o piu' periodi, la cui durata sara' determinata dall'ispettorato
stesso, per i seguenti motivi:
a) nel caso di gravi complicanze della gestazione o di preesistenti
forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato
di gravidanza;
b) quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute
pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino ;
c) quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre
mansioni, secondo il disposto del precedente art. 3.
Per il titolo della legge 29 dicembre 1987, n. 546, si veda
in note all'art. 3 .
Nota all'art. 11:
Il testo dell'art. 4 della citata legge n. 1204 del 1971, come
modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente: Art. 4. - E'
vietato adibire al lavoro le donne:
a) durante i due mesi precedenti la data presunta del parto
;
b) ove il parto avvenga oltre tale data, per il periodo intercorrente
tra la data presunta e la data effettiva del parto ;
c) durante i tre mesi dopo il parto .
L'astensione obbligatoria dal lavoro e' anticipata a tre mesi
dalla data presunta del parto quando le lavoratrici sono occupate
in lavori che, in relazione all'avanzato stato di gravidanza, siano
da ritenersi gravosi o pregiudizievoli .
Tali lavori sono determinati con propri decreti dal Ministro
per il lavoro e la previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali.
Qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella
presunta, i giorni non goduti di astensione obbligatoria prima del
parto vengono aggiunti al periodo di astensione obbligatoria dopo
il parto" .
La lavoratrice e' tenuta a presentare entro trenta giorni, il
certificato attestante la data del parto" .
Nota all'art. 12:
Il decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1976,
n. 1026, recante "Regolamento di esecuzione della legge 30 dicembre
1971, n. 1204, sulla tutela delle lavoratrici madri", e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 16 marzo 1977, n. 72. Si riporta il testo
dell'art. 5: "Art. 5.
- Il divieto di cui all'art. 3, primo comma della legge si intende riferito al trasporto, sia a braccia e a spalle,
sia con carretti a ruote su strada o su guida, e al sollevamento dei
pesi, compreso il carico e scarico e ogni altra operazione connessa.
I lavori faticosi, pericolosi ed insalubri, vietati ai sensi dello
stesso articolo, sono i seguenti :
A) quelli previsti dagli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente
della Repubblica 20 gennaio 1976, n. 432, recante la determinazione
dei lavori pericolosi, faticosi e insalubri ai sensi dell'art. 6 della
legge 17 ottobre 1967, n. 977, sulla tutela del lavoro dei fanciulli
e degli adolescenti ;
B) quelli indicati nella tabella allegata al decreto del Presidente
della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, per i quali vige l'obbligo
delle visite mediche preventive e periodiche: durante la gestazione
e per 7 mesi dopo il parto ;
C) quelli che espongono alla silicosi e all'asbestosi, nonche'
alle altre malattie professionali di cui agli allegati 4 e 5 al decreto
del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive
modificazioni: durante la gestazione e fino a 7 mesi dopo il parto
;
D) i lavori che comportano l'esposizione alle radiazioni ionizzanti
di cui all'art. 65 del decreto del Presidente della Repubblica 13
febbraio 1964, n. 185: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il
parto;
E) i lavori su scale ed impalcature mobili e fisse: durante
la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro
;
F) i lavori di manovalanza pesante: durante la gestazione e
fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;
G) i lavori che comportano una stazione in piedi per piu' di
meta' dell'orario o che obbligano ad una posizione particolannente
affaticante: durante la gestazione e fino al termine di interdizione
dal lavoro ;
H) i lavori con macchina mossa a pedale, o comandata a pedale,
quando il ritmo del movimento sia frequente, o esiga un notevole sforzo:
durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione
dal lavoro ;
I) i lavori con macchine scuotenti o con utensili che trasmettono
intense vibrazioni: durante la gestazione e fino al termine del periodo
di interdizione dal lavoro ;
L) i lavori di assistenza e cura degli infermi nei sanatori
e nei reparti per malattie infettive e per malattie nervose e mentali:
durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto ;
M) i lavori agricoli che implicano la manipolazione e l'uso
di sostanze tossiche o altrimenti nocive nella concimazione del terreno
e nella cura del bestiame: durante la gestazione e per 7 mesi dopo
il parto ;
N) i lavori di monda e trapianto del riso: durante la gestazione
e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro ;
O) i lavori a bordo delle navi, degli aerei, dei treni, dei
pullman e di ogni altro mezzo di comunicazione in moto: durante la
gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro.
Il periodo per il quale e' previsto, ai sensi del terzo comma dell'art.
3 della legge, che la lavoratrice possa essere spostata ad altre mansioni,
puo' essere frazionato in periodi minori anche rinnovabili, su disposizione
dell'ispettorato del lavoro, tenuto anche conto dello stato di salute
dell'interessata. L'ispettorato del lavoro puo' ritenere che sussistano
condizioni ambientali sfavorevoli agli effetti dell'art. 3, terzo comma,
e dell'art. 5, lettera b), della legge anche quando vi siano periodi
di contagio derivanti alla lavoratrice dai contatti di lavoro con il
pubblico o con particolari strati di popolazione, specie in periodi
di epidemia.
Ai fini dell'applicazione del presente articolo, il certificato
medico di gravidanza dovra' essere presentato il piu' presto possibile.
Ad ogni modo, eventuali ritardi non comportano la perdita dei diritti
derivanti dalle norme di tutela fisica, le quali pero' diventano operanti
soltanto dopo la presentazione di detto documento" .
Note all'art. 13:
La legge 9 dicembre 1977, n. 903 recante "Parita' di trattamento
tra uomini e donne in materia di lavoro" e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale del 17 dicembre 1977, n. 343. Il testo dell'art. 6 e' il seguente
:
"Art. 6. - Le lavoratrici che abbiano adottato bambini, o che
li abbiano ottenuti in affidamento preadottivo, ai sensi dell'art.
314/20 del codice civile, possono avvalersi sempreche' in ogni caso
il bambino non abbia superato al momento dell'adozione o dell'affidamento
i sei anni di eta', dell'astensione obbligatoria dal lavoro di cui
all'art. 4, lettera c), della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e del
trattamento economico relativo, durante i primi tre mesi successivi
all'effettivo ingresso del bambino nella famiglia adottiva o affidataria.
Le stesse lavoratrici possono altresi' avvalersi del diritto di
assentarsi dal lavoro di cui all'art. 7, primo comma, della legge
di cui sopra entro un anno dall'effettivo ingresso del bambino nella
famiglia e sempreche' il bambino non abbia superato i tre anni di
eta', nonche' del diritto di assentarsi dal lavoro previsto dal secondo
comma dello stesso art. 7" .
Per il testo dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15,
si veda in nota all'art. 3 .
Il testo dell'art. 6 della citata legge n. 1204 del 1971 e' il seguente
:
"Art. 6. - I periodi di astensione obbligatoria dal lavoro
ai sensi degli articoli 4 e 5 della presente legge levono essere computati
nell'anzianita' di servizio a tutti gli effetti, compresi quelli relativi
alla tredicesima mensilita' o alla gratifica natalizia e alle ferie.".
- Per il testo dell'art. 2 della legge n. 1204/1971, si veda in nota
all'art. 17 .
- Per il testo dell'art. 10 della legge n. 1204/1971, si veda in
nota all'art. 3 .
Nota all'art. 14:
- La legge 7 agosto 1990, n. 232 recante "Coperture per le
spese derivanti dall'applicazione dell'accordo per il triennio 1988-1990
relativo al personale della Polizia di Stato ed estensione agli altri
Corpi di Polizia" e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'11
agosto 1990, n. 187, supplemento ordinario. Il testo del primo periodo
del comma 1, dell'art. 13 e' il seguente:
"Art. 13 (Tutela delle lavoratrici madri). - E' vietato adibire
al lavoro operativo le appartenenti alla Polizia di Stato durante
la gestazione fermo restando quanto previsto dalla legge 30 dicembre
1971, n. 1204" .
Note all'art. 17:
- Si riporta il testo dell'art. 2 della citata legge n. 1204/1971,
come modificato dalla legge qui pubblicata:
"Art. 2. - Le lavoratrici
non possono essere licenziate dall'inizio del periodo di gestazione
fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro previsto dall'art.
4 della presente legge, nonche' fino al compimento di un anno di eta'
del bambino.
Il divieto di licenziamento opera in connessione con lo stato oggettivo
di gravidanza e puerperio, e la lavoratrice, licenziata nel corso
del periodo in cui opera il divieto, ha diritto di ottenere il ripristino
del rapporto di lavoro mediante presentazione, entro novanta giorni
dal licenziamento, di idonea certificazione dalla quale risulti l'esistenza,
all'epoca del licenziamento, delle condizioni che lo vietavano .
Il divieto di licenziamento non si applica nel caso:
a) di colpa grave da parte della lavoratrice, costituente giusta
causa per la risoluzione del rapporto di lavoro ;
b) di cessazione dell'attivita' dell'azienda cui essa e' addetta
;
c) di ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice
e' stata assunta o di risoluzione del rapporto di lavoro per la scadenza
del termine .
Le lavoratrici addette ad industrie e lavorazioni che diano luogo
a disoccupazione stagionale, di cui alla tabella annessa al decreto
ministeriale 30 novembre 1964, e successive modificazioni, le quali
siano licenziate a norma della lettera b) del terzo comma del presente
articolo, hanno diritto, per tutto il periodo in cui opera il divieto
di licenziamento, alla ripresa dell'attivita' lavorativa stagionale
e, sempreche' non si trovino in periodo di astensione obbligatoria
dal lavoro, alla precedenza nelle riassunzioni. Durante il periodo nel quale opera il divieto di licenziamento,
la lavoratrice non puo' essere sospesa dal lavoro, salvo il caso che
sia sospesa l'attivita' dell'azienda o del reparto cui essa e' addetta,
sempreche' il reparto stesso abbia autonomia funzionale .
Al termine del periodo di interdizione dal lavoro previsto dall'art.
4 della presente legge le lavoratrici hanno diritto, salvo che espressamente
vi rinuncino, di rientrare nella stessa unita' produttiva ove erano
occupate all'inizio del periodo di gestazione o in altra ubicata nel
medesimo comune, e di permanervi fino al compimento di un anno di
eta' del bambino; hanno altresi' diritto di essere adibite alle mansioni
da ultimo svolte o a mansioni equivalenti" .
- Per il titolo della legge 9 dicembre 1977, n. 903, si veda in
note all'art. 13 .
Nota all'art. 19:
- La legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante "Legge-quadro per
l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate",
e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 17 febbraio 1992, n. 39,
supplemento ordinario. Il testo dell'art. 33, come modificato dalla
legge qui pubblicata, e' il seguente: "Art. 33 (Agevolazioni).
- 1. La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre,
anche adottivi, di minore con handicap in situazione di gravita' accertata
ai sensi dell'art. 4, comma 1, hanno diritto al prolungamento fino
a tre anni del periodo di astensione facoltativa dal lavoro di cui
all'art. 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, a condizione che
il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati.
2. I soggetti di cui al comma 1 possono chiedere ai rispettivi datori
di lavoro di usufruire, in alternativa al prolungamento fino a tre
anni del periodo di astensione facoltativa, di due ore di permesso
giornaliero retribuito fino al compimento del terzo anno di vita del
bambino.
3. Successivamente al compimento del terzo anno di vita del bambino,
la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche
adottivi, di minore con handicap in situazione di gravita', nonche'
colui che assiste una persona con handicap in situazione di gravita',
parente o affine entro il terzo grado, convivente, hanno diritto a
tre giorni di permesso mensile, coperti da contribuzione figurativa
fruibili anche in maniera continuativa a condizione che la persona
con handicap in situazione di gravita' non sia ricoverata a tempo pieno.
4. Ai permessi di cui ai commi 2 e 3, che si cumulano con quelli previsti
all'art. 7 della citata legge n. 1204 del 1971, si applicano le disposizioni
di cui all'ultimo comma del medesimo art. 7 della legge n. 1204 del
1971, nonche' quelle contenute negli articoli 7 e 8 della legge 9
dicembre 1977, n. 903.
5. Il genitore o il familiare lavoratore, con rapporto di lavoro pubblico
o privato, che assista con continuita' un parente o un affine entro
il terzo grado handicappato ha diritto a scegliere, ove possibile,
la sede di lavoro piu' vicina al proprio domicilio e non puo' essere
trasferito senza il suo consenso ad altra sede.
6. La persona handicappata maggiorenne in situazione di gravita'
puo' usufruire alternativamente dei permessi di cui ai commi 2 e 3,
ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro piu' vicina
al proprio domicilio e non puo' essere trasferita in altra sede, senza
il suo consenso.
7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 si applicano anche
agli affidatari di persone bandicappate in situazione di gravita'".
Nota all'art. 20:
- Il testo dell'art. 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e'
riportato in nota all'art. 19 .
Note all'art. 21:
- Il decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4 (in Gazzetta Ufficiale
21 gennaio 1998, n. 16), convertito, con modificazioni, dalla legge
20 marzo 1998, n. 52 (in Gazzetta Ufficiale 21 marzo 1998, n. 67)
reca "Disposizioni urgenti in materia di sostegno al reddito,
di incentivazione all'occupazione e di carattere previdenziale".
Il testo dell'art. 3 e' il seguente: "Art. 3 (Integrazione del
Fondo per l'occupazione). - 1. Per il finanziamento del Fondo di cui
all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e' autorizzata
la spesa di lire 976 miliardi per l'anno 1998, di lire 913 miliardi
per l'anno 1999 e di lire 714 miliardi a decorrere dall'anno 2000.
Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unita' previsionale
di base di parte corrente "Fondo speciale" del Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno
1998, parzialmente utilizzando:
a) quanto a lire 973 miliardi per il 1998, a lire 913 miliardi per
l'anno 1999 e a lire 714 miliardi a decorrere dall'anno 2000, l'accantonamento
relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale ;
b) quanto a lire 3 miliardi per il 1998, l'accantonamento relativo
al Ministero per le politiche agricole" .
- Il testo dell'art. 1 della legge 28 agosto 1997, n. 285, recante:
"Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunita'
per l'infanzia e l'adolescenza", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
5 settembre 1997, n. 207, e' il seguente: "Art. 1 (Fondo nazionale
per l'infanzia e l'adolescenza). - 1. E' istituito, presso la Presidenza
del Consiglio dei Ministri, il Fondo nazionale per l'infanzia
l'adolescenza finalizzato alla realizzazione di interventi a livello
nazionale, regionale e locale per favorire la promozione dei diritti,
la qualita' della vita, lo sviluppo, la realizzazione individuale
e la socializzazione dell'infanzia e dell'adolescenza, privilegiando
l'ambiente ad esse piu' confacente ovvero la famiglia naturale, adottiva
o affidataria, in attuazione dei principi della
Convenzione sui diritti del fanciullo resa esecutiva ai sensi della
legge 27 maggio 1991, n. 176, e degli articoli 1 e 5 della legge 5
febbraio 1992, n. 104.
2. Il Fondo e' ripartito tra le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano. Una quota pari al trenta per cento delle risorse
del Fondo e' riservata al, finanziamento di interventi da realizzare
nei comuni di Venezia, Milano, Torino, Genova, Bologna, Firenze, Roma,
Napoli, Bari, Brindisi, Taranto, Reggio Calabria, Catania, Palermo
e Cagliari. La ripartizione del Fondo e della quota riservata avviene,
per il cinquanta per cento, sulla base dell'ultima rilevazione della
popolazione minorile
effettuata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e per il
cinquanta per cento secondo i seguenti criteri:
a) carenza di strutture per la prima infanzia secondo le indicazioni
del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia
della Presidenza del Consiglio dei Ministri ;
b) numero di minori presenti in presidi residenziali socioassistenziali
in base all'ultima rilevazione dell'ISTAT ;
c) percentuale di dispersione scolastica nella scuola dell'obbligo
come accertata dal Ministero della pubblica istruzione ;
d) percentuale di famiglie con figli minori che vivono al di sotto
della soglia di poverta' cosi' come stimata dall'ISTAT ;
e) incidenza percentuale del coinvolgimento di minori in attivita'
criminose come accertata dalla Direzione generale dei servizi civili
del Ministero dell'interno, nonche' dall'Ufficio centrale per la giustizia
minorile del Ministero di grazia e giustizia .
3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, il Ministro per la solidarieta' sociale, con proprio decreto
emanato di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro, di grazia
e giustizia e con il Ministro per le pari opportunita',
sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano nonche' le Commissioni
parlamentari competenti, provvede alla ripartizione delle quote del
Fondo tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
e di quelle riservate ai comuni, ai sensi del comma 2 .
4. Per il finanziamento del Fondo e' autorizzata la spesa di lire
117 miliardi per l'anno 1997 e di lire 312 miliardi a decorrere dall'anno
1998".
Nota all'art. 22:
- Il testo dell'art. 36, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n.
142, e successive modificazioni, recante "Ordinamento delle autonomie
locali" e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 giugno 1990,
n. 135, supplemento ordinario, e' il seguente:
"3. Il sindaco coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi
espressi dal consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente
indicati dalla regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei
pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonche', d'intesa con i
responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate,
gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati
nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi
con le esigenze complessive e
generali degli utenti".
Nota all'art. 23:
- Il testo dell'art. 36, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n.
142, e successive modificazioni, e' riportato in nota all'art. 2