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Legge 12 marzo 1999, n. 68
Norme per il diritto al lavoro dei disabili
(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.68 del 23 marzo 1999
- Supplemento Ordinario n. 57)
Capo I
DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI
Art. 1
(Collocamento dei disabili)
1.
La presente legge ha come finalità la promozione dell'inserimento
e della integrazione lavorativa delle persone disabili nel
mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento
mirato. Essa si applica:
a)
alle persone in età lavorativa affette da minorazioni
fisiche, psichiche o sensoriali e ai portatori di handicap
intellettivo, che comportino una riduzione della capacità
lavorativa superiore al 45 per cento, accertata dalle
competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità
civile in conformità alla tabella indicativa delle percentuali
di invalidità per minorazioni e malattie invalidanti approvata,
ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 23 novembre
1988, n. 509, dal Ministero della sanità sulla base della
classificazione internazionale delle menomazioni elaborata
dalla Organizzazione mondiale della sanità
b)
alle persone invalide del lavoro con un grado di invalidità
superiore al 33 per cento, accertata dall'Istituto nazionale
per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e
le malattie professionali (INAIL) in base alle disposizioni
vigenti;
c)
alle persone non vedenti o sordomute, di cui alle leggi
27 maggio 1970, n. 382, e successive modificazioni, e
26 maggio 1970, n. 381, e successive modificazioni;
d)
alle persone invalide di guerra, invalide civili di guerra
e invalide per servizio con minorazioni ascritte dalla
prima all'ottava categoria di cui alle tabelle annesse
al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni.
2.
Agli effetti della presente legge si intendono per non vedenti
coloro che sono colpiti da cecità assoluta o hanno un residuo
visivo non superiore ad un decimo ad entrambi gli occhi,
con eventuale correzione.
Si intendono per sordomuti coloro che sono colpiti da sordità
dalla nascita o prima dell'apprendimento della lingua parlata.
3.
Restano ferme le norme per i centralinisti telefonici non
vedenti di cui alle leggi 14 luglio 1957, n. 594, e successive
modificazioni, 28 luglio 1960, n. 778, 5 marzo 1965, n.
155, 11 aprile 1967, n. 231, 3 giugno 1971, n. 397, e 29
marzo 1985, n. 113, le norme per i massaggiatori e massofisioterapisti
non vedenti di cui alle leggi 21 luglio 1961, n. 686, e
19 maggio 1971, n. 403, le norme per i terapisti della riabilitazione
non vedenti di cui alla legge 11 gennaio 1994, n. 29, e
le norme per gli insegnanti non vedenti di cui all'articolo
61 della legge 20 maggio 1982, n. 270.
Per l'assunzione obbligatoria dei sordomuti restano altresì
ferme le disposizioni di cui agli articoli 6 e 7 della legge
13 marzo 1958, n. 308.
4.
L'accertamento delle condizioni di disabilità di cui al
presente articolo, che danno diritto di accedere al sistema
per l'inserimento lavorativo dei disabili, è effettuato
dalle commissioni di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio
1992, n. 104, secondo i criteri indicati nell'atto di indirizzo
e coordinamento emanato dal Presidente del Consiglio dei
ministri entro centoventi giorni dalla data di cui all'articolo
23, comma 1.
Con il medesimo atto vengono stabiliti i criteri e le modalità
per l'effettuazione delle visite sanitarie di controllo
della permanenza dello stato invalidante.
5.
In considerazione dei criteri adottati, ai sensi del testo
unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30
giugno 1965, n. 1124, per la valutazione e la verifica della
residua capacità lavorativa derivante da infortunio sul
lavoro e malattia professionale, ai fini dell'accertamento
delle condizioni di disabilità è ritenuta sufficiente la
presentazione di certificazione rilasciata dall'INAIL.
6.
Per i soggetti di cui al comma 1, lettera d), l'accertamento
delle condizioni di disabilità che danno diritto di accedere
al sistema per l'inserimento lavorativo dei disabili continua
ad essere effettuato ai sensi delle disposizioni del testo
unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre
1978, n. 915, e successive modificazioni.
7.
I datori di lavoro, pubblici e privati, sono tenuti a garantire
la conservazione del posto di lavoro a quei soggetti che,
non essendo disabili al momento dell'assunzione, abbiano
acquisito per infortunio sul lavoro o malattia professionale
eventuali disabilità.
Art.
2
(Collocamento mirato)
1.
Per collocamento mirato dei disabili si intende quella serie
di strumenti tecnici e di supporto che permettono di valutare
adeguatamente le persone con disabilità nelle loro capacità
lavorative e di inserirle nel posto adatto, attraverso analisi
di posti di lavoro, forme di sostegno, azioni positive e
soluzioni dei problemi connessi con gli ambienti, gli strumenti
e le relazioni interpersonali sui luoghi quotidiani di lavoro
e di relazione.
Art.
3
(Assunzioni obbligatorie. Quote di riserva)
1.
I datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad avere
alle loro dipendenze lavoratori appartenenti alle categorie
di cui all'articolo 1 nella seguente misura:
a)
sette per cento dei lavoratori occupati, se occupano più
di 50 dipendenti;
b) due lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti;
c) un lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti.
2.
Per i datori di lavoro privati che occupano da 15 a 35 dipendenti
l'obbligo di cui al comma 1 si applica solo in caso di nuove
assunzioni.
3.
Per i partiti politici, le organizzazioni sindacali e le
organizzazioni che, senza scopo di lucro, operano nel campo
della solidarietà sociale, dell'assistenza e della riabilitazione,
la quota di riserva si computa esclusivamente con riferimento
al personale tecnico-esecutivo e svolgente funzioni amministrative
e l'obbligo di cui al comma 1 insorge solo in caso di nuova
assunzione.
4.
Per i servizi di polizia, della protezione civile e della
difesa nazionale, il collocamento dei disabili è previsto
nei soli servizi amministrativi.
5.
Gli obblighi di assunzione di cui al presente articolo sono
sospesi nei confronti delle imprese che versano in una delle
situazioni previste dagli articoli 1 e 3 della legge 23
luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, ovvero
dall'articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984,
n. 863; gli obblighi sono sospesi per la durata dei programmi
contenuti nella relativa richiesta di intervento, in proporzione
all'attività lavorativa effettivamente sospesa e per il
singolo ambito provinciale.
Gli obblighi sono sospesi inoltre per la durata della procedura
di mobilità disciplinata dagli articoli 4 e 24 della legge
23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, e, nel
caso in cui la procedura si concluda con almeno cinque licenziamenti,
per il periodo in cui permane il diritto di precedenza all'assunzione
previsto dall' articolo 8, comma 1, della stessa legge.
6.
Agli enti pubblici economici si applica la disciplina prevista
per i datori di lavoro privati.
7.
Nella quota di riserva sono computati i lavoratori che vengono
assunti ai sensi della legge 21 luglio 1961, n. 686, e successive
modificazioni, nonché della legge 29 marzo 1985, n. 113,
e della legge 11 gennaio 1994, n. 29.
Art.
4
(Criteri di computo della quota di riserva)
1.
Agli effetti della determinazione del numero di soggetti
disabili da assumere, non sono computabili tra i dipendenti
i lavoratori occupati ai sensi della presente legge ovvero
con contratto a tempo determinato di durata non superiore
a nove mesi, i soci di cooperative di produzione e lavoro,
nonché i dirigenti.
Per i lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato
parziale si applicano le norme contenute nell'articolo 18,
comma secondo, della legge 20 maggio 1970, n. 300, come
sostituito dall'articolo 1 della legge 11 maggio 1990, n.
108.
2.
Nel computo le frazioni percentuali superiori allo 0,50
sono considerate unità.
3.
I lavoratori disabili dipendenti occupati a domicilio o
con modalità di telelavoro, ai quali l'imprenditore affida
una quantità di lavoro atta a procurare loro una prestazione
continuativa corrispondente all'orario normale di lavoro
in conformità alla disciplina di cui all'articolo 11, secondo
comma, della legge 18 dicembre 1973, n. 877, e a quella
stabilita dal contratto collettivo nazionale applicato ai
lavoratori dell'azienda che occupa il disabile a domicilio
o attraverso il telelavoro, sono computati ai fini della
copertura della quota di riserva.
4.
I lavoratori che divengono inabili allo svolgimento delle
proprie mansioni in conseguenza di infortunio o malattia
non possono essere computati nella quota di riserva di cui
all'articolo 3 se hanno subito una riduzione della capacità
lavorativa inferiore al 60 per cento o, comunque, se sono
divenuti inabili a causa dell'inadempimento da parte del
datore di lavoro, accertato in sede giurisdizionale, delle
norme in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.
Per i predetti lavoratori l'infortunio o la malattia non
costituiscono giustificato motivo di licenziamento nel caso
in cui essi possano essere adibiti a mansioni equivalenti
ovvero, in mancanza, a mansioni inferiori.
Nel caso di destinazione a mansioni inferiori essi hanno
diritto alla conservazione del più favorevole trattamento
corrispondente alle mansioni di provenienza.
Qualora per i predetti lavoratori non sia possibile l'assegnazione
a mansioni equivalenti o inferiori, gli stessi vengono avviati,
dagli uffici competenti di cui all'articolo 6, comma 1,
presso altra azienda, in attività compatibili con le residue
capacità lavorative, senza inserimento nella graduatoria
di cui all'articolo 8.
5.
Le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente
della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738, si applicano anche
al personale militare e della protezione civile.
6.
Qualora si renda necessaria, ai fini dell'inserimento mirato,
una adeguata riqualificazione professionale, le regioni
possono autorizzare, con oneri a proprio carico, lo svolgimento
delle relative attività presso la stessa azienda che effettua
l'assunzione oppure affidarne lo svolgimento, mediante convenzioni,
alle associazioni nazionali di promozione, tutela e rappresentanza,
di cui all'articolo 115 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni,
che abbiano le adeguate competenze tecniche, risorse e disponibilità,
agli istituti di formazione che di tali associazioni siano
emanazione, purché in possesso dei requisiti previsti dalla
legge 21 dicembre 1978, n. 845, nonché ai soggetti di cui
all'articolo 18 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
Ai fini del finanziamento delle attività di riqualificazione
professionale e della corrispondente assistenza economica
ai mutilati ed invalidi del lavoro, l'addizionale di cui
al primo comma dell'articolo 181 del testo unico approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965,
n. 1124, detratte le spese per l'assegno di incollocabilità
previsto dall'articolo 180 dello stesso testo unico, per
l'assegno speciale di cui alla legge 5 maggio 1976, n. 248,
e per il fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori,
di cui all'articolo 62 della legge 29 aprile 1949, n. 264,
è attribuita alle regioni, secondo parametri predisposti
dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di seguito
denominata "Conferenza unificata".
Art.
5
(Esclusioni, esoneri parziali e contributi esonerativi)
1.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da
emanare entro centoventi giorni dalla data di cui all'articolo
23, comma 1, sentite le Commissioni parlamentari competenti
per materia, che esprimono il parere entro trenta giorni
dalla data di trasmissione dello schema di decreto, e la
Conferenza unificata, sono individuate le mansioni che,
in relazione all'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche
e dagli enti pubblici non economici, non consentono l'occupazione
di lavoratori disabili o la consentono in misura ridotta.
Il predetto decreto determina altresì la misura della eventuale
riduzione.
2.
I datori di lavoro pubblici e privati che operano nel settore
del trasporto pubblico aereo, marittimo e terrestre non
sono tenuti, per quanto concerne il personale viaggiante
e navigante, all'osservanza dell'obbligo di cui all'articolo
3.
Sono altresì esentati dal predetto obbligo i datori di lavoro
pubblici e privati del solo settore degli impianti a fune,
in relazione al personale direttamente adibito alle aree
operative di esercizio e regolarità dell'attività di trasporto.
3.
I datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici
che, per le speciali condizioni della loro attività, non
possono occupare l'intera percentuale dei disabili, possono,
a domanda, essere parzialmente esonerati dall'obbligo dell'assunzione,
alla condizione che versino al Fondo regionale per l'occupazione
dei disabili di cui all'articolo 14 un contributo esonerativo
per ciascuna unità non assunta, nella misura di lire 25.000
per ogni giorno lavorativo per ciascun lavoratore disabile
non occupato.
4.
Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
da emanare entro centoventi giorni dalla data di cui all'articolo
23, comma 1, sentita la Conferenza unificata e sentite altresì
le Commissioni parlamentari competenti per materia, che
esprimono il loro parere con le modalità di cui al comma
1, sono disciplinati i procedimenti relativi agli esoneri
parziali dagli obblighi occupazionali, nonché i criteri
e le modalità per la loro concessione, che avviene solo
in presenza di adeguata motivazione.
5.
In caso di omissione totale o parziale del versamento dei
contributi di cui al presente articolo, la somma dovuta
può essere maggiorata, a titolo di sanzione amministrativa,
dal 5 per cento al 24 per cento su base annua.
La riscossione è disciplinata secondo i criteri previsti
al comma 7.
6.
Gli importi dei contributi e della maggiorazione di cui
al presente articolo sono adeguati ogni cinque anni con
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
sentita la Conferenza unificata.
7.
Le regioni, entro centoventi giorni dalla data di cui all'articolo
23, comma 1, determinano i criteri e le modalità relativi
al pagamento, alla riscossione e al versamento, al Fondo
regionale per l'occupazione dei disabili di cui all'articolo
14, delle somme di cui al presente articolo.
8.
I datori di lavoro, pubblici e privati, possono essere autorizzati,
su loro motivata richiesta, ad assumere in un'unità produttiva
un numero di lavoratori aventi diritto al collocamento obbligatorio
superiore a quello prescritto, portando le eccedenze a compenso
del minor numero di lavoratori assunti in altre unità produttive
della medesima regione.
Per i datori di lavoro privati la compensazione può essere
operata in riferimento ad unità produttive ubicate in regioni
diverse.
Capo
II
SERVIZI DEL COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO
Art.
6
(Servizi per l'inserimento lavorativo dei disabili e
modifiche al decreto
legislativo 23 dicembre 1997, n. 469)
1.
Gli organismi individuati dalle regioni ai sensi dell'articolo
4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, di seguito
denominati "uffici competenti", provvedono, in raccordo
con i servizi sociali, sanitari, educativi e formativi del
territorio, secondo le specifiche competenze loro attribuite,
alla programmazione, all'attuazione, alla verifica degli
interventi volti a favorire l'inserimento dei soggetti di
cui alla presente legge nonché all'avviamento lavorativo,
alla tenuta delle liste, al rilascio delle autorizzazioni,
degli esoneri e delle compensazioni territoriali, alla stipula
delle convenzioni e all'attuazione del collocamento mirato.
2.
All'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre
1997, n. 469, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
le parole: "maggiormente rappresentative" sono sostituite
dalle seguenti: "comparativamente più rappresentative";
b)
sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Nell'ambito
di tale organismo è previsto un comitato tecnico composto
da funzionari ed esperti del settore sociale e medico-legale
e degli organismi individuati dalle regioni ai sensi dell'articolo
4 del presente decreto, con particolare riferimento alla
materia delle inabilità, con compiti relativi alla valutazione
delle residue capacità lavorative, alla definizione degli
strumenti e delle prestazioni atti all'inserimento e alla
predisposizione dei controlli periodici sulla permanenza
delle condizioni di inabilità.
Agli oneri per il funzionamento del comitato tecnico si
provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione
di spesa per il funzionamento della Commissione di cui
al comma 1".
Capo
III
AVVIAMENTO AL LAVORO
Art.
7
(Modalità delle assunzioni obbligatorie)
1.
Ai fini dell'adempimento dell'obbligo previsto dall'articolo
3 i datori di lavoro assumono i lavoratori facendone richiesta
di avviamento agli uffici competenti ovvero attraverso la
stipula di convenzioni ai sensi dell'articolo 11.
Le richieste sono nominative per:
a)
le assunzioni cui sono tenuti i datori di lavoro che occupano
da 15 a 35 dipendenti, nonché i partiti politici, le organizzazioni
sindacali e sociali e gli enti da essi promossi;
b)
il 50 per cento delle assunzioni cui sono tenuti i datori
di lavoro che occupano da 36 a 50 dipendenti;
c)
il 60 per cento delle assunzioni cui sono tenuti i datori
di lavoro che occupano più di 50 dipendenti.
2.
I datori di lavoro pubblici effettuano le assunzioni in
conformità a quanto previsto dall'articolo 36, comma 2,
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato
dall'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 80, salva l'applicazione delle disposizioni di
cui all'articolo 11 della presente legge. Per le assunzioni
di cui all'articolo 36, comma 1, lettera a), del predetto
decreto legislativo n. 29 del 1993, e successive modificazioni,
i lavoratori disabili iscritti nell'elenco di cui all'articolo
8, comma 2, della presente legge hanno diritto alla riserva
dei posti nei limiti della complessiva quota d'obbligo e
fino al cinquanta per cento dei posti messi a concorso.
3.
La Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, che esercitano
le funzioni di vigilanza sul sistema creditizio e in materia
valutaria, procedono alle assunzioni di cui alla presente
legge mediante pubblica selezione, effettuata anche su base
nazionale.
Art.
8
(Elenchi e graduatorie)
1.
Le persone di cui al comma 1 dell'articolo 1, che risultano
disoccupate e aspirano ad una occupazione conforme alle
proprie capacità lavorative, si iscrivono nell'apposito
elenco tenuto dagli uffici competenti; per ogni persona,
l'organismo di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto
legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, come modificato dall'articolo
6 della presente legge, annota in una apposita scheda le
capacità lavorative, le abilità, le competenze e le inclinazioni,
nonché la natura e il grado della minorazione e analizza
le caratteristiche dei posti da assegnare ai lavoratori
disabili, favorendo l'incontro tra domanda e offerta di
lavoro.
Gli uffici competenti provvedono al collocamento delle persone
di cui al primo periodo del presente comma alle dipendenze
dei datori di lavoro.
2.
Presso gli uffici competenti è istituito un elenco, con
unica graduatoria, dei disabili che risultano disoccupati;
l'elenco e la graduatoria sono pubblici e vengono formati
applicando i criteri di cui al comma 4.
Dagli elementi che concorrono alla formazione della graduatoria
sono escluse le prestazioni a carattere risarcitorio percepite
in conseguenza della perdita della capacità lavorativa.
3.
Gli elenchi e le schede di cui ai commi 1 e 2 sono formati
nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 7 e
22 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni.
4.
Le regioni definiscono le modalità di valutazione degli
elementi che concorrono alla formazione della graduatoria
di cui al comma 2 sulla base dei criteri indicati dall'atto
di indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 1, comma
4.
5.
I lavoratori disabili, licenziati per riduzione di personale
o per giustificato motivo oggettivo, mantengono la posizione
in graduatoria acquisita all'atto dell'inserimento nell'azienda.
Art.
9
(Richieste di avviamento)
1.
I datori di lavoro devono presentare agli uffici competenti
la richiesta di assunzione entro sessanta giorni dal momento
in cui sono obbligati all'assunzione dei lavoratori disabili.
2.
In caso di impossibilità di avviare lavoratori con la qualifica
richiesta, o con altra concordata con il datore di lavoro,
gli uffici competenti avviano lavoratori di qualifiche simili,
secondo l'ordine di graduatoria e previo addestramento o
tirocinio da svolgere anche attraverso le modalità previste
dall'articolo 12.
3.
La richiesta di avviamento al lavoro si intende presentata
anche attraverso l'invio agli uffici competenti dei prospetti
informativi di cui al comma 6 da parte dei datori di lavoro.
4.
I disabili psichici vengono avviati su richiesta nominativa
mediante le convenzioni di cui all'articolo 11.
I datori di lavoro che effettuano le assunzioni ai sensi
del presente comma hanno diritto alle agevolazioni di cui
all'articolo 13.
5.
Gli uffici competenti possono determinare procedure e modalità
di avviamento mediante chiamata con avviso pubblico e con
graduatoria limitata a coloro che aderiscono alla specifica
occasione di lavoro; la chiamata per avviso pubblico può
essere definita anche per singoli ambiti territoriali e
per specifici settori.
6.
I datori di lavoro, pubblici e privati, soggetti alle disposizioni
della presente legge sono tenuti ad inviare agli uffici
competenti un prospetto dal quale risultino il numero complessivo
dei lavoratori dipendenti, il numero ed i nominativi dei
lavoratori computabili nella quota di riserva di cui all'articolo
3, nonché i posti di lavoro e le mansioni disponibili per
i lavoratori di cui all'articolo 1.
Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita
la Conferenza unificata, stabilisce con proprio decreto,
da emanare entro centoventi giorni dalla data di cui all'articolo
23, comma 1, la periodicità dell'invio dei prospetti e può
altresì disporre che i prospetti contengano altre informazioni
utili per l'applicazione della disciplina delle assunzioni
obbligatorie. I prospetti sono pubblici.
Gli uffici competenti, al fine di rendere effettivo il diritto
di accesso ai predetti documenti amministrativi, ai sensi
della legge 7 agosto 1990, n. 241, dispongono la loro consultazione
nelle proprie sedi, negli spazi disponibili aperti al pubblico.
7.
Ove l'inserimento richieda misure particolari, il datore
di lavoro può fare richiesta di collocamento mirato agli
uffici competenti, ai sensi degli articoli 5 e 17 della
legge 28 febbraio 1987, n. 56, nel caso in cui non sia stata
stipulata una convenzione d'integrazione lavorativa di cui
all'articolo 11, comma 4, della presente legge.
8.
Qualora l'azienda rifiuti l'assunzione del lavoratore invalido
ai sensi del presente articolo, la direzione provinciale
del lavoro redige un verbale che trasmette agli uffici competenti
ed all'autorità giudiziaria.
Art.
10
(Rapporto di lavoro dei disabili obbligatoriamente assunti)
1.
Ai lavoratori assunti a norma della presente legge si applica
il trattamento economico e normativo previsto dalle leggi
e dai contratti collettivi.
2.
Il datore di lavoro non può chiedere al disabile una prestazione
non compatibile con le sue minorazioni.
3.
Nel caso di aggravamento delle condizioni di salute o di
significative variazioni dell'organizzazione del lavoro,
il disabile può chiedere che venga accertata la compatibilità
delle mansioni a lui affidate con il proprio stato di salute.
Nelle medesime ipotesi il datore di lavoro può chiedere
che vengano accertate le condizioni di salute del disabile
per verificare se, a causa delle sue minorazioni, possa
continuare ad essere utilizzato presso l'azienda.
Qualora si riscontri una condizione di aggravamento che,
sulla base dei criteri definiti dall'atto di indirizzo e
coordinamento di cui all'articolo 1, comma 4, sia incompatibile
con la prosecuzione dell'attività lavorativa, o tale incompatibilità
sia accertata con riferimento alla variazione dell'organizzazione
del lavoro, il disabile ha diritto alla sospensione non
retribuita del rapporto di lavoro fino a che l'incompatibilità
persista.
Durante tale periodo il lavoratore può essere impiegato
in tirocinio formativo.
Gli accertamenti sono effettuati dalla commissione di cui
all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, integrata
a norma dell'atto di indirizzo e coordinamento di cui all'articolo
1, comma 4, della presente legge, che valuta sentito anche
l'organismo di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto
legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, come modificato dall'articolo
6 della presente legge.
La richiesta di accertamento e il periodo necessario per
il suo compimento non costituiscono causa di sospensione
del rapporto di lavoro.
Il rapporto di lavoro può essere risolto nel caso in cui,
anche attuando i possibili adattamenti dell'organizzazione
del lavoro, la predetta commissione accerti la definitiva
impossibilità di reinserire il disabile all'interno dell'azienda.
4.
Il recesso di cui all'articolo 4, comma 9, della legge 23
luglio 1991, n. 223, ovvero il licenziamento per riduzione
di personale o per giustificato motivo oggettivo, esercitato
nei confronti del lavoratore occupato obbligatoriamente,
sono annullabili qualora, nel momento della cessazione del
rapporto, il numero dei rimanenti lavoratori occupati obbligatoriamente
sia inferiore alla quota di riserva prevista all'articolo
3 della presente legge.
5.
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, il datore
di lavoro è tenuto a darne comunicazione, nel termine di
dieci giorni, agli uffici competenti, al fine della sostituzione
del lavoratore con altro avente diritto all'avviamento obbligatorio.
6.
La direzione provinciale del lavoro, sentiti gli uffici
competenti, dispone la decadenza dal diritto all'indennità
di disoccupazione ordinaria e la cancellazione dalle liste
di collocamento per un periodo di sei mesi del lavoratore
che per due volte consecutive, senza giustificato motivo,
non risponda alla convocazione ovvero rifiuti il posto di
lavoro offerto corrispondente ai suoi requisiti professionali
e alle disponibilità dichiarate all'atto della iscrizione
o reiscrizione nelle predette liste.
Capo
IV
CONVENZIONI E INCENTIVI
Art.
11
(Convenzioni e convenzioni di integrazione lavorativa)
1.
Al fine di favorire l'inserimento lavorativo dei disabili,
gli uffici competenti, sentito l'organismo di cui all'articolo
6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n.
469, come modificato dall'articolo 6 della presente legge,
possono stipulare con il datore di lavoro convenzioni aventi
ad oggetto la determinazione di un programma mirante al
conseguimento degli obiettivi occupazionali di cui alla
presente legge.
2.
Nella convenzione sono stabiliti i tempi e le modalità delle
assunzioni che il datore di lavoro si impegna ad effettuare.
Tra le modalità che possono essere convenute vi sono anche
la facoltà della scelta nominativa, lo svolgimento di tirocini
con finalità formative o di orientamento, l'assunzione con
contratto di lavoro a termine, lo svolgimento di periodi
di prova più ampi di quelli previsti dal contratto collettivo,
purché l'esito negativo della prova, qualora sia riferibile
alla menomazione da cui è affetto il soggetto, non costituisca
motivo di risoluzione del rapporto di lavoro.
3.
La convenzione può essere stipulata anche con datori di
lavoro che non sono obbligati alle assunzioni ai sensi della
presente legge.
4.
Gli uffici competenti possono stipulare con i datori di
lavoro convenzioni di integrazione lavorativa per l'avviamento
di disabili che presentino particolari caratteristiche e
difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario.
5.
Gli uffici competenti promuovono ed attuano ogni iniziativa
utile a favorire l'inserimento lavorativo dei disabili anche
attraverso convenzioni con le cooperative sociali di cui
all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre
1991, n. 381, e con i consorzi di cui all'articolo 8 della
stessa legge, nonché con le organizzazioni di volontariato
iscritte nei registri regionali di cui all'articolo 6 della
legge 11 agosto 1991, n. 266, e comunque con gli organismi
di cui agli articoli 17 e 18 della legge 5 febbraio 1992,
n. 104, ovvero con altri soggetti pubblici e privati idonei
a contribuire alla realizzazione degli obiettivi della presente
legge.
6.
L'organismo di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto
legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, come modificato dall'articolo
6 della presente legge, può proporre l'adozione di deroghe
ai limiti di età e di durata dei contratti di formazione-lavoro
e di apprendistato, per le quali trovano applicazione le
disposizioni di cui al comma 3 ed al primo periodo del comma
6 dell'articolo 16 del decreto-legge 16 maggio 1994, n.
299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1994, n. 451. Tali deroghe devono essere giustificate da
specifici progetti di inserimento mirato.
7.
Oltre a quanto previsto al comma 2, le convenzioni di integrazione
lavorativa devono:
a)
indicare dettagliatamente le mansioni attribuite al lavoratore
disabile e le modalità del loro svolgimento;
b)
prevedere le forme di sostegno, di consulenza e di tutoraggio
da parte degli appositi servizi regionali o dei centri
di orientamento professionale e degli organismi di cui
all'articolo 18 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, al
fine di favorire l'adattamento al lavoro del disabile;
c)
prevedere verifiche periodiche sull'andamento del percorso
formativo inerente la convenzione di integrazione lavorativa,
da parte degli enti pubblici incaricati delle attività
di sorveglianza e controllo.
Art.
12
(Cooperative sociali)
1.
Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 9 e
11, gli uffici competenti possono stipulare con i datori
di lavoro privati soggetti agli obblighi di cui all'articolo
3, con le cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma
1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive
modificazioni, e con i disabili liberi professionisti, anche
se operanti con ditta individuale, apposite convenzioni
finalizzate all'inserimento temporaneo dei disabili appartenenti
alle categorie di cui all'articolo 1 presso le cooperative
sociali stesse, ovvero presso i citati liberi professionisti,
ai quali i datori di lavoro si impegnano ad affidare commesse
di lavoro.
Tali convenzioni, non ripetibili per lo stesso soggetto,
salvo diversa valutazione del comitato tecnico di cui al
comma 2, lettera b), dell'articolo 6, non possono riguardare
più di un lavoratore disabile, se il datore di lavoro occupa
meno di 50 dipendenti, ovvero più del 30 per cento dei lavoratori
disabili da assumere ai sensi dell'articolo 3, se il datore
di lavoro occupa più di 50 dipendenti.
2.
La convenzione è subordinata alla sussistenza dei seguenti
requisiti:
a)
contestuale assunzione a tempo indeterminato del disabile
da parte del datore di lavoro;
b)
copertura dell'aliquota d'obbligo di cui all'articolo
3 attraverso l'assunzione di cui alla lettera a)
c)
impiego del disabile presso la cooperativa sociale ovvero
presso il libero professionista di cui al comma 1, con
oneri retributivi, previdenziali e assistenziali a carico
di questi ultimi, per tutta la durata della convenzione,
che non può eccedere i dodici mesi, prorogabili di ulteriori
dodici mesi da parte degli uffici competenti;
d)
indicazione nella convenzione dei seguenti elementi:
1)
l'ammontare delle commesse che il datore di lavoro si
impegna ad affidare alla cooperativa ovvero al libero
professionista di cui al comma 1; tale ammontare non
deve essere inferiore a quello che consente alla cooperativa
stessa ovvero al libero professionista di cui al comma
1 di applicare la parte normativa e retributiva dei
contratti collettivi nazionali di lavoro, ivi compresi
gli oneri previdenziali e assistenziali, e di svolgere
le funzioni finalizzate all'inserimento lavorativo dei
disabili;
2)
i nominativi dei soggetti da inserire ai sensi del comma
1;
3)
l'indicazione del percorso formativo personalizzato.
3.
Alle convenzioni di cui al presente articolo si applicano,
in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 11, comma
7.
4.
Gli uffici competenti possono stipulare con i datori di lavoro
privati soggetti agli obblighi di cui all'articolo 3 e con
le cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera
b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni,
apposite convenzioni finalizzate all'inserimento lavorativo
temporaneo dei detenuti disabili.
Art.
13
(Agevolazioni per le assunzioni)
1.
Attraverso le convenzioni di cui all'articolo 11, gli uffici
competenti possono concedere ai datori di lavoro privati,
sulla base dei programmi presentati e nei limiti delle disponibilità
del Fondo di cui al comma 4 del presente articolo:
a)
la fiscalizzazione totale, per la durata massima di otto
anni, dei contributi previdenziali ed assistenziali relativi
ad ogni lavoratore disabile che, assunto in base alla presente
legge, abbia una riduzione della capacità lavorativa superiore
al 79 per cento o minorazioni ascritte dalla prima alla
terza categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico
delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre
1978, n. 915, e successive modificazioni; la medesima fiscalizzazione
viene concessa in relazione ai lavoratori con handicap intellettivo
e psichico, assunti in base alla presente legge, indipendentemente
dalle percentuali di invalidità, previa definizione da parte
delle regioni di criteri generali che consentano di contenere
gli oneri a tale titolo nei limiti del 10 per cento della
quota di loro competenza a valere sulle risorse annue di
cui al comma 4 e con indicazione delle modalità di utilizzo
delle risorse eventualmente non impiegate;
b)
la fiscalizzazione nella misura del 50 per cento, per la
durata massima di cinque anni, dei contributi previdenziali
ed assistenziali relativi ad ogni lavoratore disabile che,
assunto in base alla presente legge, abbia una riduzione
della capacità lavorativa compresa tra il 67 per cento e
il 79 per cento o minorazioni ascritte dalla quarta alla
sesta categoria di cui alle tabelle citate nella lettera
a);
c)
il rimborso forfettario parziale delle spese necessarie
alla trasformazione del posto di lavoro per renderlo adeguato
alle possibilità operative dei disabili con riduzione della
capacità lavorativa superiore al 50 per cento o per l'apprestamento
di tecnologie di telelavoro ovvero per la rimozione delle
barriere architettoniche che limitano in qualsiasi modo
l'integrazione lavorativa del disabile.
2.
Le agevolazioni di cui al comma 1 sono estese anche ai datori
di lavoro che, pur non essendo soggetti agli obblighi della
presente legge, procedono all'assunzione di disabili.
3.
Il datore di lavoro che, attraverso le convenzioni stipulate
ai sensi dell'articolo 11, assicura ai soggetti di cui al
comma 1 dell'articolo 1 la possibilità di svolgere attività
di tirocinio finalizzata all'assunzione, per un periodo fino
ad un massimo di dodici mesi, rinnovabili per una sola volta,
assolve per la durata relativa l'obbligo di assunzione.
I datori di lavoro sono tenuti ad assicurare i tirocinanti
contro gli infortuni sul lavoro, mediante convenzioni con
l'INAIL, e per la responsabilità civile. I relativi oneri
sono posti a carico del Fondo di cui al comma 4.
4.
Per le finalità di cui al presente articolo è istituito presso
il Ministero del lavoro e della previdenza sociale il Fondo
per il diritto al lavoro dei disabili, per il cui finanziamento
è autorizzata la spesa di lire 40 miliardi per l'anno 1999
e lire 60 miliardi a decorrere dall'anno 2000.
5.
Dopo cinque anni, gli uffici competenti sottopongono a verifica
la prosecuzione delle agevolazioni di cui al comma 1 del presente
articolo.
6.
Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a lire 40
miliardi per l'anno 1999 e a lire 60 miliardi annue a decorrere
dall'anno 2000, si provvede mediante corrispondente utilizzo
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 29-quater
del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30.
Le somme non impegnate nell'esercizio di competenza possono
esserlo in quelli successivi.
7.
Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti,
le occorrenti variazioni di bilancio.
8.
Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
da emanare entro centoventi giorni dalla data di cui all'articolo
23, comma 1, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica, sentita la Conferenza unificata,
sono indicati i criteri e le modalità per la ripartizione
fra le regioni delle disponibilità del Fondo di cui al comma
4, nonché la disciplina dei procedimenti per la concessione
delle agevolazioni di cui al comma 1.
9.
Il Governo della Repubblica, entro tre anni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, procede ad una verifica
degli effetti delle disposizioni del presente articolo e ad
una valutazione dell'adeguatezza delle risorse finanziarie
ivi previste.
Art.
14
(Fondo regionale per l'occupazione dei disabili)
1.
Le regioni istituiscono il Fondo regionale per l'occupazione
dei disabili, di seguito denominato "Fondo", da destinare
al finanziamento dei programmi regionali di inserimento lavorativo
e dei relativi servizi.
2.
Le modalità di funzionamento e gli organi amministrativi del
Fondo sono determinati con legge regionale, in modo tale che
sia assicurata una rappresentanza paritetica dei lavoratori,
dei datori di lavoro e dei disabili.
3.
Al Fondo sono destinati gli importi derivanti dalla irrogazione
delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge
ed i contributi versati dai datori di lavoro ai sensi della
presente legge, nonché il contributo di fondazioni, enti di
natura privata e soggetti comunque interessati.
4.
Il Fondo eroga:
a)
contributi agli enti indicati nella presente legge, che
svolgano attività rivolta al sostegno e all'integrazione
lavorativa dei disabili;
b)
contributi aggiuntivi rispetto a quelli previsti dall'articolo
13, comma 1, lettera c);
c)
ogni altra provvidenza in attuazione delle finalità della
presente legge.
Capo
V
SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art.
15
(Sanzioni)
1.
Le imprese private e gli enti pubblici economici che non adempiano
agli obblighi di cui all'articolo 9, comma 6, sono soggetti
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di
lire 1.000.000 per ritardato invio del prospetto, maggiorata
di lire 50.000 per ogni giorno di ulteriore ritardo.
2.
Le sanzioni amministrative previste dalla presente legge sono
disposte dalle direzioni provinciali del lavoro e i relativi
introiti sono destinati al Fondo di cui all'articolo 14.
3.
Ai responsabili, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241,
di inadempienze di pubbliche amministrazioni alle disposizioni
della presente legge, si applicano le sanzioni penali, amministrative
e disciplinari previste dalle norme sul pubblico impiego.
4.
Trascorsi sessanta giorni dalla data in cui insorge l'obbligo
di assumere soggetti appartenenti alle categorie di cui all'articolo
1, per ogni giorno lavorativo durante il quale risulti non
coperta, per cause imputabili al datore di lavoro, la quota
dell'obbligo di cui all'articolo 3, il datore di lavoro stesso
è tenuto al versamento, a titolo di sanzione amministrativa,
al Fondo di cui all'articolo 14, di una somma pari a lire
100.000 al giorno per ciascun lavoratore disabile che risulta
non occupato nella medesima giornata.
5.
Le somme di cui ai commi 1 e 4 sono adeguate ogni cinque anni
con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
Art.
16
(Concorsi presso le pubbliche amministrazioni)
1.
Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 3, comma
4, e 5, comma 1, i disabili possono partecipare a tutti i
concorsi per il pubblico impiego, da qualsiasi amministrazione
pubblica siano banditi. A tal fine i bandi di concorso prevedono
speciali modalità di svolgimento delle prove di esame per
consentire ai soggetti suddetti di concorrere in effettive
condizioni di parità con gli altri.
2.
I disabili che abbiano conseguito le idoneità nei concorsi
pubblici possono essere assunti, ai fini dell'adempimento
dell'obbligo di cui all'articolo 3, anche se non versino in
stato di disoccupazione e oltre il limite dei posti ad essi
riservati nel concorso.
3.
Salvi i requisiti di idoneità specifica per singole funzioni,
sono abrogate le norme che richiedono il requisito della sana
e robusta costituzione fisica nei bandi di concorso per il
pubblico impiego.
Art.
17
(Obbligo di certificazione)
1.
Le imprese, sia pubbliche sia private, qualora partecipino
a bandi per appalti pubblici o intrattengano rapporti convenzionali
o di concessione con pubbliche amministrazioni, sono tenute
a presentare preventivamente alle stesse la dichiarazione
del legale rappresentante che attesti di essere in regola
con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili,
nonché apposita certificazione rilasciata dagli uffici competenti
dalla quale risulti l'ottemperanza alle norme della presente
legge, pena l'esclusione.
Art.
18
(Disposizioni transitorie e finali)
1.
I soggetti già assunti ai sensi delle norme sul collocamento
obbligatorio sono mantenuti in servizio anche se superano
il numero di unità da occupare in base alle aliquote stabilite
dalla presente legge e sono computati ai fini dell'adempimento
dell'obbligo stabilito dalla stessa.
2.
In attesa di una disciplina organica del diritto al lavoro
degli orfani e dei coniugi superstiti di coloro che siano
deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio, ovvero
in conseguenza dell'aggravarsi dell'invalidità riportata per
tali cause, nonché dei coniugi e dei figli di soggetti riconosciuti
grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro
e dei profughi italiani rimpatriati, il cui status è riconosciuto
ai sensi della legge 26 dicembre 1981, n. 763, è attribuita
in favore di tali soggetti una quota di riserva, sul numero
di dipendenti dei datori di lavoro pubblici e privati che
occupano più di cinquanta dipendenti, pari a un punto percentuale
e determinata secondo la disciplina di cui all'articolo 3,
commi 3, 4 e 6, e all'articolo 4, commi 1, 2 e 3, della presente
legge.
La predetta quota è pari ad un'unità per i datori di lavoro,
pubblici e privati, che occupano da cinquantuno a centocinquanta
dipendenti.
Le assunzioni sono effettuate con le modalità; di cui all'articolo
7, comma 1. Il regolamento di cui all'articolo 20 stabilisce
le relative norme di attuazione.
3.
Per un periodo di ventiquattro mesi a decorrere dalla data
di cui all'articolo 23, comma 1, gli invalidi del lavoro ed
i soggetti di cui all'articolo 4, comma 5, che alla medesima
data risultino iscritti nelle liste di cui alla legge 2 aprile
1968, n. 482, e successive modificazioni, sono avviati al
lavoro dagli uffici competenti senza necessità di inserimento
nella graduatoria di cui all'articolo 8, comma 2.
Ai medesimi soggetti si applicano le disposizioni dell'articolo
4, comma 6.
Art.
19
(Regioni a statuto speciale e province autonome)
1.
Sono fatte salve le competenze legislative nelle materie di
cui alla presente legge delle regioni a statuto speciale e
delle province autonome di Trento e di Bolzano.
Art.
20
(Regolamento di esecuzione)
1.
Entro centoventi giorni dalla data di cui all'articolo 23,
comma 1, sono emanate, sentita la Conferenza unificata, norme
di esecuzione, aventi carattere generale, cui le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano si conformano,
nell'ambito delle rispettive competenze, ai fini dell'attuazione
delle disposizioni della presente legge.
Art.
21
(Relazione al Parlamento)
1.
Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ogni due
anni, entro il 30 giugno, presenta al Parlamento una relazione
sullo stato di attuazione della presente legge, sulla base
dei dati che le regioni annualmente, entro il mese di marzo,
sono tenute ad inviare al Ministro stesso.
Art.
22
(Abrogazioni)
1.
Sono abrogati:
a)
la legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni;
b) l'articolo 12 della legge 13 agosto 1980, n. 466;
c) l'articolo 13 della legge 26 dicembre 1981, n.
763;
d) l'articolo 9 del decreto-legge 29 gennaio 1983,
n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo
1983, n. 79;
e) l'articolo 9 del decreto-legge 12 settembre 1983,
n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre
1983, n. 638;
f) l'articolo 14 della legge 20 ottobre 1990, n.
302;
Art.
23
(Entrata in vigore)
1.
Le disposizioni di cui agli articoli 1, comma 4, 5, commi
1, 4 e 7, 6, 9, comma 6, secondo periodo, 13, comma 8, 18,
comma 3, e 20 entrano in vigore il giorno successivo a quello
di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
2.
Le restanti disposizioni della presente legge entrano in vigore
dopo trecento giorni dalla data della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale.
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