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Legge - 18 dicembre 1973, n. 854
"Modalità di erogazione degli assegni, delle pensioni ed indennità di accompagnamento a favore dei sordomuti, dei ciechi civili e dei mutilati ed invalidi civili." "pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 2 gennaio 1974, n. 1" Testo tratto dal sito della Banca Dati cnr fi - istituto per la documentazione giuridica
Il pagamento degli assegni mensili di assistenza
ai sordomuti, di cui alla legge 26 maggio 1970, n. 381 , delle
pensioni, degli assegni vitalizi e delle indennità di accompagnamento
ai ciechi civili, di cui alla legge 27 maggio 1970, n. 382 , nonché
delle pensioni di inabilità, degli assegni mensili e degli
assegni di accompagnamento ai mutilati ed invalidi civili, di
cui alla legge 30 marzo 1971, n. 118 , è effettuato dal
Ministero dell'interno per il tramite dell'Amministrazione delle
poste e telecomunicazioni, che è autorizzata ad anticipare
i fondi occorrenti.
Il Ministero dell'interno provvede, con procedimenti elettronici, alla predisposizione degli elaborati necessari per consentire l'erogazione bimestrale degli assegni dovuti ai beneficiari, nonché per il rimborso da parte del Ministero stesso delle somme erogate dagli uffici postali.
Ai beneficiari delle pensioni, assegni ed altre
indennità, previste dall'articolo 1 della presente legge,
le prefetture, in relazione alle determinazioni dei comitati provinciali
di assistenza e beneficenza pubblica, rilasciano apposito libretto,
che deve recare il numero di iscrizione, le generalità
del beneficiario, la categoria di appartenenza, la data di decorrenza
del beneficio e gli estremi della determinazione del comitato
provinciale di assistenza e beneficenza pubblica.
1. Le disposizioni contenute nell'articolo 20, comma 4, del D.P.R. 8 luglio 1986, n. 429, si estendono alle pensioni, assegni e indennità previste dalla normativa vigente in favore di invalidi civili, ciechi civili e sordomuti; in luogo della direzione provinciale del tesoro menzionata nel detto articolo deve farsi riferimento alla prefettura competente ad emettere il titolo di spesa. L'attestazione di avvenuto accreditamento apposta dalla direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni sul titolo di spesa sostituisce la quietanza del creditore. 2. La domanda per il pagamento con accreditamento in conto corrente postale è presentata dal beneficiario della provvidenza o dal suo rappresentante legale.
Copia delle determinazioni adottate in materia di assegni, pensioni ed altre indennità per i sordomuti, i ciechi civili e i mutilati ed invalidi civili a norma, rispettivamente, degli articoli 2 della legge 26 maggio 1970, n. 381 , della legge 27 maggio 1970, n. 382 , e 14 della legge 30 marzo 1971, n. 118 , è trasmessa, entro trenta giorni, alla locale ragioneria provinciale dello Stato.
Le prefetture, almeno dieci giorni prima della
data di erogazione, inviano alla locale direzione provinciale
delle poste e delle telecomunicazioni i mandati di pagamento intestati
ai singoli beneficiari, corredati da elenchi firmati dal prefetto
e dal dirigente di ragioneria della prefettura; tali elenchi,
distinti per uffici postali incaricati dei pagamenti, debbono
contenere l'indicazione del numero d'ordine, dell'avente titolo
a riscuotere, del numero del mandato di pagamento, del numero
del libretto, dell'importo da pagare e, qualora richiesta, la
modalità di estinzione mediante accreditamento in conto
corrente postale, nonché l'indicazione del numero di conto
corrente postale. « 3. Gli uffici postali, per comprovate esigenze organizzative, previa autorizzazione della competente direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni, possono effettuare i pagamenti entro i tre giorni dalla data di pagamento del titolo fissata secondo le modalità di cui al secondo comma dell'articolo 5 della legge 18 dicembre 1973, n. 854. 4. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, saranno stabilite le modalità necessarie per l'uso e la custodia delle matrici recanti le firme a stampa dei funzionari di cui al comma 2 ».
I beneficiari, all'atto della riscossione, rilasciano
quietanza delle rispettive quote e l'ufficiale pagatore appone
sui mandati di pagamento e sui libretti il bollo a data dell'ufficio
e la propria firma.
I mandati di pagamento sono tenuti a disposizione
dei beneficiari per il periodo di 30 giorni dalle date di scadenza
previste dall'articolo 5.
Le direzioni provinciali delle poste e delle telecomunicazioni,
entro il ventesimo giorno dal termine di cui al primo comma dell'articolo
7, trasmettono alle ragionerie provinciali dello Stato i mandati
singoli di pagamento estinti, perché accertino la legittimità
e la regolarità dei pagamenti e, nel contempo, restituiscono
alle prefetture i mandati singoli di pagamento non riscossi per
i provvedimenti di cui al secondo comma dell'articolo 7.
Al pagamento delle somme di cui all'articolo 1 della presente legge, anticipate dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, compreso il corrispettivo dovuto allo stesso dicastero, provvede il Ministero dell'interno mediante mandati diretti, con imputazione agli appositi capitoli del proprio stato di previsione.
In sostituzione dell'assegno di cui all'articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381 , i sordomuti, dal primo giorno del mese successivo a quello del compimento dei 65 anni di età, sono ammessi, su comunicazione del Ministero dell'interno all'Istituto nazionale della previdenza sociale, da effettuarsi 6 mesi prima del cennato termine, al godimento della pensione sociale a carico del fondo di cui all'articolo 2 della legge 21 luglio 1965, n. 903 , e successive modificazioni ed integrazioni.
In sostituzione della pensione o dell'assegno di cui agli articoli 12 e 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118 , i mutilati ed invalidi civili sono ammessi, dal primo giorno del mese successivo al compimento dell'età di 65 anni, su comunicazione del Ministero dell'interno all'Istituto nazionale della previdenza sociale, da effettuarsi 6 mesi prima del cennato termine, al godimento della pensione sociale a carico del fondo di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153 .
Le modalità di pagamento delle pensioni, assegni ed altre indennità, di cui ai precedenti articoli, si applicano con l'erogazione della terza rata bimestrale successiva alla data di entrata in vigore della presente legge.
1. Le modifiche o le integrazioni alle modalità di erogazione delle provvidenze economiche disciplinate dalla presente legge, che si rendano successivamente necessarie, saranno stabilite con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, d'intesa con i Ministri delle poste e delle telecomunicazioni e del tesoro.
Alle spese derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede con gli stanziamenti iscritti rispettivamente ai capitoli 2515, 2530 e 2531 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'anno finanziario ai corrispondenti capitoli per gli anni finanziari successivi.
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